venerdì 27 novembre 2015

Il sistema giuridico della responsabilità in materia di gas combustibile


La responsabilità civile del proprietario per gli infortuni cagionati al conduttore dal malfunzionamento degli impianti termici all’interno degli edifici

La responsabilità del locatore per i danni derivanti per l’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatasi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere , usando l’ordinaria diligenza, i vizi secondo la disciplina di all’art. 1578 c.c.


1) La legge 6/12/1971 sulla sicurezza degli 
impianti alimentati a gas combustibile per uso 

domestico e similare.





Nel nostro ordinamento la legge fondamentale per 

prevenire le intossicazioni di monossido di carbonio 
è la legge 6/12/1971 n. 1083 per cui : “tutti 
i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli 
impianti alimentati con gas combustibile per uso 
domestico e similare devono essere realizzati secondo 
le regole specifiche della buona tecnica per 
la salvaguardia della sicurezza.” Tali norme sono 
quelle UNI – CIG pubblicate sulla gazzetta ufficiale 
le quali indicano , come misura da osservare 
nelle installazioni le norme della buona tecnica 
per la sicurezza , con l’uso di materiali realizzati 
secondo le norme specifiche di unificazione UNI 
in tabelle con la denominazione UNI - CIG: modalità 
di esecuzione , queste espressamente sanzionate 
(dall’art. 5 con l’ammenda da euro 51 a euro 
1.032 o con l’arresto fino a due anni) in caso di 
inosservanza di dette prescrizioni. 
La giurisprudenza è assai rigorosa in materia poiché 
ha affermato che colui che installa un apparecchio 
pericoloso per la pubblica incolumità, 
quale è lo scaldabagno a gas, ha il dovere di adottare 
tutte le misure imposte dalla tecnica e dall’esperienza
, maturate tra gli esperti o suggerite 
dalla comune esperienza per assicurare il corretto 
funzionamento dell’apparecchio e prevenire danni 
alle persone.


Inoltre si afferma che sussiste la responsabilità 

penale del tecnico abilitato il quale
, nello svolgimento di tale attività, non provveda 
parimenti non soltanto a installare correttamente 
l’impianto, ma anche a verificarne, in concreto, 
il sicuro funzionamento, eseguendo, pertanto, la prova dell’impianto prima di consegnarlo al cliente per il successivo utilizzo.

Altre decisioni hanno imposto al proprietario dell’impianto l’obbligo della sua manutenzione prima della locazione dell’immobile e che l’adempimento di un obbligo di revisione periodica non esclude la colpa generica per difetto di manutenzione nell’intervallo di tempo tra le revisioni, tanto più quanto maggiore è l’intervallo temporale tra l’ultima regione e la data di costruzione.


2) Il decreto n. 37 del 22.1.2008 sull’installazione 
degli impianti tecnologici. 



Assai significativo per tutelare la pubblica incolumità 

nell’uso degli impianti tecnologici è il decreto 
del Ministero dello sviluppo economico n.37 
del 22/1/2008 (GU n. 61 del 12/3/2008) il quale 
si applica (art. 1) agli impianti installati in tutti 
gli edifici (civili oppure destinati ad attività produttiva 
o commerciale) ed impone:

  • alle imprese di realizzare gli impianti secondo la 
    regola dell’arte (art.6)



    ;
  • al realizzatore degli impianti, al termine dei 
    lavori , di rilasciare (art. 7) al committente la 

    dichiarazione di conformità o la dichiarazione di 
    rispondenza (qualora la dichiarazione di conformità 
    non sia stata prodotta o non sia reperibile 
    per gli impianti realizzati prima del 27/3/2008);
  • al committente di affidare (art. 8) i lavori di 
    installazione, di trasformazione, di ampliamento 
    e di manutenzione straordinaria agli impianti 
    ad un’impresa abilitata ed al proprietario dell’impianto 
    di adottare le misure necessarie per conservare 
    le caratteristiche di sicurezza previste 
    dalla normativa vigente, tenendo conto delle 
    istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte 
    dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti 
    delle apparecchiature installate;
  • al soggetto che trasferisce il possesso dell’immobile 
    di consegnare , salva espressa deroga, alla 
    controparte la documentazione (in originale o in 
    copia) inerente alla dichiarazione di conformità 
    o di rispondenza degli impianti presenti al suo 
    l’interno.

Infine giova notare che il decreto n. 37/2008 
prevede per i trasgressori delle sue disposizioni 

l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria 
(da euro 100 ad euro 1.000 per la violazione 
dell’art. 7 e da euro 1.000 ad euro 10.000 
per tutte le altre violazioni) la quale si affianca 
e non sostituisce le pene previste dalle ipotesi di 
reato previste e punite dagli articoli 1, 3, 5 della 
legge 6/12/1971 n. 1083 o da altro reato contro 
la pubblica incolumità. 
Notasi che l’art. 24 del d.lvo 9/4/2008 n. 81 richiama 
quanto già stabilito dall’art. 6 del d.lvo 
n. 626/1994 ovvero che gli installatori ed i montatori 
di impianti , attrezzature di lavoro od altri 
mezzi tecnici , per la parte di loro competenza, 
devono attenersi alle norme di salute e di sicurezza 
sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 
rispettivi fabbricanti.

L’ art. 23 del d.lvo n. 81/2008 vieta la fabbricazione
, la vendita, il noleggio e la concessione in 

uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione 
individuale ed impianti non rispondenti alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro.




3) Le norme sul risparmio energetico ambientale. 

Il d.lvo 19/8/2005 n. 192 attua nel nostro ordinamento

la direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 


energetico nell’edilizia e oltre a prevedere 



(art.6) la certificazione energetica negli edifici 

di nuova costruzione stabilisce che tale certificato 

deve essere allegato nell’atto di compravendita 

o di locazione degli immobili e sancisce (art. 15, 

commi 8 e 9) la nullità relativa, che può essere 

fatta valere unicamente rispettivamente dal compratore 

o dal conduttore , dei contratti di compravendita 

e di locazione per gli immobili non 

dotati della predetta certificazione energetica . A 

tal riguardo notasi che la legge regionale toscana 

del 24/2/2005 n. 39, contenente disposizioni in 

materia di energia , in tali casi stabilisce (art. 

24, commi 10 e 11) unicamente delle sanzioni 

amministrative pecuniarie nei confronti del venditore 

o del locatore che omettano di allegare

, rispettivamente al contratto di locazione o di 

compravendita, la certificazione energetica. 

Il d.lvo 29/12/2006 n. 311 modifica il d.lvo n.

192/2005 , prevedendo (art. 2) un ridotto termine 

(dal 1/7/2007 al 1/7/2009 a secondo della 

tipologia degli edifici) temporale per l’adozione 

negli edifici della certificazione energetica e 

per la piena attuazione delle norme del d.lvo n. 

192/2005 e modifica l’art. 26 , comma secondo, 

della legge n. 10/1991 sancendo:




  • per gli interventi sugli edifici e sugli impianti 



    volti al contenimento del consumo energetico 



    ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui 



    all’articolo 1 , individuati attraverso un attestato 



    di certificazione energetica o una diagnosi 



    energetica realizzata da un tecnico abilitato , le 



    pertinenti decisioni condominiali sono valide se 



    adottate con la maggioranza semplice delle quote 



    millesimali. T



    ali norme del d.lvo n. 311/2006 invero stabiliscono 



    la piena operatività del d.lvo n. 192/2005 



    e smentiscono parte della dottrina che aveva affermato 



    l’inoperatività delle predette norme fin 



    tanto che non fossero stati emanati i decreti attuativi 



    previsti dall’art. 4 dello stesso decreto. 



    L’operatività della normativa sul risparmio energetico 



    e della relativa certificazione è stata notevolmente 



    accelerata dalle seguenti norme recentemente 



    emanate:



  • l’articolo 1, commi 344,345,346,347, 348, 349 



    della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 



    per l‘anno 2007) che introducono agevolazioni 



    fiscali per gli interventi compiuti ed attuati sugli 



    immobili e finalizzati ad ottenere il risparmio 



    energetico all’interno degli stessi;



  • il decreto del 19/2/2007 del Ministero dell’economia 



    e delle finanze contenente le disposizioni 



    in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione 



    del patrimonio edilizio esistente ed emesse 



    ai sensi delle norme sopra citate. In particolare 



    il decreto contiene nell’allegato A uno schema di 



    attestato di qualificazione energetica che costituisce 



    una semplificazione operativa della certificazione 



    di qualificazione energetica degli edifici 



    prevista dall’art. 6 del d.lvo n. 192/2005;



  • la circolare del 16/2/2007 n. 11 della Direzione 



    Centrale Normativa e contenzioso dell’Agenzia 



    delle Entrate che elenca (art. 3) gli interventi 



    di recupero del patrimonio edilizio per i quali è 



    stabilita l’aliquota agevolata del 10% e prevede 



    (art. 3.2) l’indicazione in fattura del costo della 



    manodopera per gli interventi di recupero del 



    patrimonio edilizio per godere della detrazione, 



    riconosciuta ai fini dell’Irpef, pari al 36% delle 



    spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico



    , nel limite di euro 48.000 per ciascuna unità 



    immobiliare;



  • il decreto del 16/10/2006 del Ministero dell’ambiente 



    e della tutela del territorio e del mare 



    contenente un programma di finanziamenti, per 



    le regioni e le province autonome, per le esigenze 



    di tutela ambientale connesse al miglioramento 



    della qualità dell’aria e alla riduzione delle 



    emissioni di materiale particolato in atmosfera 



    nei centri urbani. Tra gli interventi che possono 



    godere dei finanziamenti pubblici previsti dal decreto 



    sono contemplati (art. 2, comma primo, 
    lettera b) gli interventi che comportino la riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra , come gli interventi in materia di risparmio energetico. In definitiva , alla luce delle precedenti considerazioni e della normativa sopra citata, si può concludere che l’anno 2007 si è aperto con il parziale riconoscimento , all’interno del nostro ordinamento giuridico , della tutela del consumatore nell’acquisto del bene immobile tecnologicamente insicuro e, comunque, non rispondente ai principi sancita dalla normativa europea ed italiana finalizzata ad incrementare il risparmio energetico e a contenere l’emissione nell’atmosfera dei prodotti inquinanti che aumentano il gas serra ed il buco dell’ozono.
4) La riforma del condominio e la tecnologia 

negli edifici.
La legge 11.12.2012 n. 220 ( pubblicata sulla GU 

n. 293 del 17.12.2012) di riforma del condominio 



opera diretto riferimento alla problematica della 

sicurezza degli edifici e dei suoi abitanti in un 

numero notevole di norme . 

L’articolo 5 , che riforma l’articolo 1120 del codice 

civile , al primo comma n. 2) sostiene che nel novero 

delle innovazioni deliberabili dall’assemblea 

vi sono anche: 


  • “1) le opere e gli interventi volti a migliorare la 

    sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;” 

    L’articolo 6, che riforma l’articolo 1122 , ora rubricato 

    come “ Opere su parti di proprietà o uso 

    individuale” afferma : “Nell’unità immobiliare di 

    sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate 

    all’uso comune , che siano state attribuite 

    in proprietà o destinate all’uso individuale, il 

    condomino non può eseguire opere che rechino 

    danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio 

    alla stabilità, alla sicurezza o al decoro 

    architettonico dell’edificio . In ogni caso è data 

    preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce 

    all’assemblea”. 

    Gli articoli 9 e 10 , che sostituiscono gli articoli 

    1129 e 1130 del codice civile, affermano che è una 

    grave irregolarità , la quale legittima i condomini 

    a chiedere la convocazione dell’assemblea per fare 

    cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore, 

    l’omessa tenuta da parte di quest’ultimo 

    del registro di anagrafe patrimoniale contenente 

    ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. 

    Inoltre sempre l ‘articolo 9 afferma : “Alla cessazione 

    dell’incarico l’amministratore è tenuto alla 

    consegna di tutta la documentazione in suo possesso 

    afferente al condominio e ai singoli condomini 

    e a eseguire le attività urgenti al fine di evitare 

    pregiudizi agli interessi comuni senza diritto 

    a ulteriori compensi”. 

    La lettura combinata di dette norme consente di 

    affermare l’obbligo per l’amministratore di tenere 

    di una sorta di “fascicolo del fabbricato “ idoneo a 

    ricostruirne le sue vicende e le caratteristiche con 

    riferimento non solo alla normativa di sicurezza , 

    ma anche , inevitabilmente , a quella energetica. 

    A tal riguardo giova notare che il d.lvo 3.3.2011 n. 

    28 (pubblicato su SOGU , GU n. 71 del 28.3.2011) 

    recepisce nel nostro ordinamento giuridico la direttiva 

    2009/28/CE sulla promozione dell’energia 

    da fonti rinnovabili . L’art. 13 del predetto decreto 

    innova, la disciplina giuridica relativa al trasferimento 

    degli immobili , introducendo , dopo 

    l’art. 6, comma 1 – bis del d.lvo 19.8.1995 n. 192, 

    i seguenti commi:
  • “2 – ter . Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici . Nel caso di locazione , la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1 –bis , 1 –ter, 1, quater. - 2 – quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal primo gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.” Il mancato inserimento della predetta clausola nei predetti contratti non comporta la nullità dei relativi contratti, in quanto la norma non contiene sanzioni e non appare rivestire il carattere di contrarietà a norme imperative richiesta dall’art.1418 del codice civile. Appare pertanto evidente che nel rogito notarile dovrà essere fatto espressamente riferimento all’esistenza dei documenti richiesti dalle Regioni che hanno emesso norme relative all’attestato di certificazione energetica, mentre, in ogni caso, l’assenza di detto documento non permetterà al notaio di rogare l’atto secondo quanto previsto dalla trascrizione degli atti relativi ai beni immobili ( articoli 2643 e seguenti del codice civile). Pertanto l’amministratore di condominio , richiesto da una delle parti contraenti dei contratti di vendita o di locazione immobiliare , dovrà consentire l’esecuzione , da parte dei soggetti interessati, degli accertamenti tecnici sulle parti comuni e finalizzati al conseguimento della certificazione energetica. Notasi infine che la nuova dizione del comma quarto del novellato articolo 1118 del codice civile recita quanto segue: “Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.” Ne consegue che la predetta norma consente tale attività solo se vengono soddisfatte le due seguenti condizioni: 
1) assenza di notevoli squilibri di funzionamento o
2) l’assenza di aggravi di spesa per gli altri condomini.
    Qualora ricorra una sola delle due predette condizioni il distacco non può essere eseguito.

    5) Il DPR 16.4.2013 n. 74 ed il DPR 16.4.2013 n. 75 contenenti il sistema complessivo sul controllo e sulla manutenzione degli impianti termici.
    L’art. 4, comma primo , lettera a) seconda parte e lettera c), del d.lvo 19.8.2005 n. 192 stabilisce che entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un atto regolamentare che disciplini: 
    • la progettazione , l’installazione , l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari e , limitatamente al settore terziario per l’illuminazione artificiale degli edifici;
    • i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione. Tale norma regolamentare è stata , sia pure tardivamente, adottata dal D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (pubblicato sulla GU n. 149 del 27.6.2013) la cui entrata in vigore decorre dal 12.7.2013 , che contiene principi (art. 1) che si applicano all’edilizia pubblica e privata e disciplina (articoli 3 e 4) i valori massimi della temperatura ambientale e i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Assai significativa, al fine di diffondere nei cittadini la cultura della tutela ambientale e del risparmio energetico, è la previsione ( art. 4, comma settimo) per cui presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore espongono una tabella contenente:
    a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
    b) le generalità ed il recapito del responsabile dell’impianto termico ;
    c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma ai sensi dell’art. 10, comma quarto lettera a) del decreto.
    E’ comunque riservata ( art. 5) ai sindaci di mettere ordinanze, da comunicare immediatamente alla popolazione , con le quali possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici , nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.
    L’esercizio, la conduzione , il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia energetica sono affidati (art.6) al responsabile dell’impianto il quale può delegarle ad un terzo. Per tutelare la pubblica incolumità detta delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati all’interno di un locale tecnico esclusivamente dedicato. Tuttavia qualora all’interno di uno stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici , può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. La sopra citata delega di responsabilità al terzo responsabile non è consentita qualora gli impianti non siano conformi alle disposizioni di legge, salvo che nella delega sia espressamente conferito l’incarico di metterli a norma. In ogni caso il soggetto delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinchè il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l ‘esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. All’interno degli edifici condominiali , la predetta garanzia è fornita attraverso un’apposita delibera dell’assemblea dei condomini . In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante , fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
    Il decreto (art.11) per le violazioni delle proprie norme richiama il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 15, comma quinto , del d.lvo n. 192/1995 che stabilisce l’irrogazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro nei confronti del proprietario o del conduttore dell’unità immobiliare, dell’amministratore del condominio o dell’eventuale terzo responsabile che non ottemperino a quanto stabilito dall’art. 7, comma secondo, del d.lvo n. 192/2005 in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale. Conseguentemente il decreto (art. 6, comma terzo) afferma che il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente e l’atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
    Inoltre il decreto contiene le seguenti norme specifiche che regolano l’attività del terzo responsabile il quale: 
    • comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dall’evoluzione della normativa indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli ed alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normativa. Negli edifici condominiali il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla predetta comunicazione, facendosi carico dei relativi costi. A tal riguardo assai importante sotto il profilo dell’effettività dell’incarico è l’espressa previsione che in assenza della predetta delibera condominiale nei predetti termini decade automaticamente la delega al terzo responsabile;
    • deve informare la Regione o la Provincia autonoma competente per territorio o l’organismo delegato della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi, dell’eventuale revoca dell’incarico o la rinuncia allo stesso , entro due giorni lavorativi, della decadenza sopra citata, entro i due giorni successivi le eventuali variazioni della consistenza e della titolarità dell’impianto;
    • non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune sue attività, fermo restando sia il rispetto delle norme del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22.1.2008 n. 37, per le sole attività di manutenzione, che la propria diretta responsabilità secondo la disciplina del contratto di appalto disciplinato dagli articoli 1667 e seguenti del codice civile;
    • non può svolgere l’attività di venditore di energia per l’impianto e la sua figura è incompatibile con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi la stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione , a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia , prevista dal d.lvo 30.5.2008 n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita , ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati;
    • qualora esercisca impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o di attestazione rilasciata ai sensi del DPR 5.10.2010 n.207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28. Le operazioni di controllo e di manutenzione (art.7) degli impianti termici devono essere eseguite da ditte abilitate di sensi del D.M. n. 37/2008, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l‘uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente. Laddove non vi siano queste istruzioni le predette operazioni devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante e qualora non vi siano neppure queste , si farà riferimento alle prescrizioni ed alla periodicità prevista dalle norme UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchi o di dispositivo. Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici , abilitati ai sensi del D.M. n. 37/2008, devono dichiarare al committente:
      a) quali siano le operazioni di controllo e di manutenzione di cui necessita l’impianto al fine di assicurare la sicurezza delle persone e delle cose;
        b) con quale frequenza devono essere compiute le predette operazioni.
          Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione ed in caso di trasferimento dell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati e con gli eventuali allegati. I modelli dei libretti di impianto sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica con un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico che deve essere emesso entro il primo luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e delle Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione , sotto forma di check - list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente. Al termine delle operazioni di controllo (art.8) l’operatore che effettua il controllo redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica , come indicato nell’allegato A del decreto, di cui una copia è consegnata al responsabile dell’impianto che lo conserva e lo allega ai libretti di impianto ed un’altra copia è trasmessa a cura del manutentore o del terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o dalla provincia autonoma competente per territorio con la cadenza indicata dall’allegato A del decreto. Le competenti autorità (art. 9) effettuano, ai sensi dell’art. 9, comma secondo, del d.lvo n. 192/2005 gli accertamenti e le ispezioni necessarie, i cui risultati sono allegati ai libretti di impianto, all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici nel quadro di azioni che promuovono la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione , sensibilizzazione ed assistenza all’utenza. Infine giova notare che nella medesima Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27.6.2013 è contenuto il DPR 16.4.2013 n. 75, la cui entrata in vigore decorre dal 12.7.2013, che disciplina i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici secondo quanto disposto dall’art. 4, primo comma, lettera c) del d.lvo 19.8.2005 n. 192.

          6) La responsabilità civilistica del proprietario dell’impianto termico malfunzionzante: la sentenza C. Cass. n. 197744/2014.
          La Corte di Cassazione (Terza Sezione Civile , sent. n. 19744 del 12.6.2014, dep. il 19.9.2014) ha dichiarato inammissibile il ricorso intentato dal proprietario avverso la domanda di risarcimento del danno presentata dai genitori di un soggetto che era deceduto per avvelenamento da ossido di carbonio mente si trovava nel minuscolo bagno dell’alloggio preso in locazione. In particolare la Corte ha stabilito il seguente principio giuridico: “la responsabilità del locatore per i danni derivanti per l’esistenza dei vizi sussiste anche in relazione a vizi preesistenti la consegna ma manifestatasi successivamente ad essa nel caso in cui il locatore poteva conoscere , usando l’ordinaria
          diligenza , i vizi secondo la disciplina di all’art. 1578 c.c.( Cass. 9 luglio 2008, n. 18854 e Cass. 10 agosto , n. 8279) e che il locatore è tenuto a risarcire il sanno subito alla salute del conduttore in conseguenza delle condizioni abitative dell’immobile locato quand’anche tali condizioni fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto , in quanto la tutela del diritto alla salute prevale su qualsiasi patto interprivato di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass. 9 febbraio 1999 n. 915).” Giova notare che l’art. 1578, comma secondo, c.c. afferma che il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivanti da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.


          di Giulio Benedetti
          Sostituto Procuratore Generale Corte d’Appello di Milano

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