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giovedì 16 febbraio 2017

Studi di settore, pronte le specifiche tecniche - NO a Comuni colpiti dal sisma


Studi di settore, pronte le specifiche tecniche
Indispensabili per agevolare il lavoro di imprese e professionisti

E’ stato firmato il Provvedimento di approvazione e sono in corso di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore e dei parametri relativi al 2016. Dopo l’approvazione dei nuovi modelli 2017, si tratta quindi di un ulteriore tassello indispensabile per completare la marcia di avvicinamento al varo definitivo di Gerico.

Studi di settore al rush finale - In pratica, con il Provvedimento di oggi, le Entrate approvano le specifiche tecniche (allegato 1) cui devono attenersi i soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, da dichiarare con il modello Redditi 2017. In veste definitiva trovano spazio nel Provvedimento anche le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti per l’applicazione dei parametri (allegato 2 per gli esercenti arti e professioni; allegato 3 per gli esercenti attività d’impresa) e dei controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nel modello studi di settore e quelle dichiarate nel modello Redditi 2017 (allegato 4). Dunque, con il Provvedimento firmato oggi, che segue a distanza di appena due settimane quello di approvazione della modulistica definitiva, parte integrante del modello Redditi 2017, è ulteriormente arricchito il kit a disposizione dei contribuenti.

Modalità di trasmissione - La trasmissione dei dati all’Agenzia può essere effettuata direttamente, attraverso il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) o tramite intermediari abilitati.

Niente studi di settore per i Comuni colpiti dal sisma - Adempimenti più snelli e procedure agevolate per i residenti nelle aree colpite dal terremoto. Infatti, tenuto conto delle criticità originate dagli effetti degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, nelle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore viene previsto che, per il periodo d’imposta 2016, i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016, come convertito dalla legge 229/2016, che dichiarano, in ragione della specifica situazione di criticità soggettiva, la causa di esclusione relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività (codice “7”), non sono tenuti alla presentazione dei relativi modelli dichiarativi. Tenuto conto della scarsa significatività, in tali casi, dei dati degli studi di settore per le attività di controllo fiscale, gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo aventi le caratteristiche in precedenza evidenziate non saranno interessati, oltre che dall’utilizzo dello strumento presuntivo in fase accertativa, anche dal relativo adempimento dichiarativo.

Roma, 15 febbraio 2017
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giovedì 10 novembre 2016

Contraddittorio nel diritto tributario

Incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente. In caso contrario l’atto è nullo.

Il contraddittorio preventivo rappresenta un elemento essenziale e imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa così come previsto dall’art. 12, c. 7, L. 212/2000: “dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento, pertanto, non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza”.
Tuttavia, in caso di inosservanza di tale termine, la norma non prevede alcuna espressa sanzione a carico dell’Ufficio ed infatti, sul punto si sono formate interpretazioni spesso contrastanti sulle possibili conseguenze tuttavia in parte risolte per gli accertamenti in seguito a verifica da una pronuncia delle Sez. Unite della Corte di Cassazione che con sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013, ha dichiarato invalido l’atto emesso prima dei 60 gg., termine quest’ultimo posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. Istituto, pertanto applicabile in tutte le ipotesi di accesso presso i locali del contribuente.
Ed ancora, i giudici dipanando i dubbi relativi all’applicabilità dell’istituto ai controlli a tavolino, hanno ribadito che incombe sugli uffici un generale obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all’adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente. In caso contrario l’atto è nullo. Si tratta di un principio applicabile a qualunque procedimento amministrativo tributario a prescindere dal nome dell’atto stesso. (Cass. Sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 19667).
Ad un certo punto, invece, con la sentenza 24823/15, i giudici di legittimità sono giunti, a conclusioni totalmente differenti e hanno affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”, laddove avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.
Da ultimo con la recentissima ordinanza, del 26 maggio 2016, n. 10903, la Suprema Corte stabilisce che: <<Come evidenziato, invero, dalla stessa sentenza n. 24823/2015 delle Sezioni Unite, il dato testuale della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, univocamente tendente alla limitazione della garanzia del contraddittorio procedimentale alle sole “verifiche in loco”, è da ritenersi “non irragionevole”, in quanto giustificato dalla peculiarità stessa di tali verifiche, “caratterizzate dall’autoritativa intromissione dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli; peculiarità che giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali; siffatta peculiarità, differenziando le due ipotesi di verifica (“in loco” o “a tavolino”), giustifica e rende non irragionevole il differente trattamento normativo delle stesse, con conseguente manifesta infondatezza della sollevata questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.. Nè una questione di costituzionalità, sempre con riferimento all’art. 3 Cost. può porsi per la duplicità di trattamento giuridico tra “tributi armonizzati” e”tributi non armonizzati, atteso che, come anche in tal caso evidenziato dalla su menzionata sentenza n. 24823/2015, l’assimilazione tra i due trattamenti è preclusa in presenza di un quadro normativo univocamente interpretabile nel senso dell’inesistenza, in campo tributario, di una clausola generale di contraddittorio procedimentale.>>.
Sempre sulla stessa linea interpretativa, con altra sentenza recentissima in tema di verifiche fiscali Cass. civ. Sez. V, Sent., 27 maggio 2016, n. 10988, gli Ermellini stabiliscono che l’inosservanza dell’obbligo di notificare il detto avviso al contribuente e di concedergli il previsto termine dilatorio al fine di fornire le prove richieste (obbligo che non ammette equipollenti) determina - in applicazione dei principi affermati dalle sezioni unite nella sentenza n. 18184 del 2013 in relazione all’analoga disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, - un vizio di legittimità dell’atto impositivo emesso in assenza dell’avviso o prima della scadenza del termine dilatorio: si tratta, anche in questo caso, di garantire il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, con la conseguenza che la “sanzione” dell’invalidità dell’atto conclusivo del procedimento, pur non espressamente prevista, deriva ineludibilmente dal sistema ordinamentale, comunitario e nazionale, e, in particolare, dal rilievo che il vizio del procedimento si traduce, nella specie, in una divergenza dal modello normativo di particolare gravità, in considerazione della rilevanza della funzione cui la norma assolve e della forza impediente, rispetto al pieno svolgimento della funzione, che assume il fatto viziante.
I giudici di merito non pare si siano adeguati all’ultima pronuncia sentenza 24823/15, confermando che le garanzie previste dall’articolo 12 non vanno necessariamente circoscritte agli accessi presso la sede del contribuente poiché la locuzione “accessi, ispezioni e verifiche” può riguardare tutti i tipi di controllo e dunque anche quelli cosiddetti “a tavolino” (da ultimo Ctp di Reggio Emilia, sentenza 5/01/16). In tale contesto va poi segnalato che dovrà pronunciarsi anche la Consulta su richiesta della Ctr Toscana (ordinanza 736/1/15). Allo stato attuale esistono, così, due incredibili distinzioni, innanzitutto tra la tipologia di controllo adottata (se presso la sede o a tavolino) e poi se si tratti di un tributo armonizzato o meno.
Tutto ciò posto, è fondamentale evidenziare che ai fini del rispetto del termine sospensivo di 60 gg. dal rilascio del pvc prima dell’emanazione dell’avviso di accertamento, per data di emanazione dell’atto deve intendersi quella in cui lo stesso è stato sottoscritto dal funzionario munito del relativo potere, ossia in definitiva deve intendersi la data dell’atto medesimo, a prescindere da quella della sua notifica (Cass. n. 11088 del 28.05.2015).
Unica eccezione al menzionato obbligo dell’Amministrazione finanziaria di astenersi dal notificare l’avviso di accertamento prima dello spirare del termine di 60 gg. dalla chiusura delle operazioni di controllo, è quella prevista dall’ultimo periodo dello stesso 7° c. dell’art. 12 cit., il quale, appunto, statuisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Va necessariamente evidenziato che la decadenza del potere di accertamento per il periodo d’imposta oggetto di rettifica non può rappresentare un motivo d’urgenza per derogare al termine dei 60 giorni, con la conseguenza che l’atto emesso prima di tale termine è illegittimo. (Cass. n. 9424 del 30 aprile 2014).

di Maurizio Villani
Avvocato Tributarista in Lecce 
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martedì 10 maggio 2016

L’amministratore e la dolosa in esecuzione di un provvedimento del giudice

Con specifico riferimento all’obbligo imposto all’amministratore cessato dalla carica di consegnare la documentazione di cui è in possesso, è dubbio che si tratti di una prestazione personale diversa dall’obbligo di consegnare cose mobili in genere, con riferimento al quale è possibile l’esecuzione forzata.

Secondo la S.C. integra il reato di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. la condotta dell’amministratore di condominio che, nonostante il provvedimento del giudice civile di sospensione dell’efficacia di una delibera dell’assemblea condominiale di cui sia contestata nel merito la legittimità, proceda ugualmente all’esecuzione di una delibera successiva avente il medesimo oggetto, anche se asseritamente emendata dei vizi originari, senza che sia stata disposta la revoca giudiziale della sospensiva o dichiarata la cessazione della materia del contendere (Cass. 2 aprile 2014 n. 33227, con riferimento a una ipotesi in cui l’amministratore aveva dato esecuzione ad una delibera assembleare che comportava l’esecuzione di lavori sulle parti comuni, sebbene fosse stata disposta dal giudice civile la sospensione dell’esecuzione di precedenti delibere con il medesimo oggetto). Secondo la S.C. se bastasse la reiterazione di una delibera assembleare per consentire il superamento delle resistenza opposta a quella precedente, ed il blocco imposto alla sua esecuzione, le norme di tutela della proprietà poste a disciplinare il fenomeno condominiale perderebbero ogni effettività e soprattutto perderebbe di effettività la tutela giurisdizionale, che nei casi urgenti si attua proprio mediante la sospensiva. Si tratta di affermazioni che non possono non suscitare notevoli perplessità. In primo luogo, l’art. 388, secondo comma, c.p., fa riferimento a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile che prescriva misure cautelari a difesa della proprietà. Il provvedimento di sospensione di cui all’art. 1137, terzo comma, c.c. non prescrive alcuna misura cautelare a tutela della proprietà, ma si limita a stabilire la temporanea ineseguibilità della delibera impugnata, la quale, anche quando, come nel caso deciso della S.C., prevede innovazioni di vasta portata, non attenta alla proprietà, ma ha un contenuto di mera gestione delle parti comuni. In secondo luogo, l’adozione di una delibera di contenuto identico a quella la cui esecuzione sia stata sospesa rende inefficace quest’ultima, con conseguente caducazione del provvedimento di sospensione. Non si comprende allora come la esecuzione della seconda delibera, non impugnata o se impugnata non sospesa, possa costituire dolosa in esecuzione del provvedimento di sospensione dell’esecuzione della prima delibera divenuta inefficace.
In terzo luogo, la responsabilità penale dovrebbe essere eventualmente dei condomini, i quali hanno adottato una delibera conforme a quella sospesa, che l’amministratore, in base all’art. 1130, n. 1, c.c., ha l’obbligo di eseguire. La S.C. ha ritenuto che configura il reato di cui all’art. 388, secondo comma, c.p. la condotta dell’amministratore di condominio che non dia esecuzione ad un provvedimento di urgenza che gli abbia ordinato di consegnare la documentazione contabile inerente all’amministrazione di un condominio che ha in precedenza curato, in quanto si tratterebbe di un provvedimento che attiene alla difesa della proprietà, in quanto l’inosservanza di tale ordine incide sulla proprietà condominiale, impedendone la corretta amministrazione. (Cass. 16 aprile 2014 n. 31192).
E’ difficile, in primo luogo, comprendere come possa incidere sulla proprietà la mancata esecuzione di un provvedimento che è diretto non a salvaguardare tale proprietà o a renderne possibile il godimento, ma semplicemente a renderne più agevole l’amministrazione. In secondo luogo, secondo la stessa S.C. il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall’art. 388, secondo comma, c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte esigano per l’esecuzione il contributo personale dell’obbligato, perché l’interesse tutelato dall’art. 388, secondo comma, c.p. non è l’autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l’esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione (cfr., in tal senso, da ultimo Cass. 25 novembre 2014 n. 51668). E’ significativo che la condotta prevista da tale disposizione sia descritta non come elusione del provvedimento interinale in sé, ma della sua esecuzione, per cui è ragionevole ritenere che si richieda una condotta ben più trasgressiva della mera inottemperanza, altrimenti sarebbe stato sufficiente parlare di “inosservanza”, come in altre disposizioni del codice penale ed in particolare negli artt. 389, 509, 650 (Cass. s.u. 29 settembre 2007 n. 36692). Si tratta di una tesi opinabile per quanto riguarda il riferimento alla natura personale delle prestazioni, in quanto “eludere” vuol dire sottrarsi con malizia e quindi anche colui il quale, pur essendo tenuto ad una prestazione personale, si limiti a non ottemperare non elude l’obbligo. Ad ogni modo, con specifico riferimento all’obbligo imposto all’amministratore cessato dalla carica di consegnare la documentazione di cui è in possesso, è dubbio che si tratti di una prestazione personale diversa dall’obbligo di consegnare cose mobili in genere, con riferimento al quale è possibile l’esecuzione forzata.


di Roberto Triola
già Presidente della Seconda Sezione Civile della Cassazione
Fonte: Amministrare Immobili
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martedì 19 gennaio 2016

Amministratore di Condominio un po' troppo LEGGERO... ecco cosa è successo

Un amministratore di condominio con estrema leggerezza e senza adottare alcuna precauzione al riguardo, ha inviato a un datore di lavoro un estratto conto dalla quale si riscontravano situazioni di morosità di un conduttore con l'evidente finalità di eserciatre indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento delle quote condominiali. Il Garante della Privacy con il

provvedimento di cui innanzi, ha reputato illeggittimo tale comportamento riguardo il trattamento dei dati personali in possesso dell'amministratore (nota di sollecito inviata ad un indirizzo mail generico fruibile da altri colleghi di lavoro) . Vi è di più. La comunicazione è partita dallo studio dell'amministratore in sua assenza. Circostanza questa che non esonera l'amministratore da responabilità, ma fornisce margini di incertezza sul trattamento dei dati all'interno di uno studio....


ecco cosa dice il Garante
Tribunale di Napoli 20 gennaio 2014, n. 2114

sullo stesso argomento:

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venerdì 1 gennaio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei provvedimenti n. 314 del 19 giugno 2014

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") Visto il reclamo con il quale il sig. KW ha lamentato l'avvenuta comunicazione a terzi, da parte del geom. XY, di informazioni personali a lui riferite in assenza del suo previo consenso; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO 1. Con reclamo del 28 maggio 2013, il sig. KW, dipendente di JJ S.p.A., ha lamentato che il geom. XY, in data 17 gennaio 2013, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio "YY", sito in Sacile (PN), aveva inviato una comunicazione alla sua datrice di lavoro affinché lo sollecitasse –"tramite il capo reparto"– a versare la somma di euro 763,22, da lui dovuta per spese condominiali non onorate. Il reclamante ha sostenuto che tale comunicazione era avvenuta a sua insaputa e che, in ragione del suo invio presso la sede lavorativa e del particolare tipo di indirizzo utilizzato (XX@XX.XX), non collegato ad uno specifico ufficio della società, erano potuti venire a conoscenza della sua esposizione debitoria non solo il suo datore di lavoro, ma anche tutti i suoi colleghi. Pertanto, nel ritenere che il comportamento osservato dal geom. XY fosse in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, il reclamante ha concluso chiedendo la declaratoria di illiceità del trattamento dei suoi dati personali. 2. A seguito di apposite richieste di informazioni formulate dall'Ufficio (prot. nn. 18425 del 17 luglio 2013 e 24310 del 2 ottobre 2013), il geom. XY, con nota del 21 ottobre 2013, ha ammesso la circostanza, affermando che "per un mero disguido di segreteria", dovuto alla sua temporanea assenza dallo Studio ("Studio XY"), la comunicazione era stata inviata "direttamente al datore di lavoro anziché al sig. KW" personalmente (cfr. nota del geom. XY del 21 ottobre 2013, prot. n. 26681). Nel merito, il geom. XY ha precisato che tale comunicazione era stata effettuata su specifica richiesta del sig. QQ, condomino del Condominio "YY" e proprietario dell'appartamento locato al sig. KW, il quale era desideroso di ottenere le somme che, stante l'inadempimento di quest'ultimo, sarebbe stato costretto ad anticipare personalmente al Condominio stesso. Più esattamente, il geom. XY ha riferito che nell'anno 2012, alla luce dei conteggi da lui effettuati in sede di riparto delle spese condominiali tra proprietario e conduttore (cfr. al riguardo art. 9, legge 27 luglio 1978, n. 392 in tema di "Oneri accessori"), erano stati recapitati al sig. KW diversi solleciti di pagamento concernenti somme di cui egli risultava essere debitore nei confronti del Condominio. Poiché detti solleciti erano rimasti inevasi (cfr. nota del geom. XY, pervenuta via email l'8 ottobre 2013, prot. n. 25043), il sig. QQ, stante l'irreperibilità del sig. KW (che, peraltro "in data 10 gennaio 2013 aveva lasciato l'immobile senza comunicare il suo nuovo indirizzo"), aveva comunicato allo "Studio XY" "il nome e recapito e-mail del datore di lavoro" del suo ex inquilino, affinché l'amministrazione condominiale potesse inviargli un'ulteriore "richiesta di pagamento delle spese condominiali non versate"; e proprio per esaudire detta richiesta era stata predisposta la comunicazione oggetto di contestazione, la quale, per mero disguido, era stata inviata direttamente alla società anziché al diretto interessato. 3. Risultando pacifici i fatti tra le parti, la definizione del procedimento è legata alla sola verifica della corretta applicazione nella vicenda dei principi posti dal Codice in materia di trattamento dei dati personali. Occorre anzitutto rilevare che la condotta osservata dal geom. XY, sostanzialmente volta a recuperare un credito che il locatore dell'appartamento condotto dal sig. KW vantava nei suoi confronti, per le concrete modalità di espletamento ha dato luogo ad una comunicazione a terzi di dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice), che sarebbe dovuta avvenire sulla base di adeguati presupposti di legittimità (posti dagli artt. 23 e 24) e nel rispetto dei principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a). Ciò premesso, si rileva preliminarmente che il geom. XY, nella sua qualità di amministratore del Condominio, era legittimato ad inviare all'odierno reclamante i solleciti di pagamento delle spese condominiali (e quindi a trattare i dati personali di costui) sulla base di quanto previsto dal "contratto di locazione ad uso abitativo" sottoscritto in data 1° novembre 2011 dai sigg. QQ e WW, locatori, e lo stesso sig. KW, conduttore, ove era stato espressamente convenuto che le spese condominiali sarebbero state comunicate al conduttore direttamente dall'amministratore del Condominio pro tempore (cfr. clausola 6 del contratto, allegato al reclamo). Pertanto, non vi è dubbio che il geom. XY, nell'intraprendere l'iniziativa sopra descritta −ossia inviare il sollecito di pagamento delle spese condominiali presso il luogo di lavoro del reclamante− abbia agito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, in esecuzione di una specifica clausola contrattuale sottoscritta dall'interessato e quindi nell'ambito dei poteri a lui convenzionalmente attribuiti dai contraenti. Per quanto concerne, poi, l'osservanza dei fondamentali principi di liceità e correttezza posti dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice, si evidenzia che il Garante, proprio in riferimento all'attività di recupero crediti, ha avuto modo di affermare che chiunque effettui un trattamento di dati personali, in ossequio ai principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), debba astenersi dal "comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali ad esempio, […] colleghi di lavoro […]) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)", avendo cura di evitare "nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi) comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità" (v. Provv. 30 novembre 2005, doc. web n. 1213644). Detto principio, di portata generale, e dunque applicabile anche al caso di specie, non risulta essere stato osservato in concreto dall'amministratore del Condominio "YY", considerato che costui, seppur legittimato dal contratto di locazione a comunicare direttamente al conduttore l'ammontare delle spese condominiali da saldare, nel dare attuazione alla specifica richiesta avanzata dal condomino QQ, proprietario dell'appartamento, avrebbe dovuto adottare adeguate misure e specifici accorgimenti per precludere ai soggetti presenti sul luogo di lavoro del sig. KW di venire a conoscenza del sollecito di pagamento e, quindi, della situazione di morosità in cui egli ancora versava. Al contrario, nel caso specifico non solo non risulta essere stata adottata alcuna precauzione al riguardo, ma la stessa nota di sollecito è stata inviata direttamente alla società ove l'interessato lavora, presso un indirizzo e-mail fruibile da chiunque al suo interno e con l'indicazione dell'ammontare del debito e del relativo titolo. La circostanza che detta comunicazione sia partita dallo "Studio XY" in un momento in cui il geom. XY -che ne è il titolare- era impossibilitato a presenziare non esonera il medesimo dalla responsabilità per la condotta osservata dai propri dipendenti (art. 2049 c.c.), né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del Codice e la connessa sua responsabilità per l'illecita operazione di comunicazione a terzi dei dati personali dell'interessato. Ne consegue che avendo inoltrato il sollecito secondo le modalità sopra descritte, il geom. XY, "titolare del trattamento", ha posto in essere un trattamento di dati personali non conforme a legge, perché in contrasto con gli artt. 2 (in riferimento alla dignità dell'interessato), 11 comma 1, lett. a) (riguardo ai principi di liceità e di correttezza del trattamento) e 23 del Codice (essendosi verificata una comunicazione di dati personali dell'interessato sul luogo di lavoro senza un suo previo consenso - cfr. Provv. 11 aprile 2013, doc. web n. 2497407; Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910); in ragione di ciò, l'Autorità si riserva, con autonomo procedimento, di formulare un'eventuale contestazione amministrativa ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis e 164-bis, comma 1 del Codice. In ogni caso, il verificarsi dell'episodio induce a ritenere che all'interno dello "Studio XY" possano ancora residuare margini di incertezza in ordine alla concreta attuazione dei principi del Codice nell'espletamento di operazioni di comunicazione dei dati personali degli interessati; pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, si ritiene di prescrivere al geom. XY, titolare del predetto Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione dei dati a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, adeguate istruzioni ai responsabili e agli incaricati del trattamento. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: 1) dichiara l'illiceità del trattamento posto in essere dal geom. XY riguardo ai dati personali del sig. KW; 2) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al geom. XY, titolare dell'omonimo Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione di dati personali a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, adeguate istruzioni agli eventuali responsabili e agli incaricati del trattamento; 3) ai sensi dell'art. 157 del Codice, prescrive al geom. XY di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso; si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 del Codice è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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mercoledì 7 settembre 2011

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6maggio 2009

Protocollo n. 57639 /2009 Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonchè delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsto dallíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 1.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, Ë approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo díimposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi díimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. 1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. 2 1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in pi˘ periodi díimposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo díimposta. 1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo díimposta. 1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo díimposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. 2. Modalit‡ e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione. 2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato allíAgenzia delle entrate, esclusivamente con modalit‡ telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui allíarticolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dellíAgenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento. 2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo díimposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. 2.3. Per gli interventi i cui lavori proseguono per pi˘ periodi díimposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, E' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. 3 3.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale E' stato prelevato nonchè gli estremi del presente provvedimento. 4. Termini e modalità di comunicazione dei dati in possesso dell'ENEA all'Agenzia delle entrate 4.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, líEnte per le nuove tecnologie, líenergia e líambiente, trasmette per via telematica allíAgenzia delle entrate, entro líultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze 19 febbraio 2007: a) dati identificativi del soggetto dichiarante; b) dati identificativi dellíimmobile oggetto degli interventi; c) interventi eseguiti sullíimmobile secondo le tipologie previste dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) data inizio lavori; e) data fine lavori; f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi; g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali; h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione díimposta; i) costo delle spese professionali, ove previsto; j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato líattestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto. 4.2. Nellíipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere 4 specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione. 4.3. Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi dallíENEA allíAgenzia delle Entrate, con le stesse modalit‡, entro il 30 settembre 2009. Motivazioni Líarticolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede líinvio di uníapposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione díimposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo díimposta. Il nuovo adempimento Ë rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono pi˘ periodi díimposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dellíonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione díimposta del 55 per cento. Per le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo díimposta. Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione allíAgenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalit‡ telematica. 5 In ottemperanza al citato articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede anche líobbligo di comunicazione dei dati in possesso dellíENEA allíAgenzia delle entrate, il presente provvedimento individua i termini, le modalit‡ e il contenuto di detta comunicazione. Attribuzioni del Direttore dellíAgenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Decreto del Ministro dellíEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Roma, 6 maggio 2009 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Attilio Befera 6 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO Struttura e formato del modello Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza : cm 29,7. Eí consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Eí altresÏ consentita la riproduzione e líeventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante líutilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilit‡ del modello nel tempo. Il modello deve avere conformit‡ di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e líintestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacit‡ compresa tra lí86 e lí88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi allíinterno di uníarea grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice; larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro). Colori Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U). Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U). Allegato A Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati da indicare nel modello di comunicazione sono richiesti ai sensi dall’articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo. Il modello di comunicazione può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. Consenso Diritti dell’interessato Responsabili del trattamento Titolari del trattamento Modalità del trattamento Dati personali Finalità del trattamento Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 genzia ntrate INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 genzia ntrate giorno mese anno giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita RISERVATO A CHI FIRMA LA COMUNICAZIONE PER CONTO DI ALTRI (es. rappresentante di società, tutore di minore) Soggetti non residenti Provincia (sigla) Provincia (sigla) CAP Sub Codice fiscale del sottoscrittore Data di nascita Sesso (barrare la relativa casella) Cognome Comune Indirizzo N. civico M F Codice fiscale società dichiarante giorno mese anno Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) ANNO PERIODO D’IMPOSTA giorno mese anno giorno mese anno Cognome Codice fiscale PROPRIETÀ PRIVATA M F Soggetti diversi dalle persone fisiche Persone fisiche Codice carica Codice Stato estero TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DATA INIZIO LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344) INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345) INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347) DATI DEL DICHIARANTE SOTTOSCRIZIONE FIRMA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all’intermediario Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F. Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO Nome Denominazione o ragione sociale Stato estero di residenza Numero di identificazione fiscale estero Nome Sesso (barrare la relativa casella) Detentore Contitolare Condomino Possessore PROPRIETÀ COMUNE Amministratore Codice fiscale del condominio giorno mese anno DATI DEL CATASTO DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO DATI DELL’IMMOBILE Numero protocollo Codice catastale Foglio Numero/Particella Data RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA DIVERSO DALL’ANNO SOLARE dal al PERIODO DI RIFERIMENTO ,00 ,00 ,00 ,00 ISTRUZIONI La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini. ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; • per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. REPERIBILITÀ DEL MODELLO Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento l’anno 2009. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad esempio, un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta dall’1/07/2009 al 30/06/2010. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1° luglio 2009 poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008. Periodo di riferimento Premessa 1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto “possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (locatario, comodatario), barrando la relativa casella. È necessario barrare anche la casella “contitolare” in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino”. Deve essere inoltre indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio. I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall’elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società). Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell’ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Indicare i dati catastali dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento. Barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, effettuati sull’immobile individuato nella comunicazione e indicare l’ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento. Le tipologie di interventi elencate sono previste dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente ai commi 344, 345, 346 e 347. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per ciascuna tipologia di intervento è previsto un importo massimo di detrazione fruibile che deve intendersi riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto dell’intervento. Nell’ipotesi, invece, di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell’art. 1 della citata legge finanziaria, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’intero edificio. Per chiarimenti ed ulteriori approfondimenti consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed in particolare la guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e la Documentazione tributaria, nonché il sito internet dell’ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro). La categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Interventi sull’involucro di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell’apposita tabella di cui all’allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Interventi di installazione di pannelli solari Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro). Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello. Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione. L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.
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mercoledì 3 novembre 2010

I provvedimenti d'urgenza (art.700 c.p.c.)



L'ultima forma di tutela cautelare predisposta dal codice di procedura civile è costituita dai cosiddetti provvedimenti d'urgenza.
Questi provvedimenti sono disciplinati dall'articolo 700 del codice di procedura civile e possono essere utilizzati in tutti quei casi in cui non è possibile mettere in atto le misure cautelari tipiche previste dall'ordinamento; si tratta pertanto di provvedimenti che sono innanzitutto caratterizzati dal requisito della sussidiarietà..
I provvedimenti d’urgenza si caratterizzano rispetto agli altri provvedimenti cautelari anche per l’atipicità del loro oggetto; infatti il loro contenuto può essere sia anticipatorio che conservativo.
Questa caratteristica trova la propria ragione d'essere nella necessità di lasciare una notevole discrezionalità al giudice nell’identificazione della misura cautelare più efficace e utile per conservare la situazione che deve essere salvaguardata ed annullare il pericolo irreparabile e imminente che mette a rischio il diritto soggettivo per tutto il tempo che serve affinché possa svolgersi un giudizio.
Da quanto sopra deriva che è possibile identificare due diverse tipologie di provvedimenti d’urgenza, ovvero quelli puramente conservativi e quelli di carattere anticipatorio.
I provvedimenti puramente conservativi hanno lo scopo principale di garantire in maniera provvisoria gli effetti della futura decisione sul merito e mantengono, quindi, inalterata la situazione di fatto su cui la decisione stessa andrà ad incidere, mentre i provvedimenti di carattere anticipatorio sono quelli che tendono ad anticipare in maniera provvisoria tutti o parte degli effetti prevedibili della decisione finale e sono proprio questi ultimi ad avere una maggiore applicazione pratica.
Il presupposto primario per emettere un provvedimento d'urgenza è che vi sia il fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il proprio diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Infine un ulteriore presupposto per l'emissione di un provvedimento di urgenza è che non sussista nessun altro provvedimento cautelare con cui sia possibile, in concreto, raggiungere la finalità perseguita.
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