venerdì 27 novembre 2015

Bonifico detrazione fiscale effettuato dalla Banca con dicitura RISPARMIO ENERGETICO può essere utilizzato per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA?


DOMANDA: un bonifico a impresa effettuato erroneamente dalla banca con dicitura "risparmio energetico" puo' essere volturato e quindi utilizzato per detrazione "ristrutturazione edilizia"?
RISPOSTA: Gentile Sig.ra XXX, l'art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto, con decorrenza 1 luglio 2010, l'obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8
dell'art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011, e, dal 1 gennaio 2015, all'8% in base al comma 657 della Legge 190/2014.
Ciò premesso, nell'ipotesi in cui l'indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l'applicazione della ritenuta d'acconto ora del 8%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa.
Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest'ultima detrazione.
(Vedi circolare n.11/E del 21 maggio 2014, punto 4.5).
Cordiali saluti. 

Questa risposta è resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000.


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