Protocollo n. 57639 /2009
Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di
riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonchè delle
modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi
di riqualificazione energetica previsto dallíart. 29, comma 6, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
1.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, Ë approvato, con
le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di
riqualificazione energetica previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui
lavori proseguono oltre il periodo díimposta, per comunicare le spese sostenute nei
periodi díimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a
partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.
2
1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in pi˘ periodi díimposta, deve
essere presentato un modello per ciascun periodo díimposta.
1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e
conclusi nel medesimo periodo díimposta.
1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo díimposta cui la
comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese.
2. Modalit‡ e termini per la presentazione telematica del modello di
comunicazione.
2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato allíAgenzia delle
entrate, esclusivamente con modalit‡ telematica, direttamente dai soggetti interessati
ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui allíarticolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti
nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul
sito dellíAgenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche
tecniche da approvare con successivo provvedimento.
2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni
dal termine del periodo díimposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
2.3. Per gli interventi i cui lavori proseguono per pi˘ periodi díimposta, il
modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo
d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, E' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze
www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui
all'allegato A.
3
3.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo
da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui
all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale E' stato prelevato nonchè gli estremi
del presente provvedimento.
4. Termini e modalità di comunicazione dei dati in possesso dell'ENEA
all'Agenzia delle entrate
4.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, líEnte per le
nuove tecnologie, líenergia e líambiente, trasmette per via telematica allíAgenzia delle
entrate, entro líultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione
di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro
dellíeconomia e delle finanze 19 febbraio 2007:
a) dati identificativi del soggetto dichiarante;
b) dati identificativi dellíimmobile oggetto degli interventi;
c) interventi eseguiti sullíimmobile secondo le tipologie previste dallíarticolo
1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d) data inizio lavori;
e) data fine lavori;
f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi;
g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese
professionali;
h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione
díimposta;
i) costo delle spese professionali, ove previsto;
j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato líattestato di
certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto.
4.2. Nellíipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso
immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere
4
specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella
comunicazione.
4.3. Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data
di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi
dallíENEA allíAgenzia delle Entrate, con le stesse modalit‡, entro il 30 settembre
2009.
Motivazioni
Líarticolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede líinvio di uníapposita
comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione
díimposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al
risparmio energetico, previsti dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con
le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad
interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre
il periodo díimposta.
Il nuovo adempimento Ë rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i
cui lavori coinvolgono pi˘ periodi díimposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti
obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dellíonere a carico del bilancio
erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione díimposta del 55
per cento.
Per le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni
dal termine del periodo díimposta.
Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione
allíAgenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalit‡ telematica.
5
In ottemperanza al citato articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre
2008, n. 185, il quale prevede anche líobbligo di comunicazione dei dati in possesso
dellíENEA allíAgenzia delle entrate, il presente provvedimento individua i termini, le
modalit‡ e il contenuto di detta comunicazione.
Attribuzioni del Direttore dellíAgenzia delle Entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Decreto del Ministro dellíEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, recante
disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del
patrimonio edilizio esistente;
Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale.
Roma, 6 maggio 2009
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Befera
6
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO
Struttura e formato del modello
Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle
istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.
Eí consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi
occupati dalle bande laterali di trascinamento.
Eí altresÏ consentita la riproduzione e líeventuale compilazione meccanografica del
modello su fogli singoli, di formato A4, mediante líutilizzo di stampanti laser o di altri
tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilit‡ del modello
nel tempo.
Il modello deve avere conformit‡ di struttura e sequenza con quello approvato con il
presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
líintestazione dei dati richiesti.
Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere
indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la
predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente
provvedimento.
Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni
La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacit‡ compresa
tra lí86 e lí88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.
Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni
I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al
presente provvedimento e devono essere ricompresi allíinterno di uníarea grafica che
ha le seguenti dimensioni:
altezza 65 sesti di pollice;
larghezza 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio
(superiore, inferiore, destro e sinistro).
Colori
Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i
fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).
Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il
colore azzurro (PANTONE 311 U).
Allegato A
Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede
un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello
e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto
degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari
individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di
accertamento dei dati dichiarati.
I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere
comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale
comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al
Garante del contribuente.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da
una norma di legge o di regolamento.
I dati da indicare nel modello di comunicazione sono richiesti ai sensi dall’articolo 29, comma 6, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e devono
essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo.
Il modello di comunicazione può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni
di categoria, professionisti) il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei
dati contenuti nelle comunicazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate anche
forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
• con dati in possesso di altri organismi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto
dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali
dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
• il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a
richiesta l’elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i
dati identificativi agli interessati.
I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento
dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
Tributaria.
Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può
accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei
limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono
acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro
conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.
Consenso
Diritti dell’interessato
Responsabili
del trattamento
Titolari
del trattamento
Modalità
del trattamento
Dati personali
Finalità
del trattamento
Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell’art. 13
del decreto legislativo
n. 196 del 2003
genzia
ntrate
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA
(DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%)
Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA
(DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%)
Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
genzia
ntrate
giorno mese anno
giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita
RISERVATO A CHI
FIRMA LA
COMUNICAZIONE
PER CONTO
DI ALTRI
(es. rappresentante
di società, tutore di
minore)
Soggetti
non residenti
Provincia (sigla)
Provincia (sigla) CAP
Sub
Codice fiscale del sottoscrittore
Data di nascita
Sesso
(barrare la relativa casella)
Cognome
Comune
Indirizzo N. civico
M F
Codice fiscale società dichiarante
giorno mese anno
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)
ANNO PERIODO D’IMPOSTA giorno mese anno giorno mese anno
Cognome
Codice fiscale
PROPRIETÀ PRIVATA
M F
Soggetti diversi
dalle persone fisiche
Persone fisiche
Codice carica
Codice Stato estero
TIPOLOGIE
DI INTERVENTI
E SPESE
SOSTENUTE
NEL PERIODO
DI RIFERIMENTO
DATA
INIZIO LAVORI
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344)
INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345)
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346)
INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347)
DATI
DEL DICHIARANTE
SOTTOSCRIZIONE
FIRMA
IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Riservato
all’intermediario
Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F.
Data dell’impegno
giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
Nome
Denominazione o ragione sociale
Stato estero di residenza Numero di identificazione fiscale estero
Nome
Sesso
(barrare la relativa casella)
Detentore Contitolare
Condomino
Possessore
PROPRIETÀ COMUNE Amministratore Codice fiscale del condominio
giorno mese anno
DATI DEL CATASTO
DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO
DATI
DELL’IMMOBILE
Numero protocollo
Codice catastale Foglio Numero/Particella
Data
RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA DIVERSO DALL’ANNO SOLARE
dal al
PERIODO
DI RIFERIMENTO
,00
,00
,00
,00
ISTRUZIONI
La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi
finalizzati al risparmio energetico.
Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale
vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi.
Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili
che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità
di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere
trasmessa da uno soltanto di essi.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio
o da uno dei condomini.
ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla
fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati
nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio
2007 e successive modifiche ed integrazioni.
CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE
I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso
in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi
d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.
Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente
comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2008.
Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi:
• per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta;
• per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente
comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010.
Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica
che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010.
I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione
entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese.
La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o
tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni
(professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).
Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro
novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione.
REPERIBILITÀ DEL MODELLO
Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati
dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze
www.finanze.gov.it.
Indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad
esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono
nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento
l’anno 2009.
I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare il periodo
d’imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento.
Ad esempio, un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel
mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad
inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta
dall’1/07/2009 al 30/06/2010. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute
anteriormente al 1° luglio 2009 poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2008.
Periodo di
riferimento
Premessa
1
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA
(DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%)
Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto
“possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (locatario, comodatario), barrando
la relativa casella.
È necessario barrare anche la casella “contitolare” in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti
reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona
fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino”. Deve essere inoltre
indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio.
I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall’elenco degli Stati
esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive
la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società).
Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità,
dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto
o dal rappresentante negoziale.
Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione
e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell’ente dichiarante sia una società, va indicato anche il
codice fiscale di quest’ultima.
Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione
dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel
sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Indicare i dati catastali dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita.
In mancanza dei dati catastali identificativi dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, effettuati sull’immobile individuato
nella comunicazione e indicare l’ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento.
Le tipologie di interventi elencate sono previste dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente
ai commi 344, 345, 346 e 347. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni
e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ciascuna tipologia di intervento è previsto un importo massimo di detrazione fruibile che deve intendersi riferito a ciascuna
unità immobiliare oggetto dell’intervento.
Nell’ipotesi, invece, di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell’art. 1 della citata
legge finanziaria, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’intero edificio.
Per chiarimenti ed ulteriori approfondimenti consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed in
particolare la guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e la Documentazione tributaria, nonché il sito internet
dell’ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it.
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro).
La categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi,
che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle
tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.
Interventi sull’involucro di edifici esistenti
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).
Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali
(coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,
verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell’apposita tabella di
cui all’allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008.
Interventi di installazione di pannelli solari
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro).
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro).
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o
parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa
a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento
con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello.
Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione.
L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; la data (giorno,
mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.
mercoledì 7 settembre 2011
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6maggio 2009
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