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martedì 29 novembre 2016

IL NODO NON SCIOLTO DELLA SOLIDARIETA' DEI CONDOMINI VERSO I TERZI E LE MODALITA' DI QUESTI PER IL RECUPERO DEI PROPRI CREDITI

Dell'art. 63, disp. att. c. C. la disposizione che non ha destato problemi interpretativi è quella contenuta nel primo comma, che consente ai creditori insoddisfatti di ottenere dall'amministratore, su propria richiesta, l'elenco dei condomini morosi. Mentre il comma secondo ("i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini") ha aperto un acceso dibattito sulle modalità e tempi che il terzo creditore deve seguire per procedere alla fase esecutiva fino ad approdare, in caso di mancata soddisfazione del proprio credito, al gradino finale: ovvero procedere in via esecutiva nei confronti di chi sia in regola con i pagamenti.
Secondo un indirizzo maggioritario, anche confortato da decisioni di merito, la via da seguire dovrebbe essere quella che il terzo, prima di procedere nei confronti dei condomini virtuosi deve tentare di recuperare i soldi dal condominio, poi dai morosi ed in ultima istanza da coloro che hanno già adempiuto alla loro obbligazione. ll tutto con una graduazione del tutto logica.
Nonostante la scarsa chiarezza della norma, infatti, si ritiene che il condominio, pur essendo ente sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, resta il debitore principale; non va dimenticato che un qualsivoglia contratto con il terzo è stato firmato dall'amministratore del condominio, che il decreto ingiuntivo - titolo per l'esecuzione - viene promosso nei confronti dell'ente e che il condominio è il destinatario del precetto, tanto è vero che la sussistenza di fondi comuni permetterebbe al creditore di soddisfare il proprio credito. Alcune pronunce della prima giurisprudenza di merito:

  • Tribunale di Pescara: ordinanza 17 dicembre 2013 ha affermato: ai sensi dell'art.63 Disp. Att. c.c. il creditore può agire nei confronti dei condomini non in regola. E' pertanto inammissibile il pignoramento del Conto Corrente condominiale da parte del terzo creditore senza aver preventivamente provveduto a detta escussione dei condomini "morosi";
  • Tribunale di Reggio Emilia, sentenza del 16 maggio 2014 ha sostanzialmente affermato che il c/c intestato al condominio rappresenta un'ipotesi di autonomia patrimoniale riferibile, formalmente, all'ente di gestione che ne dispone sulla base delle decisioni dell'assemblea e che rimane sottratta alla disponibilità dei condomini, tanto è vero che dal momento in cui le somme affluiscono sul conto, nessun condomino ha il titolo per l'eventuale restituzione. Una volta costituiti i fondi per l'amministrazione dei beni comuni, essi si concentrano in capo al condominio il quale risponde nei confronti dei creditori con i beni così accantonati. Sulla scorta di tali rilievi, quindi, il giudice ha ritenuto che "l'art.63, co. 2 disp. att. c.c. non esclude affatto che ove il creditore individui beni riferibili al condominio non possa aggredirli direttamente, senza dover procedere all'escussione dei singoli condomini, secondo un criterio di responsabilità patrimoniale ex art. 2741 c.c. che considera il debitore obbligato a fare fronte ai propri debiti con le risorse allo stesso riferibili";
  • Tribunale di Verona: ordinanza 20 novembre 2012: ritenuto come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in data 8/4/2008 n. 9148 la natura parziaria dell'obbligazione assunta nell'interesse del condominio relativamente alle spese per opere concernenti le cose comuni e ritenuta conseguentemente la fondatezza della richiesta sospensione, in uno alla ammissibilità della proposta opposizione all'esecuzione; sospende l'esecuzione fissando termine ex art. 165 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 163 bis c.p.c.
  • Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 maggio 2014 ha evidenziato l'obbligo dell'amministratore di fare affluire i fondi su uno specifico c/c patrimoniale (art.1129, co. 7, c.c.) al fine di evitare dl generare confusione tra il patrimonio dell'amministratore e quello dei singoli condomini (art. 1129, co. 12, nn. 3 e 4), osservando che nel c/c condominiale si viene a realizzare una unicità di versamenti che costituiscono il saldo, che è ad immediata disposizione del "correntista condominio", perdendo rilievo la provenienza della provvista da parte di uno piuttosto che di un'altro condomino. Da qui il principio dettato dal giudice meneghino: "il pignoramento del saldo del c/c condominiale da parte del creditore è volto a soddisfare in via esecutiva la sola obbligazione per l'intero gravante sull'amministratore e non interferisce con il meccanismo di escussione ex art. 63, co 2, il quale è posto a presidio unicamente dei distinti obblighi proquota spettanti ai condomini" e, da ultimo
  • Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza del 22 dicembre 2015 ha sostenuto l'orientamento in merito alla circostanza che le somme depositate sul c/c condominiale sono sottratte alla disponibilità dei condomini, poiché le stesse somme sono destinate alla realizzazione di quegli interessi che via via saranno individuati ed approvati in seno alle singole assemblee, talché tra il condomino che ha versato dette somme e gli importi stessi, nel momento in cui essi sono depositati sul conto condominiale, viene rimosso qualsivoglia legame giuridico. Da ciò consegue che l'intero patrimonio presente sul conto corrente condominiale, non essendo soggetto a distinzioni di sorta, né in termini di provenienza né in termini di destinazione, può essere pignorato per soddisfare i crediti del terzo.
Non resta che rimanere in attesa di un chiarimento del legislatore e se questo non verrà, come sempre, sarà demandato ai giudici.
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venerdì 19 agosto 2016

Guai in vista per l’amministratore che non collabora con il creditore del condominio

di Alberto Celeste
Magistrato

IL DATO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della normativa condominiale (legge n. 220/2012), la giurisprudenza di merito ha iniziato ad essere sollecitata sulle prime criticità della novella, segnatamente in ordine alla peculiare questione relativa all'obbligo collaborativo dell’amministratore nei confronti dei terzi creditori del condominio.
Invero, il riformato art. 63 disp. att. c.c. attualmente stabilisce che, "per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi" (comma 1), aggiungendo che i creditori non possono agire nel confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini (comma 2).
In questa sede, interessa soprattutto la disposizione che contempla l’obbligo, da parte dell’amministratore, di comunicare i dati dei condomini morosi, su richiesta del creditore del condominio, consentendo a quest’ultimo di rivolgere le sue richieste e, eventualmente, di intraprendere l’azione giudiziaria, direttamente nei confronti dei condomini che non hanno pagato i contributi condominiali.
Ci si chiede, pertanto, fino a dove si estende detto obbligo di "cooperazione" (e connessa responsabilità in caso di inadempimento), in capo all'amministratore, nei confronti dei creditori del condominio che lo interpellano, ossia di soggetti diversi dai condomini, in un’ottica volta ad intravedere un dovere legale di salvaguardia dell’aspettativa di soddisfazione di crediti nascenti dalla gestione condominiale, prescindendo dal contenuto del programma interno del rapporto di mandato instaurato con i singoli partecipanti della collettività condominiale.

I PROFILI RISARCITORI AZIONABILI
In questa prospettiva, il Giudice di Pace di Genova, con la sentenza del 15 giugno 2015, ha condannato un amministratore in proprio al pagamento, in favore di un creditore del condominio, della somma di €.2.225,00, a titolo di risarcimento del danno, pari al valore dell'intero credito azionato e non recuperato a causa del comportamento omissivo del convenuto (nello specifico, trattavasi dell'importo portato nel precetto, al lordo della ritenuta d'acconto dedotto quanto versato in corso di causa, in forza di un precedente decreto ingiuntivo non opposto).
In particolare, il suddetto magistrato onorario ha accertato, per un verso, che l'attore aveva proceduto all'interpello dell'amministratore del condominio per ottenere i nominativi dei condomini morosi, al fine di procedere alla loro preventiva escussione, prima di poter procedere nei confronti degli altri condomini virtuosi, e, per altro verso, che il convenuto aveva omesso i necessari adempimenti, restando "inadempiente alle obbligazioni nei confronti del creditore del condominio, che può conseguire l'adempimento solo a condizione che l'amministratore agisca secondo le regole di buona fede e correttezza".
Peraltro, l'amministratore, rimasto contumace, non aveva ottemperato nemmeno all'ordine giudiziale ex art. 210 c.p.c. volto all'esibizione dei registri contabili e del conto corrente condominiale, conseguendone la condanna di cui sopra, oltre quella alle spese di lite.
In maniera analoga anche se con un'impostazione processuale differente, il Tribunale di Palermo, con l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 19 marzo 2014, ha condannato "il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore", a comunicare al creditore ricorrente i nominativi dei condomini non in regola con i pagamenti degli oneri condominiali, ed al pagamento della somma di €.1.000,00, "oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo", nonché alla refusione delle spese processuali.
Nella specie, il creditore aveva diffidato il condominio al pagamento della somma di €.2.560,00 ed aveva chiesto all'amministratore gli estremi dei condomini morosi, mentre il condominio non si era costituito in giudizio, né era comparso all'udienza rendendosi contumace.
Il magistrato siciliano, richiamato il disposto dell'art. 63 sopra citato e verificato l'inadempimento agli obblighi assunti dall'amministratore, aveva dato atto del pregiudizio nel ritardo patito dal ricorrente per aver invano incoato il giudice adìto una prima volta, ed aveva riconosciuto appunto il danno da ritardo "quantificabile equitativamente in complessivi €.1.000,00, ivi assorbita la spesa di €.84,00 necessitata per contributo unificato del primo giudizio ed i compensi difensivi di quel giudizio, ma non potendosi riconoscere il valore dei compensi difensivi del primo giudizio, non rivelandosi alcun nesso eziologico tra i costi ed i compensi difensivi del giudizio non andato a buon fine ed il comportamento dilatorio e pregiudizievole del condominio".

L'AMBITO DEL DOVERE DI COOPERAZIONE
Sempre nell'ambito del procedimento sommario di cognizione (introdotto dalla legge n. 69/2009), di recente, il Tribunale di Tivoli, con l'ordinanza 21 aprile 2016, ha ordinato all'amministratore di condominio di produrre le generalità complete di tutti i condomini su cui gravano le spese richieste dal creditore entro 30 giorni dalla comunicazione di tale provvedimento, condannando, altresì, la parte intimata al pagamento della somma di €.1.500,00 a titolo di spese giudiziali.
Nello specifico, l'attore, stante l'inutilità delle sollecitazioni stragiudiziali, aveva chiesto di accertare il diritto ad accedere all'elenco dei condomini morosi, al fine di poter attivare il proprio credito per l'attività prestata nei confronti del condominio, ma la documentazione in atti - pur prodotta dal suddetto amministratore - non era "sufficiente ad identificare compiutamente le parti mancando le generalità piene e complete" di tutti i morosi.
Nel corso del giudizio, l'amministratore aveva prodotto la copia della ripartizione millesimale del rendiconto consuntivo relativo al credito azionato, dal quale emergevano solo i cognomi dei condomini, a fronte dell'obbligo di tenere aggiornato e puntuale il registro dell'anagrafe condominiale di cui all'art. 1130, n. 6), c.c., finalizzato sia alla trasparenza della gestione condominiale sul versante interno, sia ai rapporti esterni con i creditori insoddisfatti.
Lo stesso Tribunale laziale, con ordinanza del 16 novembre 2015, accogliendo il ricorso di un creditore del condominio, ha affermato che l'obbligo dell'amministratore di comunicare i dati dei condomini riguarda solo coloro che risultano "morosi rispetto allo specifico credito vantato dal creditore istante", non essendo sufficiente inviare a quest'ultimo l'elenco generico di tutti i condomini morosi, senza cioè indicare le singole morosità riferite allo specifico credito oggetto dell'interpello.
Nel caso esaminato, il magistrato tiburtino ha correttamente opinato che debbano considerarsi "morosi" i soli condomini che sono debitori delle quote afferenti allo specifico titolo da cui sorge il debito del condominio verso il soggetto creditore, venendo di conseguenza escluse le complessive morosità condominiali che fanno riferimento ad altri crediti.
In quest'ottica, avendo l'amministratore inviato solo l'ultimo rendiconto consuntivo della gestione condominiale, non era dato evincere se le morosità ivi indicate fossero o meno imputabili a "quel" creditore (segnatamente, trattavasi di un avvocato).
In proposito, il Tribunale di Catania, con l'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. del 9 gennaio 2015, oltre che condannare (forse impropriamente) il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare al creditore tutti i nominativi non in regola con gli oneri condominiali, ha addirittura fissato la somma di €.10,00 al giorno come penale dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di tale provvedimento.
Tale ordinanza si rivela interessante perché in essa si specifica che l'amministratore non possa scegliere di comunicare al creditore il nome solo di alcuni condomini morosi (ad esempio, quelli la cui morosità sia maggiore), nemmeno se gli importi da essi dovuti siano sufficienti, qualora recuperati, a soddisfare per intero il creditore, spettando, infatti, a quest'ultimo "stabilire, in virtù dei dati ricevuti dall'amministratore, se agire contro tutti o solo alcuni dei condomini morosi, in ragione delle aspettative che, di volta in volta, creda di avere".
Si aggiunge, infine, che, per quanto concerne il contenuto della comunicazione, l'art. 63 disp. att. c.c. parla genericamente di "dati", dovendo in tale nozione intendersi il nome, il cognome, il codice fiscale di ciascuno dei condomini morosi, nonché gli importi dovuti da ciascuno di essi e non pagati al condominio.
E' vero che l'art. 1130, n. 6), c.c., trattando dell'anagrafe condominiale, non menziona le quote millesimali di ciascun condomino, tuttavia, l'espressione "dati" che compare nell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. deve ritenersi comprensiva anche delle suddette quote millesimali, tanto si desume, peraltro, anche in via di interpretazione sistematica, dall'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., nel senso che la sussidiarietà implica che non vi è solidarietà, e che quindi vale l'idea dell'azione pro quota del terzo creditore verso il singolo moroso, come imposta a partire da Cass. S.U. n. 9148/2008.
D'altronde, la mancata indicazione dei millesimi di proprietà non consentirebbe al creditore alcun riscontro in merito alla correttezza della quota versata dai singoli condomini, evenienza che comporterebbe estenuanti richieste all'amministratore, ma anche un'eventuale opposizione in giudizio da parte del condomino moroso, qualora lo stesso asserisca di dover pagare meno in relazione alle effettive carature millesimali di proprietà, dato quest'ultimo che, diversamente opinando, il creditore potrebbe non conoscere.
Per completezza, si rileva che analogo risultato giudiziario, ossia l'ordine al condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, di comunicare i dati afferenti ai condomini morosi, è stato, di recente, ottenuto tramite la procedura monitoria azionata impropriamente dal creditore: in tal caso, il Tribunale di Palermo, con la sentenza del 5 maggio 2016, ha revocato il decreto ingiuntivo, accogliendo l'opposizione del condominio, ma ha condannato ugualmente l'opponente ad adempiere l'obbligo di cui all'art. 63 disp. att. c.c. nei confronti dell'opposto (il fatto che quest'ultimo fosse anche condomino e, quindi, presumibilmente in possesso delle tabelle millesimali, non aveva costituito una circostanza impeditiva della possibilità di ottenere tali informazioni, potendo tale condomino aver perduto la disponibilità del relativo documento o per non averla mai avuta).

I RIFLESSI IN MATERIA DI PRIVACY
In quest'ordine di concetti, non convince la recente ordinanza del 3 giugno 2015, con cui il Tribunale di Monza, su istanza del creditore (ancora una volta, un avvocato), ha condannato l'amministratore a comunicare "l'intera anagrafe condominiale", con l'indicazione delle "quote millesimali" di ciascuno, in quanto il suo credito per le spese legali liquidate in una sentenza non era stato saldato dal condominio.
Secondo il giudice Lombardo, "il creditore non può sapere, siccome estraneo al condominio, se vi siano effettivamente alcuni condomini morosi rispetto al suo credito o se lo siano tutti, oppure se il suo credito nemmeno sia stato deliberato in assemblea, si che tutti i condomini sono tenuti pro quota, e senza applicazione dell'art. 63, comma 2, disp. att. c.c.".
Proprio in ragione di questa asimmetria informativa tra amministratore e creditore, si è ritenuto che l'ambito dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. ed il correlativo obbligo di informazione, "si estenda anche al caso in cui il creditore chieda l'intera anagrafica dei condomini, cosi facendo, il creditore si tutela in via preventiva, avanzando una richiesta comprensiva sia dell'ipotesi in cui tutti i condomini siano morosi, sia di quella in cui siano comunque tenuti tutti pro quota (per omessa deliberazione assembleare del credito)".
Si aggiunge - abbastanza contraddittoriamente - "sarà l'amministratore a specificare al creditore se qualche condomino non sia moroso, avendo pagato la sua quota (debito deliberato in assemblea), e quindi a fornire i soli nominativi dei morosi, mentre, in caso contrario, fornirà tutti i nominativi".
Tuttavia, la ratio del comma 1 del citato art. 63 va rinvenuta anche nel proteggere la tutela della privacy dei condomini virtuosi, per i quali non scatterebbe l'esonero del consenso di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 196/2003, non richiesto solo laddove il trattamento sia necessario per adempiere un obbligo previsto dalla legge, qui appunto inesistente perché si permette di agire nei loro confronti solo dopo avere infruttuosamente escusso i morosi.
Peraltro, appare curiosa la configurazione della suddetta "tutela preventiva" da parte del creditore non soddisfatto, poiché è ragionevole prevedere che quest'ultimo, prima di adire il magistrato, dovrebbe quanto meno avanzare siffatta richiesta nelle vie bonarie, e poi, in caso di rifiuto, avviare la procedura giudiziaria, in quest'ottica, non sembra ravvisabile alcuna giustificazione nel richiedere "preventivamente" l'elenco completo dei condomini, a meno che non si ritengano non veritiere le informazioni ricevute dall'amministratore, veridicità peraltro accertabile da un mero riscontro contabile, che potrebbe comportare profili di responsabilità personale in capo al destinatario della richiesta.
fonte: DossierCondominio
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mercoledì 27 luglio 2016

Fondo per la morosità incolpevole: Decreto Interministeriale 30 marzo 2016

Il provvedimento del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con quello dell’economia e delle finanze - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25/7/2016 - stabilisce il riparto tra le Regioni delle disponibilità 2016 del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli pari a 59,73 milioni di euro.
Come noto (precedenti nostre Circolari da ultimo n. 21 del 27/5/2015 e precedenti), l’art. 6, comma 5, del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2013 aveva affrontato la questione della cosiddetta “morosità incolpevole” degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell’affitto a causa di difficoltà temporanea per varie cause: perdita del lavoro, messa in mobilità o in cassa integrazione guadagni, chiusura dell’attività, malattia grave, infortunio o decesso di un componente della famiglia. A tal fine venne istituito un apposito Fondo, con una dotazione originaria di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che poi è stata sempre incrementata per il crescente disagio abitativo.
Per l’anno 2016 la dotazione del Fondo risulta essere di 59,73 milioni di euro, ai sensi del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014.
La novità principale del decreto interministeriale in esame concerne la revisione dei criteri, delle procedure e delle modalità di accesso ai contributi.
Le risorse sono state ripartite in proporzione al numero degli sfratti per morosità emessi, registrati dal Ministero dell’interno al 31 dicembre 2014, per il 30% tra le Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e, per il restante 70%, tra tutte le Regioni e le Province autonome.
In particolare, l’art. 2 individua la morosità incolpevole nella situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo per la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per le seguenti cause, non esaustive ma semplicemente esemplificative:
  • perdita del lavoro per licenziamento;
  • accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
  • cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
  • mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
  • cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
  • malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.
Per quanto riguarda i criteri per l’accesso ai contributi, l’art. 3 stabilisce che i Comuni verificano che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti:
  • abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
  • sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
  • sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali Al (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Ville) e A9 (Castelli) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
  • abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
Criterio preferenziale è la presenza nel nucleo familiare di un ultrasettantenne, di un minore ovvero un invalido per almeno il 74%.
Ai sensi dell’art. 4, l’importo massimo del contributo concedibile non può essere superiore a 12 mila euro.
In ordine alla finalizzazione dei contributi, l’art. 5 prevede che essi sono destinati a:
  1. fino a un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
  2. fino a un massimo di 6.000,00 euro per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
  3. assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
  4. assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00.

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giovedì 26 maggio 2016

NON RIENTRA NEI POTERI DELL’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO PREVEDERE PENALI A CARICO DEI CONDOMINI MOROSI

Non rientra nei poteri dell’assemblea di condominio prevedere penali a carico dei condomini morosi. Una tal delibera deve considerarsi nulla in quanto eventuali penali a carico dei condomini morosi possono essere inserite soltanto in regolamenti contrattuali e/o regolamenti approvati all'unanimità dei condomini.


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CASSAZIONE 18 MAGGIO 2011, N. 10929: PENALI A CARICO DEI MOROSI?



CASSAZIONE 18 MAGGIO 2011, N. 10929
  
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Triola Roberto Michele – Presidente
Dott. Mazziotti Di Celso Lucio – Consigliere
Dott. Petitti Stefano  – Consigliere
Dott. Manna Felice  – Consigliere
Dott. D’Ascola Pasquale - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZAsul ricorso 405-2009 proposto da:

CONDOMINIO P. B DI M. DI CAMPIGLIO XXXXXXXXXXX, in persona dell'Amministratore pro tempore D. M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.ULPIANO 29, presso lo studio dell'avvocato BAFFIONI VENTURI ARMANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIN PAOLA;

 - ricorrente -

controA. P. M. XXXXXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLO' V 10, presso lo studio dell'avvocato FOLLIERO MARINA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PANSERA MARISA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 205/2008 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 01/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTO

MICHELE TRIOLA;

udito l'Avvocato BAFFIONI VENTURI Armando, difensore del ricorrente chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. Generale Dott. che ha in persona del ROSARIO GIOVANNI Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso per raccoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

M. A. P. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Trento, sezione distaccata di Tione, relativo al pagamento in favore del Condominio P. B di M. di Campiglio della somma di lire 9.461.380 a titolo di contributi condominiali.

L'opposizione veniva accolta con sentenza in data 23 febbraio 2007.

Il condominio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Trento con sentenza in data 1 agosto 2008.

I giudici di secondo grado premettevano che la materia del contendere era limitata alla individuazione degli interessi da applicare alla appellata in relazione al ritardo nel versamento delle spese condominiali, e in particolare se tali interessi potessero essere quelli bancari.

A tal fine si doveva ritenere che la delibera con la quale era stato modificato il regolamento di condominio nel senso della applicazione degli interessi bancari ai condomini morosi, essendo stata approvata con una maggioranza inferiore a quella legale, doveva considerarsi nulla.

Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, il condominio, che ha anche depositato memoria.

Resiste con controricorso Maria Annunciata Piccioni.

Motivi della decisioneCon l'unico motivo del ricorso il condominio invoca l'orientamento di questa S.C., secondo il quale in tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali non possono essere sollevate questioni relative alla annullabilità (nella specie per insufficienza del quorum) delle delibere che tali contributi abbiano approvato.

La doglianza è, in astratto, esatta.

Ritiene, tuttavia, il collegio di confermare la sentenza impugnata, correggendone la motivazione, ai sensi dell'art. 384, quarto comma, cod. proc. civ.

La delibera all'origine dell'attuale controversia, infatti, deve considerarsi nulla proprio alla stregua dell'orientamento invocato dal condominio ricorrente in ordine alla distinzione tra delibere nulle e delibere semplicemente annullabili.

Non rientra, infatti, nei poteri dell'assemblea prevedere penali a carico dei condomini morosi, le quali possono, in teoria, essere inserite soltanto in regolamenti c.d. contrattuali, cioè approvati all'unanimità.

In considerazione delle ragioni che hanno portato al rigetto del ricorso, ritiene il collegio di compensare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.

Roma, 14 aprile 2011
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sabato 20 febbraio 2016

Le (false) novità della riforma


Proseguendo nell'analisi avviata col precedente articolo “Le (vere) novità della riforma”, riguardante la portata e gli effetti della c.d. riforma del condominio (di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220 “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” -in G.U. 17 dicembre 2012, n. 293- modificata ed integrate dal decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 -in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300- quest'ultimo convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 -in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43) sul “vecchio” articolato del codice civile, nel presente testo sarà svolto un approfondimento sulle nuove norme introdotte dalla novella che -nonostante siano state (o meglio, appaiano) approvate ex novo- in realtà non presentano un effettivo carattere di novità.
Infatti, come da molti commentatori è stato evidenziato, la riforma nel modificare ed integrare la disciplina condominiale prevista dal codice civile del 1942, oltre ad altre differenti e pur presenti modalità, ha ampiamente riprodotto i principi che la giurisprudenza precedente aveva (da tempo) riconosciuto come validi ed applicabili, con ciò sostanzialmente introducendo, sotto la forma legislativa, norme che, in pratica, erano già applicate in via interpretativa all'atto della regolamentazione concreta delle fattispecie reali.

Da ciò deriva, innanzitutto, un problema: se il principio riprodotto sotto forma di articolato del codice civile era già (pacificamente) applicato in precedenza rispetto alla riforma, non può conseguentemente affermarsi che, per le relative norme, vi sia un effettiva “entrata in vigore” (al 18 giugno 2013, data prevista per la legge n. 220/2012). In altri termini, per le false novità della riforma e, soprattutto, per i rapporti ai quali le (apparenti) “nuove” norme si riferiscono, non sarà possibile differenziare la disciplina ante/post novella, non potrà dirsi che con detta legge vengono previsti per la prima volta nuovi diritti e/o nuove “facoltà”, e, in definitiva, la “nuova” disciplina non potrà essere qualificata come vera e propria riforma ma semmai come un testo unico di mero compendio di una disciplina derivante da una pluralità di fonti. Quelle che seguono, in ogni caso, possono essere individuate come le false novità della riforma del condominio (presupponendo che devono escludersi da questo ambito quelle parti dell’articolato che sono rimaste inalterate e che derivano direttamente dal codice del 1942).
di Luigi Salciarini
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Le (false) novità della riforma: ASSEMBLEA




Sempre con riferimento alla procedura assembleare, il legislatore della riforma richiama e riproduce la giurisprudenza già edita ante legge n. 220/2012, quando:
  • prevede (art. 66 disp. att. c.c.) che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”, richiamando l'interpretazione secondo cui nel caso della mancata convocazione (e, quindi, della violazione del disposto del comma 6 dell’art. 1136 c.c.), il condomino potrà riferirsi solo alla sua posizione giuridica, non potendo lamentare il difetto di invito con riferimento agli altri partecipanti. In più sintetici termini, la mancata convocazione potrà essere eccepita solo dal condomino pretermesso, ciò perché, stante quanto previsto in materia di annullabilità dei negozi plurilaterali, solo la parte nei cui confronti l’atto sia destinato a spiegare i propri effetti può essere considerata legittimata a domandarne l’annullamento (cfr., in riferimento al disposto dell’art. 1441 c.c., Trib. Salerno 9 febbraio 2010; Trib. Roma 22 luglio 2009, n. 16285, Trib. Bari 17 gennaio 2008, n. 141, Trib. Bari 23 maggio 2005, n. 1122);
  • precisa (sempre art. 66 disp. att. c.c.) che “l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima” (cfr, negli stessi termini, Cass., n. 196/1970, nel senso che non debbano trascorrere necessariamente 24 ore, ma che la seconda riunione deve essere tenuta, come minimo, nel giorno successivo);
  • e quando prescrive (ancora art. 66 disp. att. c.c.) che “l’amministratore ha facoltà di fssare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi” (cfr., esattamente in questi termini, Cass. n. 4846/1988).


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Le (false) novità della riforma: ORDINE DEL GIORNO


All'interno del testo dell’art. 66 disp. att. c.c. (riguardante l’attività di convocazione dell’assemblea), la “novella” inserisce la puntualizzazione per cui “l’avviso di convocazione” deve contenere “specifica indicazione dell’ordine del giorno”. A primo avviso sembrerebbe un quid pluris rispetto al passato, come se la "specificità" prevista costituisse la richiesta di un maggior "dettaglio" nella compilazione del citato elenco di argomenti posti in discussione e deliberazione. In realtà, proprio il termine “specifico” richiama pedissequamente (e testualmente) la precedente giurisprudenza che operava una contrapposizione con “analitico”. In termini più pratici, sul punto può affermarsi che con riferimento alla compilazione dell’ordine del giorno, l'avviso di convocazione deve contenere tanti “argomenti” quanti sono quelli previsti per la riunione (cfr. Cass. n. 21449/2010, n. 5452/2007, n. 14560/2004, n. 13763/2004, n. 3634/2000), ma non deve necessariamente specificare tutti i possibili elementi della futura delibera (cfr. Cass. n. 11677/1993).



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Le (false) novità della riforma: RISCOSSIONE DEGLI ONERI


Con effetti giuridici concreti sostanzialmente inesistenti (ma non proprio innocui, invece, dal punto di vista dell'innesco di una possibile conflittualità interna al fabbricato), la “riforma” ha introdotto la precisazione per cui l’amministratore per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, “senza bisogno di autorizzazione” da parte di quest’ultima, “può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione”. Tale facoltà era pacificamente riconosciuta in passato (cfr. Cass. n. 1442/1990), e non può invece dirsi scaturente (solo) dall'entrata in vigore della legge n. 220/2012. Sul punto, pero, non va dimenticato che, anche nel caso in cui l'amministratore abbia la facoltà discrezionale di agire in giudizio, il medesimo può sempre sottoporre all'esame (e alle decisioni) dell’assemblea quelle iniziative per le quali, a rigore, non avrebbe necessità di autorizzazione (cfr. Cass. n. 3024/1975, per la quale ciò potrebbe anche avvenire “per vincere la resistenza dei condomini o per sgravio di responsabilità”).



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Le (false) novità della riforma: REGOLAMENTO


Anche in questo caso, e nonostante l’eclatante battage suscitato nel mezzi di informazione, nessuna novità per il “divieto di divieto” relativo alla detenzione di animali domestici riferibile ai regolamenti condominiali di natura assembleare (e, quindi, approvati a maggioranza). Una copiosa e conforme giurisprudenza di legittimità era già in passato giunta placidamente alla convinzione che una tale prescrizione, per essere valida e vincolante, avrebbe dovuto essere approvata con l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. In altri termini, per pacifica interpretazione, tale divieto (“le norme del regolamento non possono vietare”) non vale per i regolamenti contrattuali, i quali sono in grado di spingersi, con le loro pattuizioni, a modificare/integrare quanto previsto dalla legge (nel rispetto dei diritti indisponibili).

Infatti, "l'art. 1138, ultimo comma, c.c., secondo cui i regolamenti condominiali non possono in alcun modo menomare i diritti dei condomini, si riferisce ai regolamenti approvati a maggioranza, non già a quelli approvati da tutti i condomini, i quali hanno valore contrattuale e, come tali, ben possono contenere limitazioni ai poteri dei condomini stessi e ai loro diritti sui beni comuni ed anche individuali, traendo validità ed efficacia dal consenso degli interessati, purché espresso nella forma richiesta in relazione alla natura di ciascuna limitazione, onere o servitù che si viene ad imporre" (cfr., in tali termini, Cass. n. 1195/1987; nonché, per Io specifico della detenzione degli animali, Cass. n. 3705/2011 e n. 12028/1993).



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Le (false) novità della riforma: AMMINISTRATORE


A fronte dell’invasiva trasformazione della disciplina sull'amministratore operata dalla riforma attraverso un radicale cambiamento degli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., è possibile rinvenire alcune false novità anche in tale ambito.

Andando sinteticamente per punti:
  • del tutto scontata la previsione di un diritto per il singolo condomino di prendere visione e ottenere copia della documentazione condominiale (art. 1129);
  • altrettanto pleonastica è la possibilità per l’assemblea di subordinare la nomina alla presentazione ai condomini di una “polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile”, considerando che è certamente da riconoscersi ai partecipanti la discrezionale facoltà di pretendere particolari requisiti all'amministratore dello specifico edificio;
  • sostanzialmente riproduttiva di “regole” già presenti nella disciplina ante riforma, e la prescrizione per cui “sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore”. Si tratta, in buona sostanza, della stessa “targa” già prevista da molti provvedimenti degli enti locali (cfr., su tutti, il comma 2 dell’art. 79 del Regolamento Edilizio 2014 del Comune di Milano secondo cui “…gli Amministratori dei condomini, nominati ai sensi dell’art. 1129 del Codice Civile, sono tenuti ad apporre nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta di dimensioni massime 15 x 20 cm, fissata in modo stabile, contenente i propri dati, recapito e numero telefonico, nonché a comunicare tali dati per via telematica all'ufficio toponomastica, affinché possano essere contattati nei casi di emergenza. La targhetta può essere applicata anche all'interno dell’edificio, purché sia immediatamente visibile dalla strada”, e anche la relativa ivi prevista sanzione da €.25,00 ad €.250,00);
  • già in passato affermata (cfr. Case. n. 7162/2012: “pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che ne facciano obbligo) la (assoluta) necessità che la gestione del fabbricato dovesse far capo ad un unico conto corrente appositamente attivato e intestato al condominio (art. 1129 c.c.);
  • scontato, inoltre, l’obbligo di consegna di tutta la documentazione di gestione in sede di “passaggio di consegne”;
  • largamente riproduttive della giurisprudenza precedente (salvo evidenti eccezioni) le integrazioni inserite all'interno dell'art. 1130 c.c. e relative alle c.d. attribuzioni dell'amministratore di condominio (si pensi, ad esempio, all'obbligo di effettuazione degli adempimenti fiscali, all'obbligo di verbalizzazione delle riunioni andate deserte e/o delle dichiarazioni spontanee dei singoli condomini in sede di assemblea, all'obbligo di conservazione della documentazione e/o a quello di certificazione “a richiesta” della situazione debitoria riferibile alla singola unita immobiliare esclusiva, ecc.).

PER "FARE" L'AMMINISTRATORE

Normativa di riferimento
LEGGE 11 dicembre 2012 , n. 220 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici. (GU n. 293 del 17-12-2012 ) e Decreto 13 agosto 2014 n. 140 (DM 140/2014)

Art. art. 25
1. Dopo l'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie sono inseriti i seguenti:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la
legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari; 
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
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Le (false) novità della riforma: SPESE PER ASCENSORI


Anche nel caso dell’art. 1124 c.c. il legislatore “copia” dal passato (e, in particolare, da una sterminata giurisprudenza ante riforma, del tutto conforme sul punto) introducendo la precisazione per cui la “tabella scale” (vale a dire, la ripartizione di spesa metà per millesimi e metà per altezza) deve applicarsi anche ai costi per la manutenzione e conservazione degli ascensori. E' questo forse il caso più eclatante di pedissequa riproduzione della giurisprudenza da parte della novella, anche se, non può negarsi che, nella prospettiva del legislatore, non si sarebbe potuto fare diversamente (proprio a fronte dell’imponenza delle sentenze precedenti e dell’evidente lacuna testuale del codice).



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Le (false) novità della riforma: OPERE SULLA PROPRIETA' ESCLUSIVA


Nell'art. 1122 c.c., a parte una doverosa correzione della “rubrica” la cui dizione si conservava errata fin dal 1942, il legislatore della riforma introduce l’integrazione per cui le predette opere sono vietate (anche) se determinano “pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico”. Nessuno, invero, ha mai dubitato che tali ultimi pregiudizi potessero considerarsi ricompresi nei danni alle parti comuni dell'edificio, come previsto nella versione precedente della norma.



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Le (false) novità della riforma: DIVISIONE


Davvero nessuna novità per l’introduzione della locuzione con il consenso di tutti i partecipanti al condominio riferibile alla possibilità di divisione delle parti comuni prevista (a contrario) dall'art. 1119 c.c.. Si tratta di una precisazione mai messa in dubbio dalla giurisprudenza precedente (cfr. Cass. n. 397/1974).



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Le (false) novità della riforma: DISTACCO DAL RISCALDAMENTO


Di grande rilevanza mediatica, ma di trascurabili effetti giuridici, è l’introduzione (fuori contesto rispetto all'art. 1118 c.c.), del riconoscimento al singolo della facoltà di procedere al distacco (unilaterale) dall'impianto centralizzato per il riscaldamento (cfr., tra le molte, Cass. n. 13718/2012). Con un ultimo “nuovo” comma, viene confermato il corrispondente anteriore orientamento giurisprudenziale, con la conseguenza che ciò che prima era ammesso in via interpretativa, trova oggi la sua fonte nel dettato del codice. Dal punto di vista delle “regole” previste, suscita una certa perplessità la qualificazione in termini di (necessaria) “rilevanza” degli squilibri (appunto, “notevoli”) di funzionamento che determinano una circostanza impeditiva del distacco, come a volersi, al contrario, affermare una ammissibilità degli “squilibri” che tali non sono. Non ve chi non veda che il problema non è la “rilevanza” in quanto tale, ma la sussistenza di un qualche pregiudizio a carico degli altri condomini non “distaccatesi”.



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Le (false) novità della riforma: SUPERCONDOMINIO


Con una norma di (apparente) nuova introduzione, viene estesa ai cosiddetti “complessi immobiliari” (nei quali esiste un “insieme” di beni e/o di impianti comuni posto a servizio di più “edifici”) l’applicazione di tutte le regole previste dal codice per l'ipotesi ordinaria di condominio (articoli dal 1117 al 1139, nonché, in virtù del richiamo contenuto in questo ultimo, anche degli articoli dal 1110 al 1116, per quanto nei primi non previsto).

Anche se non può dimenticarsi che tale applicazione non è stata pacifica in passato (e ha dato luogo ad un contrasto non da molto sanatosi) ormai il principio può (poteva, anche ante riforma) dirsi pacifico (sul punto, cfr., da ultima, Cass. n. 13883/2010).






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Le (false) novità della riforma: PROPRIETA'




In primo luogo, va evidenziato che nell'art. 1117 c.c. viene sostituita (come in -molte- altre parti) la locuzione dei diversi piani o porzioni di piano con quella delle singole unità immobiliari. Invero, evitando di avventurarsi in artificiose interpretazioni, può dirsi che le due diverse espressioni sono all'evidenza da considerarsi sinonimi, e la sostituzione non sembra comportare concreti effetti giuridici: in entrambi i casi il riferimento e alle proprietà esclusive. In secondo luogo, all'interno dell’elenco di cose che, sempre ai sensi dell’art. 1117 c.c., si presumono “comuni” vengono inseriti i pilastri e le travi portanti e le facciate, con integrazione all'articolato che appare perfettamente corrispondente alla giurisprudenza pregressa la quale non aveva mai dubitato del contrario, in considerazione della medesima funzione svolta rispetto ai muri portanti, (per i primi, v. Cass. n. 776/1982 e n. 1844/1953; mentre per le seconde, v. Cass. n. 945/1998).

Nel paragrafo 2) di tale articolo, sono state inserite le due ipotesi di “aree destinate a parcheggio” e di “sottotetti” anch’essi “destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune”. Va sottolineato che il legislatore, nel fare comunque riferimento alla destinazione (delle aree e del sottotetto) non ha fatto altro che riprodurre quel principio giurisprudenziale per il quale la destinazione particolare del bene prevale sull'attribuzione legale, alla stessa stregua del titolo contrario (v., da ultima ex multis, Cass. n. 17993/2010).



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martedì 19 gennaio 2016

Amministratore di Condominio un po' troppo LEGGERO... ecco cosa è successo

Un amministratore di condominio con estrema leggerezza e senza adottare alcuna precauzione al riguardo, ha inviato a un datore di lavoro un estratto conto dalla quale si riscontravano situazioni di morosità di un conduttore con l'evidente finalità di eserciatre indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento delle quote condominiali. Il Garante della Privacy con il

provvedimento di cui innanzi, ha reputato illeggittimo tale comportamento riguardo il trattamento dei dati personali in possesso dell'amministratore (nota di sollecito inviata ad un indirizzo mail generico fruibile da altri colleghi di lavoro) . Vi è di più. La comunicazione è partita dallo studio dell'amministratore in sua assenza. Circostanza questa che non esonera l'amministratore da responabilità, ma fornisce margini di incertezza sul trattamento dei dati all'interno di uno studio....


ecco cosa dice il Garante
Tribunale di Napoli 20 gennaio 2014, n. 2114

sullo stesso argomento:

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venerdì 1 gennaio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei provvedimenti n. 314 del 19 giugno 2014

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") Visto il reclamo con il quale il sig. KW ha lamentato l'avvenuta comunicazione a terzi, da parte del geom. XY, di informazioni personali a lui riferite in assenza del suo previo consenso; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO 1. Con reclamo del 28 maggio 2013, il sig. KW, dipendente di JJ S.p.A., ha lamentato che il geom. XY, in data 17 gennaio 2013, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio "YY", sito in Sacile (PN), aveva inviato una comunicazione alla sua datrice di lavoro affinché lo sollecitasse –"tramite il capo reparto"– a versare la somma di euro 763,22, da lui dovuta per spese condominiali non onorate. Il reclamante ha sostenuto che tale comunicazione era avvenuta a sua insaputa e che, in ragione del suo invio presso la sede lavorativa e del particolare tipo di indirizzo utilizzato (XX@XX.XX), non collegato ad uno specifico ufficio della società, erano potuti venire a conoscenza della sua esposizione debitoria non solo il suo datore di lavoro, ma anche tutti i suoi colleghi. Pertanto, nel ritenere che il comportamento osservato dal geom. XY fosse in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, il reclamante ha concluso chiedendo la declaratoria di illiceità del trattamento dei suoi dati personali. 2. A seguito di apposite richieste di informazioni formulate dall'Ufficio (prot. nn. 18425 del 17 luglio 2013 e 24310 del 2 ottobre 2013), il geom. XY, con nota del 21 ottobre 2013, ha ammesso la circostanza, affermando che "per un mero disguido di segreteria", dovuto alla sua temporanea assenza dallo Studio ("Studio XY"), la comunicazione era stata inviata "direttamente al datore di lavoro anziché al sig. KW" personalmente (cfr. nota del geom. XY del 21 ottobre 2013, prot. n. 26681). Nel merito, il geom. XY ha precisato che tale comunicazione era stata effettuata su specifica richiesta del sig. QQ, condomino del Condominio "YY" e proprietario dell'appartamento locato al sig. KW, il quale era desideroso di ottenere le somme che, stante l'inadempimento di quest'ultimo, sarebbe stato costretto ad anticipare personalmente al Condominio stesso. Più esattamente, il geom. XY ha riferito che nell'anno 2012, alla luce dei conteggi da lui effettuati in sede di riparto delle spese condominiali tra proprietario e conduttore (cfr. al riguardo art. 9, legge 27 luglio 1978, n. 392 in tema di "Oneri accessori"), erano stati recapitati al sig. KW diversi solleciti di pagamento concernenti somme di cui egli risultava essere debitore nei confronti del Condominio. Poiché detti solleciti erano rimasti inevasi (cfr. nota del geom. XY, pervenuta via email l'8 ottobre 2013, prot. n. 25043), il sig. QQ, stante l'irreperibilità del sig. KW (che, peraltro "in data 10 gennaio 2013 aveva lasciato l'immobile senza comunicare il suo nuovo indirizzo"), aveva comunicato allo "Studio XY" "il nome e recapito e-mail del datore di lavoro" del suo ex inquilino, affinché l'amministrazione condominiale potesse inviargli un'ulteriore "richiesta di pagamento delle spese condominiali non versate"; e proprio per esaudire detta richiesta era stata predisposta la comunicazione oggetto di contestazione, la quale, per mero disguido, era stata inviata direttamente alla società anziché al diretto interessato. 3. Risultando pacifici i fatti tra le parti, la definizione del procedimento è legata alla sola verifica della corretta applicazione nella vicenda dei principi posti dal Codice in materia di trattamento dei dati personali. Occorre anzitutto rilevare che la condotta osservata dal geom. XY, sostanzialmente volta a recuperare un credito che il locatore dell'appartamento condotto dal sig. KW vantava nei suoi confronti, per le concrete modalità di espletamento ha dato luogo ad una comunicazione a terzi di dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice), che sarebbe dovuta avvenire sulla base di adeguati presupposti di legittimità (posti dagli artt. 23 e 24) e nel rispetto dei principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a). Ciò premesso, si rileva preliminarmente che il geom. XY, nella sua qualità di amministratore del Condominio, era legittimato ad inviare all'odierno reclamante i solleciti di pagamento delle spese condominiali (e quindi a trattare i dati personali di costui) sulla base di quanto previsto dal "contratto di locazione ad uso abitativo" sottoscritto in data 1° novembre 2011 dai sigg. QQ e WW, locatori, e lo stesso sig. KW, conduttore, ove era stato espressamente convenuto che le spese condominiali sarebbero state comunicate al conduttore direttamente dall'amministratore del Condominio pro tempore (cfr. clausola 6 del contratto, allegato al reclamo). Pertanto, non vi è dubbio che il geom. XY, nell'intraprendere l'iniziativa sopra descritta −ossia inviare il sollecito di pagamento delle spese condominiali presso il luogo di lavoro del reclamante− abbia agito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, in esecuzione di una specifica clausola contrattuale sottoscritta dall'interessato e quindi nell'ambito dei poteri a lui convenzionalmente attribuiti dai contraenti. Per quanto concerne, poi, l'osservanza dei fondamentali principi di liceità e correttezza posti dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice, si evidenzia che il Garante, proprio in riferimento all'attività di recupero crediti, ha avuto modo di affermare che chiunque effettui un trattamento di dati personali, in ossequio ai principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), debba astenersi dal "comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali ad esempio, […] colleghi di lavoro […]) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)", avendo cura di evitare "nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi) comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità" (v. Provv. 30 novembre 2005, doc. web n. 1213644). Detto principio, di portata generale, e dunque applicabile anche al caso di specie, non risulta essere stato osservato in concreto dall'amministratore del Condominio "YY", considerato che costui, seppur legittimato dal contratto di locazione a comunicare direttamente al conduttore l'ammontare delle spese condominiali da saldare, nel dare attuazione alla specifica richiesta avanzata dal condomino QQ, proprietario dell'appartamento, avrebbe dovuto adottare adeguate misure e specifici accorgimenti per precludere ai soggetti presenti sul luogo di lavoro del sig. KW di venire a conoscenza del sollecito di pagamento e, quindi, della situazione di morosità in cui egli ancora versava. Al contrario, nel caso specifico non solo non risulta essere stata adottata alcuna precauzione al riguardo, ma la stessa nota di sollecito è stata inviata direttamente alla società ove l'interessato lavora, presso un indirizzo e-mail fruibile da chiunque al suo interno e con l'indicazione dell'ammontare del debito e del relativo titolo. La circostanza che detta comunicazione sia partita dallo "Studio XY" in un momento in cui il geom. XY -che ne è il titolare- era impossibilitato a presenziare non esonera il medesimo dalla responsabilità per la condotta osservata dai propri dipendenti (art. 2049 c.c.), né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del Codice e la connessa sua responsabilità per l'illecita operazione di comunicazione a terzi dei dati personali dell'interessato. Ne consegue che avendo inoltrato il sollecito secondo le modalità sopra descritte, il geom. XY, "titolare del trattamento", ha posto in essere un trattamento di dati personali non conforme a legge, perché in contrasto con gli artt. 2 (in riferimento alla dignità dell'interessato), 11 comma 1, lett. a) (riguardo ai principi di liceità e di correttezza del trattamento) e 23 del Codice (essendosi verificata una comunicazione di dati personali dell'interessato sul luogo di lavoro senza un suo previo consenso - cfr. Provv. 11 aprile 2013, doc. web n. 2497407; Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910); in ragione di ciò, l'Autorità si riserva, con autonomo procedimento, di formulare un'eventuale contestazione amministrativa ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis e 164-bis, comma 1 del Codice. In ogni caso, il verificarsi dell'episodio induce a ritenere che all'interno dello "Studio XY" possano ancora residuare margini di incertezza in ordine alla concreta attuazione dei principi del Codice nell'espletamento di operazioni di comunicazione dei dati personali degli interessati; pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, si ritiene di prescrivere al geom. XY, titolare del predetto Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione dei dati a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, adeguate istruzioni ai responsabili e agli incaricati del trattamento. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: 1) dichiara l'illiceità del trattamento posto in essere dal geom. XY riguardo ai dati personali del sig. KW; 2) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al geom. XY, titolare dell'omonimo Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione di dati personali a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, adeguate istruzioni agli eventuali responsabili e agli incaricati del trattamento; 3) ai sensi dell'art. 157 del Codice, prescrive al geom. XY di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso; si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 del Codice è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
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