LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare
TITOLO IX
Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume
CAPO I
L'intero Capo, è stato Abrogato.
Articolo n. 519
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 520
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 521
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 522
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 523
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 524
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 525
Abrogato
Abrogato
Articolo n. 526
Abrogato
Abrogato
CAPO II
Delle offese al pudore e all'onore sessuale
Articolo n. 527
Atti osceni.
1. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.2. Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.
3. Se il fatto avviene per colpa , si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 euro a 309 euro.
Articolo n. 528
Pubblicazioni e spettacoli osceni .
1. Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente , fabbrica, introduce nel territorio dello Stato , acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.2. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente .
3. Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103 a chi:
1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
4. Nel caso preveduto dal numero 2, la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'Autorità.
Articolo n. 529
Atti e oggetti osceni: nozione.
1. Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore .2. Non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o comunque procurata a persona minore degli anni diciotto.
Articolo n. 530
Abrogato
Articolo n. 531
Abrogato
Articolo n. 532
Abrogato
Articolo n. 533
Abrogato
Articolo n. 534
Abrogato
Articolo n. 535
Abrogato
Articolo n. 536
Abrogato
Articolo n. 537
Tratta di donne e di minori commessa all'estero.
1. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
Articolo n. 538
Misura di sicurezza.
1. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva . La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
CAPO III
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Articolo n. 539
Abrogato
Articolo n. 540
Rapporto di parentela.
1. Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela è considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante o attenuante o come causa di non punibilità, la filiazione fuori del matrimonio è equiparata alla filiazione nel matrimonio .2. Il rapporto di filiazione fuori del matrimonio è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile , anche se per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone .
Articolo n. 541
Abrogato
Articolo n. 542
Abrogato
Articolo n. 543
Abrogato
Articolo n. 544
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