mercoledì 7 settembre 2011

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6maggio 2009

Protocollo n. 57639 /2009 Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonchè delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsto dallíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 1.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, Ë approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo díimposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi díimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. 1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. 2 1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in pi˘ periodi díimposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo díimposta. 1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo díimposta. 1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo díimposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. 2. Modalit‡ e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione. 2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato allíAgenzia delle entrate, esclusivamente con modalit‡ telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui allíarticolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dellíAgenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento. 2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo díimposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. 2.3. Per gli interventi i cui lavori proseguono per pi˘ periodi díimposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, E' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. 3 3.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale E' stato prelevato nonchè gli estremi del presente provvedimento. 4. Termini e modalità di comunicazione dei dati in possesso dell'ENEA all'Agenzia delle entrate 4.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, líEnte per le nuove tecnologie, líenergia e líambiente, trasmette per via telematica allíAgenzia delle entrate, entro líultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze 19 febbraio 2007: a) dati identificativi del soggetto dichiarante; b) dati identificativi dellíimmobile oggetto degli interventi; c) interventi eseguiti sullíimmobile secondo le tipologie previste dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) data inizio lavori; e) data fine lavori; f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi; g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali; h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione díimposta; i) costo delle spese professionali, ove previsto; j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato líattestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto. 4.2. Nellíipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere 4 specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione. 4.3. Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi dallíENEA allíAgenzia delle Entrate, con le stesse modalit‡, entro il 30 settembre 2009. Motivazioni Líarticolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede líinvio di uníapposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione díimposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo díimposta. Il nuovo adempimento Ë rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono pi˘ periodi díimposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dellíonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione díimposta del 55 per cento. Per le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo díimposta. Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione allíAgenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalit‡ telematica. 5 In ottemperanza al citato articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede anche líobbligo di comunicazione dei dati in possesso dellíENEA allíAgenzia delle entrate, il presente provvedimento individua i termini, le modalit‡ e il contenuto di detta comunicazione. Attribuzioni del Direttore dellíAgenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Decreto del Ministro dellíEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Roma, 6 maggio 2009 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Attilio Befera 6 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO Struttura e formato del modello Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza : cm 29,7. Eí consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Eí altresÏ consentita la riproduzione e líeventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante líutilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilit‡ del modello nel tempo. Il modello deve avere conformit‡ di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e líintestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacit‡ compresa tra lí86 e lí88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi allíinterno di uníarea grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice; larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro). Colori Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U). Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U). Allegato A Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati da indicare nel modello di comunicazione sono richiesti ai sensi dall’articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo. Il modello di comunicazione può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. Consenso Diritti dell’interessato Responsabili del trattamento Titolari del trattamento Modalità del trattamento Dati personali Finalità del trattamento Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 genzia ntrate INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 genzia ntrate giorno mese anno giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita RISERVATO A CHI FIRMA LA COMUNICAZIONE PER CONTO DI ALTRI (es. rappresentante di società, tutore di minore) Soggetti non residenti Provincia (sigla) Provincia (sigla) CAP Sub Codice fiscale del sottoscrittore Data di nascita Sesso (barrare la relativa casella) Cognome Comune Indirizzo N. civico M F Codice fiscale società dichiarante giorno mese anno Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) ANNO PERIODO D’IMPOSTA giorno mese anno giorno mese anno Cognome Codice fiscale PROPRIETÀ PRIVATA M F Soggetti diversi dalle persone fisiche Persone fisiche Codice carica Codice Stato estero TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DATA INIZIO LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344) INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345) INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347) DATI DEL DICHIARANTE SOTTOSCRIZIONE FIRMA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all’intermediario Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F. Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO Nome Denominazione o ragione sociale Stato estero di residenza Numero di identificazione fiscale estero Nome Sesso (barrare la relativa casella) Detentore Contitolare Condomino Possessore PROPRIETÀ COMUNE Amministratore Codice fiscale del condominio giorno mese anno DATI DEL CATASTO DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO DATI DELL’IMMOBILE Numero protocollo Codice catastale Foglio Numero/Particella Data RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA DIVERSO DALL’ANNO SOLARE dal al PERIODO DI RIFERIMENTO ,00 ,00 ,00 ,00 ISTRUZIONI La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini. ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; • per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. REPERIBILITÀ DEL MODELLO Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento l’anno 2009. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad esempio, un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta dall’1/07/2009 al 30/06/2010. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1° luglio 2009 poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008. Periodo di riferimento Premessa 1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto “possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (locatario, comodatario), barrando la relativa casella. È necessario barrare anche la casella “contitolare” in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino”. Deve essere inoltre indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio. I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall’elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società). Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell’ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Indicare i dati catastali dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento. Barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, effettuati sull’immobile individuato nella comunicazione e indicare l’ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento. Le tipologie di interventi elencate sono previste dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente ai commi 344, 345, 346 e 347. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per ciascuna tipologia di intervento è previsto un importo massimo di detrazione fruibile che deve intendersi riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto dell’intervento. Nell’ipotesi, invece, di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell’art. 1 della citata legge finanziaria, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’intero edificio. Per chiarimenti ed ulteriori approfondimenti consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed in particolare la guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e la Documentazione tributaria, nonché il sito internet dell’ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro). La categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Interventi sull’involucro di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell’apposita tabella di cui all’allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Interventi di installazione di pannelli solari Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro). Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello. Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione. L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.

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