lunedì 28 febbraio 2011

Riforma del Lavoro - Legge Fornero: Art. 3

Art. 3.

Tutele in costanza di rapporto di lavoro



(in neretto corsivo modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228)

1.  (11)

2. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori dipendenti dalle societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, e' riconosciuta un'indennita' di importo pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, comprensiva della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita' marittime.

3. Alle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, e alle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b), della medesima legge n. 84 del 1994, nonché ai relativi lavoratori, e' esteso l'obbligo contributivo di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

4. Abrogato (12)

5. Abrogato (12)

6. Abrogato (12)

7. Abrogato (12)

8. Abrogato (12)

9. Abrogato (12)

10. Abrogato (12)

11. Abrogato (12)

12. Abrogato (12)

13. Abrogato (12)

14. Abrogato (12)

15. Abrogato (12)

16. Abrogato (12)

17. Abrogato  (12)

18. Abrogato (12)

19. Abrogato (12)

19-bis. Abrogato (12)

19-ter. Abrogato (12)

20. Abrogato (13)

20-bis. Abrogato (13)

21. Abrogato (13)

22. Abrogato (12)

23. Abrogato (12)

24. Abrogato (12)

25. Abrogato (12)

26. Abrogato (12)

27. Abrogato (12)

28. Abrogato (12)

29. Abrogato (12)

30. Abrogato (12)

31. Abrogato (12)

32. Abrogato (12)

33. Abrogato (12)

34. Abrogato (12)

35. Abrogato (12)

36. Abrogato (12)

37. Abrogato (12)


38. Abrogato (12)

39. Abrogato (12)


40. Abrogato (12)

41. Abrogato (12)

42. Abrogato (12)

43. Abrogato (12)

44. Abrogato (12)

45. Abrogato (12)

46. A decorrere dal 1° gennaio 2013, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291; b) articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.


47. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n. 477;
c)  (5)
d) articolo 59, comma 6, quarto, quinto e sesto periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.



48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»; b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»; c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente: «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui: a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»; d) il comma 477 e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo' essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche: a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; b) fruizione di agevolazioni pubbliche; c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»; e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della componente di maggiorazione sommata a tale parametro»; f) il comma 479 e' sostituito dal seguente: «479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio: a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa; b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa; c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento».


49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Comma così modificato dall’art. 7, comma 5, lett. c), nn. 5) e 5-bis), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 e, successivamente dall'art. 1, comma 185, lett. b), L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
(5) Lettera abrogata dall’art. 13, comma 22, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.
(11) Comma abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. q), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015.
(12) Comma abrogato dall’art. 46, comma 1, lett. q), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 24 settembre 2015, ai sensi di quanto disposto dall’art. 47, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 148/2015. A norma dell’art. 46, comma 5 del citato D.Lgs. n. 148/2015, laddove disposizioni di legge o regolamenti dispongano un rinvio al presente comma, tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme del suddetto D.Lgs. n. 148/2015.
(13) Comma abrogato dall’art. 46, comma 2, lett. d), D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dal 1° gennaio 2016. A norma dell’art. 46, comma 5 del citato D.Lgs. n. 148/2015, laddove disposizioni di legge o regolamenti dispongano un rinvio al presente comma, tale rinvio si intende riferito alle corrispondenti norme del suddetto D.Lgs. n. 148/2015.





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