mercoledì 18 novembre 2015

FOGNATURA - chi partecipa alla spesa?


Anche in caso di distacco dal collegamento con la rete fognaria, i condomini devono pagare ugualmente le spese per il rifacimento dell’impianto: lo scarico resta comune.

La Cassazione con sentenza nr. 13415 del 30-06-2015 ha stabilito che in caso di distacco da un impianto comune condominiale, come ad esempio l’impianto fognario, non si è esonerati dal dovere versare gli importi relativi alla manutenzione della stessa.
Per evitare l’esborso – chiarisce la Corte – non ci si può appigliare al fatto che il codice civile prevede all’articolo 1123, in via generale, il principio secondo cui ciascun condomino partecipa alle spese condominiali in proporzione all’utilizzo che fa dei servizi comuni; infatti tale regola si applica solo nel caso di impianti di cui è previsto l’utilizzo separato da parte dei singoli condomini, cosa che ovviamente non ricorre con le fogne, o anche con il riscaldamento, ma che potrebbe ricorrere, per esempio, con l’ascensore presente in un’altra scala del condominio.
Pertanto, l’unico modo per evitare di pagare le somme chieste dall’amministratore è quello di dimostrare che l’impianto fognario non sia in comunione tra tutti i condomini, ma appartenga solo ad alcuni condomini che pertanto risultano esserne gli unici proprietari.
Tale prova si può fornire solo attraverso il titolo di proprietà, ovvero nell’atto di acquisto dell’immobile deve essere specificato, come da sentenza nr. 11391/2002 2 nr. 7449/1993, che l’impianto fognario è di proprietà esclusiva di altri condomini.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, nr. 11423/1990 e 13160/1991, l’impianto fognario rientra tra quei beni comuni di cui il singolo condomino è proprietario in proporzione al valore del suo immobile, conseguentemente le spese per la conservazione dello stesso vanno ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà.
Nella sentenza in commento, e sempre con riferimento all’impianto fognario dal quale alcuni condomini si sono staccati, i giudici supremi chiariscono poi che le spese devono essere suddivise in funzione della quota di partecipazione alla proprietà, ovvero in base ai millesimi, e non in funzione del concreto utilizzo degli impianti.

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