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lunedì 31 luglio 2017

CASSAZIONE 13 LUGLIO 2017, N. 17400: condizionatore troppo grande? va rimosso!



CASSAZIONE 13 LUGLIO 2017, N. 17400

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente   
Dott. ORILIA  Lorenzo -  Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonello  -  Consigliere   
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere    
Dott. GRASSO  Gianluca -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:        
                                  
ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 27393/2012 proposto da:
B. C. e M. M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati A. M. e G. P. S.a, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,;
- ricorrenti -

CONTRO
CONDOMINIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati P. U. e G. I., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato U. in Roma;
- controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2012 del Tribunale di Ravenna, depositata il 28 giugno 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza depositata il 12 marzo 2011, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio Royal Palace, condannava i convenuti Ma. Ma. e Ba. Cr. a rimuovere l'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite;
che Ma. Ma. e Cr. Ba. proponevano appello avverso la pronuncia, deducendo l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio e l'omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione;
che il Condominio Royal Palace si costituiva in giudizio contestando il fondamento del gravame;
che con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c, in data 28 giugno 2012, il Tribunale di Ravenna ha confermato la sentenza nel merito, accogliendo parzialmente il gravame in punto delle spese di lite;
che contro la sentenza del Tribunale di Ravenna, Ma. Ma. e Cr. Ba. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo;
che il Condominio Royal Palace resiste con controricorso.
Considerato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo i ricorrenti, la pronuncia impugnata non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata dal Ma. non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione. Il giudice, in tal senso, avrebbe ritenuto rispettato l'art. 1102 c.c. solo nel caso in cui tutti e quattro i condizionatori potessero essere posizionati sulla medesima parete, errando in tale affermazione e confondendo l'individuazione della parte comune ai fini dell'art. 1102 c.c. a volte nel ballatoio (unica vera parte comune esistente) altre volte nelle singole pareti dalle quali è composto;
che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
che in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261);
che il disposto di cui all'art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466);
che nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest'ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423), l'installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d'altronde può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell'installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015).
che inammissibili, infine, risultano le deduzioni riguardanti l'errore da parte del giudice nell'apprezzamento delle emergenze ricavabili dalla consulenza d'ufficio in ordine all'individuazione delle pareti disponibili, in quanto relative a una questione di fatto;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017
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SE IL CONDIZIONATORE E’ TROPPO INGOMBRANTE VA RIMOSSO

La Suprema Corte esprime un importante principio sull’uso della cosa comune e sull’interpretazione dell’art. 1102 c.c. Nella specie trattasi di un condizionatore installato su un ballatoio comune che occupava più della metà dell’intera superficie. In particolare, il ragionamento della Suprema Corte è che «ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini» e anche che l’art. 1102 c.c. prevede due limiti all’utilizzo della parte comune: il divieto di alterare la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Nel caso in oggetto, il condomino ha utilizzato il 60% della superficie disponibile e di conseguenza aveva impedito agli altri condomini del piano di istallare a loro volta un impianto di condizionamento dell’aria, violando quindi i principi poc’anzi illustrati. Il condizionatore, quindi, costituiva una lesione del loro diritto, con conseguente conferma dell’ordine di rimozione del manufatto già sancita dalle decisioni dei giudici di merito.



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giovedì 13 luglio 2017

DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE. ASPETTO E DECORO ARCHITETTONICO

Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico va condotto in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale, verificando l’esistenza di un danno economico valutabile mediante l’indagine di fatto demandata al giudice di merito.
La Corte specifica altresì la differenza tra l’aspetto architettonico di cui parla l’articolo 1127 c.c., quale limite alle sopraelevazioni, che è un concetto diverso da quello di decoro architettonico che rappresenta l’immagine dell’edificio, ossia la sua sagoma esterna e visibile.
Nel caso di specie la costruzione di un angolo cottura sull’attico esclusivo ben visibile deve essere demolito.

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CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16258: DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE e DECORO ARCHITETTONICO



CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16258

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. D’ASCOLA  Pasquale  -  Presidente   
Dott. ORILIA  Lorenzo -  Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere  
Dott. SCARPA   Antonio -  rel. Consigliere 
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente: 
                                         
ORDINANZA

sul ricorso 14416-2016 proposto da: 
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. R., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. F.; 
- ricorrente - 

CONTRO
F.U.,  A.A.,  L.B.,  S.A.,  N.F.,  M.G.,  L.V.M.T.,  P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. O., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato U. F.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 749/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'08/02/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Franca Bo. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1132/2016 dell'8 febbraio 2016. La sentenza impugnata ha accolto in parte l'appello proposto da Ma. Te. La Va., An. Sa., Ag. Al., Gu. Ma., Bi. Li., Fr. Na., Sa. Pi. e Ug. Fr., ed ha perciò ordinato a Fr. Bo. la demolizione del manufatto coperto (tettoia con angolo cottura) realizzato in sopraelevazione su porzione del suo terrazzo, sito al piano attico dell'edificio condominiale di via Bisogno 24, Roma, in quanto lesivo del decoro architettonico, dovendosi questo riguardare non soltanto con riferimento alla facciata principale del palazzo. La Corte di Roma ha ricavato dall'espletata CTU elementi di convincimento per concludere che la tettoia realizzata dalla Bo. fosse elemento pregiudizievole per l'estetica del prospetto dell'edificio, ben visibile dalla strada. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente anche il pregiudizio economico subito dal fabbricato per la manomissione del suo decoro architettonico. Resistono con controricorso Ma. Te. La Va., An. Sa., Ag. Al., Gu. Ma., Bi. Li., Fr. Na., Sa. Pi. e Ug. Fr..
Il primo motivo di ricorso di Fr. Bo. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., e dell'art. 116 c.p.c, sostenendo che la lesione del decoro architettonico debba considerarsi soltanto con riferimento alla facciata principale dell'edificio.
Anche il secondo motivo di ricorso di Fr. Bo. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., e dell'art. 116 c.p.c, per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sussistente un pregiudizio economico per il fabbricato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano del tutto infondati.
E' noto come l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
L'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 23256 del 15/11/2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 07/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 22/01/2004).
Non rileva decisivamente il distinguo che pone la ricorrente fra facciata principale, o meno, dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.
Una volta riscontrato, poi, il pregiudizio all'aspetto architettonico, esso si traduce in una diminuzione del pregio estetico e quindi pure economico del fabbricato.
Deve ancora una volta ribadirsi (visto il concreto contenuto delle censure in esame, che invocano sotto certi profili a questa Corte una rivalutazione delle emergenze istruttorie, e non un controllo di legittimità) che l'indagine rivolta a stabilire se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 07/02/1998), se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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martedì 16 maggio 2017

CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11177 - IN TEMA DI DECORO ARCHITETTONICO



CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11177

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:    
Dott. BIANCHINI Bruno  -  Presidente    
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni  -  Consigliere  
Dott. D’ASCOLA  Pasquale  -  Consigliere  
Dott. GRASSO   Giuseppe  -  rel. Consigliere   
Dott. SCALISI  Antonino  -  Consigliere  
ha pronunciato la seguente:
                                       
SENTENZA

sul ricorso 2968/2012 proposto da: 
ALVER IMMOBILI S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato E. M.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. P., che lo rappresenta e difende; 
- controricorrente – 

avverso la sentenza n. 3523/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2010; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; 
udito l'Avvocato A. M., con delega dell'Avvocato E. M. difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avvocato M. P., difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 21 dicembre 2010, confermò quella emessa dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2008, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’occupazione di una parte del tetto comune, nonché delle opere realizzate dalla Alver Immobili s.r.l., in quanto lesive del decoro architettonico dell’edificio condominiale sito in via (omissis) , e implicanti abusiva occupazione di una parte del tetto comune.
Era, così, rimasta disattesa la prospettazione della società appellante, la quale aveva dedotto la mancanza di pregio dell’edificio, che presentava quasi tutti i sottotetto trasformati in locali abitativi con l’apertura di lucernari, l’occupazione del tetto, al fine di realizzare un terrazzino, non ne aveva mutato la destinazione, il sottotetto era di proprietà esclusiva.
Per contro, la Corte territoriale aveva chiarito che anche in presenza di fabbricati di non particolare pregio costituiva un interesse del condominio, tutelabile giuridicamente, mantenere il decoro dello stabile. L’intervento effettuato stravolgeva le linee estetiche dell’edificio. Inoltre l’occupazione del tetto comune, mediante la realizzazione di una terrazza ad uso privato costituiva, per il Giudice di secondo grado, "un’alterazione illegittima della parte comune dell’immobile in quanto impedisce agli altri condomini di poterla utilizzare per la sua originaria finalità".
Avverso la statuizione d’appello ricorre per cassazione la Alver Immobili s.r.l., illustrando due motivi di censura. Resiste con controricorso il Condominio di (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente allega violazione dell’art. 1120, comma 2, cod. civ., nonché vizio motivazionale, in correlazione con l’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Assume il ricorso che La Corte locale era stata sollecitata a tener conto del fatto che l’edificio era stato oggetto, nel corso degli anni, di plurimi interventi operati dai singoli condomini, che ne avevano alterato definitivamente la complessiva armonia; in particolare, si scrive in ricorso che "la falda su corte del Condominio di (omissis) 16 presenta numerose altre "cappuccine il senza uno stile unitario, coeve all’edificazione dell’intero complesso (...) La "cappuccina" realizzata dalla Alver non si discosta in modo significativo dalla tipologia delle altre già presenti sul tetto del fabbricato (...) La presenza di lucernari, finestre “Cappuccine” di fogge sempre diverse anche sul lato prospiciente la pubblica via e la presenza di numerose antenne paraboliche".
La Corte di Milano, andata di contrario avviso, non aveva preso in considerazione le statuizioni di legittimità le quali, appunto, invitavano a tener conto delle condizioni in cui il fabbricato si trova al momento in cui vengono poste in essere le opere contestate, con la conseguenza che "una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori". Non è dubbio, prosegue la ricorrente, che la disposizione di cui all’articolo 1120, cod. civ., ha lo scopo di tutelare i condomini da un deprezzamento dello stabile e non il mero rispetto della forma estetica in quanto tale, con la conseguenza che il Giudice d’appello "nel valutare la compatibilità con il decoro architettonico dell’intervento edilizio realizzato dalla convenuta" avrebbe dovuto tenere conto dei precedenti interventi, che avevano irreparabilmente modificato l’originaria estetica architettonica del fabbricato".
Il motivo non può essere accolto.
Il Collegio osserva che, in linea di principio, deve condividersi l’orientamento, più volte ribadito in questa sede (cfr., Sez. 2, n. 21835, 17/10/2007, Rv. 599248; Sez. 2, n. 4679, 26/2/2009, Rv. 607232; Sez. 2, Rv. 10/12/2014, Rv. 633480), secondo il quale il giudice trovandosi a valutare se sussista lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale, a cagione di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura, deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava l’edificio prima del contestato intervento, potendo anche giungersi a ritenere che l’ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori.
Pertanto, sul punto la netta affermazione fatta dalla sentenza impugnata (non rileva che il "decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile") appare sbrigativa e scarsamente meditata.
Tuttavia, la censura ha omesso di misurarsi con lo snodo motivazionale attraverso il quale la sentenza mostra di aver preso puntuale e completa cognizione del fatto e dei luoghi, giungendo a qualificare l’intervento per cui è causa: "un’opera che ha alterato significativamente la copertura dell’edificio, mediante la costruzione di una struttura che si impone con violenza sulle linee essenziali ed originarie del tetto del complesso condominiale, comunque visibile"; mostrando le fotografie agli atti che la Alver aveva "eseguito sulla copertura dell’edificio una costruzione in cemento armato che non evidenzia alcuna continuità con la copertura esistente, in origine costituita da un tetto a padiglione con copertura di tegole, e si presenta, visivamente, quasi come una ulteriore facciata che si eleva sulla precedente copertura".
Trattasi, all’evidenza, di una valutazione di merito, in questa sede incensurabile, la quale non si pone in contrasto con le linee interpretative maturate in sede di legittimità sopra evocate, in quanto, pur tenuto conto dei pregressi interventi sulla struttura (la Corte di Milano non nega l’esistenza di tali interventi), ha riconosciuto valenza specificamente lesiva a quelli effettuati dalla ricorrente.
Così, in definitiva, la sentenza ha riconosciuto all’edificio un apprezzabile attuale decoro architettonico (nonostante i precedenti interventi), che la ricorrente aveva leso. Ovviamente, non trattasi di un apprezzamento posto a tutela del gradevole ed ordinato sviluppo delle linee architettoniche, quale bene in sé, bensì diretto ad evitare che il patrimonio immobiliare dei singoli condomini abbia patire deperimento.
Con il secondo motivo il ricorso denunzia la violazione dell’art. 1127, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omessa motivazione su un punto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360, n. 5, cod. proc. civ..
In contrasto con quanto affermato in sentenza la ricorrente precisa che l’innovazione apportata al tetto comune non era tale da renderne inservibile l’uso o il godimento, anche da parte di un solo condomino (art. 1120, comma 2, cod. civ.). Pertanto, non si era in presenza di un’alterazione illegittima della cosa comune, resa tale da impedire agli altri condomini di poterla utilizzare secondo il suo scopo. La Alver si era limitata ad innalzare la falda di copertura del proprio locale sito al piano sottotetto, così da assicurare al locale un’altezza media di metri 2,70, realizzando un piccolo balconcino coperto. La sostituzione dell’originaria copertura, per quella limitatissima area, con la creazione di un terrazzino, aveva assicurato "la sua destinazione di bene comune e, conseguentemente, l’opera non ha in alcun modo pregiudicare il diritto d’uso della cosa comune da parte degli altri condomini".
La Corte territoriale, soggiunge il ricorso, avrebbe dovuto fare applicazione, non già del comma 2 dell’art. 1120, cod. civ., ma del comma 3 dell’art. 1127, cod. civ. e quest’ultima norma, per la ricorrente, si pone in rapporto di specialità rispetto alla prima. Invero, la citata disposizione legittima l’opposizione dei condomini solo quando la sopraelevazione "pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio". Tuttavia, un tale pregiudizio avrebbe dovuto essere considerato in concreto, mentre, la Corte milanese non aveva accertato che la sopraelevazione avesse effettivamente importato un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, avendo omesso di considerare che sul tetto già insistevano tre “cappuccine”, che presentavano i lati costruiti in cemento uguali a quella messa in opera dalla ricorrente.
Peraltro, prosegue il ricorso, "il danno economico subito degli altri condomini (...) Non può essere presunto allorché il danno estetico, come nel caso in esame, ove esistente non potrebbe comunque essere ritenuto grave sia per la già ricordata presenza di opere consimili sia per la non visibilità dalla pubblica via dalla quale normalmente solo si apprezza lo stile architettonico dell’edificio".
Anche questo secondo motivo, intimamente correlato al primo, va disatteso.
A ben vedere, infatti, l’argomentazione per larga parte non coglie nel segno e per il resto trova esauriente risposta in quanto si è detto a riguardo del motivo precedente.
Invero, la decisione d’appello non ha ad oggetto la sopraelevazione (in effetti neppure pare essersi trattato di una vera sopraelevazione, quanto di un aumento dell’altezza del sottotetto), bensì il manufatto, cioè il terrazzino, che da essa si dipartiva. Opera, quest’ultima, la quale, secondo l’insindacabile giudizio del giudice di merito, si poneva come un corpo totalmente estraneo rispetto al resto dell’edificio, assegnando, ad un tempo, all’uso esclusivo del singolo condomino quella frazione di tetto mutata in terrazza.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte resistente, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017
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LO STATO DELL'EDIFICIO NELLA VALUTAZIONE DELLA LESIONE DEL DECORO - CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11177

Il giudice che si trovi a dover valutare la sussistenza o meno di una lesione al decoro architettonico di un edificio condominiale a causa dell'intervento di un singolo condomino, deve valutare anche le condizioni in cui si trovava precedentemente il fabbricato potendo anche giungere alla conclusione che l'ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo (fattispecie relativa alla realizzazione di un terrazzino ad uso privato su una porzione di tetto condominiale).

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giovedì 29 dicembre 2016

AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE - CASISTICA

La facciata e il relativo decoro architettonico dell'edificio costituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore. Di conseguenza, la modifica delle facciate, comportando una interferenza nel godimento medesimo può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria (Cass. 7069/1995).
La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro la quale è data l’azione di manutenzione e anche quanto tale violazione non ne comprime "di fatto" l'esercizio del possesso importa automaticamente una modificazione o restrizione delle relative facoltà. (Cass. 17868/2003).
Anche nel caso di apposizione di tavoli, sedie ed ombrelloni con delimitazione di un’area con fioriere sussistono gli estremi dello spoglio (Trib. Bari sent. 374/2010).
L'apposizione di un cancello nello spazio condominiale "è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art.1168 c.c., colui che , consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi l'animus spoliandi in re ipsa" (Cass. 5215/2014).
E' stata invece esclusa la tutela possessoria nel caso in cui un condomino parcheggiava la propria autovettura in modo tale da rendere difficoltoso il transito ed inibiva l'uso di una porzione di cortile da parte degli altri condomini. Il tribunale ha infatti sottolineato che "è ravvisabile una lesione possessoria solo quando taluno dei soggetti coinvolti abbia alterato o violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo animo domini su tutta la cosa - o su tutta una parte di essa - condotta incompatibile con il permanere del possesso altrui" (Trib. Nola 4.2.2014).
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martedì 21 giugno 2016

VERANDA: tema dibattuto in lungo ed in largo. Un'analisi approfondita sull'argomento

Anche la veranda posta nella facciata interna altera il decoro dell'edificio?

I beni di proprietà privata sono, ovviamente, le unità immobiliari (abitazioni, box, posti auto, cantine) ma anche le finestre, le persiane, gli avvolgibili, le saracinesche, le inferriate delle finestre, le ringhiere e i parapetti dei lastrici solari e delle terrazze a livello di proprietà esclusiva, il balcone e le strutture portanti aggettanti (ad eccezione dei rilievi e dei decori), le antenne individuali, il sottotetto non destinato all'uso comune, ecc.
Gli interventi su tali parti sono regolate anche dalle altre norme codicistiche in tema di rapporti di buon vicinato o di immissioni moleste, ecc., che esulano dalla disciplina dell'art. 1122 c.c.
I limiti posti agli interventi sulle parti private disposti dall'art. 1122 cit. non hanno nulla a che fare con le limitazioni o i divieti all'uso del bene privato contenuti nel regolamento di condominio di natura contrattuale, nel qual caso le opere sono vietate ipso iure, mentre nel tenore dell'articolo citato sono vietate solo se recano danno alle parti comuni ovvero se determinano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico.
Cosi é considerata legittima la trasformazione di un posto auto aperto in un box auto chiuso; ma se ciò fosse vietato dal regolamento condominiale, l'opera sarebbe vietata anche se non viola la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio.
La tutela può essere invocata anche contro opere che elidono o riducono, apprezzabilmente, una qualsiasi delle utilità dal bene ritraibili, ivi comprese quelle dell'ordine estetico ed edonistico.
In tal caso, ha chiarito la Cassazione, "l'accertamento della violazione di tali limiti e dei danni conseguentemente prodotti, é sottoposto al sindacato del giudice di merito che deve verificare e valutare se, nei fatti, la violazione di un limite o di un divieto possa cagionare o meno un danno a terzi" (Sent. n. 12491/2007).
Nella sentenza citata la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di riduzione in pristino presentata dal condominio, non essendo emersa dall'istruttoria la prova dl un apprezzabile limitazione all'ingresso di luce ed aria da una finestra posta tra il vano scala e il balcone di proprietà esclusiva, per effetto della sua trasformazione in veranda.
Il titolare del diritto di sopraelevazione (l'art. 1127 c.c.) - inteso, quest'ultimo, come un diritto potestativo riconosciuto al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare non sottoposto ad approvazione assembleare - nell'esercizio del suo diritto, deve rispettare i limiti della statica e dell'aspetto architettonico dell'edificio ed, ora, deve informare l'amministratore sia perché deve riferire all'assemblea sia perché dovrà aggiornare il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6 c.c.).
Costituisce alterazione del decoro architettonico dell'ediflcio, ossia lesione dell'estetica dello stabile, la trasformazione di un balcone, o di una terrazza, in una veranda praticata tramite l'installazione di vetri e di una struttura in alluminio in quanto una simile operazione altera, ossia peggiora, la sagoma dello stabile sicché, per considerarla legittima, è necessario dimostrare la mancanza di alterazione del decoro dell'edificio (Cass. n. 27224/2013).
Sono considerate vietate, ai sensi dell'art. 1122 c.c., perché ritenute illegittime, le tettoie, che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dellI'edificio condominiale (Cass. n. 2743/2005), così come la costruzione di una veranda sul terrazzo privato (Cass. n. 2109/2015).
Non si possono escludere dal novero degli interventi vietati quelli che mirano ad impedire o ad ostacolare l'uso di beni comuni ai condomini come il caso del vano ascensore che insiste su un lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino con accesso dall'interno dall'abitazione di quest'ultimo.
In tal caso non si può impedire l'accesso e, quindi, l'esercizio della servitù di passaggio ogni qual volta sia necessario ispezionare il vano ascensore.
Interventi su parti privati, disciplinati espressamente dall'art. 1122 bis introdotto dalla legge di riforma n. 220/2012 c.c., sono l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio individuale su parti di proprietà individuale dell'interessato nonché di impianti di ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, da realizzarsi in modo da arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle altre proprietà individuali preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.


di Alberto Celeste
Magistrato
Fonte: Dossier Condominio
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sabato 4 giugno 2016

VERANDA: le condizioni preesistenti dell'edificio modificato

In questa diversa prospettiva, quindi, al fine di stabilire se le opere modificatrici abbiano alterato il decoro architettonico di un fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest'ultimo si trovava prima dell'esecuzione delle opere stesse, con la conseguenza che una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il predetto decoro se apportata ad un edificio la cui estetica era già stata menomata a seguito di precedenti lavori oppure che sia di mediocre livello architettonico.
In altri termini, se è vero che un fabbricato pregiudicato sensibilmente sotto il profilo estetico non autorizza, di per sé, un ulteriore aggravio dello stesso - ad avviso di Cass. 9 maggio 1997, n. 4086, in Foro it. Rep. 1997, voce Proprietà, n. 23, è irrilevante che anche altri condomini abbiano posto in essere altre opere, lesive dello stesso decoro - è altrettanto vero che non si può ragionevolmente parlare di snaturamento delle linee architettoniche di uno stabile, se il suo prospetto esterno risulta già fortemente compromesso per la presenza di una serie disordinata di manufatti non a filo con i muri perimetrali, infissi di varia natura, balconi tamponati con verande di ogni tipo, ringhiere con disegni bizzarri, persiane multicolori, tende con diverso aspetto cromatico, preesistenza di contatori del gas con relative tubazioni, e quant'altro.
Dunque, il concetto di decoro va correlato all'edificio nella sua attuale destinazione, tenendo presente il diverso uso dato o impresso dai condomini nonché gli eventuali pregressi interventi posti in essere sull'edificio per conformarlo alla destinazione diversa da quella originaria, altro discorso attiene all'individuazione delle responsabilità in ordine alle condotte indiscriminate che hanno legittimato, di fatto, tale situazione irrimediabile di degrado a seguito di un omessa tempestiva reazione.
Nella medesima linea di pensiero, la valutazione delle innovazioni, al fine della tutela del decoro architettonico, deve essere - sempre con i limiti di cui sopra - meno rigorosa per quanto concerne un edificio di moderna costruzione, caratterizzato dalle linee essenziali e geometriche, rispetto ad uno stabile nobile, di architettura antica o addirittura d'epoca (si pensi all'apposizione di un manufatto nel balcone che, nei primi, potrebbe inserirsi perfettamente nella facciata dell'edificio, senza snaturarne la simmetria o addirittura apportando alla stessa un miglioramento e, nei secondi, potrebbe rappresentare il classico pugno in un occhio), con questo non si vuol affermare che l'aspetto degli edifici moderni non sia nella stessa misura oggetto di tutela (o, detto in altri termini, il valore decoro in questi casi si affievolisca), ma non si può nascondere che la valutazione dell'alterazione non può prescindere, in concreto, dal tipo di immobile interessato all'innovazione, nonchè dalle sue peculiarità strutturali ed estetiche.
Parimenti, un minor rigore dovrebbe correlarsi alla scarsa visibilità dell'innovazione - si pensi all'appoggio di un condizionatore d'aria sul muro che affaccia nel cortile interno dello stabile - poiché si tende a salvaguardare soprattutto quelle parti dell'edificio soggette all'esposizione (e, quindi, all'apprezzamento estetico e economico), chiudendo un occhio per quelle sottratte all'altrui vista, o non agevolmente percepibili dall'esterno, anche se realizzate sulla parete esterna del fabbricato.
Come si vede, il decoro architettonico, comunque, è un concetto piuttosto elastico, per cui, lungi dai potersi ritenere oggettivo - essendo connotato di infinite sfumature, è difficilmente inquadrabile in formule definitorie - risulta continuamente sottoposto a precisazioni ed elaborazioni da parte degli interpreti, nel contempo, è un concetto mutevole nel tempo, in quanto anche le espressioni comunemente usate - classicità, serietà, pompa, austerità, razionalità, dignità, signorilità, lustro, splendore, ecc. - sono strettamente legate alla comune coscienza sociale nei vari periodi storici, tenendo in considerazione l'evoluzione tecnologica in termini di comodità nel godimento della cosa comune, strumentale alle esigenze di comfort e di abitabilità delle singole unità immobiliari che compongono lo stabile condominiale.
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VERANDA: le innovazioni che recano danno alle parti comuni

Sul punto, anche se con riferimento al vecchio testo dell'art. 1122 c.c. - ossia prima delle modifiche adottate dalla legge n. 220/2012 che, oggi, si riferisce espressamente alle opere, sulle proprietà individuali, che determinino pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio - i magistrati del Palazzaccio già ritenevano che, nel vietare le innovazioni che rechino danno alle parti comuni dell'edificio, si facesse riferimento non soltanto al danno materiale, inteso come modificazione esterna o dell'intrinseca natura della cosa comune, ma a tutte le opere che elidono o riducono in modo apprezzabile le utilità da essa detraibili, anche se di ordine edonistico o estetico, sicché dovevano ritenersi vietate tutte quelle modifiche che comportassero un peggioramento del decoro architettonico del fabbricato, puntualizzando, al riguardo, che il decoro era correlato non solo all'estetica, ma anche all'aspetto di singoli elementi o di singole parti dell'edificio che avessero una sostanziale e formale autonomia o fossero suscettibili per sé di considerazione autonoma (v. Cass. 19 gennaio 2005, n. 1076, in Immobili & diritto, 2005, n. 7, 18: nella specie, era stato, però, escluso che l'installazione di una controporta a filo del muro di separazione fra l'appartamento del condomino ed il ballatoio avesse un'incidenza apprezzabile sull'armonia complessiva del pianerottolo, cioè sul complesso delle sue linee e delle sue forme).
Nello stesso ordine di concetti, si era affermato che l'esercizio del diritto del singolo sulle parti di sua esclusiva proprietà non poteva ledere il godimento dei diritti degli altri sulle cose comuni, come si ricavava dall'art. 1122 c.c., il quale stabiliva che ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non poteva eseguire opere che arrechino danno ad una parte comune dell'edificio, essendo tenuto al rispetto anche della qualità della stessa (v. Casd. 27 aprile 1989, n. 1947, in Arch. loc. e cond. 1989, 463): infatti, il concetto di "danno", cui la norma faceva riferimento, non doveva essere limitato esclusivamente al danno materiale, inteso come modificazione della conformazione esterna o dell'intrinseca natura della cosa comune, ma esteso anche al danno conseguente alle opere che elidevano o riducevano apprezzabilmente le utilità ritraibili dalla cosa comune, anche se di ordine edonistico o estetico (nella specie, trattavasi del sopralzo dei parapetti del terrazzo di copertura dell'edificio che - secondo il giudice di merito - aveva compromesso sul piano estetico il rispetto dell'aspetto architettonico del fabbricato).
Per completezza, va registrato, tuttavia, anche un indirizzo giurisprudenziale più permissivo (v., tra le altre, Cass. 17 ottobre 2007, n. 21835, in Immob. & diritto, 2008, n. 9, 25), nel senso che la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta da uno dei condomini non può assumere rilievo in presenza di una "già grave evidente compromissione del decoro architettonico dovuto a precedenti interventi sull'immobile" (nella specie, si era confermata la sentenza di merito che aveva respinto la domanda di rimozione di un ballatoio realizzato da un condomino sul preesistente terrazzo, in considerazione del fatto che non tutte le modifiche compiute avevano danneggiato il decoro dell'edificio, peraltro già compromesso da precedenti interventi, alcuni dei quali opera dello stesso condomino attore).
Nella medesima corrente di pensiero, si collocano altre pronunce - v. Cass. 27 ottobre 2003, n. 16098, in Riv. giur. edil., 2004, I, 1293, e Cass. 15 aprile 2002, n. 5417, in Giur. it. 2003, 649 - ad avviso delle quali il giudice, nel decidere dell'incidenza di un'innovazione sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso, criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e/o della parte di esso interessata, accertando anche se esso avesse originariamente ed in quale misura un'unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in rapporto all'innovazione dedotta in giudizio, nonché se su di essa avessero o meno inciso, menomandola, precedenti diverse modifiche operate da altri condomini (cui adde Cass. 29 luglio 1989, n. 3549, in Riv. giur. edil., 1989, I, 850).
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VERANDA: le opposizioni dei condomini contrari all'iniziativa

In effetti, si registra talvolta che un condomino trasforma il balcone in veranda (di solito, al fine di ampliare il proprio appartamento) e il condominio, o i singoli condomini in forza della legittimazione concorrente attiva di cui sono titolari - ovviamente in mancanza di una disposizione ad hoc del regolamento che vieti tale condotta - si oppongano lamentando un pregiudizio alla cosa comune.
La problematica de qua coinvolge, a monte, i limiti di utilizzo dell'unita immobiliare di proprietéà esclusiva nell'ambito del rapporto (spesso confliggente) tra singolo e collettività condominiale, sicché esulano eventuali profili edilizi o/e urbanistici (attinenti all'aumento di volumetria dell'alloggio interessato dalla realizzazione del suddetto manufatto) o eventuali violazioni delle norme in materia di vicinato (si pensi alle distanze da rispettare nei confronti dell'appartamento contiguo orizzontalmente o verticalmente).
Orbene, impregiudicata la facoltà - purché ne ricorrano i presupposti di cui all'attuale art. 69, comma 1, n. 2, disp. att. c.c. - di invocare una revisione delle tabelle millesimali, sovente si denuncia appunto una lesione al decoro architettonico, in quanto la tamponatura del suddetto balcone altera, in modo significativo, i connotati originari della facciata dello stabile condominiale (v., altresì, la remota Case. 30 luglio 1981, n. 4861, in Foro it. Rep. 1981, voce Comunione e condominio, n. 52, secondo cui, salve limitazioni di natura pubblicistica, la chiusura a vetri di balconi di pertinenza esclusiva deve, di norma, ritenersi consentita ai rispettivi proprietari, purché non alteri il decoro architettonico dell'edificio condominiale e non rechi pregiudizio, sotto alcun profilo, agli altri condomini, ai quali deve essere comunque assicurato un pari uso del bene comune, invece, nel caso esaminato da Cass. 28 maggio 2007, n. 12491, in Immob. & diritto, 2008, n. 8, 36, sotto un diverso angolo di prospettiva, si era confermata la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di riduzione in pristino di un balcone di proprietà esclusiva, trasformato da un condomino in veranda, non essendo emersa dall'istruttoria la prova di un'apprezzabile limitazione all'ingresso di luce ed aria nel vano scala comune su cui affacciava il suddetto balcone).
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VERANDA: il concetto di decoro architettonico

Si è, innanzitutto, premessa l'irrilevanza del precedente degli stessi giudici di legittimità (v. Cass. 7 febbraio 1998, n. 1297, in Rass. loc. e cond., 1998, 269), in base al quale era stato "escluso il carattere lesivo di una veranda realizzata da un condomino sulla terrazza a livello del proprio appartamento nella parte retrostante del fabbricato", in quanto ciò non implica che, sempre ed in ogni caso, sia legittima la creazione di verande in corrispondenza di facciate interne; la stessa sentenza citata e le successive hanno rimesso al giudice di merito il compito di stabilire volta per volta se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata, esterna o interna che sia, ditalché "non costituisce motivazione appagante limitarsi a rilevare semplicemente che trattasi di facciata interna".
In proposito, anche di recente, vi sono state pronunce relative a facciate interne, ed è risalente l'affermazione secondo cui per "decoro architettonico del fabbricato", ai fini della tutela prevista dall'art. 1120, ultimo comma, c.c., deve intendersi l'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico (v., tra le altre, Cass. 31 luglio 2013, n. 18350, in foro it, Rep. 2013, riguardo all'installazione di una canna fumaria; Cass. 11 maggio 2011, n. 10350, Rep. 2011, aggiungendo che la relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione, Cass. 14 dicembre 2005, n. 27551, id., Rep. 2005, la quale ha ritenuto che, in conseguenza della costruzione realizzata dal convenuto in aderenza alla facciata del fabbricato, ne era stato completamente alterato lo stile architettonico, che era caratterizzato dall'esistenza al piano terra di un porticato con grossi archi, risultato inglobato dal manufatto de quo).
Nel caso concreto analizzato da Cass. 19 giugno 2009, n. 14455 (in Riv. giur. edil., 2010, I, 88), si è statuito che non occorre che il fabbricato, il cui decoro architettonico sia stato alterato dall'innovazione abbia un particolare pregio artistico, né rileva che tale decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull'immobile, ma è sufficiente che vengano alterate, in modo visibile e significativo, la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono al fabbricato una propria specifica identità (nella specie, si era confermata sul punto l'impugnata sentenza che aveva ritenuto dimostrata la violazione del decoro architettonico in un caso in cui la trasformazione in veranda dell'unico balcone esistente al piano ammezzato aveva spezzato il ritmo proprio della facciata ottocentesca del fabbricato, che nei vari piani possedeva un preciso disegno di ripetizione dei balconi e di alternanza di pieni e vuoti, non potendosi trascurare, a tal fine, anche la rilevanza delle caratteristiche costruttive della veranda ed il suo colore bianco brillante, contrastante con le superfici più opache del circostante edificio).
Nella stessa lunghezza d'onda, si è posta, sempre di recente, Cass. 16 gennaio 2007, n. 851 (in Foro it., Rep. 2007, voce Comunione e condominio, n. 159), la quale ha avuto modo di ribadire che, in tema di condominio negli edifici, per decoro architettonico deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e delle strutture che connotano lo stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità, sicché nessuna influenza, ai fini della tutela prevista dal citato art. 1120, può essere attribuita al grado di visibilità delle innovazioni contestate, in relazione ai diversi punti di osservazione dell'edificio, oppure alla presenza di altre pregresse modifiche non autorizzate.
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VERANDA: la fattispecie sottoposta all'esame della cassazione

Di recente, dalla Corte di Cassazione (v. sent. n. 1718 del 29 gennaio 2016) ci perviene un'importante puntualizzazione riguardo allo "scivoloso" tema del decoro architettonico, la cui lesione costituisce il limite invalicabile sia agli interventi edificatori sulla cosa comune realizzati dal singolo ai sensi dell'art.1102 c.c. (sotto il profilo dell'alterazione della destinazione), sia alle innovazioni deliberate dall'assemblea ex art. 1120, comma 4, c.c. (sia pure con i quorum di cui all'art. 1136, comma 5, c.c.), sia infine alle iniziative del singolo nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale (come recita il novellato art. 1122 c.c.).
Nella specie, i giudici di merito avevano rigettato la domanda, proposta da un condomino, volta alla rimozione di una veranda realizzata da un altro condomino, motivando tale convincimento in quanto tale costruzione non alterava il decoro architettonico dell'edificio, poiché la stessa non era posta sulla facciata principale dell'edificio condominiale.
Il condomino attore aveva proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, rilevando che l'alterazione del decoro potrebbe riguardare anche una facciata interna e che sarebbe da riguardare con attenzione nel caso, come quello in esame, in cui la facciata intaccata coinvolgeva la maggior parte degli appartamenti del ricorrente, il cui decoro sarebbe stato "compromesso per intero".
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lunedì 11 aprile 2016

I pannelli a grate per le rampicanti non deturpano il decoro architettonico dello stabile condominiale

Cassazione, sez. II, 20.6.2013, n. 15552

Il proprietario di una unità abitativa in condominio provvedeva autonomamente a collocare nel terrazzo di pertinenza delle griglie a pannello per le piante rampicanti.
II condominio non gradisce, ed appellandosi al regolamento di condominio che espressamente prevede il divieto di apporre anche in ambito privato "chiodi, ganci di dimensioni notevoli e tende da sole" onde salvaguardare l'aspetto estetico dei rispettivi balconi si rivolge al Tribunale al fine di sentirne ordinare la rimozione.
II Tribunale accoglieva la domanda, ma il condomino insoddisfatto della pronuncia avanzava gravame che la Corte d'Appello accoglieva integralmente ribaltando l'originaria sentenza. Non domo, il condominio ricorreva in Cassazione assumendo, per effetto delle grate poste, l'alterazione del decoro architettonico dello stabile condominiale che, anche per effetto delle norme regolamentari citate, era da ritenersi, nel caso de quo, particolarmente salvaguardato.
La Cassazione ribadiva la legittimità dell'opera e respingeva il ricorso.
A fondamento della pronuncia precisava che nel caso di specie (griglia di ridotte dimensioni a riquadri ampi ma sottili) non era da rinvenirsi alcun pregiudizio estetico dell'edificio né ne veniva interrotta la linea architettonica del balconi, e come tale in nessun caso da potersi assimilare all'ipotesi di innovazione vietata ex art. 1122 c.c.
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martedì 24 novembre 2015

Cassazione Civile Sezione II 6/2/2005 n. 3102



Cass.Civ. Sez. II 6/2/2005 n.3102 Zappa C .Piemonti ed altro

In tema di condominio, devono considerarsi vietate, ai sensi dell'art.1122 cod.civ., le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell´edificio, non trovando al riguardo applicazione la norma dettata dall´art.1120 cod.civ. in tema d'innovazione delle parti comuni. (Nella specie, sono state ritenute illegittime le tettoie, che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale)


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