martedì 10 giugno 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 19



Art. 19 

Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria 


1. Gli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono aggiornati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Le pubbliche Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province Autonome, nonchè le Autorità e Agenzie coinvolte nell'attuazione del presente decreto, collaborano per favorire la massima condivisione dei dati e delle informazioni raccolti in modalità interoperabile, anche al fine di creare basi informative comuni, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatte salve specifiche disposizioni di cui agli articoli 5, 8, 13 e 15.

4. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE, il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione europea il presente decreto e le eventuali successive modificazioni. 

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...