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martedì 9 febbraio 2016

Fascicolo Tecnico del Condominio e del suo Legale Rappresentante

Il fascicolo tecnico del condominio e del suo legale rappresentante comprende una serie di documenti che non sono ancora del tutto obbligatori (alcuni di questi li sono dall'entrata in vigore della recente riforma condominiale). Tuttavia un buon amministratore di condominio per cercare di farsì che quando ci sia la necessità intervenga il più celermente possibile cerca di averli in toto. 

Sia gli albi che le associazioni di categoria, stanno cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e il legislatore perché si intervenga in tal senso. 

Spesso quando si deve intervenire, soprattutto nella parte comune, anche a livello impiantistico, in particolare modo se si tratta di strutture datate, il professionista non dispone delle adeguate tavole che testimonino il lavoro fatto (redatte e firmate da un precedente tecnico che ne testimoni la validità), per questo si deve procedere inizialmente a una fase di ispezione e di rilievo prima di poter fare una diagnosi e procedere con il da farsi. Questa spesa preliminare, anche se ha un costo il più delle volte marginale rispetto all'intervento, non sempre è vista di buon occhio: con il fascicolo tecnico del condominio e del suo legale rappresentante, si tratterebbe di una verifica, pertanto il tempo, e di conseguenza il costo, sarebbe molto più lieve.

Questo fascicolo potrebbe essere visto come una spesa solo onerosa da parte dei condomini,  però porterebbe a una accelerazione dei tempi di intervento qualora occorressero. 


  1. Libro dei verbali
  2. Planimetria aggiornata dello stabile (con rappresentazione parti comuni)
  3. Registro anagrafe condominiale
  4. Scheda grafico tecnica dell’impianto di riscaldamento centrale
  5. Scheda grafico tecnica dell’impianto centrale di raffrescamento
  6. Scheda grafico tecnica della rete di smaltimento delle acqua chiare e nere
  7. Scheda grafico tecnica dell’impianto di adduzione gas di rete
  8. Scheda grafico tecnica dell'impianto elettrico comune
  9. Scheda grafico tecnica dell'impianto telefonico
  10. Scheda grafico tecnica per ogni elevatore di persone/merci o auto
  11. Scheda grafico tecnica per ogni impianto comune per la ricezione televisiva
  12. Scheda grafico tecnica dell’impianto di adduzione acqua sanitaria
  13. Scheda grafico tecnica dell'impianto antincendio
  14. Verifiche delle analisi delle acque (D.Lgs 27/2002)
  15. Verifiche della messa a terra degli impianti elettrici (Dpr 462/01)
  16. Verifiche degli impianti ascensore
  17. Verbali delle manutenzioni dei presidi antincendio
  18. Verbali delle verifiche degli impianti automatizzati (cancelli, sbarre, ecc...)
  19. DVR
  20. DUVRI
  21. Scheda grafico tecnica dell'impianto elettrico di ogni singolo alloggio
  22. Scheda grafico tecnica dell'impianto a gas/metano/gpl di ogni singolo alloggio
  23. Copia autentica della polizza globale
  24. Raccolta di tutti gli attestati di conformità integrale degli impianti
  25. Decreti di vincolo
  26. Tabelle millesimali di proprietà generale e di riparto delle spese
  27. Regolamento condominiale
  28. Raccolta di rendiconti e riparti esercizi precedenti con raccolta dei giustificativi di spesa
  29. Raccolta dei contratti stipulati
  30. Atti e convenzioni costituiti di servitù prediali e di altri diritti di terzi
  31. Tutte le scritture contabili
  32. Attribuzione del CF
  33. P.IVA dell'Amministratore
  34. Polizze dell’Amministratore
  35. DM 140 dell’Amministratore
  36. Iscrizione dell’Amministratore ad apposita associazione riconosciuta dal Ministero della Giustizia


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martedì 2 febbraio 2016

La mediazione in condominio


Lo strumento della mediazione può essere esperito utilmente anche in una controversia tra i condomini e tra il condominio e un condomino o l’amministratore. Qualora si possa raggiungere una conciliazione, l’amministratore deve, con l’assistenza dell’avvocato del condominio, specificare ai condomini i pro e i contro, per il condominio, dei contenuti transattivi da attuare e farsi autorizzare a sottoscrivere il verbale di conciliazione riportando nel verbale dell’assemblea gli esatti termini di questa.

La mediazione

Il legislatore, con l’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha delegato il Consiglio dei Ministri a disciplinare l’istituto della mediazione quale strumento di risoluzione conciliativa delle controversie in materia civile e commerciale, in attuazione della direttiva del Parlamento Europeo 2008/52/CE del 21 maggio 2008 e in alternativa alle cause giudiziarie allo scopo di deflazionarle. Infatti, è nota la cronica lunghezza della giustizia ordinaria nel risolvere le controversie devolute al suo esame con la conseguenza di un loro gravoso accumulo.
Come scrisse il poeta inglese John Donne: Nessun uomo è un’isola, completo in se stesso; ogni uomo è  un pezzo del continente, una parte del tutto […] e, dunque, i conflitti tra uomini sono inevitabili e ricorrenti Il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, attuativo della delega sopra citata, come modificato dal d.l.21 giugno 2013, n. 69 e convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, ha definito la mediazione l’attività svolta da un terzo imparziale finalizzata a ricercare un accordo amichevole per la soluzione di una controversia sorta tra due o più soggetti. Lo scopo è quello di agevolare una conciliazione tra due parti confliggenti che sia proposta e concordata tra loro stesse, seppure con l’intervento di un terzo soggetto indipendente che è il mediatore.

La procedura

In merito alla mediazione in tema di condominio, ritengo che, in relazione alla ratio della norma e alla circostanza che il tentativo di conciliazione è prodromo all’eventuale azione giudiziaria, analogicamente al disposto dell’art. 185 cod. proc. civ., l’amministratore possa aderirvi con una delibera che sia adottata con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136 cod. civ. e analogamente, quale rappresentante sostanziale e processuale del condominio ex art. 1131 cod. civ., possa sottoscrivere la conciliazione che nulla è d’altro canto che un contratto.
Si rileva che la materia condominiale, per la quale è obbligatorio il preventivo tentativo di mediazione, è esclusivamente interente alle controversie derivate da inadempienze o comportamenti interpretativi concernenti gli artt. 1117/1139 cod. civ. e relative disposizioni d’attuazione.
Per quanto attiene ai decreti ingiuntivi, si deve rammentare che, quelli concessi ex art. 63 disp. att. cod. civ. sono provvisoriamente esecutivi, nonostante opposizione che, del resto, non può fondarsi sulle eccezioni alla delibera assunta d’approvazione del rendiconto consuntivo o preventivo, ma deve limitarsi ai soli profili amministrativi di questo ovvero a quelli processuali ed esecutivi (Cass. civ., Sezz. Unite, 27 febbraio 2007, n. 4421 e Cass. civ., Sezz. Unite, 18 dicembre 2008, n. 26629). Ne consegue che l’amministratore deve attendere la comunicazione dell’intrapresa procedura da parte del condomino moroso dopo la prima udienza per chiedere all’assemblea l’autorizzazione a partecipare alla mediazione, non avendo interesse a richiederla per primo, in quanto nell’ipotesi il condomino opponente non vi provveda, la sua azione è improcedibile. L’amministratore, d’altronde, ha la facoltà di convocare con un unico atto più assemblee consecutive in forza del nuovo testo dell’art. 66 disp. att. cod. civ..

Le maggioranze

La mediazione, quindi, consente alle parti in conflitto di trovare un accordo negoziale atto a risolverle, anche con proposte alternative al puro motivo dell’insorta controversia.
La conciliazione interviene tra parti che abbiano il potere giuridico di disporre del diritto contestato, come è previsto dall’art. 3 del citato d. lgs. n. 28/2010, per cui abbiano un potere negoziale anche di convenire le condizioni in forza delle quali risolvere l’insorta vertenza. Ritengo, pertanto, che, nell’ambito di una mediazione condominiale, si debba appurare chi abbia questo potere; da una parte, sicuramente, il condomino che, per esempio, abbia impugnato una delibera o contesti l’operato dell’amministratore, potendo ridurre o modificare le pretese da radicare nel successivo giudizio; dall’altra parte l’assemblea ha questo potere, la cui decisione, validamente adottata, vincola anche i dissenzienti, gli astenuti e gli assenti, in riferimento, però, alle maggioranze che rendono valida la deliberazione di accettare la conciliazione, essendo, in caso contrario, invalide essendo l’art. 1136 cod. civ. inderogabile e, soprattutto, se violino i diritti soggettivi dei condomini (da ultime Cass. civ., Sez. II, 30 aprile 2013, n. 10196 e Cass. civ., Sezz. Unite, 7 marzo 2005, n. 4806).
Considerato che il legislatore, nella fretta di licenziare la legge n. 220/2012, sovente ha omesso di richiamare il corpus juris in materia condominiale, reputo che il riferimento alla maggioranza degli intervenuti in assemblea, rappresentanti almeno la metà del valore millesimale, inerisca alla sola decisione di partecipare alla procedura di mediazione, ma allorché si debba transigere la controversia, sia obbligatorio considerare i quorum deliberativi relativi; così in tema di innovazioni si deve prendere in considerazione il quinto comma dell’art. 1136 cod. civ. e in tema di diritti reali e soggettivi, per esempio, di costituzione di una servitù o di una modifica di una clausola contrattuale del regolamento, si rende necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio.
Del resto se il legislatore avesse voluto indicare una maggioranza in deroga ai principi generali concernenti la validità delle delibere, lo avrebbe espressamente precisato, come è avvenuto per quelle riguardanti le, così dette, innovazioni sociali, richiamata sia nell’art. 1120 sia nell’art. 1136, entrambi del codice civile.


Fonte: Amministrare Immobili
di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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mercoledì 18 novembre 2015

Lavori nelle proprietà esclusive e responsabilità del condominio


In ambito condominiale accade molto spesso che singoli condomini fanno eseguire, come committenti, opere di manutenzione ordinaria o straordinaria all’interno delle rispettive proprietà esclusive.E tuttavia non sono da escludere casi in cui gli operai della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori in qualche modo interferiscano coi beni comuni.
In generale, l’esecuzione dei lavori affidati da un committente ad una ditta esige il rispetto del D. Lgs. N. 81 del 2008, ovvero della normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e, comunque, l’adozione delle regole della normale prudenza ed il mancato rispetto di detta normativa , da parte del condomino committente o degli operai della ditta esecutrice, qualora dovesse provocare danni a persone o cose, verificandosi su beni comuni, come ad esempio le scale, potrebbe coinvolgere, da valutare beninteso caso per caso, dal punto di vista di una eventuale responsabilità penale anche i condomini estranei e l’amministrazione condominiale, mentre dal punto di vista civilistico potrebbe configurarsi in capo ai condomini non committenti e all’amministratore condominiale una responsabilità da custodia dei beni comuni, ex articolo 2051 del codice civile, in quanto la legge stabilisce che si sia responsabili delle cose che si hanno in custodia, salva la dimostrazione del caso fortuito.
In simili circostanze il condominio, in persona del suo legale rappresentante, dovrà eventualmente dimostrare l’assoluta accidentalità del sinistro ed anche la sua assoluta imprevedibilità derivante dall’omissione delle cautele previste dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori o del condomino committente.
Appare pertanto molto utile che l’amministratore, nei casi in cui i lavori, pur non commissionati dal condominio, possano coinvolgere anche marginalmente beni comuni, spedisca al condomino committente ed anche alla ditta esecutrice una nota raccomandata invitandoli al pieno rispetto delle leggi in materia di sicurezza e di quelle eventuali norme relative ai beni comuni contenute nel regolamento condominiale, opportunamente allegato.
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TUTELA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI SENZA MANDATO ASSEMBLEARE - Può l'amministratore?


L’amministratore può tutelare i diritti dei condomini, anche senza mandato dell’assemblea


La corte di Cassazione con sentenza numero 20816/2015 ha affermato che l’amministratore di condominio è legittimato a tutelare autonomamente i diritti dei singoli condomini, anche senza uno specifico mandato dell’assemblea, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 del codice civile, a patto che si tratti di questioni che rientrino nelle sue competenze istituzionali.
Per la seconda sezione civile l’amministratore di condominio è legittimato, sia dal lato attivo che da quello passivo, a porre in essere le azioni dirette a fare valere ogni interesse condominiale.
Se dal lato attivo non si dubita che, ha spiegato la Cassazione, “non occorre la partecipazione di tutti i condomini nei giudizi promossi a tutela dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni come previsto dall’articolo 1130 nr. 4 del codice civile, non si deve ritenere diversamente per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'amministratore, che è prevista dall'articolo 1131 comma 2 del codice civile con specifica disposizione dettata in materia di condominio.
Naturalmente la Suprema Corte ha specificato come ciò valga per le cause che abbiano ad oggetto materie che rientrano tra le attribuzioni dell’amministratore, perché per quelle che eccedono, ex articolo 1131, comma 3, del codice civile, “il potere di rappresentanza in giudizio dell'amministratore è subordinato alla autorizzazione a resistere (o anche alla ratifica) da parte dell'assemblea, alla quale l'amministratore è tenuto senza indugio a riferire”.
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martedì 17 novembre 2015

IL LEGISLATORE OGGI NON VUOLE PIU' CONDOMINI MOROSI!




CONDOMINI CHE NON PAGANO E RECUPERO CREDITI: QUALI AZIONI?



Condominio: 

alcuni suggerimenti per recuperare i crediti nei confronti dei condomini morosi che non versano gli oneri all’amministratore.


Il problema del recupero crediti nei condomini e, in particolare, nei confronti dei proprietari che non vogliono pagare gli oneri all’amministratore è forse una delle principali ragioni che porta le assemblee a dibattere più aspramente. Le contestazioni vengono sollevate tanto nei confronti dell’amministratore (spesso additato come responsabile della situazione debitoria, per via dell’inerzia nell’attività di recupero crediti), tanto nei confronti di chi utilizza (a volte strumentalmente) il ricatto dell’omissione dei pagamenti per ottenere benefici di altri tipi (per esempio, la revisione delle tabelle millesimali, il consenso a utilizzare alcune aree comuni per scopi privati, ecc.).

Quando c’è un atteggiamento ottuso da parte del debitore, è facile farsi assalire dallo sconforto: e questo per via della sfiducia che ormai si ha nei riguardi degli strumenti offerti dalla giustizia. Tempi lunghi e costi elevati, spesso insostenibili per le disastrate casse del condominio, rendono l’accesso al tribunale solo l’ultima spiaggia, più per complicare la vita al moroso che non per la speranza effettiva di recuperare il credito.

Esistono però degli strumenti di autotutela che il condominio può avviare, senza dover ricorrere necessariamente all’avvocato e intraprendere la via giudiziaria. Di ciò parleremo in questa breve guida. Ma, prima, vediamo cosa prevede la legge.

RECUPERO CREDITI: GLI STRUMENTI GIUDIZIARI

Con la riforma del condominio, l’amministratore ha l’obbligo di attivarsi per la riscossione dei crediti non riscossi, senza dover prima chiedere l’autorizzazione all’assemblea. “Attivarsi” significa non solo inviare lettere di messa in mora, ma anche intraprendere le azioni giudiziarie.

Quest’obbligo dell’amministratore scatta entro 6 mesi entro dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso. Se non lo fa, egli è passibile di azione di responsabilità ed eventuale risarcimento del danno, oltre ovviamente alla revoca.

L’amministratore, inoltre, non è tenuto a chiedere previo consenso all’assemblea circa la scelta dell’avvocato: si tratta, infatti, di una valutazione personale che gli consente di scegliere una persona di sua fiducia.

La via giudiziaria consiste nella possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (se si agisce in questo modo non c’è neanche l’obbligo del preventivo procedimento di mediazione). Questo significa che, diversamente dalla regola generale (nei cui casi il debitore è tenuto a pagare entro 40 giorni dalla notifica del decreto, ma prima di tale data il creditore non può fare nulla), il condominio, già il giorno dopo la notifica al debitore del decreto ingiuntivo, può procedere con l’esecuzione forzata. Insomma, non c’è bisogno di attendere i 40 giorni per poter attivare l’ufficiale giudiziario.

Quanto all’esecuzione forzata, il condominio ha sempre la possibilità di aggredire l’immobile del moroso, iscrivendovi ipoteca e poi mettendolo all’asta. Ciò vale anche se l’abitazione è stata inserita nel fondo patrimoniale: questo perché lo scudo del fondo non è opponibile ai crediti condominiali.

Ma se la casa è, per esempio, già ipotecata o è difficile da vendere o il condominio non vuol attendere i tempi lunghi dell’esecuzione immobiliare, si può fare un’interrogazione all’anagrafe tributaria e scoprire quali beni o redditi da pignorare fanno capo al moroso. In questo modo emergeranno tutti i suoi “averi” nascosti.

Non bisogna neanche sottovalutare la possibilità, nel caso in cui il debitore sia proprietario dell’immobile, ma lo abbia dato in affitto, di avviare un pignoramento dei fitti e pigioni (cosiddetto pignoramento presso terzi). In pratica, dopo aver chiesto il decreto ingiuntivo, l’avvocato notificherà all’inquilino il pignoramento, ordinandogli, da quel giorno in poi, di pagare l’affitto, anziché al padrone di casa, nelle mani dell’amministratore che lo tratterrà mensilmente fino a estinzione del debito, oltre alle spese e interessi.

AUTOTUTELA DEL CONDOMINIO

Come si diceva, esistono due strumenti di “legale ritorsione” nei confronti del condomino inadempiente, che l’amministratore può utilizzare anche senza dover ricorrere all’avvocato e al tribunale. Il primo è la possibilità di sospendere il moroso dall’utilizzo dei servizi comuni; il secondo è rappresentato dalla “denuncia” del suo nominativo ai creditori del condominio, affinché questi avviino, prima nei confronti di questi, le azioni esecutive. Vediamo singolarmente tali strumenti.

Sospensione dei servizi comuni

Il primo – spesso sottovalutato – strumento di autotutela è costituito dalla possibilità di sospendere, nei confronti del condomino moroso, la fruizione dei “servizi comuni suscettibili di godimento separato” [1]: ciò significa, per esempio, che, negli edifici con acqua centralizzata, l’amministratore potrà chiudere i rubinetti che portano l’acqua all’appartamento del condomino moroso. Stesso discorso dicasi per il riscaldamento (gas) e per la luce. Ma le ipotesi potrebbero moltiplicarsi: si pensi al divieto di parcheggio nel cortile condominiale delimitato dalla sbarra elettrica.
Il regolamento condominiale che vieti tale potere all’amministratore sarebbe invalido.

Condizione per poter utilizzare tale strumento è che il condomino non paghi da almeno sei mesi. Anche se la norma non lo dice espressamente, è sempre meglio far precedere il distacco del servizio da un’intimazione iscritta da parte dell’amministratore.

In proposito, la Cassazione ha chiarito che tale provvedimento può essere richiesto sulla base tanto del bilancio preventivo quanto di quello consuntivo, e che, laddove lo stato di riparto non possa essere prodotto, questo possa essere sostituito da prospetti mensili “non contestati” (escludendo tuttavia, in tale ultimo caso, la possibilità da parte dell’amministratore di ottenere la clausola di immediata esecutività).

LA DENUNCIA AI CREDITORI


Molto più importante è l’obbligo, per l’amministratore, di fornire, ai creditori del condominio, l’elenco dei nominativi dei proprietari non in regola coi pagamenti. In tal modo, i primi saranno tenuti ad avviare le azioni esecutive prima nei confronti dei morosi e solo successivamente, in caso di mancato successo, nei confronti degli altri. Facciamo un esempio: se la ditta di pulizie non ha ricevuto il pagamento delle proprie competenze e si è fatta rilasciare undecreto ingiuntivo dal tribunale, dovrà prima avviare il pignoramento della casa nei confronti di uno o più condomini morosi e poi, eventualmente, nei confronti degli altri.

Tale previsione è molto utile: difatti, se qualche condomino non paga gli oneri è verosimile che, determinando in tal modo un ammanco nelle casse condominiali, si generi un debito verso un terzo. Per evitare che quest’ultimo “se la prenda” con chi è in regola con i pagamenti, la legge lo obbliga ad agire prima nei riguardi dei morosi. Non si può agire nei confronti dei condomini virtuosi se non dopo l’escussione degli altri condomini.

Il quadro che ne emerge è che i terzi creditori possano senz’altro chiedere all’amministratore l’elenco dei morosi e che solo in caso di esito infruttuoso dell’azione intrapresa contro questi ultimi, abbiano diritto di rivolgersi nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti. In tal modo, si superano definitivamente i dubbi circa la legittimità della diffusione dei dati dei morosi all’esterno della compagine condominiale.

Questo strumento, però, è facilmente aggirabile. Il creditore infatti può decidere di pignorare il conto corrente del condominio, dove, di fatto, vi sono i versamenti dei condomini in regola coi pagamenti. Così facendo, egli avrebbe svolto l’esecuzione forzata non contro i morosi, ma contro gli altri condomini. La giurisprudenza, a riguardo, ha detto che è legittimo il pignoramento del conto corrente del condominio anche se prima non si è agito contro i condomini morosi.

Risultato:

una volta bloccato il conto, per evitare il distacco delle forniture (v. energia elettrica, gas) i condomini che già hanno pagato saranno chiamati a un ulteriore sforzo economico.


IN PRATICA


L’amministratore può pretendere la riscossione dei contributi condominiali sulla base del solo preventivo di gestione del condominio. Sono responsabili del pagamento dei contributi non solo i singoli proprietari delle unità immobiliari, ma anche gli usufruttuari e gli assegnatari dell’alloggio.
In caso di vendita dell’immobile acquirente e venditore sono responsabili solidalmente con il venditore per il pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Anche chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.
In caso di morte di un condomino proprietario di un appartamento gravato dalle spese condominiali, il debito assume la qualità di debito ereditario. Quindi l’amministratore dovrà chiedere il pagamento delle spese agli eredi che rispondono solidalmente con il condomino defunto per i pagamenti dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Oltre alla facoltà di sospensione dei servizi condominiali, in caso di morosità del condomino, l’amministratore può ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini morosi.
L’amministratore può essere revocato qualora abbia omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva nel caso sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio. In qualsiasi momento l’amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.


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lunedì 1 settembre 2014

Articolo 2051 c.c. - Danno cagionato da cosa in custodia






Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.




L'art. 2051 del Codice Civile da la responsabilità diretta e oggettiva a chi danneggia qualcosa che ha in custodia. Tranne nel caso che dimostri che sia un caso fortuito.


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mercoledì 3 novembre 2010

I provvedimenti d'urgenza (art.700 c.p.c.)



L'ultima forma di tutela cautelare predisposta dal codice di procedura civile è costituita dai cosiddetti provvedimenti d'urgenza.
Questi provvedimenti sono disciplinati dall'articolo 700 del codice di procedura civile e possono essere utilizzati in tutti quei casi in cui non è possibile mettere in atto le misure cautelari tipiche previste dall'ordinamento; si tratta pertanto di provvedimenti che sono innanzitutto caratterizzati dal requisito della sussidiarietà..
I provvedimenti d’urgenza si caratterizzano rispetto agli altri provvedimenti cautelari anche per l’atipicità del loro oggetto; infatti il loro contenuto può essere sia anticipatorio che conservativo.
Questa caratteristica trova la propria ragione d'essere nella necessità di lasciare una notevole discrezionalità al giudice nell’identificazione della misura cautelare più efficace e utile per conservare la situazione che deve essere salvaguardata ed annullare il pericolo irreparabile e imminente che mette a rischio il diritto soggettivo per tutto il tempo che serve affinché possa svolgersi un giudizio.
Da quanto sopra deriva che è possibile identificare due diverse tipologie di provvedimenti d’urgenza, ovvero quelli puramente conservativi e quelli di carattere anticipatorio.
I provvedimenti puramente conservativi hanno lo scopo principale di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito e mantengono, quindi, inalterata la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà ad incidere, mentre i provvedimenti di carattere anticipatorio sono quelli che tendono ad anticipare in maniera provvisoria tutti o parte degli effetti prevedibili della decisione finale e sono proprio questi ultimi ad avere una maggiore applicazione pratica.
Il presupposto primario per emettere un provvedimento d'urgenza è che vi sia il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Infine un ulteriore presupposto per l'emissione di un provvedimento di urgenza è che non sussista nessun altro provvedimento cautelare con cui sia possibile, in concreto, raggiungere la finalità perseguita.
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lunedì 15 dicembre 2008

Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 2 capo 2 - LUOGHI DI LAVORO, sanzioni


Capo II

Sanzioni


Art. 68.Sanzioni per il datore di lavoro

1. Il datore di lavoro e' punito:
    a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;
    b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;
    c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.


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martedì 18 novembre 2008

Decreto Legislativo 81/2008 - titolo 4 capo 1 - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI, Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBILI


Capo IMisure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 


Art. 88.Campo di applicazione

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
    a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
    b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
    c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
    d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
    e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
    f) ai lavori svolti in mare;
    g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purche' tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Art. 89.Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
    a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
    b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
    c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
    d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;
    e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
    f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
    g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
    h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
    i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
    l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonche' disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Art. 90.Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
    a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
    b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
    c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 91.Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
    a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
    b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92.Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
    a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
    b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
    c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonche' la loro reciproca informazione;
    d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
    e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
    f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 93.Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a)b)c) e d).

Art. 94.Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 95.Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
    a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
    b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
    c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
    d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
    f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
    g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
    h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96.Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
    a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
    b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
    c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
    d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
    e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
    f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
    g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Art. 97.Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
    a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
    b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 98.Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
    b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
    c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonche' attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non e' richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 99.Notifica preliminare

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 100.Piano di sicurezza e di coordinamento

1. Il piano e' costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e' corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento e' parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 101.Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102.Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103.Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità e' riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.

Art. 104.Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).


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