La responsabilità civile del proprietario per gli infortuni cagionati al conduttore dal malfunzionamento degli impianti termici all’interno degli edifici
La responsabilità del locatore per i danni derivanti per l’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatasi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere , usando l’ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di all’art. 1578 c.c.
1) La legge 6/12/1971 sulla sicurezza degli
impianti alimentati a gas combustibile per uso
domestico e similare.
Nel nostro ordinamento la legge fondamentale per
prevenire le intossicazioni di monossido di carbonio
è la legge 6/12/1971 n. 1083 per cui : “tutti
i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli
impianti alimentati con gas combustibile per uso
domestico e similare devono essere realizzati secondo
le regole specifiche della buona tecnica per
la salvaguardia della sicurezza.” Tali norme sono
quelle UNI – CIG pubblicate sulla gazzetta ufficiale
le quali indicano , come misura da osservare
nelle installazioni le norme della buona tecnica
per la sicurezza , con l’uso di materiali realizzati
secondo le norme specifiche di unificazione UNI
in tabelle con la denominazione UNI - CIG: modalità
di esecuzione , queste espressamente sanzionate
(dall’art. 5 con l’ammenda da euro 51 a euro
1.032 o con l’arresto fino a due anni) in caso di
inosservanza di dette prescrizioni.
La giurisprudenza è assai rigorosa in materia poiché
ha affermato che colui che installa un apparecchio
pericoloso per la pubblica incolumità,
quale è lo scaldabagno a gas, ha il dovere di adottare
tutte le misure imposte dalla tecnica e dall’esperienza
, maturate tra gli esperti o suggerite
dalla comune esperienza per assicurare il corretto
funzionamento dell’apparecchio e prevenire danni
alle persone.
Inoltre si afferma che sussiste la responsabilità
penale del tecnico abilitato il quale
, nello svolgimento di tale attività, non provveda
parimenti non soltanto a installare correttamente
l’impianto, ma anche a verificarne, in concreto,
il sicuro funzionamento, eseguendo, pertanto, la prova dell’impianto prima di consegnarlo al cliente per il successivo utilizzo.
Altre decisioni hanno imposto al proprietario dell’impianto l’obbligo della sua manutenzione prima della locazione dell’immobile e che l’adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell’intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l’intervallo temporale tra l’ultima regione e la data di costruzione.
2) Il decreto n. 37 del 22.1.2008 sull’installazione
degli impianti tecnologici.
Assai significativo per tutelare la pubblica incolumità
nell’uso degli impianti tecnologici è il decreto
del Ministero dello sviluppo economico n.37
del 22/1/2008 (GU n. 61 del 12/3/2008) il quale
si applica (art. 1) agli impianti installati in tutti
gli edifici (civili oppure destinati ad attività produttiva
o commerciale) ed impone:
- alle imprese di realizzare gli impianti secondo la
regola dell’arte (art.6)
; - al realizzatore degli impianti, al termine dei
lavori , di rilasciare (art. 7) al committente la
dichiarazione di conformità o la dichiarazione dirispondenza (qualora la dichiarazione di conformitànon sia stata prodotta o non sia reperibileper gli impianti realizzati prima del 27/3/2008); - al committente di affidare (art. 8) i lavori diinstallazione, di trasformazione, di ampliamentoe di manutenzione straordinaria agli impiantiad un’impresa abilitata ed al proprietario dell’impiantodi adottare le misure necessarie per conservarele caratteristiche di sicurezza previstedalla normativa vigente, tenendo conto delleistruzioni per l’uso e la manutenzione predispostedall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricantidelle apparecchiature installate;
- al soggetto che trasferisce il possesso dell’immobiledi consegnare , salva espressa deroga, allacontroparte la documentazione (in originale o incopia) inerente alla dichiarazione di conformitào di rispondenza degli impianti presenti al suol’interno.
Infine giova notare che il decreto n. 37/2008
prevede per i trasgressori delle sue disposizioni
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
(da euro 100 ad euro 1.000 per la violazione
dell’art. 7 e da euro 1.000 ad euro 10.000
per tutte le altre violazioni) la quale si affianca
e non sostituisce le pene previste dalle ipotesi di
reato previste e punite dagli articoli 1, 3, 5 della
legge 6/12/1971 n. 1083 o da altro reato contro
la pubblica incolumità.
Notasi che l’art. 24 del d.lvo 9/4/2008 n. 81 richiama
quanto già stabilito dall’art. 6 del d.lvo
n. 626/1994 ovvero che gli installatori ed i montatori
di impianti , attrezzature di lavoro od altri
mezzi tecnici , per la parte di loro competenza,
devono attenersi alle norme di salute e di sicurezza
sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti.
L’ art. 23 del d.lvo n. 81/2008 vieta la fabbricazione
, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione
individuale ed impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3) Le norme sul risparmio energetico ambientale.
Il d.lvo 19/8/2005 n. 192 attua nel nostro ordinamento
la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell’edilizia e oltre a prevedere
(art.6) la certificazione energetica negli edifici
di nuova costruzione stabilisce che tale certificato
deve essere allegato nell’atto di compravendita
o di locazione degli immobili e sancisce (art. 15,
commi 8 e 9) la nullità relativa, che può essere
fatta valere unicamente rispettivamente dal compratore
o dal conduttore , dei contratti di compravendita
e di locazione per gli immobili non
dotati della predetta certificazione energetica . A
tal riguardo notasi che la legge regionale toscana
del 24/2/2005 n. 39, contenente disposizioni in
materia di energia , in tali casi stabilisce (art.
24, commi 10 e 11) unicamente delle sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti del venditore
o del locatore che omettano di allegare
, rispettivamente al contratto di locazione o di
compravendita, la certificazione energetica.
Il d.lvo 29/12/2006 n. 311 modifica il d.lvo n.
192/2005 , prevedendo (art. 2) un ridotto termine
(dal 1/7/2007 al 1/7/2009 a secondo della
tipologia degli edifici) temporale per l’adozione
negli edifici della certificazione energetica e
per la piena attuazione delle norme del d.lvo n.
192/2005 e modifica l’art. 26 , comma secondo,
della legge n. 10/1991 sancendo:
per gli interventi sugli edifici e sugli impianti
volti al contenimento del consumo energetico
ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui
all’articolo 1 , individuati attraverso un attestato
di certificazione energetica o una diagnosi
energetica realizzata da un tecnico abilitato , le
pertinenti decisioni condominiali sono valide se
adottate con la maggioranza semplice delle quote
millesimali. T
ali norme del d.lvo n. 311/2006 invero stabiliscono
la piena operatività del d.lvo n. 192/2005
e smentiscono parte della dottrina che aveva affermato
l’inoperatività delle predette norme fin
tanto che non fossero stati emanati i decreti attuativi
previsti dall’art. 4 dello stesso decreto.
L’operatività della normativa sul risparmio energetico
e della relativa certificazione è stata notevolmente
accelerata dalle seguenti norme recentemente
emanate:
l’articolo 1, commi 344,345,346,347, 348, 349
della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria
per l‘anno 2007) che introducono agevolazioni
fiscali per gli interventi compiuti ed attuati sugli
immobili e finalizzati ad ottenere il risparmio
energetico all’interno degli stessi;
il decreto del 19/2/2007 del Ministero dell’economia
e delle finanze contenente le disposizioni
in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente ed emesse
ai sensi delle norme sopra citate. In particolare
il decreto contiene nell’allegato A uno schema di
attestato di qualificazione energetica che costituisce
una semplificazione operativa della certificazione
di qualificazione energetica degli edifici
prevista dall’art. 6 del d.lvo n. 192/2005;
la circolare del 16/2/2007 n. 11 della Direzione
Centrale Normativa e contenzioso dell’Agenzia
delle Entrate che elenca (art. 3) gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio per i quali è
stabilita l’aliquota agevolata del 10% e prevede
(art. 3.2) l’indicazione in fattura del costo della
manodopera per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio per godere della detrazione,
riconosciuta ai fini dell’Irpef, pari al 36% delle
spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico
, nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità
immobiliare;
il decreto del 16/10/2006 del Ministero dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
contenente un programma di finanziamenti, per
le regioni e le province autonome, per le esigenze
di tutela ambientale connesse al miglioramento
della qualità dell’aria e alla riduzione delle
emissioni di materiale particolato in atmosfera
nei centri urbani. Tra gli interventi che possono
godere dei finanziamenti pubblici previsti dal decreto
sono contemplati (art. 2, comma primo,
4) La riforma del condominio e la tecnologia
negli edifici.
La legge 11.12.2012 n. 220 ( pubblicata sulla GU
n. 293 del 17.12.2012) di riforma del condominio
opera diretto riferimento alla problematica della
sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un
numero notevole di norme .
L’articolo 5 , che riforma l’articolo 1120 del codice
civile , al primo comma n. 2) sostiene che nel novero
delle innovazioni deliberabili dall’assemblea
vi sono anche:
“1) le opere e gli interventi volti a migliorare la
sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;”
L’articolo 6, che riforma l’articolo 1122 , ora rubricato
come “ Opere su parti di proprietà o uso
individuale” afferma : “Nell’unità immobiliare di
sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate
all’uso comune , che siano state attribuite
in proprietà o destinate all’uso individuale, il
condomino non può eseguire opere che rechino
danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio
alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio . In ogni caso è data
preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce
all’assemblea”.
Gli articoli 9 e 10 , che sostituiscono gli articoli
1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una
grave irregolarità , la quale legittima i condomini
a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare
cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore,
l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo
del registro di anagrafe patrimoniale contenente
ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Inoltre sempre l ‘articolo 9 afferma : “Alla cessazione
dell’incarico l’amministratore è tenuto alla
consegna di tutta la documentazione in suo possesso
afferente al condominio e ai singoli condomini
e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare
pregiudizi agli interessi comuni senza diritto
a ulteriori compensi”.
La lettura combinata di dette norme consente di
affermare l’obbligo per l’amministratore di tenere
di una sorta di “fascicolo del fabbricato “ idoneo a
ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con
riferimento non solo alla normativa di sicurezza ,
ma anche , inevitabilmente , a quella energetica.
A tal riguardo giova notare che il d.lvo 3.3.2011 n.
28 (pubblicato su SOGU , GU n. 71 del 28.3.2011)
recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’energia
da fonti rinnovabili . L’art. 13 del predetto decreto
innova, la disciplina giuridica relativa al trasferimento
degli immobili , introducendo , dopo
l’art. 6, comma 1 – bis del d.lvo 19.8.1995 n. 192,
i seguenti commi:- “2 – ter . Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici . Nel caso di locazione , la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1 –bis , 1 –ter, 1, quater. - 2 – quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal primo gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.” Il mancato inserimento della predetta clausola nei predetti contratti non comporta la nullità dei relativi contratti, in quanto la norma non contiene sanzioni e non appare rivestire il carattere di contrarietà a norme imperative richiesta dall’art.1418 del codice civile. Appare pertanto evidente che nel rogito notarile dovrà essere fatto espressamente riferimento all’esistenza dei documenti richiesti dalle Regioni che hanno emesso norme relative all’attestato di certificazione energetica, mentre, in ogni caso, l’assenza di detto documento non permetterà al notaio di rogare l’atto secondo quanto previsto dalla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili ( articoli 2643 e seguenti del codice civile). Pertanto l’amministratore di condominio , richiesto da una delle parti contraenti dei contratti di vendita o di locazione immobiliare , dovrà consentire l’esecuzione , da parte dei soggetti interessati, degli accertamenti tecnici sulle parti comuni e finalizzati al conseguimento della certificazione energetica. Notasi infine che la nuova dizione del comma quarto del novellato articolo 1118 del codice civile recita quanto segue: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.” Ne consegue che la predetta norma consente tale attività solo se vengono soddisfatte le due seguenti condizioni:
2) l’assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini.
5) Il DPR 16.4.2013 n. 74 ed il DPR 16.4.2013 n. 75 contenenti il sistema complessivo sul controllo e sulla manutenzione degli impianti termici.
L’art. 4, comma primo , lettera a) seconda parte e lettera c), del d.lvo 19.8.2005 n. 192 stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un atto regolamentare che disciplini: - la progettazione , l’installazione , l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e , limitatamente al settore terziario per l’illuminazione artificiale degli edifici;
- i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. Tale norma regolamentare è stata , sia pure tardivamente, adottata dal D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (pubblicato sulla GU n. 149 del 27.6.2013) la cui entrata in vigore decorre dal 12.7.2013 , che contiene principi (art. 1) che si applicano all’edilizia pubblica e privata e disciplina (articoli 3 e 4) i valori massimi della temperatura ambientale e i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Assai significativa, al fine di diffondere nei cittadini la cultura della tutela ambientale e del risparmio energetico, è la previsione ( art. 4, comma settimo) per cui presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
b) le generalità ed il recapito del responsabile dell’impianto termico ;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell’art. 10, comma quarto lettera a) del decreto.
E’ comunque riservata ( art. 5) ai sindaci di mettere ordinanze, da comunicare immediatamente alla popolazione , con le quali possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici , nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
L’esercizio, la conduzione , il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia energetica sono affidati (art.6) al responsabile dell’impianto il quale può delegarle ad un terzo. Per tutelare la pubblica incolumità detta delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati all’interno di un locale tecnico esclusivamente dedicato. Tuttavia qualora all’interno di uno stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici , può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. La sopra citata delega di responsabilità al terzo responsabile non è consentita qualora gli impianti non siano conformi alle disposizioni di legge, salvo che nella delega sia espressamente conferito l’incarico di metterli a norma. In ogni caso il soggetto delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l ‘esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. All’interno degli edifici condominiali , la predetta garanzia è fornita attraverso un’apposita delibera dell’assemblea dei condomini . In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante , fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
E’ comunque riservata ( art. 5) ai sindaci di mettere ordinanze, da comunicare immediatamente alla popolazione , con le quali possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici , nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
L’esercizio, la conduzione , il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia energetica sono affidati (art.6) al responsabile dell’impianto il quale può delegarle ad un terzo. Per tutelare la pubblica incolumità detta delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati all’interno di un locale tecnico esclusivamente dedicato. Tuttavia qualora all’interno di uno stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici , può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. La sopra citata delega di responsabilità al terzo responsabile non è consentita qualora gli impianti non siano conformi alle disposizioni di legge, salvo che nella delega sia espressamente conferito l’incarico di metterli a norma. In ogni caso il soggetto delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l ‘esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. All’interno degli edifici condominiali , la predetta garanzia è fornita attraverso un’apposita delibera dell’assemblea dei condomini . In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante , fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Il decreto (art.11) per le violazioni delle proprie norme richiama il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 15, comma quinto , del d.lvo n. 192/1995 che stabilisce l’irrogazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro nei confronti del proprietario o del conduttore dell’unità immobiliare, dell’amministratore del condominio o dell’eventuale terzo responsabile che non ottemperino a quanto stabilito dall’art. 7, comma secondo, del d.lvo n. 192/2005 in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Conseguentemente il decreto (art. 6, comma terzo) afferma che il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e l’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
Inoltre il decreto contiene le seguenti norme specifiche che regolano l’attività del terzo responsabile il quale:
- comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dall’evoluzione della normativa indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli ed alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normativa. Negli edifici condominiali il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, facendosi carico dei relativi costi. A tal riguardo assai importante sotto il profilo dell’effettività dell’incarico è l’espressa previsione che in assenza della predetta delibera condominiale nei predetti termini decade automaticamente la delega al terzo responsabile;
- deve informare la Regione o la Provincia autonoma competente per territorio o l’organismo delegato della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi, dell’eventuale revoca dell’incarico o la rinuncia allo stesso , entro due giorni lavorativi, della decadenza sopra citata, entro i due giorni successivi le eventuali variazioni della consistenza e della titolarità dell’impianto;
- non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune sue attività, fermo restando sia il rispetto delle norme del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.1.2008 n. 37, per le sole attività di manutenzione, che la propria diretta responsabilità secondo la disciplina del contratto di appalto disciplinato dagli articoli 1667 e seguenti del codice civile;
- non può svolgere l’attività di venditore di energia per l’impianto e la sua figura è incompatibile con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione , a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia , prevista dal d.lvo 30.5.2008 n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita , ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati;
- qualora esercisca impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o di attestazione rilasciata ai sensi del DPR 5.10.2010 n.207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Le operazioni di controllo e di manutenzione (art.7) degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate di sensi del D.M. n. 37/2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l‘uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Laddove non vi siano queste istruzioni le predette operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante e qualora non vi siano neppure queste , si farà riferimento alle prescrizioni ed alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchi o di dispositivo. Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici , abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008, devono dichiarare al committente:
6) La responsabilità civilistica del proprietario dell’impianto termico malfunzionzante: la sentenza C. Cass. n. 197744/2014.
La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile , sent. n. 19744 del 12.6.2014, dep. il 19.9.2014) ha dichiarato inammissibile il ricorso intentato dal proprietario avverso la domanda di risarcimento del danno presentata dai genitori di un soggetto che era deceduto per avvelenamento da ossido di carbonio mente si trovava nel minuscolo bagno dell’alloggio preso in locazione. In particolare la Corte ha stabilito il seguente principio giuridico: “la responsabilità del locatore per i danni derivanti per l’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatasi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere , usando l’ordinariadiligenza , i vizi secondo la disciplina di all’art. 1578 c.c.( Cass. 9 luglio 2008, n. 18854 e Cass. 10 agosto , n. 8279) e che il locatore è tenuto a risarcire il sanno subito alla salute del conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell’immobile locato quand’anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto , in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass. 9 febbraio 1999 n. 915).” Giova notare che l’art. 1578, comma secondo, c.c. afferma che il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
di Giulio Benedetti
Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano
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