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lunedì 16 novembre 2015

DETRAZIONE FISCALE 65% ULTIME NOVITA'



DETRAZIONE FISCALE 65% ULTIME NOVITA'

Detrazione 65%, stop alla comunicazione per i lavori a cavallo di più periodi di imposta. 

L'art. 12 del recente Decreto legislativo n. 175/2014, contenente misure in materia di semplificazione fiscale prevede che non sia più necessaria la presentazione del modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) all'Agenzia delle Entrate.
Fino ad oggi, infatti, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. 185/2008 e dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6maggio 2009, entro il 31 marzo di ogni anno i contribuenti che hanno fruito del bonus del 55%-65% per i lavori che proseguono per più periodi di imposta dovevano inviare telematicamente il modello IRE con le spese sostenute.
Tale obbligo viene ora definitivamente annullato.
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venerdì 2 maggio 2014

Art. 12 del recente Decreto legislativo n. 175/2014


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


  • Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  • Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita; 
  • Visto in particolare l'articolo 1 della predetta legge n. 23 del 2014, a mente del quale i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 53, nonche' del diritto dell'Unione europea e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212; 
  • Visto in particolare l'articolo 7 della predetta legge n. 23 del 2014, che nel delegare il Governo alla adozione di decreti legislativi in materia di semplificazione stabilisce che questi debbano essere orientati, fra l'altro, alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilita' per l'Amministrazione finanziaria ai fini della attivita' di controllo o di accertamento, o comunque non conformi al principio di proporzionalita', nonche' alla revisione delle funzioni dei centri di assistenza fiscale, i quali debbono fornire adeguate garanzie di idoneita' tecnico-organizzative; 
  • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2014; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Ritenuto di non conformarsi integralmente ai pareri espressi pareri in data 7 agosto 2014 dalla VI Commissione Finanze della Camera dei deputati ed in data 1° agosto 2014 della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica; 
  • Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere; 
  • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2014; Acquisiti i pareri della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica, e della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati espressi nei termini di cui all'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014; 
  • Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2014; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: 



Art. 1 


Dichiarazione dei redditi precompilata 1. A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) ed l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che puo' essere accettata o modificata. 2. L'Agenzia delle entrate, mediante un'apposita unita' di monitoraggio, riceve e gestisce i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata verificandone la completezza, la qualita' e la tempestivita' della trasmissione, anche con l'obiettivo di realizzare progressivamente un sistema di precompilazione di tutti i dati della dichiarazione di cui al comma 1. 3. La dichiarazione precompilata e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un centro di assistenza fiscale di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale. Per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza fiscale, per quanto non previsto dagli articoli da 2 a 6, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dal relativo decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, nonche' dall'articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi' individuati eventuali sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. 4. Resta ferma la possibilita' di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalita' ordinarie. In caso di presentazione della dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, ad un centro di assistenza fiscale o a un professionista di cui al comma 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, e 6 del presente decreto. 



N O T E

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo per un sistema fiscale piu' equo, trasparente ed orientato alla crescita) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
 - Il testo vigente dell'art. 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23 e' il seguente: «Art. 1 (Delega al Governo per la revisione del sistema fiscale e procedura).
- 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, nonche' del diritto dell'Unione europea, e di quelli dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivita' delle norme tributarie di sfavore, in coerenza con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, secondo gli specifici principi e criteri direttivi indicati negli articoli da 2 a 16 della presente legge, nonche' secondo i seguenti principi e criteri direttivi generali: a) tendenziale uniformita' della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie, con particolare riferimento ai profili della solidarieta', della sostituzione e della responsabilita'; b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi; c) coerenza e tendenziale uniformita' dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalita' del loro esercizio, anche attraverso la definizione di una disciplina unitaria della struttura, efficacia ed invalidita' degli atti dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti, escludendo comunque la possibilita' di sanatoria per la carenza di motivazione e di integrazione o di modifica della stessa nel corso del giudizio; d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico. 2. I decreti legislativi tengono altresi' conto dell'esigenza di assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, integrando o modificando la disciplina dei tributi in modo che sia definito e chiaramente individuabile, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta e, comunque, garantendo l'esigenza di salvaguardare i principi di coesione e di solidarieta' nazionale. 3. Almeno uno degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 dovra' essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega. In sede di prima applicazione il Governo riferisce alle Commissioni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine, il Governo, effettuando un apposito monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia anche in relazione ad eventuali modifiche normative. 5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero dei decreti legislativi. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto puo' essere comunque adottato. 6. Le relazioni tecniche allegate agli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi della delega di cui alla presente legge indicano, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione. 7. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. 8. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le modalita' di cui al presente articolo. 9. Nei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili. 10. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge e le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili. 11. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione, e secondo quanto previsto dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».
 - Il testo vigente dell'art. 3 della Costituzione è il seguente: «Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.».
 - Il testo vigente dell'art. 53 della Costituzione e' il seguente: «Art. 53. - Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressivita'.».
 - La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
 - Il testo vigente dell'art. 7 della citata legge n. 23 del 2014 e' il seguente: «Art. 7 (Semplificazione).

- 1. Il Governo e' delegato a provvedere, con i decreti legislativi di cui all'art. 1: a) alla revisione sistematica dei regimi fiscali e al loro riordino, al fine di eliminare complessita' superflue; b) alla revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali, ovvero a quelli che risultino di scarsa utilita' per l'amministrazione finanziaria ai fini dell'attivita' di controllo e di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalita'; c) alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, i quali devono fornire adeguate garanzie di idoneita' tecnico-organizzativa, e degli intermediari fiscali, con potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici, avendo anche riguardo ai termini dei versamenti delle addizionali comunali e regionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.».

 Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: «Art. 4. - Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d'imposta 1. Salvo quanto previsto per la dichiarazione unificata dall'art. 3, comma 1, i soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonche' gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformita' ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'art. 1, comma 1. 2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puo' essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse. 3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonche' gli ulteriori dati necessari per l'attivita' di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresi', trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonche' quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1. 4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'art. 1 sono conservati per il periodo previsto dall'art. 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali. 4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno. 5. 6. 6-bis. I soggetti indicati nell'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalita' delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi. Nel medesimo provvedimento puo' essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali. 6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonche' gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione e' unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le relative modalita' di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi. 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'art. 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.».

 - Si riporta di seguito il testo vigente degli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 49 (Redditi di lavoro dipendente).

- 1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e' considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. 2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile.». «Art. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; (Omissis); c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante; c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa', associazioni e altri enti con o senza personalita' giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreche' gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attivita' di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente; d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua di cui all'art. 33, primo comma, della legge 26 luglio 1974, n. 343; (Omissis); g) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'art. 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816 nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica; (Omissis); i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41; l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche disposizioni normative.». - Il testo vigente dell'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, e' il seguente: «Art. 32 (Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale). - 1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati «Centri», possono essere costituiti dai seguenti soggetti: a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni; b) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture organizzate in almeno 30 province; c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere a) e b), previa delega della propria associazione nazionale; d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti; e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, aventi complessivamente almeno cinquantamila dipendenti; f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti.». - Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1999, n. 135. - Il testo vigente dell'art. 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' il seguente: «Art. 51-bis (Ampliamento dell'assistenza fiscale). - 1. A decorrere dall'anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell'otto per mille, con le modalita' indicate dall'art. 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e agli altri soggetti che possono prestare l'assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l'assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalita' indicate nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall'amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 4. Per l'anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' applicative delle disposizioni recate dal presente comma.». - Si riporta di seguito il testo dell'art. 13 del citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 13 (Modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi). - 1. I possessori dei redditi indicati al comma 1, dell'art. 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'IRPEF: a) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale; b) entro il 7 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF- dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 2. I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell'anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio, e purche' siano conosciuti i dati del sostituto d'imposta che dovra' effettuare il conguaglio. Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato puo' adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi rivolgendosi al sostituto d'imposta ovvero ad un CAF-dipendenti se il predetto contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione al mese di giugno dell'anno successivo. 3. I possessori dei redditi indicati all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione con le modalita' di cui alla lettera b), del comma 1, del presente art. a condizione che: a) il rapporto di collaborazione duri almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione; b) siano conosciuti i dati del sostituto di imposta che dovra' effettuare il conguaglio. 4.
I coniugi non legalmente ed effettivamente separati, non in possesso di redditi di lavoro autonomo o d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1, e 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' di cui ai commi da 1 a 3, anche presentando dichiarazione in forma congiunta, purche' uno dei coniugi sia in possesso di redditi indicati nei commi 1 e 3. 4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 5.

Non possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi ai sensi del presente articolo: a) i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e la dichiarazione di sostituto d'imposta; b) i titolari di particolari tipologie di redditi annualmente individuati con il decreto direttoriale di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi. 6. Le dichiarazioni dei redditi ed i relativi prospetti di liquidazione devono essere redatti su stampati conformi a quelli approvati con decreto del Dipartimento delle entrate.». 
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mercoledì 7 settembre 2011

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 6maggio 2009

Protocollo n. 57639 /2009 Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d'imposta nonchè delle modalità di comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell'ENEA IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsto dallíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 1.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, Ë approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 1.2. Il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo díimposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi díimposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. 1.3. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. 2 1.4. Per gli interventi i cui lavori proseguono in pi˘ periodi díimposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo díimposta. 1.5. Il modello non deve essere presentato qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo díimposta. 1.6. Il modello non deve essere presentato se nel periodo díimposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. 2. Modalit‡ e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione. 2.1. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato allíAgenzia delle entrate, esclusivamente con modalit‡ telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui allíarticolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dellíAgenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it ovvero secondo le specifiche tecniche da approvare con successivo provvedimento. 2.2. Il modello di cui al punto 1.1. deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo díimposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. 2.3. Per gli interventi i cui lavori proseguono per pi˘ periodi díimposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. 3. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. Il modello di comunicazione, approvato con il presente provvedimento, E' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dal sito internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. 3 3.2. Il medesimo modello può essere altresì utilizzato e stampato prelevandolo da altri siti internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale E' stato prelevato nonchè gli estremi del presente provvedimento. 4. Termini e modalità di comunicazione dei dati in possesso dell'ENEA all'Agenzia delle entrate 4.1. Ai sensi dellíart. 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, líEnte per le nuove tecnologie, líenergia e líambiente, trasmette per via telematica allíAgenzia delle entrate, entro líultimo giorno del mese successivo al ricevimento della comunicazione di fine lavori, i seguenti dati, in proprio possesso ai sensi del decreto del Ministro dellíeconomia e delle finanze 19 febbraio 2007: a) dati identificativi del soggetto dichiarante; b) dati identificativi dellíimmobile oggetto degli interventi; c) interventi eseguiti sullíimmobile secondo le tipologie previste dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; d) data inizio lavori; e) data fine lavori; f) risparmio annuo di energia in fonti primarie previsto per gli interventi; g) costo degli interventi di riqualificazione energetica al netto delle spese professionali; h) ammontare delle spese per le quali si ha diritto a fruire della detrazione díimposta; i) costo delle spese professionali, ove previsto; j) dati identificativi del tecnico abilitato che ha rilasciato líattestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove previsto. 4.2. Nellíipotesi in cui siano stati effettuati diversi interventi sullo stesso immobile i dati di cui alle lettere da f) a i) del precedente punto devono essere 4 specificati in relazione a ciascuna delle tipologie di intervento individuate nella comunicazione. 4.3. Per i lavori terminati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e la data di pubblicazione del presente provvedimento, i dati di cui al punto 4.1. sono trasmessi dallíENEA allíAgenzia delle Entrate, con le stesse modalit‡, entro il 30 settembre 2009. Motivazioni Líarticolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede líinvio di uníapposita comunicazione da parte dei contribuenti che intendono fruire della detrazione díimposta del 55 per cento, relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, previsti dallíarticolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente provvedimento, nel dare attuazione a tale disposizione, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione da presentare in relazione ad interventi di riqualificazione energetica esclusivamente per lavori che proseguono oltre il periodo díimposta. Il nuovo adempimento Ë rivolto ai soli contribuenti che effettuano interventi i cui lavori coinvolgono pi˘ periodi díimposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati, consentendo, comunque, il monitoraggio dellíonere a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario, derivante dalla detrazione díimposta del 55 per cento. Per le spese sostenute a partire dal periodo díimposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008, la comunicazione deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del periodo díimposta. Il provvedimento dispone che la presentazione del modello di comunicazione allíAgenzia delle entrate sia effettuata esclusivamente con modalit‡ telematica. 5 In ottemperanza al citato articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede anche líobbligo di comunicazione dei dati in possesso dellíENEA allíAgenzia delle entrate, il presente provvedimento individua i termini, le modalit‡ e il contenuto di detta comunicazione. Attribuzioni del Direttore dellíAgenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dellíAgenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Decreto del Ministro dellíEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente; Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. Roma, 6 maggio 2009 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Attilio Befera 6 CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO Struttura e formato del modello Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni: larghezza: cm 21,0; altezza : cm 29,7. Eí consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Eí altresÏ consentita la riproduzione e líeventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante líutilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilit‡ del modello nel tempo. Il modello deve avere conformit‡ di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e líintestazione dei dati richiesti. Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento. Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacit‡ compresa tra lí86 e lí88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq. Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi allíinterno di uníarea grafica che ha le seguenti dimensioni: altezza 65 sesti di pollice; larghezza 75 decimi di pollice. Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro). Colori Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U). Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U). Allegato A Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. I dati da indicare nel modello di comunicazione sono richiesti ai sensi dall’articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo. Il modello di comunicazione può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato in base all’art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. Consenso Diritti dell’interessato Responsabili del trattamento Titolari del trattamento Modalità del trattamento Dati personali Finalità del trattamento Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 genzia ntrate INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 genzia ntrate giorno mese anno giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita RISERVATO A CHI FIRMA LA COMUNICAZIONE PER CONTO DI ALTRI (es. rappresentante di società, tutore di minore) Soggetti non residenti Provincia (sigla) Provincia (sigla) CAP Sub Codice fiscale del sottoscrittore Data di nascita Sesso (barrare la relativa casella) Cognome Comune Indirizzo N. civico M F Codice fiscale società dichiarante giorno mese anno Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) ANNO PERIODO D’IMPOSTA giorno mese anno giorno mese anno Cognome Codice fiscale PROPRIETÀ PRIVATA M F Soggetti diversi dalle persone fisiche Persone fisiche Codice carica Codice Stato estero TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO DATA INIZIO LAVORI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (comma 344) INTERVENTI SULL’INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (comma 345) INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (comma 346) INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (comma 347) DATI DEL DICHIARANTE SOTTOSCRIZIONE FIRMA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all’intermediario Codice fiscale dell’intermediario N. iscrizione all’albo dei C.A.F. Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO Nome Denominazione o ragione sociale Stato estero di residenza Numero di identificazione fiscale estero Nome Sesso (barrare la relativa casella) Detentore Contitolare Condomino Possessore PROPRIETÀ COMUNE Amministratore Codice fiscale del condominio giorno mese anno DATI DEL CATASTO DATI DOMANDA DI ACCATASTAMENTO DATI DELL’IMMOBILE Numero protocollo Codice catastale Foglio Numero/Particella Data RISERVATO AI SOGGETTI CON PERIODO D’IMPOSTA DIVERSO DALL’ANNO SOLARE dal al PERIODO DI RIFERIMENTO ,00 ,00 ,00 ,00 ISTRUZIONI La legge finanziaria 2007 ha introdotto una detrazione d’imposta del 55 per cento, in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico. Sono legittimati a fruire della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono o detengono l’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica e che sostengono le relative spese, nonché i familiari con essi conviventi. Questi ultimi sono ammessi a fruire della detrazione, purché abbiano sostenuto le spese, solo nel caso di lavori inerenti immobili che non sono strumentali all’attività di impresa, arte o professione. In caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se le spese sono sostenute da più soggetti, per fruire della detrazione, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali la comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini. ATTENZIONE Tutti i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti a trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet http://efficienzaenergetica.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati indicati nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni. CHI È TENUTO A PRESENTARE IL MODELLO DI COMUNICAZIONE I contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il presente modello esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d’imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta 2009. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la presente comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto, la presente comunicazione non deve essere inviata nelle seguenti ipotesi: • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta; • per il periodo o per i periodi d’imposta in cui non sono sostenute spese. Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Le persone fisiche e comunque tutti i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare devono inviare la presente comunicazione all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Pertanto le prime comunicazioni devono essere inviate a partire dall’anno 2010. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso dell’anno 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell’anno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono inviare la comunicazione entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese. La presente comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 27 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Si precisa che per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. REPERIBILITÀ DEL MODELLO Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. Indicare l’anno in cui sono state sostenute le spese per le quali si intende fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad esempio un contribuente che ha iniziato, nel corso del 2009, lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nel 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 31 marzo 2010, indicando come periodo di riferimento l’anno 2009. I soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare devono indicare il periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese per le quali intendono fruire della detrazione d’imposta del 55 per cento. Ad esempio, un soggetto con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, 1° luglio – 30 giugno, che ha iniziato nel mese di luglio 2009 lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il 30 giugno 2010, è tenuto ad inviare la presente comunicazione entro il 28 settembre 2010, indicando come periodo di riferimento il periodo d’imposta dall’1/07/2009 al 30/06/2010. Lo stesso soggetto, invece, non dovrà inviare la presente comunicazione per le spese sostenute anteriormente al 1° luglio 2009 poiché non sono oggetto di comunicazione le spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008. Periodo di riferimento Premessa 1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA COMUNICAZIONE PER LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE IL PERIODO D’IMPOSTA (DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 55%) Articolo 29, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici ovvero la denominazione o ragione sociale del soggetto “possessore” (proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (locatario, comodatario), barrando la relativa casella. È necessario barrare anche la casella “contitolare” in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “amministratore” del condominio o “condomino”. Deve essere inoltre indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio. I soggetti non residenti devono indicare, inoltre, lo stato estero di residenza e il relativo codice rilevabile dall’elenco degli Stati esteri allegato alle istruzioni del modello Unico e pubblicato nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da colui che sottoscrive la presente comunicazione (ad esempio tutore di minore, rappresentante di società). Nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso da persona fisica la comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante o, in mancanza, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto o dal rappresentante negoziale. Devono essere indicati il codice fiscale, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita del soggetto che sottoscrive la dichiarazione e, nell’ipotesi in cui il rappresentante legale della società o dell’ente dichiarante sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest’ultima. Per quanto riguarda il codice di carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione della presente comunicazione e pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it. Indicare i dati catastali dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento. Barrare la casella o le caselle relative agli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta, effettuati sull’immobile individuato nella comunicazione e indicare l’ammontare delle spese corrispondenti, sostenute nel periodo di riferimento. Le tipologie di interventi elencate sono previste dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) rispettivamente ai commi 344, 345, 346 e 347. Le relative disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 e successive modifiche ed integrazioni e nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell’11 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni. Per ciascuna tipologia di intervento è previsto un importo massimo di detrazione fruibile che deve intendersi riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto dell’intervento. Nell’ipotesi, invece, di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, di cui al comma 344 dell’art. 1 della citata legge finanziaria, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’intero edificio. Per chiarimenti ed ulteriori approfondimenti consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ed in particolare la guida fiscale “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” e la Documentazione tributaria, nonché il sito internet dell’ENEA http://efficienzaenergetica.acs.enea.it. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro (55% di 181.818,18 euro). La categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica secondo i valori pubblicati nelle tabelle riportate nell'allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Interventi sull’involucro di edifici esistenti Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano gli specifici requisiti tecnici evidenziati nell’apposita tabella di cui all’allegato B del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 marzo 2008. Interventi di installazione di pannelli solari Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro (55% di 109.090,90 euro). Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 30.000 euro (55% di 54.545,45 euro). Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intendono quelli concernenti la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. L’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione integrale di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Indicare la data di inizio dei lavori relativi agli interventi di riqualificazione energetica indicati nel modello. Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale. Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall’intermediario che trasmette la comunicazione. L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale; se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all’albo; la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la comunicazione.
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