Il creditore del condominio ha diritto a sapere, dall’amministratore, tutti i nominativi e i dati dei condomini anche se in regola con i pagamenti se si tratta di una spesa non ancora deliberata dall’assemblea.
I creditori del condominio possono obbligare l’amministratore a comunicare loro tutti i dati dei proprietari di appartamenti, con le relative quote millesimali, anche se questi sono in regola con i pagamenti dei canoni condominiali. Il tribunale di Monza lo ha chiarito con la recente ordinanza del 3-6-2015 che peraltro fa sorgere qualche perplessità in merito al rispetto della normativa sulla privacy.
La recente riforma del condominio ha stabilito infatti, con l’articolo 63 delle norme di attuazione del codice civile, che i creditori del condominio cui non sia stata pagata la propria fattura, debbano agire esecutivamente, e pro quota, prima nei confronti dei condomini in mora con gli oneri e successivamente verso tutti gli altri soltanto qualora l’esito del pignoramento dovesse risultare infruttuoso.
La norma prevede che il creditore possa esigere dall’amministratore, e che quest’ultimo sia tenuto a fornirglielo, l’elenco dei soli condomini non in regola coi pagamenti.
Nella sentenza di cui sopra viene presa in esame un’altra ipotesi, ovvero quella di spese impreviste per le quali non è ancora intervenuta una delibera dell’assemblea di approvazione.
In un caso del genere tutti i condomini sono, di fatto, tenuti a pagare il credito pro quota millesimale e da qui il diritto del creditore di pretendere la consegna dell’intera anagrafica dei condomini.
Non essendo, infatti, dato al creditore di conoscere se, rispetto al proprio credito, ci siano morosi posto che ancora non si è deliberato in merito, l’obbligo di comunicazione in capo all’amministratore si estende, secondo il tribunale di Monza, ai dati e millesimi di tutti i condomini, anche quelli in regola con i canoni mensili condominiali; sarà poi l’amministratore a provvedere a comunicare al creditore se qualche condomino non risulti moroso, avendo pagato la propria quota.
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