mercoledì 13 agosto 2014

DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 - Art. 13




Art. 13 Informazione e formazione 


1. Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone un programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia.
Il programma è definito tenendo conto delle caratteristiche dei soggetti a cui è rivolto ed include azioni volte a:
a) sostenere, sensibilizzare ed incoraggiare le imprese e le PMI nell'esecuzione di diagnosi energetiche con successivi interventi nell'utilizzo degli strumenti incentivanti finalizzati all'installazione di tecnologie efficienti; 
b) stimolare comportamenti dei dipendenti che contribuiscano a ridurre i consumi energetici della pubblica amministrazione; 
c) educare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado ad un uso consapevole dell'energia; 
d) sensibilizzare le famiglie, in particolare quelle che vivono in condomini, rispetto ai benefici delle diagnosi energetiche e rispetto ad un uso consapevole dell'energia; 
e) favorire la partecipazione delle Banche e degli Istituti finanziari al finanziamento di interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, anche attraverso la messa a disposizione di dati ed esperienze di partenariato pubblico-privato; 
f) sensibilizzare le imprese e i clienti domestici sull'uso efficiente dell'energia anche attraverso la diffusione di informazioni sui meccanismi di incentivazione e le rispettive modalità di accesso; 
g) promuovere programmi di formazione per la qualificazione dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi energetici, con particolare riferimento agli auditor energetici e agli installatori di elementi edilizi connessi all'energia. 
2. Il programma, di cui al comma 1, è sottoposto al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvedono alla copertura degli oneri per i servizi forniti in attuazione delle attività previste.
All'attuazione del programma di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico, dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente.

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