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lunedì 31 luglio 2017

CASSAZIONE 13 LUGLIO 2017, N. 17400: condizionatore troppo grande? va rimosso!



CASSAZIONE 13 LUGLIO 2017, N. 17400

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente   
Dott. ORILIA  Lorenzo -  Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonello  -  Consigliere   
Dott. ABETE  Luigi  -  Consigliere    
Dott. GRASSO  Gianluca -  rel. Consigliere  

ha pronunciato la seguente:        
                                  
ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 27393/2012 proposto da:
B. C. e M. M., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avvocati A. M. e G. P. S.a, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma,;
- ricorrenti -

CONTRO
CONDOMINIO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli avvocati P. U. e G. I., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato U. in Roma;
- controricorrente –

avverso la sentenza n. 570/2012 del Tribunale di Ravenna, depositata il 28 giugno 2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Giudice di Pace di Ravenna, con sentenza depositata il 12 marzo 2011, in accoglimento della domanda proposta dal Condominio Royal Palace, condannava i convenuti Ma. Ma. e Ba. Cr. a rimuovere l'apparecchiatura esterna dell'impianto di condizionamento installata a servizio del proprio appartamento e al pagamento delle spese di lite;
che Ma. Ma. e Cr. Ba. proponevano appello avverso la pronuncia, deducendo l'errata valutazione delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta nel corso del giudizio e l'omessa valutazione di documenti rilevanti ai fini della decisione;
che il Condominio Royal Palace si costituiva in giudizio contestando il fondamento del gravame;
che con sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c, in data 28 giugno 2012, il Tribunale di Ravenna ha confermato la sentenza nel merito, accogliendo parzialmente il gravame in punto delle spese di lite;
che contro la sentenza del Tribunale di Ravenna, Ma. Ma. e Cr. Ba. propongono ricorso per cassazione, fondato su un unico motivo;
che il Condominio Royal Palace resiste con controricorso.
Considerato che con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1102 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Secondo i ricorrenti, la pronuncia impugnata non rispetterebbe il principio della nozione di pari uso della cosa comune, secondo l'interpretazione della Suprema Corte, ritenendo invece integrata la violazione dell'art. 1102 c.c. in quanto la porzione di parete del ballatoio utilizzata dal Ma. non consentirebbe agli altri tre condomini la medesima installazione. Il giudice, in tal senso, avrebbe ritenuto rispettato l'art. 1102 c.c. solo nel caso in cui tutti e quattro i condizionatori potessero essere posizionati sulla medesima parete, errando in tale affermazione e confondendo l'individuazione della parte comune ai fini dell'art. 1102 c.c. a volte nel ballatoio (unica vera parte comune esistente) altre volte nelle singole pareti dalle quali è composto;
che il ricorso è infondato e deve essere respinto;
che in tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini (Cass. 16 luglio 2004, n. 13261);
che il disposto di cui all'art. 1102 c.c. prevede che il pari godimento della cosa comune è sottoposto a due limiti fondamentali: il divieto di alterarne la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Cass. 14 aprile 2015, n. 7466);
che nel caso di specie, sulla base delle risultanze acquisite, il tribunale ha confermato la decisione di prime cure, ritenendo integrata la violazione della norma che prescrive il pari godimento della cosa comune, in quanto l'impianto di condizionamento dell'aria installato dai ricorrenti, occupando il 60% in superficie disponibile, impediva l'installazione di un analogo apparecchio da parte degli altri condomini del piano. In mancanza del consenso di quest'ultimi o di un loro comportamento inerte (Cass. 9 febbraio 2015, n. 2423), l'installazione costituisce una lesione del loro diritto. Né d'altronde può richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte sul godimento turnario o differenziato nel tempo e nello spazio, giacché la stabilità dell'installazione altera, definitivamente, il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione (Cass. n. 7466/2015).
che inammissibili, infine, risultano le deduzioni riguardanti l'errore da parte del giudice nell'apprezzamento delle emergenze ricavabili dalla consulenza d'ufficio in ordine all'individuazione delle pareti disponibili, in quanto relative a una questione di fatto;
che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 16 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2017
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SE IL CONDIZIONATORE E’ TROPPO INGOMBRANTE VA RIMOSSO

La Suprema Corte esprime un importante principio sull’uso della cosa comune e sull’interpretazione dell’art. 1102 c.c. Nella specie trattasi di un condizionatore installato su un ballatoio comune che occupava più della metà dell’intera superficie. In particolare, il ragionamento della Suprema Corte è che «ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini» e anche che l’art. 1102 c.c. prevede due limiti all’utilizzo della parte comune: il divieto di alterare la destinazione e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Nel caso in oggetto, il condomino ha utilizzato il 60% della superficie disponibile e di conseguenza aveva impedito agli altri condomini del piano di istallare a loro volta un impianto di condizionamento dell’aria, violando quindi i principi poc’anzi illustrati. Il condizionatore, quindi, costituiva una lesione del loro diritto, con conseguente conferma dell’ordine di rimozione del manufatto già sancita dalle decisioni dei giudici di merito.



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giovedì 13 luglio 2017

DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE. ASPETTO E DECORO ARCHITETTONICO

Il giudizio relativo all’impatto della sopraelevazione sull’aspetto architettonico va condotto in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell’immobile condominiale, verificando l’esistenza di un danno economico valutabile mediante l’indagine di fatto demandata al giudice di merito.
La Corte specifica altresì la differenza tra l’aspetto architettonico di cui parla l’articolo 1127 c.c., quale limite alle sopraelevazioni, che è un concetto diverso da quello di decoro architettonico che rappresenta l’immagine dell’edificio, ossia la sua sagoma esterna e visibile.
Nel caso di specie la costruzione di un angolo cottura sull’attico esclusivo ben visibile deve essere demolito.

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CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16258: DIRITTO DI SOPRAELEVAZIONE e DECORO ARCHITETTONICO



CASSAZIONE 28 GIUGNO 2017, N. 16258

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. D’ASCOLA  Pasquale  -  Presidente   
Dott. ORILIA  Lorenzo -  Consigliere  
Dott. CORRENTI  Vincenzo  -  Consigliere  
Dott. SCARPA   Antonio -  rel. Consigliere 
Dott. CRISCUOLO Mauro  -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente: 
                                         
ORDINANZA

sul ricorso 14416-2016 proposto da: 
B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. R., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato M. F.; 
- ricorrente - 

CONTRO
F.U.,  A.A.,  L.B.,  S.A.,  N.F.,  M.G.,  L.V.M.T.,  P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato F. O., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato U. F.; 
- controricorrenti - 

avverso la sentenza n. 749/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata l'08/02/2016; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Franca Bo. ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1132/2016 dell'8 febbraio 2016. La sentenza impugnata ha accolto in parte l'appello proposto da Ma. Te. La Va., An. Sa., Ag. Al., Gu. Ma., Bi. Li., Fr. Na., Sa. Pi. e Ug. Fr., ed ha perciò ordinato a Fr. Bo. la demolizione del manufatto coperto (tettoia con angolo cottura) realizzato in sopraelevazione su porzione del suo terrazzo, sito al piano attico dell'edificio condominiale di via Bisogno 24, Roma, in quanto lesivo del decoro architettonico, dovendosi questo riguardare non soltanto con riferimento alla facciata principale del palazzo. La Corte di Roma ha ricavato dall'espletata CTU elementi di convincimento per concludere che la tettoia realizzata dalla Bo. fosse elemento pregiudizievole per l'estetica del prospetto dell'edificio, ben visibile dalla strada. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente anche il pregiudizio economico subito dal fabbricato per la manomissione del suo decoro architettonico. Resistono con controricorso Ma. Te. La Va., An. Sa., Ag. Al., Gu. Ma., Bi. Li., Fr. Na., Sa. Pi. e Ug. Fr..
Il primo motivo di ricorso di Fr. Bo. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., e dell'art. 116 c.p.c, sostenendo che la lesione del decoro architettonico debba considerarsi soltanto con riferimento alla facciata principale dell'edificio.
Anche il secondo motivo di ricorso di Fr. Bo. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1120 e 1127 c.c., e dell'art. 116 c.p.c, per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sussistente un pregiudizio economico per il fabbricato.
Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c, in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, su proposta del relatore, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano del tutto infondati.
E' noto come l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.
L'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende, peraltro, una nozione diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 23256 del 15/11/2016 Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10048 del 24/04/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2865 del 07/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1025 del 22/01/2004).
Non rileva decisivamente il distinguo che pone la ricorrente fra facciata principale, o meno, dell'edificio, in quanto, nell'ambito del condominio edilizio, le facciate stanno ad indicare l'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che connotano il fabbricato, imprimendogli una fisionomia autonoma e un particolare pregio estetico. La facciata rappresenta, quindi, l'immagine stessa dell'edificio, la sua sagoma esterna e visibile, nella quale rientrano, senza differenza, sia la parte anteriore, frontale e principale, che gli altri lati dello stabile.
Una volta riscontrato, poi, il pregiudizio all'aspetto architettonico, esso si traduce in una diminuzione del pregio estetico e quindi pure economico del fabbricato.
Deve ancora una volta ribadirsi (visto il concreto contenuto delle censure in esame, che invocano sotto certi profili a questa Corte una rivalutazione delle emergenze istruttorie, e non un controllo di legittimità) che l'indagine rivolta a stabilire se in concreto ricorra il denunciato danno all'aspetto della facciata rientra nei poteri del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 07/02/1998), se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso va perciò rigettato e la ricorrente va condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13. 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 31 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2017

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martedì 16 maggio 2017

CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11177 - IN TEMA DI DECORO ARCHITETTONICO



CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11177

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

                           
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:    
Dott. BIANCHINI Bruno  -  Presidente    
Dott. LOMBARDO  Luigi Giovanni  -  Consigliere  
Dott. D’ASCOLA  Pasquale  -  Consigliere  
Dott. GRASSO   Giuseppe  -  rel. Consigliere   
Dott. SCALISI  Antonino  -  Consigliere  
ha pronunciato la seguente:
                                       
SENTENZA

sul ricorso 2968/2012 proposto da: 
ALVER IMMOBILI S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato E. M.; 
- ricorrente - 

CONTRO
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. P., che lo rappresenta e difende; 
- controricorrente – 

avverso la sentenza n. 3523/2010 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 21/12/2010; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO; 
udito l'Avvocato A. M., con delega dell'Avvocato E. M. difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; 
udito l'Avvocato M. P., difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 21 dicembre 2010, confermò quella emessa dal Tribunale di Milano in data 16 aprile 2008, che aveva dichiarato l’illegittimità dell’occupazione di una parte del tetto comune, nonché delle opere realizzate dalla Alver Immobili s.r.l., in quanto lesive del decoro architettonico dell’edificio condominiale sito in via (omissis) , e implicanti abusiva occupazione di una parte del tetto comune.
Era, così, rimasta disattesa la prospettazione della società appellante, la quale aveva dedotto la mancanza di pregio dell’edificio, che presentava quasi tutti i sottotetto trasformati in locali abitativi con l’apertura di lucernari, l’occupazione del tetto, al fine di realizzare un terrazzino, non ne aveva mutato la destinazione, il sottotetto era di proprietà esclusiva.
Per contro, la Corte territoriale aveva chiarito che anche in presenza di fabbricati di non particolare pregio costituiva un interesse del condominio, tutelabile giuridicamente, mantenere il decoro dello stabile. L’intervento effettuato stravolgeva le linee estetiche dell’edificio. Inoltre l’occupazione del tetto comune, mediante la realizzazione di una terrazza ad uso privato costituiva, per il Giudice di secondo grado, "un’alterazione illegittima della parte comune dell’immobile in quanto impedisce agli altri condomini di poterla utilizzare per la sua originaria finalità".
Avverso la statuizione d’appello ricorre per cassazione la Alver Immobili s.r.l., illustrando due motivi di censura. Resiste con controricorso il Condominio di (omissis).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente allega violazione dell’art. 1120, comma 2, cod. civ., nonché vizio motivazionale, in correlazione con l’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ..
Assume il ricorso che La Corte locale era stata sollecitata a tener conto del fatto che l’edificio era stato oggetto, nel corso degli anni, di plurimi interventi operati dai singoli condomini, che ne avevano alterato definitivamente la complessiva armonia; in particolare, si scrive in ricorso che "la falda su corte del Condominio di (omissis) 16 presenta numerose altre "cappuccine il senza uno stile unitario, coeve all’edificazione dell’intero complesso (...) La "cappuccina" realizzata dalla Alver non si discosta in modo significativo dalla tipologia delle altre già presenti sul tetto del fabbricato (...) La presenza di lucernari, finestre “Cappuccine” di fogge sempre diverse anche sul lato prospiciente la pubblica via e la presenza di numerose antenne paraboliche".
La Corte di Milano, andata di contrario avviso, non aveva preso in considerazione le statuizioni di legittimità le quali, appunto, invitavano a tener conto delle condizioni in cui il fabbricato si trova al momento in cui vengono poste in essere le opere contestate, con la conseguenza che "una modifica non può essere ritenuta pregiudizievole per il decoro architettonico se apportata ad un edificio la cui estetica era stata già menomata a seguito di precedenti lavori". Non è dubbio, prosegue la ricorrente, che la disposizione di cui all’articolo 1120, cod. civ., ha lo scopo di tutelare i condomini da un deprezzamento dello stabile e non il mero rispetto della forma estetica in quanto tale, con la conseguenza che il Giudice d’appello "nel valutare la compatibilità con il decoro architettonico dell’intervento edilizio realizzato dalla convenuta" avrebbe dovuto tenere conto dei precedenti interventi, che avevano irreparabilmente modificato l’originaria estetica architettonica del fabbricato".
Il motivo non può essere accolto.
Il Collegio osserva che, in linea di principio, deve condividersi l’orientamento, più volte ribadito in questa sede (cfr., Sez. 2, n. 21835, 17/10/2007, Rv. 599248; Sez. 2, n. 4679, 26/2/2009, Rv. 607232; Sez. 2, Rv. 10/12/2014, Rv. 633480), secondo il quale il giudice trovandosi a valutare se sussista lesione del decoro architettonico di un fabbricato condominiale, a cagione di un intervento operato dal singolo condomino sulla struttura, deve tenere anche conto delle condizioni nelle quali versava l’edificio prima del contestato intervento, potendo anche giungersi a ritenere che l’ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo, ove lo stabile fosse stato decisamente menomato dai precedenti lavori.
Pertanto, sul punto la netta affermazione fatta dalla sentenza impugnata (non rileva che il "decoro sia stato già gravemente ed evidentemente compromesso da precedenti interventi sull’immobile") appare sbrigativa e scarsamente meditata.
Tuttavia, la censura ha omesso di misurarsi con lo snodo motivazionale attraverso il quale la sentenza mostra di aver preso puntuale e completa cognizione del fatto e dei luoghi, giungendo a qualificare l’intervento per cui è causa: "un’opera che ha alterato significativamente la copertura dell’edificio, mediante la costruzione di una struttura che si impone con violenza sulle linee essenziali ed originarie del tetto del complesso condominiale, comunque visibile"; mostrando le fotografie agli atti che la Alver aveva "eseguito sulla copertura dell’edificio una costruzione in cemento armato che non evidenzia alcuna continuità con la copertura esistente, in origine costituita da un tetto a padiglione con copertura di tegole, e si presenta, visivamente, quasi come una ulteriore facciata che si eleva sulla precedente copertura".
Trattasi, all’evidenza, di una valutazione di merito, in questa sede incensurabile, la quale non si pone in contrasto con le linee interpretative maturate in sede di legittimità sopra evocate, in quanto, pur tenuto conto dei pregressi interventi sulla struttura (la Corte di Milano non nega l’esistenza di tali interventi), ha riconosciuto valenza specificamente lesiva a quelli effettuati dalla ricorrente.
Così, in definitiva, la sentenza ha riconosciuto all’edificio un apprezzabile attuale decoro architettonico (nonostante i precedenti interventi), che la ricorrente aveva leso. Ovviamente, non trattasi di un apprezzamento posto a tutela del gradevole ed ordinato sviluppo delle linee architettoniche, quale bene in sé, bensì diretto ad evitare che il patrimonio immobiliare dei singoli condomini abbia patire deperimento.
Con il secondo motivo il ricorso denunzia la violazione dell’art. 1127, cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; nonché omessa motivazione su un punto controverso e decisivo, in relazione all’articolo 360, n. 5, cod. proc. civ..
In contrasto con quanto affermato in sentenza la ricorrente precisa che l’innovazione apportata al tetto comune non era tale da renderne inservibile l’uso o il godimento, anche da parte di un solo condomino (art. 1120, comma 2, cod. civ.). Pertanto, non si era in presenza di un’alterazione illegittima della cosa comune, resa tale da impedire agli altri condomini di poterla utilizzare secondo il suo scopo. La Alver si era limitata ad innalzare la falda di copertura del proprio locale sito al piano sottotetto, così da assicurare al locale un’altezza media di metri 2,70, realizzando un piccolo balconcino coperto. La sostituzione dell’originaria copertura, per quella limitatissima area, con la creazione di un terrazzino, aveva assicurato "la sua destinazione di bene comune e, conseguentemente, l’opera non ha in alcun modo pregiudicare il diritto d’uso della cosa comune da parte degli altri condomini".
La Corte territoriale, soggiunge il ricorso, avrebbe dovuto fare applicazione, non già del comma 2 dell’art. 1120, cod. civ., ma del comma 3 dell’art. 1127, cod. civ. e quest’ultima norma, per la ricorrente, si pone in rapporto di specialità rispetto alla prima. Invero, la citata disposizione legittima l’opposizione dei condomini solo quando la sopraelevazione "pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio". Tuttavia, un tale pregiudizio avrebbe dovuto essere considerato in concreto, mentre, la Corte milanese non aveva accertato che la sopraelevazione avesse effettivamente importato un mutamento peggiorativo dell’aspetto architettonico complessivo, avendo omesso di considerare che sul tetto già insistevano tre “cappuccine”, che presentavano i lati costruiti in cemento uguali a quella messa in opera dalla ricorrente.
Peraltro, prosegue il ricorso, "il danno economico subito degli altri condomini (...) Non può essere presunto allorché il danno estetico, come nel caso in esame, ove esistente non potrebbe comunque essere ritenuto grave sia per la già ricordata presenza di opere consimili sia per la non visibilità dalla pubblica via dalla quale normalmente solo si apprezza lo stile architettonico dell’edificio".
Anche questo secondo motivo, intimamente correlato al primo, va disatteso.
A ben vedere, infatti, l’argomentazione per larga parte non coglie nel segno e per il resto trova esauriente risposta in quanto si è detto a riguardo del motivo precedente.
Invero, la decisione d’appello non ha ad oggetto la sopraelevazione (in effetti neppure pare essersi trattato di una vera sopraelevazione, quanto di un aumento dell’altezza del sottotetto), bensì il manufatto, cioè il terrazzino, che da essa si dipartiva. Opera, quest’ultima, la quale, secondo l’insindacabile giudizio del giudice di merito, si poneva come un corpo totalmente estraneo rispetto al resto dell’edificio, assegnando, ad un tempo, all’uso esclusivo del singolo condomino quella frazione di tetto mutata in terrazza.
Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte resistente, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2017
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LO STATO DELL'EDIFICIO NELLA VALUTAZIONE DELLA LESIONE DEL DECORO - CASSAZIONE 08 MAGGIO 2017, N. 11177

Il giudice che si trovi a dover valutare la sussistenza o meno di una lesione al decoro architettonico di un edificio condominiale a causa dell'intervento di un singolo condomino, deve valutare anche le condizioni in cui si trovava precedentemente il fabbricato potendo anche giungere alla conclusione che l'ulteriore innovazione non abbia procurato un incremento lesivo (fattispecie relativa alla realizzazione di un terrazzino ad uso privato su una porzione di tetto condominiale).

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giovedì 23 marzo 2017

POSSIBILE APERTURA DI UN VARCO A SOFFITTO VALUTATA LA CAPACITA’ DI ALTERAZIONE DELLA COSA COMUNE

Apertura di un varco nel soffitto del proprio appartamento per accede ad una parte di lastrico esclusivo. Si giunge in Cassazione dove il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1102 c.c. essendo stato interpretato in maniera troppo restrittiva: cioè, nel senso che «il solo fatto di un intervento sul bene comune con l’eliminazione di alcune travi ne determinerebbe la sua alterazione». Secondo il ricorrente questa interpretazione è da rigettare. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ritenendo che vi sia stata effettivamente un’errata interpretazione del summenzionato articolo, in quanto il giudice di merito, una volta considerato il taglio delle travi, non ha ulteriormente valutato la sua capacità di alterazione della cosa comune, anche con riguardo alla statica dell’edificio. Si tratta, invece, di un uso lecito della cosa comune, che «solo in particolari circostanze, da dimostrare di volta in volta, può assumere aspetti lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne compromette la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica».

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CASSAZIONE 10 MARZO 2017, N. 6253 - in tema di utilizzo cosa comune



CASSAZIONE 10 MARZO 2017, N. 6253

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 
SEZIONE SECONDA CIVILE


ha pronunciato la seguente:             
Dott. MIGLIUCCI Emilio  -  Presidente 
Dott. PARZIALE Ippolisto - Rel.  Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo -  Consigliere  
Dott. GIUSTI Alberto -  Consigliere  
Dott. COSENTINO Antonello -  Consigliere

ha pronunciato la seguente:    
                                      
SENTENZA

sul ricorso 3706-2012 proposto da:
D. P. C. elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato G. A., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G. B, come da procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -

CONTRO
S. B, che si difende in proprio, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avvocato S. C., dal quale è anche rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 734/2011 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Ippolisto Parziale;
udito l'Avvocato G. B. e l'avv.to B.S., che si riportano agli atti e alle conclusioni assunte;
udito il sostituto procuratore generale, dott. Rosario Russo, che conclude per la manifesta infondatezza del ricorsi con condanna aggravata alle spese.
                             
FATTI DI CAUSA

1. L’odierno ricorrente, D.P. , realizzava un’apertura nel soffitto del suo appartamento in via (omissis) , per accedere direttamente al sovrastante lastrico solare, con funzione di copertura di parte del fabbricato ed in suo uso esclusivo. Per consentire uno stabile collegamento tra alloggio e lastrico solare proteggeva l’apertura così realizzata, delle dimensioni poi accertate e comunque incontestate di circa 6 mq (mt. 3,75 x 1.6), con una bussola in vetro.
2. L’odierno resistente, avv. S. , proprietario dell’altro alloggio posto al di sotto della copertura del fabbricato, all’esito di un giudizio possessorio, svolto anche con la presenza del Condominio, iniziava il presente giudizio, chiedendo la eliminazione dell’apertura, praticata senza autorizzazione e comunque in violazione dell’art. 1102 cod. civ. In particolare, il S. osservava che "la bussola in vetro non equivaleva ad un tetto vero e proprio a protezione della casa" e che "la sostituzione di parte del tetto con una bussola, di proprietà privata, e l’incorporaione di parte del tetto in proprietà esclusiva, costituiva violaone dell’art. 1102 cc. e degli artt. 1118 e 1119" (vedi sentenza impugnata, pag. 5).
3. Il Tribunale di Trieste rigettava la domanda del S. , ritenendo (sempre secondo la sentenza impugnata, pagg. 5 in fondo e ss) che "a) la funzione di copertura rimaneva garantita dalla bussola; b) non c’era lesione dei diritti altrui, ma solo un migliore utiliuo del diritto esclusivo; c) D.P. era legittimato a ciò non solo in quanto condomino, ma soprattutto in quanto usuario;
d) D.P. , quale unico casuario, aveva tutto il diritto di escludere dal godimento della cosa comune gli altri condomini, ad esclusione di quelle parti del terrazzo di uso comune (linda, copertura vano ascensore e scale); e) le opere non sembravano aver compromesso la statica del Condominio: tali opere avrebbero in primo luogo compromesso la statica proprio dell’appartamento di D.P. ".
4. La Corte di appello di Trieste accoglieva il gravame del S. , e condannava il D.P. dell’apertura fatta nella copertura dello stabile (tetto) del fabbricato di via (omissis) per accedere direttamente all’alloggio sottostante al tetto, con ripristino a regola d’arte dello stato antecedente". Regolava le spese del doppio grado.
4.1 - Osservava la Corte locale che: a) si trattava di giudizio petitorio e non possessorio; b) il D.P. "è intervenuto sulle strutture comuni dell’immobile, senza autorizzazione alcuna, praticando un’apertura nel tetto-lastrico solare di ca. 6 mq"; c) "per realizzare detto accesso diretto ha tagliato alcune travi del tetto sottostante al lastrico solare".
4.2 - Riteneva poi la Corte locale che: a) "l’uso esclusivo riguarda il lastrico (e nemmeno tutto), e che non coinvolge il tetto inteso come copertura dell’edificio (che è ovviamente parte comune...); b) non può dubitarsi che si sia realizzata l’alterazione della cosa comune, dal momento che è pacifico che D.P. sia intervenuto sulle travi portanti del tetto tagliandole"; c) "l’opera in concreto, per le modalità con cui è stata realizzata, anche con il taglio delle travi, avrebbe dovuto essere autorità dal Condominio e stravolge l’uso che il condomino può fare delle cose comuni". Rilevava al riguardo che: d) "non vale ripetere che il condomino D.P. così ha avuto accesso ai propri locali", e) "l’uso della parte comune da parte degli altri condomini può essere anche solo potenziale (Cass. 23065/2009)”; f) "non è consentito il mutamento dei luoghi che impedisca anche e soltanto sul piano delle possibilità o modalità di esercizio accessibilità, ispezionabilità del manufatto (Cass. 2947/1993, 10406/2001); g) "con il taglio della struttura e con la disponibilità di un accesso diretto di D.P. , si verifica, di fatto, anche una possibilità di usucapione (Cass. 17322/ 2010)".
5. Impugna tale decisione il ricorrente che formula due motivi. Resiste con controricorso la parte intimata. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.
1.1 - Col primo motivo si deduce: "Violazione dell’art. 1102 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in quanto la Corte d’appello ha fornito una interpretazione di detto articolo veramente restrittiva e non conforme ad un indirizzo giurisprudenziale altamente maggioritario". Osserva il ricorrente che la Corte locale "ha accentrato tutto il suo argomentare giuridico su un solo punto o questione e cioè ha stabilito che l’apertura della bussola avrebbe alterato la destinazione del lastrico solare, essendo intervenuti nella sua struttura". La Corte territoriale ha dato, circa l’alterazione del bene comune (che non consente di applicare l’art. 1102 cod. civ.) una "interpretazione (non suffragata né da dottrina né da giurisprudenza) limitatissima sul punto", posto che "il solo fatto di un intervento sul bene comune con l’eliminazione di alcune travi ne determinerebbe la sua alterazione". Secondo il ricorrente per valutare se via stata o meno alterazione della destinazione della cosa comune, occorre aver riguardo alla "destinazione che i condomini hanno concretamente dato alla cosa comune", non potendo consistere "in qualsiasi modificazione materiale della cosa per cui, a parte al richiamo al pregiudizio o al danno per l’uso collettivo, la sua individuazione è operata in genere in rapporto alla destinazione della cosa". Il ricorrente conclude affermando che "l’inserimento di una bussola di accesso su un lastrico solare con l’uso esclusivo dello stesso a favore del D.P. non ha alterato la sua destinazione naturale (e/o originaria), si ricorda che nello stesso lastrico solare era già inserita una bussola d’accesso condominiale". In ogni caso, prosegue il ricorrente, "la bussola d’accesso de quo fornisce sempre una copertura che ha sostituito quelle originaria". Richiama, ritenendola applicabile, la giurisprudenza di questa Corte in materia di uso dei muri perimetrali.
1.2 - Col secondo motivo si deduce: "Violazione della sentenza della Corte d’appello di Trieste per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.)". La Corte locale ha "tutto apoditticamente affermato che l’eliminazione di alcune travi
costituirebbe sempre alterazione vietata dall’art. 1102 c. c, mentre come insegna la Suprema Corte nella Cass. n. 10008/1991 - in realtà si tratta di uso normalmente lecito della cosa comune, che solo in particolari circostanze, da dimostrare di volta in volta, può assumere aspetti lesivi per l’integrità dell’edificio, se ne compromette la sicurezza, il decoro o altra essenziale caratteristica".
2. Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo del dedotto vizio di motivazione, per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 - Occorre in primo luogo rilevare, in relazione all’eccezione avanzata da parte controricorrente in memoria, che la nuova formulazione dell’articolo 360 n. 5 c.p.c., introdotta dalla legge dal decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito in legge 2012 n. 134, non è applicabile al presente giudizio, perché la sentenza impugnata è stata pubblicata il 15/11/2011, mentre la modifica in questione è applicabile con riguardo alle sentenze pubblicate a far corso dall’11 settembre 2012.
2.2 - Il ricorso è fondato perché la Corte locale, nel ritenere l’intervenuta violazione dell’art. 1102 cod. civ., ha affermato che "non può dubitarsi che si sia realizzata l’alterazione della cosa comune, dal momento che è pacifico che D.P. sia intervenuto sulle travi portanti del tetto tagliandole". La Corte di appello non ha considerato che di per sé il taglio delle travi del solaio, ove non ulteriormente valutato anche con riguardo alla statica e comunque agli altri limiti dettati dall’art. 1102 cod. civ., non può determinare l’alterazione della cosa comune che ne impedisce l’uso ai sensi della norma civilistica in questione.
Al riguardo, questa Corte di recente ha avuto occasione di affermare i seguenti condivisi principi di diritto: a) “Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può trasformarlo in terrazza di proprio uso esclusivo, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene. (Sez. 2, Sentenza n. 14107 del 03108/2012, Rv. 623614)"; b) "Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può effettuarne la parziale trasforma ione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti - da un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo riguardo alla motiva ione - che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilità di farne uso. (Se 6 - 2, Ordinanza n. 2500 del 04/ 02/ 2013, Rv. 624921)".
Inoltre, occorre anche tener conto della peculiarità del caso in esame, nel quale è pacifico che l’apertura in questione è stata realizzata per mettere in collegamento l’appartamento di proprietà del D.P. con il sovrastante lastrico solare in suo uso esclusivo. La Corte locale in tale situazione avrebbe dovuto con un’adeguata motivazione individuare la specifica violazione dei limiti di cui alla norma citata, non potendosi appunto ritenere che il solo necessario taglio delle travi ne integrasse la violazione, dovendosi altrimenti ritenere inibito qualsiasi intervento sulla cosa comune. La Corte locale avrebbe dovuto quindi specificamente valutare, adeguatamente motivando, la violazione degli altri limiti indicati, anche con la realizzazione della bussola a copertura della nuova apertura.
3. L’accoglimento del ricorso nei limiti di cui in motivazione, determina la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, che procederà ad un nuovo esame e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Trieste.
Così deciso in Roma, Camera di Consiglio del 19 luglio 2016
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017
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giovedì 29 dicembre 2016

AZIONI POSSESSORIE E PETITORIE - CASISTICA

La facciata e il relativo decoro architettonico dell'edificio costituiscono un modo di essere dell’immobile e così un elemento del modo di godimento da parte del suo possessore. Di conseguenza, la modifica delle facciate, comportando una interferenza nel godimento medesimo può integrare una indebita turbativa suscettibile di tutela possessoria (Cass. 7069/1995).
La violazione delle distanze legali nelle costruzioni integra una molestia al possesso del fondo finitimo contro la quale è data l’azione di manutenzione e anche quanto tale violazione non ne comprime "di fatto" l'esercizio del possesso importa automaticamente una modificazione o restrizione delle relative facoltà. (Cass. 17868/2003).
Anche nel caso di apposizione di tavoli, sedie ed ombrelloni con delimitazione di un’area con fioriere sussistono gli estremi dello spoglio (Trib. Bari sent. 374/2010).
L'apposizione di un cancello nello spazio condominiale "è passibile di azione di reintegrazione, ai sensi dell'art.1168 c.c., colui che , consapevole di un possesso in atto da parte di altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo in tali casi l'animus spoliandi in re ipsa" (Cass. 5215/2014).
E' stata invece esclusa la tutela possessoria nel caso in cui un condomino parcheggiava la propria autovettura in modo tale da rendere difficoltoso il transito ed inibiva l'uso di una porzione di cortile da parte degli altri condomini. Il tribunale ha infatti sottolineato che "è ravvisabile una lesione possessoria solo quando taluno dei soggetti coinvolti abbia alterato o violato, senza il consenso e in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima mediante atti integranti un comportamento durevole, tale da evidenziare un possesso esclusivo animo domini su tutta la cosa - o su tutta una parte di essa - condotta incompatibile con il permanere del possesso altrui" (Trib. Nola 4.2.2014).
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giovedì 10 novembre 2016

Il reato di diffamazione nel condominio secondo la più recente giurisprudenza

La dottrina tradizionale non ritiene indispensabile l’animus diffamandi inteso come volontà di ledere la reputazione di altra persona, poiché l’art. 595 c.p. non richiede il dolo specifico. L’attività svolta all’interno di un condominio sia dall’amministratore che dai condomini consiste in un’attività sociale.

L’art. 594 c.p. sanzionava con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516 chiunque offendeva l’onore o il decoro di una persona. L’art. 1, comma primo lettera c) del d.lvo 15.1.2016 n. 7 ha abrogato detto articolo delegando detta fattispecie alla cognizione del giudice civile. La dottrina tradizionale sosteneva nell’art. 594 c.p. l’onore viene distinto dal decoro poiché il primo deve riferirsi alle sole qualità morali, mentre il secondo inerisce alle altre qualità e condizioni che concorrono a costituirei l valore sociale dell’individuo. A seguito dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. una tipica tecnica difensiva cerca di ricondurre nella fattispecie dell’ingiuria commessa in presenza id più perone, fattispecie penale anch’essa abrogata, ogni caso di diffamazione che è rimasta penalmente rilevante. Invero l’art. 595 c.p. sanziona con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino ad euro 1.032 chiunque, fuori dei casi previsti dall’art. 594 c.p., comunicando con più persone offende l’altrui reputazione. La pena è della reclusione fino a due anni o con la multa fino ad euro 2.065 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. L’elemento oggettivo del reato di diffamazione implica i seguenti tre requisiti:
  • l’assenza dell’offeso, vele a dire che questi non sia presente nel momento dell’azione criminosa e che pertanto non sia in grado di giustificarsi o di ritorcere immediatamente l’offesa;
  • l’offesa dell’altrui reputazione la quale è il riflesso dell’onore inteso in senso ampio e consistente nella valutazione che il pubblico compie dell’individuo e quindi la stima che questi gode tra i concittadini;
  • l’offesa alla reputazione deve essere compiuta comunicando con più persone in do da realizzare la divulgazione dell’offesa che è una delle caratteristiche strutturali del reato.
L’elemento soggettivo è quello del dolo generico e consistente nella volontà dell’agente dell’azione, consistente nella comunicazione dell’addebito offensivo a più persone, e, nel tempo stesso, nella consapevolezza del discredito che con il suo operato cagiona o può cagionare all’altrui reputazione. La dottrina tradizionale non ritiene indispensabile l’”animus diffamandi” inteso come volontà di ledere la reputazione di un altrui persona, poiché l’art. 595 c.p. non richiede il dolo specifico. L’attività svolta all’interno di un condominio sia dall’amministratore che dai condomini consiste in un’attività sociale e pertanto assai ricorrente è la contestazione giuridica della commissione del reato di diffamazione tra i medesimi. A tal riguardo la giurisprudenza più recente ha esaminato detta ipotesi in tre occasioni. Il primo caso (C.Cass., Sezione Feriale, sentenza n. 39986/2014, del 28.8.2014) riguarda l’annullamento di un ricorso avverso una sentenza che aveva condannato due amministratori di condominio per avere commesso il reato di cui all’art. 595 c.p. in danno dei loro condomini. La sentenza afferma che consiste nella realizzazione dell’elemento oggettivo del predetto reato la comunicazione contenente i nominativi dei condomini morosi affissa al portone condominiale poiché “anche in presenza di un effettiva morosità degli stessi condomini, costituiva una condotta diffamante, non sussistendo alcun interesse da parte dei terzi alla conoscenza di quei fatti, anche se veri”. Per configurare l’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico che “può assumere anche la forma del dolo eventuale, ravvisabile laddove l’agente faccia consapevolmente uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive (C.Cass., sez. 5, sent. n. 4364 del 1271272012, Rv. 254390). “Deve poi escludersi la ricorrenza, nel caso di specie, dell’esimente del diritto di cronaca e di critica invocato dai ricorrenti. Ora, premesso che la scriminante in parole è in astratto ipotizzabile non solo in relazione all’attività di giornalisti o scrittori, ma anche rispetto al comune cittadino, occorre sempre valutare la rilevanza della diffusione della notizia che deve essere funzionale al corretto svolgimento delle relazioni interpersonali e dei rapporti sociali. In tale direzione, deve rilevarsi che la diffusione della comunicazione attraverso la sua affissione al portone di ingresso, essendo potenzialmente conoscibile da un numero indeterminato di persone, integrava il delitto contestato, per essere carente, al di fuori del ristretto ambito condominiale, un qualsiasi interesse alla conoscenza della circostanza relativa alla morosità di alcuni condomini”. Il secondo caso (C.Cass., sez. 5, sent. n. 44387/2015, ud. 4.6.2015) dichiarava inammissibile il ricorso di un amministratore di condominio che veniva condannato per il reato di diffamazione consistito nell’invio di una lettera diretta a tutti i condomini e contenente delle valutazioni di fatti avvenuti e del comportamento di alcuni soggetti durante un’assemblea. Nella sentenza veniva esclusa la ricorrenza di un’ipotesi di particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 – bis c.p. poiché “nel caso in oggi in esame, si è in effetti dinnanzi ad una condanna alla sola pena della multa, ma le pur concesse attenuanti generiche risultano valutate dai giudici di merito con un giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante in rubrica, a riprova di una non trascurabile incidenza della condotta criminosa sul bene giuridico in ipotesi leso; la Corte territoriale, infatti, sottolinea anche il particolare che la lettera venne preparata e divulgata per ottenere il massimo effetto di diffusione di conoscenza all’interno della realtà del grande complesso condominiale, circostanza manifestamente indicativa di una valutazione di gravità non minima della condotta de qua”. Il terzo caso (C.Cass., Sez.5, sent. n. 18919/2016, ud. del 15.3.2016) dichiarava inammissibile il ricorso avverso la sentenza che condannava per diffamazione un soggetto che inviava ad un amministratore di condominio e ad altri soggetti una lettera contenente gravi apprezzamenti nei confronti di un amministratore di una multiproprietà. La sentenza afferma quanto segue : “il ricorrente si duole del fatto che sia stata ritenuta la sussistenza del delitto di diffamazione piuttosto che quella del diverso reato di ingiuria aggravata (dall’essere pronunciata in presenza di più persone) visto che lo scritto, contenente l’offesa alla reputazione di… era stata indirizzato anche la medesimo. La censura è priva di fondamento perché questa Sezione ha già avuto modo di precisare che, nel caso l’offesa sia contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non può considerarsi concretata la fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di altre persone, proprio per la non con testualità del recipimento delle offese medesime e per la conseguente maggiore diffusione delle stesse (Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012, Rv. 254044).



di Giulio Benedetti

Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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venerdì 21 ottobre 2016

Gestione & Amministrazione: Capacità relazionali e gestionali del gestore immobiliare

Il rispetto dovremmo impararlo da bambini, prima in famiglia e poi a scuola. E’ alla base delle relazioni umane e del vivere in società: senza non si potrebbe condividere niente e la vita sociale non potrebbe esistere. Il dizionario Treccani definisce il rispetto come il “Sentimento che porta a riconoscere i diritti, il decoro, la dignità e la personalità stessa di qualcuno, e quindi ad astenersi da ogni manifestazione che possa offenderli […]
E’ la definizione più calzante di una parola abusata e poco compresa e sentita. Il rispetto parte dal principio che, nonostante siamo diversi, ognuno di noi merita il riconoscimento da parte degli altri di quello che è.
Il rispetto è una qualità a doppio senso: per ottenerlo, dobbiamo darlo. Non possiamo pretenderlo dagli altri senza impegnarci in prima persona. Per mettere in pratica comportamenti rispettosi dell’altro e dell’ambiente che ci circonda, dobbiamo anche imparare a comunicare nel modo giusto i nostri disagi e le nostre sofferenze, senza aggredire l’altro, costruendo un dialogo che sia sinceramente comunicativo.
Purtroppo, spesso sentiamo che la nostra dignità viene calpestata e, a volte, senza rendercene conto calpestiamo e feriamo quella di altri. Raramente si manca di rispetto intenzionalmente. Il più delle volte non ce ne rendiamo proprio conto. Siamo troppo presi dalle nostre cose, dai nostri problemi, concentrati su noi stessi per accorgerci che stiamo mancando di rispetto. Ma ce ne rendiamo facilmente conto quando siamo noi a non essere rispettati. 
Il rispetto, come il suo contrario, riguarda quindi le relazioni fra le persone. Se siamo fra amici, familiari o conoscenti che hanno interessi e idee uguali alle nostre è nel nostro e loro interesse mantenere dei buoni rapporti, è presumibile che il rispetto sia più facile. Inoltre l’affetto che proviamo per le persone che ci circondano sublima le differenze e fa soprassedere alle manchevolezze che in altri non tolleriamo.
La situazione cambia quando il contesto è forzato e le relazioni sono obbligate dalla vicinanza abitativa o lavorativa e il rispetto riguarda il rapporto con il collega della scrivania accanto, o quello in catena di montaggio o la commessa del negozio dove lavoro. 
Ma ancora più difficili ed esasperate possono diventare le relazioni tra i condomini, nelle quali la mancanza di rispetto e le accuse reciproche al riguardo sono più una regola che un’eccezione e finiscono con il coinvolgere anche l’amministratore. La mancanza di rispetto fa perdere di vista i problemi comuni, che si devono affrontare e possibilmente risolvere, ed è causa delle deliranti assemblee condominiali. I condomini, nonostante condividano gli spazi e abbiano reali interessi comuni, spesso, a causa della mancanza di rispetto reciproco, oltre che di ascolto, si trovano coinvolti in spirali perverse e in conflitti che consumano energie e compromettono la qualità della vita e la soluzione dei problemi. 
La psicologia di comunità ha da sempre posto l’attenzione sui rapporti dei microcosmi abitativi, considerandoli espressione delle variegate relazioni umane. L’idea utopica su cui si basa la teoria è che una volta promossa la condivisione consapevole di interessi comuni, si sviluppi il senso di comunità. Questo ovviamente è il presupposto per iniziare un lavoro di coinvolgimento in prima persona degli attori presenti nel microcosmo abitativo. Non solo è fondamentale diminuire le difficoltà relazionali aumentando la coesione e il senso di comunità tra i vicini di casa, ma è importante il coinvolgimento degli attori esterni a queste relazioni, come gli amministratori, per imparare un linguaggio condiviso che porti all’ascolto reciproco.
Tutte le parti coinvolte sono responsabili della vivibilità degli spazi e protagonisti del miglioramento della qualità della vita.
La comprensione e la consapevolezza che le scale del condominio sono un bene comune, porta ad avere rispetto dell’altro, migliorando le proprie abitudini per favorire una convivenza pacifica.
La conoscenza dell’altro può aiutare a diminuire la paura del diverso e aumentare il senso di sicurezza che spesso ricerchiamo e abbiamo solo chiudendo dietro di noi la porta di casa. 
Ricostruire la parte buona delle relazioni che avevano i nostri nonni nelle corti di campagna, può aumentare la solidarietà tra le persone, portandole a responsabilizzarsi rispetto alle problematiche comuni agli altri e a diminuire i conflitti.
Capire che l’odore del cavolo lessato per le scale può essere insopportabile, perché qualcuno te lo dice con rispetto, può insegnare a cucinarlo in momenti o in modalità diverse, per non infastidire il vicino! 
Questo può essere esteso a tutti i comportamenti che coinvolgono l’amministratore in questioni che non hanno soluzioni nel codice civile o nei regolamenti condominiali imposti ma sono solo espressione della mancanza di rispetto verso gli altri e degli spazi comuni. 
Il processo di sensibilizzazione e di consapevolezza può migliorare la relazione tra vicini, ma anche con gli amministratori e i locatari, diminuendo i conflitti inutili e migliorando la modalità per affrontare quelli inevitabili.

di Elvio Raffaello Martini
Psicologo 
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martedì 21 giugno 2016

VERANDA: tema dibattuto in lungo ed in largo. Un'analisi approfondita sull'argomento

Anche la veranda posta nella facciata interna altera il decoro dell'edificio?

I beni di proprietà privata sono, ovviamente, le unità immobiliari (abitazioni, box, posti auto, cantine) ma anche le finestre, le persiane, gli avvolgibili, le saracinesche, le inferriate delle finestre, le ringhiere e i parapetti dei lastrici solari e delle terrazze a livello di proprietà esclusiva, il balcone e le strutture portanti aggettanti (ad eccezione dei rilievi e dei decori), le antenne individuali, il sottotetto non destinato all'uso comune, ecc.
Gli interventi su tali parti sono regolate anche dalle altre norme codicistiche in tema di rapporti di buon vicinato o di immissioni moleste, ecc., che esulano dalla disciplina dell'art. 1122 c.c.
I limiti posti agli interventi sulle parti private disposti dall'art. 1122 cit. non hanno nulla a che fare con le limitazioni o i divieti all'uso del bene privato contenuti nel regolamento di condominio di natura contrattuale, nel qual caso le opere sono vietate ipso iure, mentre nel tenore dell'articolo citato sono vietate solo se recano danno alle parti comuni ovvero se determinano pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico.
Cosi é considerata legittima la trasformazione di un posto auto aperto in un box auto chiuso; ma se ciò fosse vietato dal regolamento condominiale, l'opera sarebbe vietata anche se non viola la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio.
La tutela può essere invocata anche contro opere che elidono o riducono, apprezzabilmente, una qualsiasi delle utilità dal bene ritraibili, ivi comprese quelle dell'ordine estetico ed edonistico.
In tal caso, ha chiarito la Cassazione, "l'accertamento della violazione di tali limiti e dei danni conseguentemente prodotti, é sottoposto al sindacato del giudice di merito che deve verificare e valutare se, nei fatti, la violazione di un limite o di un divieto possa cagionare o meno un danno a terzi" (Sent. n. 12491/2007).
Nella sentenza citata la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di riduzione in pristino presentata dal condominio, non essendo emersa dall'istruttoria la prova dl un apprezzabile limitazione all'ingresso di luce ed aria da una finestra posta tra il vano scala e il balcone di proprietà esclusiva, per effetto della sua trasformazione in veranda.
Il titolare del diritto di sopraelevazione (l'art. 1127 c.c.) - inteso, quest'ultimo, come un diritto potestativo riconosciuto al proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare non sottoposto ad approvazione assembleare - nell'esercizio del suo diritto, deve rispettare i limiti della statica e dell'aspetto architettonico dell'edificio ed, ora, deve informare l'amministratore sia perché deve riferire all'assemblea sia perché dovrà aggiornare il registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n. 6 c.c.).
Costituisce alterazione del decoro architettonico dell'ediflcio, ossia lesione dell'estetica dello stabile, la trasformazione di un balcone, o di una terrazza, in una veranda praticata tramite l'installazione di vetri e di una struttura in alluminio in quanto una simile operazione altera, ossia peggiora, la sagoma dello stabile sicché, per considerarla legittima, è necessario dimostrare la mancanza di alterazione del decoro dell'edificio (Cass. n. 27224/2013).
Sono considerate vietate, ai sensi dell'art. 1122 c.c., perché ritenute illegittime, le tettoie, che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dellI'edificio condominiale (Cass. n. 2743/2005), così come la costruzione di una veranda sul terrazzo privato (Cass. n. 2109/2015).
Non si possono escludere dal novero degli interventi vietati quelli che mirano ad impedire o ad ostacolare l'uso di beni comuni ai condomini come il caso del vano ascensore che insiste su un lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino con accesso dall'interno dall'abitazione di quest'ultimo.
In tal caso non si può impedire l'accesso e, quindi, l'esercizio della servitù di passaggio ogni qual volta sia necessario ispezionare il vano ascensore.
Interventi su parti privati, disciplinati espressamente dall'art. 1122 bis introdotto dalla legge di riforma n. 220/2012 c.c., sono l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio individuale su parti di proprietà individuale dell'interessato nonché di impianti di ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, da realizzarsi in modo da arrecare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle altre proprietà individuali preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.


di Alberto Celeste
Magistrato
Fonte: Dossier Condominio
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