venerdì 27 novembre 2015

Finalmente consigliabili i voucher in condominio


Art.3 comma 8 del d.lgs. 81/2008: “Nei confronti  dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.” – NB: testo vigente fino al 23 settembre 2015 Il lavoro accessorio (una volta detto anche ‘occasionale’) è stata la risposta dal legislatore all’esigenza di far emergere e tutelare i lavoratori irregolari, utilizzati sporadicamente. Seppur le coperture INPS e INAIL fossero comprese nel buono lavoro detto voucher, l’aspetto di sicurezza sul lavoro è sempre stato chiaro quanto misconosciuto: il testo di legge sopra riportato spiegava molto bene che chiunque – escluso il lavoro domestico, che non è di condominio – utilizzasse un voucherista, diventava datore di lavoro con tutti i risvolti di tutela dovuti al d.lgs. 81/2008 (DVR, nomina RSPP, addetti, forse medico competente, relative formazioni, eccetera eccetera). Un quadro molto peggiore dell’assunzione di un lavoratore con CCNL di proprietari di fabbricati, soggetti ad un’applicazione parecchio più limitata della normativa.
Il lavoro con voucher nel condominio andava sconsigliato al massimo livello e nel numero di settembre 2014 di questa rivista lo abbiamo affermato con chiarezza.
Nell’anno 2015 sono avvenute due importanti modifiche sull’istituto del lavoro accessorio: la prima con il d.lgs. 81/2015, che ha vietato espressamente l’utilizzo di voucheristi in appalti o somministrazioni ed ha elevato il monte compensi annuale in 7.000 euro, la seconda con il fondamentale d.lgs. 151/2015, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che dal 24 settembre ha significativamente modificato il testo dell’art.3 comma 8 del d.lgs. 81/2008, che ora recita: 
Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni  di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Le norme di sicurezza per la tutela del lavoratore con voucher si applicano in toto solo per un “committente imprenditore o professionista”. Il termine committente è certamente improprio, perché chi dà lavoro con voucher sarà piuttosto datore di lavoro, dovendo applicare tutto il decreto 81/2008; altrimenti, se fosse committente, l’imprenditore o il professionista affiderebbe opere al voucherista come lavoratore autonomo e si applicherebbe esclusivamente l’art.21, cosa invece esplicitamente prevista solo nel caso di committenti non imprenditori e non professionisti: per esempio i condomìni. In questo caso, per noi così interessante, l’uso della parola committente non è improprio, perché la previsione di applicazione dell’art.21 equipara il voucherista a un lavoratore autonomo. Ecco a seguire il testo dell’art.21 del d.lgs. 81/2008: 

1) I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2) I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Solo le lettere a) e b) del comma 1 sono obblighi cogenti (i voucheristi sono esclusi dagli appalti e il comma 2 parla di facoltà e non di obblighi), per cui letto con rigore il Jobs Act con il decreto 151/2015 precisa che i nuovi e soli obblighi di sicurezza del lavoro per i lavoratori con voucher in condominio sono, di fatto, garantire l’uso di attrezzature e dispositivi di protezione individuale a norma di legge. 

E’ bene però ragionare con cautela. Se, senza dubbio, in condominio non ci si dovrà più preoccupare della necessità di DVR, RSPP eccetera, e se si può ora tranquillamente affermare che il lavoro con voucher diventa economicamente conveniente per lavori anche su parti comuni, e non solo nella cantina del condòmino, altrettanto indubbiamente va ribadito il principio di effettività affermato dalla giurisprudenza e sancito dall’art.299 del d.lgs. 81/2008: chi comanda, tutela. 
Un voucherista privo di autonomia e fornito di materiali, attrezzature e abbigliamento dal condominio, è senza se e senza ma un lavoratore dipendente, e va tutelato. Approfittiamo volentieri delle agevolazioni introdotte dall’art.21, ma con cautela conviene aggiungere l’accertamento dell’idoneità del lavoratore e una idonea formazione-informazione, in funzione del tipo di lavoro e delle competenze e/o esperienze pregresse del lavoratore.
In conclusione, trattiamo il lavoratore con voucher come se fosse un tradizionale dipendente di condominio. E’ ugualmente un grande passo avanti rispetto al passato, un passo avanti auspicato ma che va utilizzato con saggezza.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...