mercoledì 18 novembre 2015

TUTELA DEI DIRITTI DEI CONDOMINI SENZA MANDATO ASSEMBLEARE - Può l'amministratore?


L’amministratore può tutelare i diritti dei condomini, anche senza mandato dell’assemblea


La corte di Cassazione con sentenza numero 20816/2015 ha affermato che l’amministratore di condominio è legittimato a tutelare autonomamente i diritti dei singoli condomini, anche senza uno specifico mandato dell’assemblea, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 del codice civile, a patto che si tratti di questioni che rientrino nelle sue competenze istituzionali.
Per la seconda sezione civile l’amministratore di condominio è legittimato, sia dal lato attivo che da quello passivo, a porre in essere le azioni dirette a fare valere ogni interesse condominiale.
Se dal lato attivo non si dubita che, ha spiegato la Cassazione, “non occorre la partecipazione di tutti i condomini nei giudizi promossi a tutela dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni come previsto dall’articolo 1130 nr. 4 del codice civile, non si deve ritenere diversamente per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'amministratore, che è prevista dall'articolo 1131 comma 2 del codice civile con specifica disposizione dettata in materia di condominio.
Naturalmente la Suprema Corte ha specificato come ciò valga per le cause che abbiano ad oggetto materie che rientrano tra le attribuzioni dell’amministratore, perché per quelle che eccedono, ex articolo 1131, comma 3, del codice civile, “il potere di rappresentanza in giudizio dell'amministratore è subordinato alla autorizzazione a resistere (o anche alla ratifica) da parte dell'assemblea, alla quale l'amministratore è tenuto senza indugio a riferire”.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...