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lunedì 23 gennaio 2017

NON SI PUO' MAI STARE TRANQUILLI: ultime sulla norma UNI 10200

In attesa delle ulteriori nuove sui temi fiscali legati alla prossima dichiarazione, si invia la notizia sottoriportata in materia di contabilizzazione calore.

La norma UNI 10200 viene richiamata dal D. Lgs. 102/2014 all'articolo 9 comma 5 lettera d) e deve essere adottata per la ripartizione della spesa a seguito della termoregolazione e contabilizzazione. 

Sono fatti salvi quegli edifici nei quali vi siano differenze di fabbisogno termico tra unità immobiliari superiori al 50%. In questo caso, i condomini potranno scegliere se applicarla o se suddividere la spesa attribuendo una quota di almeno il 70% agli effettivi prelievi volontari di energia termica e la restante parte sulla base, ad esempio, della tabella millesimale già in uso.

Subito dopo l'emanazione del D. Lgs. 102/2014 il Comitato Termotecnico Italiano (CTI), Ente federato all'UNI ed incaricato dallo stesso di redigere la norma citata, ha convocato la Commissione Tecnica per apportare modifiche alla luce delle problematiche sorte nel corso delle prime applicazioni.

Vi era già stata una inchiesta pubblica aperta dall'UNI affinché fosse data la possibilità al pubblico di far pervenire osservazioni. Queste osservazioni sono state tali da portare il CTI ad effettuare modifiche ritenute meritevoli di una nuova inchiesta pubblica. Terminato il lavoro, quindi, a breve l'UNI aprirà una nuova inchiesta per raccogliere eventuali ulteriori osservazioni.

Si presume che prima di 3-4 mesi non vi sarà la pubblicazione definitiva.

Non appena interverranno novità nel merito, sarete prontamente informati.

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giovedì 29 dicembre 2016

Risparmiare con il “SERVIZIO ENERGIA”

All’appaltatore è fatto carico non solo di realizzare un’accurata diagnosi energetica ma, sulla base dei risultati di questa, dovrà provvedere di concerto con la proprietà a realizzare interventi di manutenzione riqualificativa

La legge 10/91 ha tra i suoi obiettivi quelli del risparmio energetico e dell’uso razionale dell’energia. Per ottenere questi obiettivi la legge ha previsto anche l’introduzione di una particolare forma di contratto: il “Contratto di Servizio Energia”. Questa innovativa forma contrattuale è stata disciplinata dal successivo Dpr 412/93. La norma dettaglia con rigore come passare da una tradizionale gestione dell’impianto termico, basata sulla fornitura del combustibile e la successiva conduzione e manutenzione dell’impianto, a una concezione più moderna ed efficace che punti a migliorare le prestazioni dell’impianto nel suo complesso e a ridurre i costi e quindi il consumo d’energia.
In particolare il Dpr 412/53 connette i concetti di comfort e di risparmio energetico nell’obiettivo di ricercare il massimo risparmio di energia fornendo però il livello di comfort richiesto dagli utenti.
Nell’ottica di favorire il diffondersi di interventi e buone prassi volti al miglioramento dell’efficienza degli impianti termici (e quindi a parità di comfort la capacità di risparmiare energia) il legislatore all’articolo 1, comma 1, lettera p) del summenzionato Dpr; ha previsto che nel caso in cui si determinino questi risultati, ovvero, si realizzi il “Contratto di Servizio Energia”, venga applicata un’aliquota Iva ridotta al 10% sul costo complessivo del servizio.
Dalla lettura dei “requisiti” (vedi box) contenuti nella Circolare n. 273/98 appare evidente come le tradizionali prestazioni di fornitura calore e conduzione degli impianti (legge n. 887 del 29/11/1982) non possano essere neppur lontanamente assimilate al concetto innovativo di “Servizio Energia” e quindi che a tali prestazioni non possa essere applicata alcuna aliquota ridotta.
Di fatto la Circolare n. 273/98 prevede con precisione tutte le attività che comporta il “Servizio Energia”. Come avviene il passaggio al “Contratto di Servizio Energia”? Quali ne sono le tappe necessarie? Quali interventi occorre sviluppare? Quali risultati tecnici ed economici si possono ottenere per gli utenti? Di seguito esamineremo in una successione logica questo processo.
Requisiti essenziali del contratto “Servizio Energia”Nel 1998 il ministero delle Finanze ha definitivamente precisato in forma esaustiva i requisiti minimi cui deve corrispondere un Contratto di Servizio Energia attraverso la Circolare n. 273 del 23-11-1998. Tali requisiti, in numero di 10, prevedono:
  1. Esplicito e vincolante riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera p) del Dpr n. 142 del 1993;
  2. Assunzione della responsabilità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o) del Dpr n. 412 del 1993 da parte dell’impresa, per lo svolgimento delle attività di cui alla legge n. 10 del 1991;
  3. Acquisto e gestione a cura dell’impresa dei combustibili che alimentano il processo per la produzione del fluido termovettore, necessario all’erogazione del calore-energia termica agli edifici. Al detto acquisto, si rammenta, l’imposta sul valore aggiunto si applica con l’aliquota propria dei singoli beni;
  4. Misurazione e contabilizzazione, a cura dell’impresa, dell’energia termica utilizzata dall’utenza, con idonei apparati conformi alla normativa vigente sia nazionale sia europea provvisti di certificato di taratura. L’impresa deve garantire anche l’affidabilità degli apparecchi stessi;
  5. Misurazione e contabilizzazione del caloreenergia termica in unità di misura del sistema internazionale: joule o watt/h (o loro multipli);
  6. Valore economico della tariffa commisurato a parametri oggettivi quali quelli relativi al combustibile impiegato e alle risultanze della diagnosi energetica effettuata sul sistema edificio-impianto;
  7. Previsione obbligatoria della diagnosi energetica del sistema edificio-impianto, a seguito della presa in carico, a cura dell’impresa;
  8. Rilievo da parte dell’impresa delle caratteristiche tipologiche e tecnologiche dell’edificio per l’attribuzione del coefficiente di consumo specifico, dedotto anche a seguito della diagnosi energetica, dove per GG si intendono i gradi giorno della località in cui è ubicato l’edificio;
  9. Indicazione nel contratto degli interventi da effettuare sul sistema edificio-impianto previsti dall’articolo 1 del Decreto 15 febbraio 1992 del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ovvero quelli che attraverso l’introduzione di tecnologie conformi alle disposizioni della legge n.10 del 1991 e del Dpr n. 412 del 1993, permettono l’uso delle fonti di energia rinnovabili o assimilate;
  10. Obbligo di annotazione degli interventi effettuati sul libretto centrale, nonché di tutte quelle previste nell’allegato F al Dpr n. 412 del 1993.a cura dell’impresa. Adeguata documentazione degli interventi effettuati deve essere messa a disposizione degli organi di controllo, in quanto il libretto di centrale diventa una prova documentale dell’avvenuta e corretta esecuzione degli interventi finalizzati al miglioramento del processo e strumento di valutazione, nel tempo, del raggiungimento degli obiettivi contrattuali.
  • Caratteristiche delle imprese che possono erogare il servizi
L’impresa deve assumere la responsabilità della centrale tecnica dell’edificio (deve diventare terzo responsabile secondo quanto previsto dal Dpr 412/93 art. 1, comma 1, lettera o). L’impresa deve anche possedere adeguate capacità finanziarie, organizzative e tecnologiche, nonché l’abilitazione prevista dalla legge 46/90. L’impresa che stipula il contratto di “Servizio Energia” non può fornire il combustibile. L’impresa nell’ambito del “Servizio Energia” estende la sua responsabilità su tutte le parti dell’impianto: produzione, emissione e regolazione.
Con il contratto di “Servizio Energia” si introduce una grande innovazione: l’utenza acquista dal fornitore acqua calda (o aria calda in rapporto al liquido vettore dell’impianto), quest’ultimo deve perciò installare un apparato (contatore) per misurare l’energia termica effettivamente utilizzata. Il contatore diviene perciò lo strumento di misurazione dei consumi e quindi della spesa.
  • Tariffazione del contratto di “Servizio Energia”
La tariffa da corrispondere al fornitore del servizio dipende dal calore effettivamente consumato, che a sua volta discende dalle caratteristiche del sistema edificio-impianto. Ogni sistema edificio impianto può presentare, a parità di energia termica utilizzata dagli inquilini, consumi anche significativamente diversi.
La diagnosi energetica ha il compito di capire le caratteristiche dell’edificio-impianto e determinarne il rendimento per valutare la convenienza di eventuali investimenti per migliorare l’efficienza energetica.
Un rendimento più elevato significa una riduzione del combustibile consumato, quindi un costo minore della tariffa da corrispondere al fornitore del servizio. Secondo la norma, l’aliquota Iva ridotta al 10% si applica solo per i contratti di “Servizio Energia” in quanto finalizzati alla riduzione dei consumi energetici rispetto al periodo precedente ed a parità di comfort termico prestato.
Prima di definire il valore economico della tariffa di un contratto di Servizio Energia può essere conveniente un periodo di prova.
Attraverso l’installazione nella centrale termica del contatore di calore (a valle della caldaia e del circuito di regolazione) si avrà la possibilità di contabilizzare con esattezza sia il consumo di energia termica espressa in KW del periodo di prova, sia il costo del combustibile comprensivo dell’Iva.
Sulla base di queste conoscenze pregresse la tariffa potrà essere determinata nel modo seguente:
TARIFFA=costo del combustibile (consumo annuale)=E/KW
KW (consumo annuale)
Il primo passo è la diagnosi energetica, ovvero l’analisi del sistema edificio-impianto e la verifica del suo rendimento e consumo energetico.
La diagnosi energetica è il modo per capire le condizioni del sistema edificio-impianto e conoscere la propria situazione in termini di consumi energetici. Innanzitutto occorre chiarire che il “costo del riscaldamento” di un impianto è determinato da una formula che associa il costo del combustibile e il rendimento complessivo dell’impianto. Risulta quindi evidente come un rendimento alto riduca in maniera molto significativa il costo della fornitura energetica. Il rendimento medio di un impianto è determinato dalla sommatoria di quattro rendimenti:
  • rendimento di produzione;
  • rendimento di distribuzione;
  • rendimento di emissione;
  • rendimento di regolazione.
Rendimento di produzione
Il rendimento di produzione è determinato dalle caratteristiche della caldaia e del bruciatore e dalle eventuali dispersioni che occorre rilevare attraverso la diagnosi energetica.

Rendimento di distribuzione
Dipende dalle caratteristiche dell’anello di distribuzione e dal tipo di isolamento delle tubazioni.

Rendimento di emissione
Dipende dai corpi scaldanti installati (tipo di radiatori, pannelli radianti, ecc.) e dalle caratteristiche d’isolamento dell’edificio (chiusure verticali esterne opache, trasparenti, serramenti, vetri, ecc.).

Rendimento di regolazione
È in relazione alle caratteristiche del sistema di regolazione installato:
  • semplice programmazione dei tempi di accensione dell’impianto e regolazione automatica della temperatura di mandata dell’acqua ai radiatori sulla base della temperatura rilevata da una sonda; - centralina che permette di programmare due livelli di temperatura durante le 24 ore;
  • valvole termostatiche che installate su ogni radiatore consentono di regolare la temperatura di ogni singolo locale sfruttandone l’esposizione o le attività svolte;
  • sistema automatico intelligente di gestione degli impianti che permette la gestione ottimale dell’impianto per ogni zona consentendo il massimo risparmio e regolazione climatica.
Migliorare il processo di produzione dell’energia
Mentre nel tradizionale contratto di fornitura combustibile e conduzione dell’impianto il fornitore si limita alle normali attività funzionali e manutentive (riparazioni e sostituzioni), nel modello contrattuale “Servizio Energia” la situazione cambia radicalmente. Infatti, all’appaltatore è fatto carico non solo di realizzare un’accurata diagnosi energetica ma, sulla base dei risultati di questa,
dovrà provvedere di concerto con la proprietà a realizzare interventi di manutenzione riqualificativa (o manutenzione straordinaria) nell’obiettivo di incrementare i rendimenti dell’impianto e ridurre i consumi e quindi i costi d’esercizio. Questi interventi riqualificativi (o straordinari) possono essere molteplici in relazione alle condizioni dell’impianto e dell’edificio. Alcuni dei più comuni sono:
  • sostituzione della vecchia caldaia e bruciatore (il ciclo di vita di una caldaia si attesta mediamente intorno ai 18-20 anni). Esistono oggi caldaie e bruciatori molto innovativi che raggiungono prestazioni elevatissime e quindi producono rendimenti addirittura superiori al 100%;
  • isolamento delle tubazioni dell’anello di distribuzione;
  • sostituzione dei corpi scaldanti obsoleti con elementi in grado di offrire maggiori prestazioni (es. i moderni radiatori in ghisa invece di quelli in lamiera di acciaio);
  • utilizzo di energia innovativa e rinnovabile, come il solare, da affiancare all’energia tradizionale (gasolio, metano);
  • miglioramento dell’isolamento termico dell’edificio attraverso interventi sui serramenti e/o sui vetri (per esempio sostituire i vetri semplici con doppi vetri);
  • introduzione di sistemi di regolazione innovativi (valvole termostatiche, sistemi automatici ed intelligenti di gestione dell’impianto) che, oltre a consentire una regolazione efficiente zona per zona e la parziale esclusione di vani che non si desidera riscaldare, offrono la possibilità di contabilizzare l’effettivo consumo appartamento per appartamento. In tal modo si ottiene l’effetto di responsabilizzare gli inquilini verso un uso razionale dell’energia.
Dove è applicale il contrattoL’ambito di applicazione del contratto “Servizio Energia”, relativamente all’aliquota Iva del 10%, è stato specificato nella Circolare 82E del Ministero delle Finanze del 7/04/99 e riguarda il riscaldamento per uso domestico, oppure per uso domestico assimilato. Quindi, oltre alle case per abitazione, il contratto “Servizio Energia” può essere adottato dalle scuole di ogni ordine e grado, asili, caserme, case di riposo, conventi, carceri mandamentali e in genere tutte le strutture che ospitano collettività.
Qualora, nei casi di uso domestico assimilato, si manifesti un uso promiscuo per cui non sia possibile distinguere il consumo di energia termica per l’uso domestico, che è agevolato con Iva al 10%, da altri usi non agevolati, si applica l’Iva ordinaria sull’insieme dei consumi. Se invece è possibile distinguere il consumo tra le varie utenze per mezzo di contatori, l’Iva agevolata si applica all’utenza domestica e quella ordinaria agli altri consumi.
Impostare un contratto di “Servizio Energia”
In un edificio concepito e realizzato negli anni 70-80 il processo di erogazione dell’energia termica comporta molte perdite e inefficienza, quindi non tutta l’energia prodotta si trasforma in calore comfort per gli inquilini: il sistema edificio-impianto ha un basso rendimento.
Con il contratto “Servizio Energia” è possibile superare queste difficoltà. Infatti, la diagnosi energetica consentirà di conoscere lo stato reale del sistema impianto (il suo rendimento) facendo luce su tutte le inefficienze.
In tal modo sarà possibile conoscere quanto potrebbe essere possibile risparmiare intervenendo sui quattro elementi essenziali del sistema: produzione, distribuzione, emissione, regolazione. Occorre anche tener conto che l’aliquota Iva ridotta si applica su tutte le voci di spesa previste nel contratto di “Servizio Energia”.

A questo punto si presentano due alternative:
  1. I costi dell’intervento per “migliorare il processo di erogazione dell’energia” vengono sostenuti direttamente dai proprietari dell’edificio. In tal caso il minor consumo di combustibile e quindi la minore tariffa corrisposta all’impresa assuntrice del contratto di “Servizio Energia” compenseranno ampiamente nel tempo i costi dell’intervento;
  2. I costi dell’intervento per “migliorare il processo di erogazione dell’energia” vengono sostenuti dall’impresa fornitrice del “Servizio”, che provvederà a farsi finanziare da una banca. In tal caso i proprietari continueranno a pagare in ragione dei “vecchi consumi”; si potrà così, in un tempo ben definito, compensare il costo degli interventi migliorativi e degli oneri finanziari sostenuti dall’impresa fornitrice del “Servizio”.
Lo spirito del Contratto di Servizio EnergiaNormalmente in un Condominio ci sono imprese che forniscono combustibile, energia elettrica, manutenzione e quanto altro serve per il riscaldamento dell’edificio. Ciascun fornitore guadagna dalla vendita dei propri prodotti o servizi (cioè, più vendono e più guadagnano) e quindi non hanno alcun interesse al risparmio di energia, né al miglioramento dell’efficienza dell’impianto. Infatti:
  • al fornitore di combustibile non importa migliorare il rendimento della caldaia (basta che funzioni e consumi combustibile, anzi più consuma e più guadagna);
  • così pure al manutentore interessa relativamente l’efficienza della caldaia (basta che rimanga entro i parametri di legge. Anzi, anche lui guadagna sul numero degli interventi e non sul miglioramento del rendimento della caldaia).
Quindi l’efficienza dalla caldaia e più in generale del sistema edificio-impianto, è di interesse esclusivo del Condominio, il quale però non ha le capacità tecniche e operative per intervenire. La conseguenza grave è che l’efficienza della caldaia è dunque abbandonata a se stessa. Se poi a questo aggiungiamo che, come accade spesso, la suddivisione dei costi di riscaldamento viene fatta a millesimi e non a consumo, è facile intuire che in questo modo non c’è nessuno stimolo reale al risparmio energetico né da parte degli utenti, né tanto meno da parte dei fornitori.
Il ruolo del gestoreÈ compito del gestore acquistare il combustibile, provvedere alla manutenzione dell’impianto e a curare il processo di produzione del calore necessario al fabbisogno termico dell’edificio: calore che verrà misurato dal contatore (in kWh) e ceduto al condominio ad un costo unitario (tariffa €/kWh) concordato contrattualmente.
Il guadagno del gestore deriva dalla differenza fra i ricavi derivanti dalla vendita di energia termica al condominio ed i costi sostenuti per la produzione del calore. Sarà quindi interesse del gestore produrre il calore al costo più basso possibile. Cioè il gestore sarà stimolato a migliorare e ottimizzare tutto il processo che sta a monte del contatore nell’area di sua competenza attraverso vari interventi migliorativi, quali:
  • uso di combustibili con le migliori prestazioni energetiche;
  • sostituzione delle caldaie obsolete o sovradimensionate, con bassi rendimenti, con caldaie innovative ad altissima efficienza; - miglioramento dell’impianto e della coibentazione delle tubazioni nella centrale termica;
  • programmazione efficace della manutenzione ordinaria per ridurre i costi di esercizio; monitoraggio costante delle prestazioni d ella centrale termica, anche utilizzando sistemi di telecontrollo e telegestione.
Nel Contratto di Servizio Energia, il costo unitario del calore (tariffa €/kWh) dipende dall’efficienza energetica della centrale termica che sta a monte del contatore. Esso viene concordato contrattualmente e non è modificabile per tutta la durata del Contratto di Servizio Energia, salvo le variazioni ufficiali del costo del combustibile. Quindi se nell’arco della durata del contratto, dovesse verificarsi un decadimento dell’efficienza energetica della centrale termica, questa non produrrà variazioni della tariffa pagata da condominio, ma abbasserà i ricavi del gestore. Pertanto è interesse del gestore monitorare costantemente l’efficienza energetica del sistema per intervenire immediatamente in caso di anomalia, pena la riduzione dei suoi ricavi.
Con il Contratto di Servizio Energia il gestore è stimolato a fare risparmio energetico perché diventa una sua fonte di guadagno.
Fonte: Isolani P., Il risparmio energetico negli edifici condominiali, “Progetto europeo per la promozione dell’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili negli edifici civili”, EnerBuilding.org – Energy Efficiency, 2008 
di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario Politecnico di Milano Dip. BEST 

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martedì 27 dicembre 2016

Termoregolazione e Contabilizzazione del calore il ruolo dell’amministratore

Si avvicina il termine per adempiere agli obblighi previsti dall’Art. 9 del D.Lgs. 102/2014 che, recependo la direttiva europea 2012/27/UE sull’efficienza energetica, stabilisce una serie di misure volte a favorire il contenimento dei consumi energetici negli edifici condominiali attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese per riscaldamento in base ai consumi effettivi.
Il decreto prevede infatti che nei condomini riforniti da una fonte di riscaldamento centralizzata sia obbligatoria l’installazione entro il 31/12/2016 di contatori individuali (la così detta contabilizzazione diretta) per misurare l’effettivo consumo di calore per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi. Il decreto prevede anche che nei casi in cui l’uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si possa ricorrere all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali (la così detta contabilizzazione indiretta) per regolare e misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini. Il decreto stabilisce inoltre che, in tutti i casi di condomini alimentati da sistemi di riscaldamento centralizzati, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, l’importo complessivo venga suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione e conduzione dell’impianto secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI 10200 e successivi aggiornamenti.
Come previsto dall’Art. 16 dello stesso decreto D.Lgs. 102/2014, l’assemblea condominiale è tenuta a deliberare l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, pena l’applicazione di cospicue sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare da 500 a 2.500 Euro per unità immobiliare nei casi di inadempimento, entro il termine previsto, tanto dell’obbligo di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, quanto dell’obbligo di ripartizione delle spese conformemente alla norma.
Una volta deliberata l’installazione dei suddetti sistemi, nessun condòmino potrà rifiutarsi di procedere all’installazione.
Viceversa, nel caso in cui l’assemblea non deliberi, il condòmino favorevole all’intervento, ma costretto a subire la volontà dell’assemblea, non potrà essere esentato dal pagamento della sanzione amministrativa.
Dato l’articolato panorama normativo, il ruolo dell’amministratore è fondamentale e diventa certamente determinante al fine di garantire il coordinamento fra i vari attori coinvolti. Infatti all’amministratore non compete soltanto informare l’assemblea in merito agli obblighi previsti dalla legge, ma anche: far redigere il progetto conforme alla norma UNI 10200 e il capitolato dei lavori da un tecnico abilitato, sottoporre il capitolato a diverse aziende installatrici e verificare le proposte tecnico-commerciali ricevute prima di sottoporle all’assemblea condominiale.
Dal punto di vista tecnico, l’Amministratore dovrà in particolare verificare la bontà delle soluzioni proposte e valutare i seguenti aspetti: affidabilità e conformità dei dispositivi, solidità e garanzie offerte dalle aziende produttrici dei dispositivi stessi, specializzazione e competenza delle ditte incaricate di effettuare le attività di installazione, manutenzione e di lettura dei consumi, completezza, tipologia e qualità del servizio offerto.
Con particolare riferimento a quest’ultimo aspetto, è bene valutare la tecnologia proposta e la tipologia di servizio correlato: sistemi in grado di effettuare una lettura dei dati da remoto comportano certamente un costo di investimento iniziale più alto, ma presentano al contempo costi di gestione delle letture meno onerosi per tutta la vita dell’impianto, comportando al contempo l’indubbio vantaggio di disporre di letture frequenti e consentire così un monitoraggio dei consumi continuo.
Un aspetto di non trascurabile importanza è inoltre la qualità del progetto (obbligatorio ai sensi della legge n.10 del gennaio 1991) che deve essere redatto da un tecnico abilitato iscritto ad un Albo professionale e che deve includere non soltanto la progettazione dell’intervento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e dei lavori di adeguamento della centrale termica (tipologia di valvole termostatiche e contatori da adottare, dimensionamento delle pompe, bilanciamento, regolazione e trattamento dei circuiti idraulici), ma anche la determinazione dei criteri di ripartizione delle spese e il rilievo dei corpi scaldanti e della relativa potenza installata per ciascuna unità immobiliare. La norma tecnica UNI 10200 prevede infatti che i criteri di ripartizione non possano più essere definiti sulla base di parametri ratificati dall’assemblea, ma che vengano determinati dal progettista sulla base della norma. Da questo punto di vista, un progetto accurato non soltanto tutela tutti i soggetti coinvolti – amministratore, condòmini, progettista, installatore - ma soprattutto assicura che l’intervento risulti essere eseguito dall’azienda installatrice incaricata correttamente. Si ricorda infatti che sono ritenuti non a norma di legge, e pertanto sanzionabili, tutti i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione non conformi alla norma tecnica UNI 10200 vigente.

di ing. Cristian Acquistapace
Chief Sales Officier di E.ON Italia 
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lunedì 12 dicembre 2016

ACAP: Termoregolazione e Contabilizzazione del Calore in Condominio


L’Acap , Associazione Condominiali Amministratori e Proprietari, sede provinciale di Foggia organizza a Foggia presso il Palazzetto dell’Arte – Sala Rosa Via Galliani, 1 Ingresso Gratuito – un convegno dal titolo “Termoregolazione e Contabilizzazione del Calore in Condominio”.

La finalità del convegno si rende necessaria con l’approssimarsi della scadenza del 31/12/2016 termine ultimo per l’entrata in vigore del D.lgs 18 Luglio 2014 che recepisce la normativa UNI 10200 in tema di risparmio energetico.

Durante i lavori si entrerà nello specifico della normativa andando ad indicare tutte le attività che devono essere fatte all’interno del condominio da un punto di vista tecnico e quelle che sono le prerogative dell’amministratore di condominio in tema di assemblea di condominio e ripartizione della spesa.

Relatori:
  • Ing. Pietro Vinciguerra – Ingegnere Termotecnico;
  • Avv. Giuseppe Potenza – Avvocato-Formatore –Responsabile Provinciale ADICONSUM;
  • Avv. Guerino De Santis – Avvocato – Componente del Comitato Scientifico Banca Dati “In Condominio” Giappichelli Editore; 
Moderatore:
  • Dott. Maurizio Zichella – Segreteria nazionale ACAP.
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giovedì 1 dicembre 2016

NOVITA': D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Aggiornato con il Decreto Legislativo 18 luglio 2016, in vigore dal 26 luglio 2016. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2014, n. 165.
  • Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le abrogazioni previste all’articolo 18, comma 1, lettera a), si applicano le definizioni di cui:

a) all’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e successive modificazioni;

b) all’articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e successive modificazioni;

c) all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni;

d) al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) Accredia: organismo nazionale italiano di accreditamento, designato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2010;
a-bis) aggregatore: un fornitore di servizi che, su richiesta, accorpa una pluralità di unità di consumo, ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, per venderli o metterli all’asta in mercati organizzati dell’energia;

b) ammodernamento sostanziale di un impianto: un ammodernamento il cui costo di investimento è superiore al 50% dei costi di investimento di una nuova analoga unità;
b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

c) auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi energetiche;

d) CEI: comitato elettrotecnico italiano;
d-bis) cliente finale: cliente che acquista energia, anche sotto forma di vettore energetico, per uso proprio;

e) coefficiente di edificazione: rapporto tra la superficie lorda coperta degli immobili e la superficie del terreno di un determinato territorio;

f) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;

g) consumo di energia finale: tutta l’energia fornita per l’industria, i trasporti, le famiglie, i servizi e l’agricoltura, con esclusione delle forniture al settore della trasformazione dell’energia e alle industrie energetiche stesse;

h) consumo di energia primaria: il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici;

i) contatore di fornitura: apparecchiatura di misura dell’energia consegnata. Il contatore di fornitura può essere individuale, nel caso in cui misuri il consumo di energia della singola unità immobiliare, o condominiale, nel caso in cui misuri l’energia, con l’esclusione di quella elettrica, consumata da una pluralità di unità immobiliari, come nel caso di un condominio o di un edificio polifunzionale;

l) contatore divisionale o individuale: apparecchiatura di misura del consumo di energia del singolo cliente finale;

m) conto termico: sistema di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013;

n) contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC): accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari;

o) criteri ambientali minimi (CAM): criteri ambientali minimi per categorie di prodotto, adottati con decreto del Ministro dell’ambiente ai sensi del PAN GPP;

p) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;

q) ENEA: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile;

r) energia termica: calore per riscaldamento e/o raffreddamento, sia per uso industriale che civile;

s) energia: tutte le forme di prodotti energetici, combustibili, energia termica, energia rinnovabile, energia elettrica o qualsiasi altra forma di energia, come definiti all’articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento e del Consiglio del 22 ottobre 2008;

t) esercente l’attività di misura del gas naturale: soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 17 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

u) esercente l’attività di misura dell’energia elettrica: soggetto che eroga l’attività di misura di cui all’articolo 4, comma 6 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 11 del 2007, e successive modificazioni;

v) grande impresa: impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro;

z) GSE: Gestore dei servizi energetici S.p.A.;

aa) immobili della pubblica amministrazione centrale: edifici o parti di edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale, e da essa occupati;

bb) interfaccia di comunicazione: dispositivo fisico o virtuale che permette la comunicazione fra due o più entità di tipo diverso;

cc) microimpresa, piccola impresa e media impresa o PMI: impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Per le imprese per le quali non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio, o per le quali non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data;

dd) Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica (PAEE): documento redatto ai sensi dell’articolo 17 che individua gli orientamenti nazionali per il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e dei servizi energetici;

ee) Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP): Piano predisposto ai sensi dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, e approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, così come modificato dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;

ff) pubblica amministrazione centrale: autorità governative centrali di cui all’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

gg) rete di teleriscaldamento e teleraffreddamento (o teleraffrescamento): qualsiasi infrastruttura di trasporto dell’energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall’estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l’approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria;

hh) ripartizione regionale della quota minima di energia da produrre mediante energie rinnovabili (Burden Sharing): suddivisione tra Regioni degli impegni per raggiungere una quota minima di energia rinnovabile di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 78 del 2 aprile 2012;

ii) riscaldamento e raffreddamento efficienti: un’opzione di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto a uno scenario di riferimento che rispecchia le condizioni abituali, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria necessaria per rifornire un’unità di energia il 50 per cento di calore di scarto; erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema in modo efficiente in termini di costi, come valutato nell’analisi costi-benefici di cui al presente decreto, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

ll) riscaldamento e raffreddamento individuali efficienti: un’opzione di fornitura individuale di riscaldamento e raffreddamento che, rispetto al teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti, riduce in modo misurabile l’apporto di energia primaria non rinnovabile necessaria per rifornire un’unità di energia erogata nell’ambito di una pertinente delimitazione di sistema o richiede lo stesso apporto di energia primaria non rinnovabile ma a costo inferiore, tenendo conto dell’energia richiesta per l’estrazione, la conversione, il trasporto e la distribuzione;

mm) servizio energetico: la prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energia con tecnologie ovvero con operazioni che utilizzano efficacemente l’energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione e di controllo necessarie alla prestazione del servizio, la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di portare a miglioramenti dell’efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili;

nn) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell’energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese;

oo) sistema di gestione dell’energia: insieme di elementi che interagiscono o sono intercorrelati all’interno di un piano che stabilisce un obiettivo di efficienza energetica e una strategia atta a conseguirlo;

pp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;

qq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
qq-bis) sotto-contatore: contatore dell’energia, con l’esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l’energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;

rr) Strategia energetica nazionale (SEN): documento di analisi e strategia energetica approvato con decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 73 del 27 marzo 2013;

ss) superficie coperta utile totale: la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;

tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:
  • a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
  • b) il 50 per cento di calore di scarto;
  • c) il 75 per cento di calore cogenerato;
  • d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti;
uu) tonnellata equivalente di petrolio (Tep): unità di misura dell’energia pari all’energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo, il cui valore è fissato convenzionalmente pari a 41,86 GJ;

vv) UNI: Ente nazionale italiano di unificazione.
  • Art. 9. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6-quater dell’articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e da altri provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, previa definizione di criteri concernenti la fattibilità tecnica ed economica, anche in relazione ai risparmi energetici potenziali, individua le modalità con cui le imprese distributrici, in qualità di esercenti l’attività di misura:

a) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell’energia e sulle relative fasce temporali;

b) forniscono ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori di fornitura di cui alla lettera a), in sostituzione di quelli esistenti anche in occasione di nuovi allacci in nuovi edifici o a seguito di importanti ristrutturazioni, come previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto riguarda il settore elettrico e del gas naturale e entro ventiquattro mesi dalla medesima data per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento, teleraffrescamento e i consumi di acqua calda per uso domestico.

3. Fatto salvo quanto già previsto dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle prestazioni dei sistemi di misurazione intelligenti e dei contatori intelligenti, introdotti conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, al fine di renderli sempre più aderenti alle esigenze del cliente finale, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto dei relativi standard internazionali e delle raccomandazioni della Commissione europea, predispone le specifiche abilitanti dei sistemi di misurazione intelligenti, a cui le imprese distributrici in qualità di esercenti l’attività di misura sono tenuti ad uniformarsi, affinché:

a) i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo e sulle fasce temporali di utilizzo dell’energia. Gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i clienti finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;

b) sia garantita la sicurezza dei contatori, la sicurezza nella comunicazione dei dati e la riservatezza dei dati misurati al momento della loro raccolta, conservazione, elaborazione e comunicazione, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Ferme restando le responsabilità degli esercenti dell’attività di misura previste dalla normativa vigente, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura il trattamento dei dati storici di proprietà del cliente finale attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto, anche cliente finale, con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti, secondo criteri di efficienza e semplificazione;

c) nel caso dell’energia elettrica e su richiesta del cliente finale, i contatori di fornitura siano in grado di tenere conto anche dell’energia elettrica immessa nella rete direttamente dal cliente finale;

d) nel caso in cui il cliente finale lo richieda, i dati del contatore di fornitura relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica siano messi a sua disposizione o, su sua richiesta formale, a disposizione di un soggetto terzo univocamente designato che agisce a suo nome, in un formato facilmente comprensibile che possa essere utilizzato per confrontare offerte comparabili;

e) siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto all’articolo 11.

4. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l’attività di misura assicurino che, sin dal momento dell’installazione dei contatori di fornitura, i clienti finali ottengano informazioni adeguate con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico. 

5. Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata, è obbligatoria, entro il 31 dicembre 2016, l’installazione, a cura degli esercenti l’attività di misura, di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell’edificio o del condominio;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l’installazione entro il 31 dicembre 2016, a cura del proprietario, di sotto-contatori per misurare l’effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L’efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione o di inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai risparmi energetici potenziali, devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato;

c) nei casi in cui l’uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, per la misura del riscaldamento si ricorre, a cura dei medesimi soggetti di cui alla lettera b), all’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per quantificare il consumo di calore in corrispondenza a ciascun corpo scaldante posto all’interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto norme tecniche vigenti, salvo che l’installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459;

d) quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da teleriscaldamento o teleraffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la corretta suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l’uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l’importo complessivo è suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e aggiornamenti. Ove tale norma non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, è possibile suddividere l’importo complessivo tra gli utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia termica. In tal caso gli importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. E’ fatta salva la possibilità, per la prima stagione termica successiva all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà. Le disposizioni di cui alla presente lettera sono facoltative nei condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data di entrata in vigore del presente decreto si sia già provveduto all’installazione dei dispositivi di cui al presente comma e si sia già provveduto alla relativa suddivisione delle spese.

6. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile: 

a) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio provvedono, affinché, entro il 31 dicembre 2014, le informazioni sulle fatture emesse siano precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:

  1. per consentire al cliente finale di regolare il proprio consumo di energia, la fatturazione deve avvenire sulla base del consumo effettivo almeno con cadenza annuale;
  2. le informazioni sulla fatturazione devono essere rese disponibili almeno ogni bimestre;
  3. l’obbligo di cui al numero 2) può essere soddisfatto anche con un sistema di autolettura periodica da parte dei clienti finali, in base al quale questi ultimi comunicano i dati dei propri consumi direttamente al fornitore di energia, esclusivamente nei casi in cui siano installati contatori non abilitati alla trasmissione dei dati per via telematica;
  4. fermo restando quanto previsto al numero 1), la fatturazione si basa sul consumo stimato o un importo forfettario unicamente qualora il cliente finale non abbia comunicato la lettura del proprio contatore per un determinato periodo di fatturazione;
  5. ’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico può esentare dai requisiti di cui ai numeri 1) e 2) il gas utilizzato solo ai fini di cottura.
b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

  1. dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;
  2. dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l’interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall’inizio del contratto di fornitura, se inferiore.
7. Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui le società di vendita di energia al dettaglio, indipendentemente dal fatto che i contatori intelligenti di cui alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/ CE siano installati o meno, provvedono affinché:

a) nella misura in cui sono disponibili, le informazioni relative alla fatturazione energetica e ai consumi storici dei clienti finali siano rese disponibili, su richiesta formale del cliente finale, a un fornitore di servizi energetici designato dal cliente finale stesso;

b) ai clienti finali sia offerta l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e sia fornita, su richiesta, una spiegazione chiara e comprensibile sul modo in cui la loro fattura è stata compilata, soprattutto qualora le fatture non siano basate sul consumo effettivo;

c) insieme alla fattura siano rese disponibili ai clienti finali le seguenti informazioni minime per presentare un resoconto globale dei costi energetici attuali:

  1. prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
  2. confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo dell’anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
  3. informazioni sui punti di contatto per le organizzazioni dei consumatori, le agenzie per l’energia o organismi analoghi, compresi i siti internet da cui si possono ottenere informazioni sulle misure di miglioramento dell’efficienza energetica disponibili, profili comparativi di utenza finale ovvero specifiche tecniche obiettive per le apparecchiature che utilizzano energia;
c-bis) in occasione dell’invio di contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali, nonché nei siti web destinati ai clienti individuali, i distributori di energia o le società di vendita di energia includono un elenco di recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 137del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle agenzie pubbliche per l’energia, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché indicazioni pratiche sull’utilizzo di apparecchiature domestiche al fine di ridurre il consumo energetico delle stesse. Tale elenco è predisposto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, ed è aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;

d) su richiesta del cliente finale, siano fornite, nelle fatture, informazioni aggiuntive, distinte dalla richieste di pagamento, per consentire la valutazione globale dei consumi energetici e vengano offerte soluzioni flessibili per i pagamenti effettivi;

e) le informazioni e le stime dei costi energetici siano fornite ai consumatori, su richiesta, tempestivamente e in un formato facilmente comprensibile che consenta ai consumatori di confrontare offerte comparabili. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico valuta le modalità più opportune per garantire che i clienti finali accedano a confronti tra i propri consumi e quelli di un cliente finale medio o di riferimento della stessa categoria d’utenza.

8. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l’accesso ai dati relativi ai loro consumi. Nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati dal presente articolo, al fine di evitare duplicazioni di attività e di costi, la stessa Autorità si avvale ove necessario del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, in legge 13 agosto 2010, n. 129, e della banca dati degli incentivi di cui all’articolo 15-bis del decretolegge n. 63 del 2013, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2013, n. 90.

8-bis. La ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla fatturazione per il consumo individuale di riscaldamento e di raffrescamento nei condomini e negli edifici polifunzionali di cui al comma 5 è effettuata senza scopo di lucro. L’autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, entro il 31 dicembre 2016, stabilisce costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.


  • Art. 16. Sanzioni
  1. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi di cui all’articolo 8, commi 1 e 3, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. Quando la diagnosi non è effettuata in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 8 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.
  2. L’esercente l’attività di misura che, nei casi previsti dall’articolo 9, comma 1, lettera b) ed in violazione delle modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, non fornisce ai clienti finali i contatori di fornitura aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del predetto comma è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro, per ciascuna omissione.
  3. L’esercente l’attività di misura che fornisce sistemi di misurazione intelligenti non conformi alle specifiche fissate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico a norma dell’articolo 9, comma 3, lettere a), b) c) ed e), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro. Le sanzioni di cui al presente comma sono irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  4. L’esercente l’attività di misura che al momento dell’installazione dei contatori di fornitura non fornisce ai clienti finali consulenza ed informazioni adeguate secondo quanto stabilito dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in particolare sul loro effettivo potenziale con riferimento alla lettura dei dati ed al monitoraggio del consumo energetico, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro.
  5. L’esercente l’attività di misura che non ottempera agli obblighi di installazione di contatori di fornitura di cui all’articolo 9, comma 5, lettera a), entro il termine ivi previsto, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro.
  6. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario dell’unità immobiliare che non installa, entro il termine ivi previsto, un sottocontatore di cui alla predetta lettera b), è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione del contatore individuale non è tecnicamente possibile o non è efficiente in termini di costi o non è proporzionata rispetto ai risparmi energetici potenziali.
  7. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 5, lettera c) il proprietario dell’unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all’interno dell’unità immobiliare, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliare. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando da una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulta che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi.
  8. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 5, lettera d), è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a 2500 euro.
  9. L’impresa di distribuzione o le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non forniscono nelle fatture emesse nei confronti di clienti finali presso i quali non sono installati contatori intelligenti le informazioni previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera a), sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascuna omissione.
  10. L’impresa di distribuzione o la società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio che non consentono ai clienti finali di accedere alle informazioni complementari sui consumi storici in conformità a quanto previsto dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 6, lettera b), è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 2500 euro per ciascun cliente.
  11. È soggetta ad una sanzione amministrativa da 150 a 2500 euro per ciascuna violazione, l’impresa di vendita di energia al dettaglio: a) che non rende disponibili, con le modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico su richiesta formale del cliente finale, le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera a); b) che non offre al cliente finale l’opzione di ricevere informazioni sulla fatturazione e bollette in via elettronica e non fornisce, su richiesta di quest’ultimo, spiegazioni adeguate secondo le prescrizioni dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a norma dell’articolo 9, comma 7, lettera b); c) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, unitamente alla fattura le informazioni di cui all’articolo 9, comma 7, lettera c); d) che non fornisce al cliente finale, secondo le modalità individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, le informazioni le stime dei costi energetici tali da consentire a quest’ultimo di confrontare offerte comparabili.
  12. L’impresa di vendita di energia al dettaglio che applica specifici corrispettivi al cliente finale per la ricezione delle fatture o delle informazioni sulla fatturazione ovvero per l’accesso ai dati relativi ai consumi è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 5000 euro per ciascuna violazione.
  13. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dal Ministero dello sviluppo economico.
  14. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono irrogate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio o Enti da esse delegati.
  15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 e 12 sono irrogate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico.
  16. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità amministrative competenti si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l’accordo dell’impresa destinataria dell’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
  17. L’autorità amministrativa competente, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse dà avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.
  18. In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 il trasgressore e gli eventuali obbligati in solido sono diffidati a provvedere alla regolarizzazione entro il termine di quarantacinque giorni dalla data della contestazione immediata o dalla data di notificazione dell’atto di cui al comma 17.
  19. All’ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui al comma 18 e alla contestazione immediata o alla notificazione degli estremi della violazione amministrativa a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si provvede con la notifica di un unico atto che deve contenere: a) l’indicazione dell’autorità competente; l’oggetto della contestazione; l’analitica esposizione dei fatti e degli elementi essenziali della violazione contestata; b) l’indicazione del nominativo del responsabile del procedimento e, ove diverso, dell’ufficio dove è possibile presentare memorie, perizie e altri scritti difensivi, essere sentiti dal responsabile del procedimento sui fatti oggetto di contestazione, nonché avere accesso agli atti; c) l’indicazione del termine entro cui l’interessato può esercitare le facoltà di cui alla lettera b), comunque non inferiore a trenta giorni; d) la diffida a regolarizzare le violazioni nei casi di cui al comma 18; e) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 7; f) la menzione della possibilità, nei casi degli illeciti non diffidabili o per i quali non si è ottemperato alla diffida, di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; g) l’indicazione del termine di conclusione del procedimento.
  20. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista dai commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 10 entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18. Il regolare pagamento della predetta somma estingue il procedimento limitatamente alle violazioni oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
  21. Il pagamento della sanzione e della somma di cui al comma 20 è effettuato con le modalità di versamento previste dall’articolo 19 decreto legislativo 3 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Del pagamento è data mensilmente comunicazione all’autorità amministrativa competente, con modalità telematiche, a cura della struttura di gestione di cui all’articolo 22 del predetto decreto legislativo.
  22. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle attività di ispezione degli impianti termici di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, eseguono, anche gli accertamenti e le ispezioni sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8.
  23. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni del presente decreto, sono versati ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I proventi delle sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 rimangono alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, o a Enti da esse delegati, che possono utilizzarli per la gestione degli accertamenti e delle ispezioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74.
  24. In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.





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martedì 18 ottobre 2016

Contabilizzazione: Le due alternative (NOVITA' norma uni 10200)

Vi sono due diverse modalità per la ripartizione della spesa del riscaldamento a seguito dell’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione.
La prima è il rinvio fatto dall’articolo 9 comma 5 lettera d) del D. Lgs. 102/2014, alla norma UNI 10200. Alla data odierna è in vigore la norma approvata nel 2015. E’ però all’esame dell’UNI la nuova versione che, presumibilmente vedrà la luce entro la fine del corrente anno 2016 o nei primi mesi del 2017. Tale ultima norma, tra le altre cose, dovrebbe anche contenere i criteri di calcolo per la ripartizione nelle così dette “seconde case”, caratterizzate da una occupazione discontinua.
Ricorrendo alla norma UNI occorre anche procedere al calcolo della nuova tabella millesimale per la ripartizione delle dispersioni di rete, della manutenzione ordinaria, del terzo responsabile e della forza motrice.
Negli edifici serviti da un impianto di distribuzione verticale sarà anche necessario calcolare le dispersioni della rete, solitamente espresse in una percentuale.
In caso, invece, di distribuzione a zona (o così detta orizzontale) tale determinazione non è necessaria. Infatti la quantità delle dispersioni viene calcolata a seguito di differenza tra la somma dei consumi rilevati nelle singole unità immobiliari ed il totale complessivo dei consumi dell’edificio. Non sembrerebbe infatti possibile continuare ad utilizzare la precedente tabella millesimale del riscaldamento solitamente calcolata in base alla superficie scaldante o ai metri quadri. Tale criterio di formazione dei millesimi non è più rispettoso del criterio proporzionale in quanto ciò che rileva è la quantità di energia potenzialmente necessaria per raggiungere il grado di comfort (il fabbisogno energetico).
Si ritiene che la delibera contraria all’adozione della nuova tabella a favore di quella precedente sia viziata da nullità. Riflessioni sul punto portano a ritenere il D. Lgs. 102/2014, il quale richiama la UNI 10200, norma imperativa e, in quanto tale, non derogabile.
E’ la stessa norma UNI 10200 a prevedere che per il calcolo dei nuovi millesimi sia necessario il ricorso al fabbisogno energetico delle singole unità immobiliari.
Ai fini del calcolo del fabbisogno energetico, il tecnico dovrà utilizzare le norme UNI TS 11300 ma non dovrà ignorare quanto previsto dall’articolo 68 comma 2 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Non dovranno quindi essere considerate quelle migliorie apportate all’interno delle singole unità immobiliari anche se le stesse hanno effettivamente diminuito il fabbisogno energetico. Non dovranno quindi essere considerati i doppi vetri o le eventuali coibentazioni interne dei singoli alloggi.
Tali interventi vedranno una minore necessità di prelievo di calore e, quindi, una riduzione della quota a consumo. 
Diverso è il caso del nuovo criterio di ripartizione della spesa introdotto dal D. Lgs. 141/2016 che ha apportato integrazioni al D. Lgs. 102/2014. Qualora siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l’edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, l’assemblea potrà decidere se applicare o meno la UNI 10200.
In tale seconda ipotesi, non sarà nemmeno più necessario calcolare la nuova tabella millesimale. E’ la legge stessa, in questo caso, a dettare il criterio per la ripartizione delle dispersioni di rete e degli altri costi. 
Il calcolo del fabbisogno, però, deve essere effettuato ugualmente. In questo caso, tuttavia, non essendo lo stesso necessario per calcolare una proporzione, ma dovendo invece effettuare una “fotografia” dell’edificio in termini di fabbisogni, il tecnico dovrà considerare lo stato attuale dell’involucro edilizio, comprendendo, così, anche le migliorie quali, ad esempio, i doppi vetri.
Non appare di immediata interpretazione il riferimento alla differenza. 
Verrebbe da ritenere che il riferimento al metro quadro indichi la necessità di individuare il fabbisogno di ciascuna unità immobiliare. Questi, sommati tra loro, consentiranno di individuare la media del fabbisogno per l’intero edificio. Tale dato dovrebbe essere il riferimento per verificare la differenza.
In ogni caso il riferimento al fabbisogno è tale da far sì che non debbano essere considerati solo gli appartamenti posti all’ultimo piano o al piano pilotis, ma anche, ad esempio, i fabbisogni di quelli esposti a nord.
Nel caso in cui le differenze dovessero essere superiori al 50%, l’assemblea potrà decidere di non applicare la norma UNI 10200. 
Sussistendo tale differenza, non sembrerebbe di intendere che sia obbligatorio non applicare la norma UNI, ma venga lasciata all’assemblea la facoltà di scegliere.
Non avendo previsto una maggioranza, si ritiene che la stessa potrebbe essere quella necessaria per l’approvazione del nuovo criterio ai sensi dell’articolo 26 comma 5 legge 10/1991: la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.
Non avendo previsto una maggioranza, si ritiene che la stessa potrebbe essere quella necessaria per l’approvazione del nuovo criterio ai sensi dell’articolo 26 comma 5 legge 10/1991: la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà dei millesimi.
Questi, infatti, servono a compensare le dispersioni dall’involucro. La norma, invece, richiama espressamente i soli prelievi, indipendentemente dalla necessità che li ha creati (le dispersioni).
La restante parte potrà essere ripartita con criteri diversi rispetto alla tabella millesimale prevista dalla UNI 10200 quali, ad esempio, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure secondo le potenze installate. Probabilmente la vecchia tabella millesimale del riscaldamento soddisfa tali requisiti e potrebbe essere nuovamente utilizzata.
Non applicando la UNI 10200, sarà l’assemblea a decidere che al massimo il 30% potrà essere ripartito sulla base dei criteri indicati dal legislatore. Non sembrerebbe più necessario procedere a far calcolare le dispersioni di rete.
In ogni caso, sembra che nemmeno nella parte percentuale residuale sia possibile utilizzare criteri di ripartizione che facciano riferimento alle dispersioni dall’involucro. Quindi nemmeno in questa sede possono essere introdotti i coefficienti correttivi.
Si avrebbe pertanto una norma che consente di non ricorrere alla UNI 10200 qualora vi siano forti differenze di fabbisogno determinate dalle dispersioni. Tuttavia, nella determinazione del criterio di ripartizione, le dispersioni dalle parti comuni non possono essere utilizzate per la determinazione dei criteri di ripartizione.
Per la quota a consumo, che deve essere almeno il 70% della spesa ripartita sulla base degli effettivi prelievi volontari di energia termica utile (cioè il calore rilasciato dai termosifoni), non sembrerebbe vi siano rilevanti differenze in caso di applicazione o meno della UNI 10200.
La differenza tra le due ipotesi sembra limitata alla ripartizione dei restanti costi nella parte in cui, non dovendo utilizzare il fabbisogno energetico al fine del calcolo della tabella millesimale, gli appartamenti sfavoriti non vengono penalizzati due volte.
Non vi dovrebbero essere risparmi in riferimento al professionista.
Infatti, senza il calcolo del fabbisogno, l’assemblea non ha gli strumenti per effettuare la scelta consentita dal legislatore. 
In ogni caso, quindi, occorre il calcolo del fabbisogno.

di Edoardo Riccio
Coordinatore Giuridico CSN

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lunedì 8 agosto 2016

I sistemi per il telecontrollo/telegestione degli impianti termici

di Oliviero Tronconi
Professore Ordinario
Politecnico di Milano Dip. BEST

La tecnologia applicata al sistema di controllo e gestione dell’impianto consente di governare la caldaia a distanza (telegestione) da un centro di servizi operante 24 ore su 24, di rilevare le temperature all’interno delle singole unità immobiliari e ripartire le spese sulla base dell’effettivo consumo.

Da qualche tempo cominciano ad essere presenti in maniera evidente nel mercato alcuni operatori che offrono servizi per la gestione energetica degli edifici basati su sistemi di controllo a distanza (telegestione). Queste aziende rappresentano le prime manifestazioni di un fenomeno di mercato destinato a crescere nei prossimi anni in maniera significativa anche nel nostro Paese. Infatti, lo sviluppo della tecnologia dei sistemi di telecontrollo e telegestione degli impianti termici ed elettrici, inizialmente applicata solo agli edifici terziari e in generale utilizzata nell’ambito degli Edifici Intelligenti (con i sistemi di sicurezza, i sistemi di comunicazione ed informatica distribuita), ha ormai consentito la realizzazione di speciali sistemi compatti ed economici finalizzati all’impiego in edifici terziari di dimensioni modeste ed in edifici residenziali. Del resto la crescita della spesa energetica nell’ambito dei costi di gestione complessivi degli edifici, sia terziari che residenziali, è stata una costante degli ultimi anni e sia gli utenti privati, che i gestori dei patrimoni pubblici e privati sono sempre più interessati al suo controllo e contenimento. Ecco i motivi che sono alla base della comparsa dei primi operatori che offrono prodotti/servizi in grado di migliorare la qualità e le prestazioni dei tradizionali servizi di gestione energetica (fornitura di calore e manutenzione delle caldaie) e di offrire servizi innovativi basati su tecnologie ormai consolidate e soprattutto di realizzare economie di scala per i gestori/proprietari di più immobili e risparmi non trascurabili per i singoli condomini. La carta vincente è rappresentata dalla tecnologia, che con un piccolo investimento iniziale (nel sistema di controllo e gestione dell’impianto) può consentire di gestire la caldaia a distanza (telegestione) da un centro di servizi operante spesso 24 ore su 24, di rilevare le temperature all’interno delle singole unità immobiliari e ripartire le spese sulla base dell’effettivo consumo, permettendo al singolo utente di programmare la sua richiesta di energia e offrendogli la certezza di pagare solo ciò che ha consumato. Oggigiorno in molte città europee sono presenti aziende che offrono questa gamma di servizi di telegestione energetica permettendo significativi risparmi ai cittadini e alla collettività in termini di riduzione dei consumi energetici e quindi migliorando il contesto ambientale urbano. Quello della razionalizzazione e riduzione dei consumi energetici è uno degli elementi che più ha contribuito in un quadro di interventi complessi e sistemici – sviluppo delle reti di teleriscaldamento ed esemplare pianificazione del traffico urbano (estensione zone pedonali e a traffico limitato, pagamento della sosta, dissuasione all’utilizzo del mezzo privato, ecc.) – alla riqualificazione ambientale delle principali città della Gran Bretagna.
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