Non è facile definire cosa si intenda per decoro architettonico con riferimento alla facciata dell’edificio condominiale, decoro che, come noto, il codice civile salvaguarda in caso di interventi alla facciata dello stabile. In più, quando i lavori al palazzo non intaccano la sua stabilità, il giudizio su cosa sia lecito e cosa non lo sia diventa ancora più complesso perché tutto potrebbe ridursi a una valutazione meramente estetica. Dunque, per risolvere il problema, il regolamento di condominio, purché sia di tipo contrattuale, può stabilire, già a monte, un concetto di decoro architettonico per lo stabile.
In tal modo si andrebbe a definire, una volta per tutte, quali siano le innovazioni e modifiche possibili e quali invece no.
In tal caso, non sarà possibile, in seguito, mettere in discussione il concetto di decoro anche tramite delibera assembleare qualificata se non con un voto preso all’unanimità.
Secondo la Suprema Corte, l’autonomia privata consente alle parti di stipulare accordi che pongano limiti, nell’interesse comune al contenuto del diritto sulle parti di loro esclusiva proprietà; il tutto, però, a condizione che non vengano violati i diritti dei singoli condomini alla comunione e alle proprietà individuali.
Pertanto, all’unanimità, l’assemblea di condominio può approvare un regolamento con cui definire, nel dettaglio, il concetto di decoro architettonico dell’edificio, concetto che non potrà più essere modificato, se non con una nuova delibera presa all’unanimità, ed al quale, pertanto, anche in futuro tutti i condomini si dovranno attenere.
In questo modo i condomini si autolimitano, per il futuro, nella possibilità di modificare sostanzialmente l’assetto dell’edificio anche per quanto riguarda le loro parti private.
Giova ricordare che il regolamento condominiale di tipo contrattuale è quello predisposto dal primo unico proprietario dell’intero stabile ed in seguito accettato con i singoli atti di acquisto dai condomini, oppure è quello adottato in assemblea all’unanimità da parte di tutti i condomini.
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