mercoledì 23 febbraio 2011

Codice Penale - Libro secondo: Dei delitti in particolare - TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare

TITOLO III
Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia

CAPO I
Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Articolo n. 361
Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
1. Il pubblico ufficiale , il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni , è punito con la multa da 30 euro a 516 euro .
2. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria , che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto .
3. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa .

Articolo n. 362
Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio.
1. L'incaricato di un pubblico servizio , che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio , è punito con la multa fino a 103 euro .
2. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa , né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Articolo n. 363
Omessa denuncia aggravata.
1. Nei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato , la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria .

Articolo n. 364
Omessa denuncia di reato da parte del cittadino.
1. Il cittadino , che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato , per il quale la legge stabilisce l'ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1.032 euro .

Articolo n. 365
Omissione di referto.
1. Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba procedere d'ufficio , omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 361, è punito con la multa fino a 516 euro .
2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Articolo n. 366
Rifiuto di uffici legalmente dovuti.
1. Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito , interprete , ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale , ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 30 euro a 516 euro.
2. Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
3. Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria .
4. Se il colpevole è un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte .

Articolo n. 367
Simulazione di reato.
1. Chiunque, con denuncia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni .

Articolo n. 368
Calunnia.
1. Chiunque, con denuncia , querela , richiesta o istanza , anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale , incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave.
3. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; .


Articolo n. 369
Autocalunnia.
1. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni .

Articolo n. 370
Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione.
1. Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione .

Articolo n. 371
Falso giuramento della parte.
1. Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Nel caso di giuramento deferito d'ufficio , il colpevole non è punibile, se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile .
3. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici .

Articolo n. 371 bis
False informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale.
1. Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini , rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni .
2. Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.
3. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore.

Articolo n. 371 ter
False dichiarazioni al difensore.
1. Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.
2. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

Articolo n. 372
Falsa testimonianza.
1. Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale , afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni .


Articolo n. 373
Falsa perizia o interpretazione.
1. Il perito o l'interprete , che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente .
2. La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici , l'interdizione dalla professione o dall'arte .

Articolo n. 374
Frode processuale.
1. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale , ovvero il perito nella esecuzione di una perizia , immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni .
2. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale , o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela , richiesta o istanza , e questa non è stata presentata .

Articolo n. 374 bis
False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati a essere prodotti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare, relativi all'imputato , al condannato o alla persona sottoposta a procedimento di prevenzione.
2. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale , da un incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la professione sanitaria.

Articolo n. 375
Circostanze aggravanti.
1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373 e 374, la pena è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo.

Articolo n. 376
Ritrattazione.
1. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché dall'articolo 378, il colpevole non è punibile se, nel procedimento penale in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni, ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento .
2. Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile , il colpevole non è punibile se ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva , anche se non irrevocabile .
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 30 marzo 1999, n. 101), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 "nella parte in cui non prevede la ritrattazione come causa di non punibilità per chi, richiesto dalla polizia giudiziaria, delegata dal pubblico ministero a norma dell'art. 370 del codice di procedura penale, di fornire informazioni ai fini delle indagini, abbia reso dichiarazioni false ovvero in tutto o in parte reticenti".

Articolo n. 377
Intralcio alla giustizia.
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito , consulente tecnico o interprete , per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla metà ai due terzi.
2. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.
3. Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo .
4. Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339.
5. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici .

Articolo n. 377 bis
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Articolo n. 378
Favoreggiamento personale.
1. Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo , aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti , è punito con la reclusione fino a quattro anni .
2. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni .
3. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa , ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a 516 euro.
4. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto .

Articolo n. 379
Favoreggiamento reale.
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di delitto, e con la multa da 51 euro a 1.032 euro se si tratta di contravvenzione .
2. Si applicano le disposizioni del primo e dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Articolo n. 379 bis
Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, è punito con la reclusione fino a un anno. La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale.

Articolo n. 380
Patrocinio o consulenza infedele.
1. Il patrocinatore o il consulente tecnico , che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, o alla Corte penale internazionale è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 516 euro.
2. La pena è aumentata :
1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato .
3. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a 1.032 euro, se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni .

Articolo n. 381
Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.
1. Il patrocinatore o il consulente tecnico , che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro .
2. La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da 51 euro a 516 euro, se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Articolo n. 382
Millantato credito del patrocinatore.
1. Il patrocinatore , che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone , il perito o l'interprete , riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro .

Articolo n. 383
Interdizione dai pubblici uffici.
1. La condanna per delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici .

Articolo n. 384
Casi di non punibilità.
1. Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
2. Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio , perito , consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni , testimonianza , perizia, consulenza o interpretazione.
(N.B.) La Corte Costituzionale (sent. 20 marzo 2009 n. 75), ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 nella parte in cui "non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata per reato probatoriamente collegato - a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), codice di procedura penale - a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono". La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1996, n. 416, aveva dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui non prevedeva l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle, a norma dell'art. 199 del codice di procedura penale.

Articolo n. 384 bis
Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero.
1. I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana.

CAPO II
Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Articolo n. 385
Evasione.
1. Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a sei anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite .
3. Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.
4. Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna , la pena è diminuita .

Articolo n. 386
Procurata evasione.
1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Si applica la reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso a favore di un condannato all'ergastolo.
3. La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.
4. La pena è diminuita :
1) se il colpevole è un prossimo congiunto ;
2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità .
5. La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici .

Articolo n. 387
Colpa del custode.
1. Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa , l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
2. Il colpevole non è punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'autorità .

Articolo n. 388
Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.
1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e` punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.
2. La stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.
3. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309.
4. Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia, e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa.
5. Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516.
6. La pena di cui al quinto comma si applica al debitore o all'amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione.
7. Il colpevole è punito a querela della persona offesa

Articolo n. 388 bis
Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo.
1. Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo , per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la soppressione o la sottrazione, è punito, a querela della persona offesa , con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro.

Articolo n. 388 ter
Mancata esecuzione dolosa di sanzioni pecuniarie.
1. Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento contenuta nel precetto , con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Articolo n. 389
Inosservanza di pene accessorie.
1. Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria , trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
2. La stessa pena si applica a chi trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti ad una pena accessoria provvisoriamente applicata.

Articolo n. 390
Procurata inosservanza di pena.
1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato , aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni se si tratta di condannato per delitto, e con la multa da 51 euro a 1.032 euro se si tratta di condannato per contravvenzione.
2. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.

Articolo n. 391
Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive.
1. Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva , ovvero nasconde l'evaso o comunque lo favorisce nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 386.
2. Se l'evasione avviene per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, ha la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il colpevole è punito con la multa fino a 1.032 euro. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 387.

Articolo n. 391 bis
Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.
1. Chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni

CAPO III
Della tutela arbitraria delle private ragioni

Articolo n. 392
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.
1. Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa , con la multa fino a 516 euro.
2. Agli effetti della legge penale, si ha "violenza sulle cose" allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione .
3. Si ha, altresì, "violenza sulle cose" allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico.

Articolo n. 393
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.
1. Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, è punito, a querela dell'offeso , con la reclusione fino a un anno.
2. Se il fatto è commesso anche con violenza sulle cose , alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a 206 euro.
3. La pena è aumentata se la violenza o la minaccia alle persone è commessa con armi .

Articolo n. 393 bis
Causa di non punibilità.
1. Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341-bis, 342 e 343 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni

Articolo n. 394
[Abrogato]

Articolo n. 395
[Abrogato]

Articolo n. 396
[Abrogato]

Articolo n. 397
[Abrogato]

Articolo n. 398
[Abrogato]

Articolo n. 399
[Abrogato]

Articolo n. 400
[Abrogato]

Articolo n. 401
[Abrogato]



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