Come detto è rimasta invariata la distinzione tra prima e seconda convocazione, a mio avviso inutile.
In ordine alla prima convocazione l'intervento del legislatore si è limitato ad abbassare il quorum costitutivo relativo all'elemento personale, statuendo che l’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due ferzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
La modificazione è poco significativa perché la prima convocazione è una mera finzione, priva di riscontro nella realtà e comunque è rimasto invariato il quorum millesimale molto elevato. Non è cambiato invece il quorum deliberativo nelle assemblee di prima convocazione.
Una novità più incisiva, almeno all’apparenza, è l’aver codificato la necessità del quorum costitutivo per le assemblee di seconda convocazione, raggiunto allorché alla riunione partecipino “tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio”.
Molto più rilevanti le novità introdotte nel 4° comma dell'art. 1136 c.c.: infatti dal 18 giugno 2013 la maggioranza di cui al secondo comma dell’art 1136 c.c. è richiesta anche in seconda convocazione in molti più casi.
Oltre alle classiche fattispecie codificate nel 1942 (nomina e revoca dell’amministratore, liti attive e passive che esorbitino dalle competenze dell'amministratore, ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità) il testo riformato prevede la necessità di tale maggioranza qualificata in seconda convocazione anche per altre fattispecie.
Le maggioranze necessarie per:
- La tutela delle destinazioni d'uso
- Le innovazioni che abbiano ad oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti (art. 1120, 2° comma, punto 1, c.c.)
- Le opere per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia
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