venerdì 27 novembre 2015

Il nuovo codice di prevenzione incendi


In data 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Si tratta di un importante provvedimento, che entrerà in vigore dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per evitare di suscitare preoccupazione liberiamo subito il campo dalle paure o dai timori che questa nuova normativa vada ad impattare pesantemente con l’attività dell’amministratore di condominio, perché al momento non si rivolge alle attività che interessano il mondo condominiale.
Infatti il Decreto all’art. 2 comma 1 precisa che esso si applica solo ad alcune attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 Agosto 2011, n. 151.
In particolare le norme tecniche si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del DPR n.151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
Il Decreto si prefigge il fine di semplificare e razio nalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili come sopra ricordato a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La caratteristica principale che contraddistingue il testo riguarda la possibilità di utilizzare un nuovo approccio metodologico, che definirei “ingegneria antincendio”, di fatto più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.
E’ un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il tecnico che attualmente si occupa di Prevenzione Incendi, dovrà per forza adeguarsi a questa nuova modalità di approccio alla materia.
Nel caso non intenda modificare il proprio atteggiamento nell’affrontare problematiche di Prevenzione Incendi, sarà la committenza che richiederà espressamente agli stessi tecnici, un’attenta applicazione della nuova soluzione “alternativa” in quanto calzante e maggiormente adatta ai luoghi . Questo consentirà di evitare la realizzazione di opere per misure di prevenzione incendi non effettivamente richieste dalle condizioni dei luoghi ma esclusivamente imposte dalla attuale normativa.
In sintesi la soluzione alternativa concessa dalla nuova disciplina consentirà notevoli risparmi e l’ottenimento di condizioni di sicurezza più appropriate ai luoghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco.
Non si tratta di nuove regole che sostituiscono le attuali ma di norme che si possono applicare in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno che di seguito si riportano ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:
  1. decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
  2. decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
  3. decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
  4. decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
  5. decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
  6. decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
  7. decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  8. decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità.
L’allegato tecnico è strutturato in quattro sezioni:

Sezione G

Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;

Sezione S

Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;

Sezione V

Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;

Sezione M

Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.

Riassumendo possiamo affermare che si tratta di grandi novità in materia di prevenzione incendi ma che per ora non riguardano ancora il mondo del condominio.
Diversamente i tecnici che operano nel settore della prevenzione incendi, dovranno iniziare a fare i conti con questo nuovo sistema di affrontare le problematiche che nel prossimo futuro diventerà invece della soluzione alternativa l’unica percorribile per raggiungere un corretto livello di sicurezza con una giusta spesa.

di Marco Marchesi
Direttore Centro Studi ANACI Emilia Romagna

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