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giovedì 22 febbraio 2018

L’assemblea: iter procedurale

Come è noto, il legislatore italiano non ha mai definito la natura giuridica del condominio, neppure con la riforma intervenuta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, del codice civile del 1942.
La giurisprudenza, già da tempo, ha definito il condominio un ente di gestione, confermando che è privo di personalità giuridica e, del resto, la sua disciplina è inserita nel libro terzo “della proprietà” con un privilegio dei diritti di comproprietà sulle parti e sui servizi comuni, rispetto sia ai rapporti di natura obbligatoria, anch’essi previsti, sia a quelli personali sussistenti tra i condomini. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 18 settembre 2014, n. 19663, ha stabilito che, proprio in relazione alla mutata normativa, il condominio sia fornito, quanto meno, di una soggettività giuridica, poiché è dotato di un patrimonio e assume obbligazioni, derivate da contratti o da fatti illeciti. Come gli enti collettivi, è gestito da due “organi”: l’assemblea, che rappresenta il potere decisionale e l’amministratore che ne rappresenta il potere esecutivo.

L’assemblea delibera, con le maggioranze prescritte, in particolare, dagli artt. 1117-ter, 1120 e 1136 cod. civ., nonché dall’art. 67 disp. att. cod. civ., per ogni questione che rilevi per gli interessi e i diritti dei condomini, con esclusione, conseguentemente, degli argomenti che ne esulano, non concernendo beni e servizi comuni. Qualora avvenga ciò, la delibera è nulla (Cass. civ., Sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6652). Si rammenta che la delibera è un atto collettivo, anche se parte della dottrina la definisce un atto complesso. Le delibere possono essere nulle e, dunque, impugnabili in ogni tempo, ovvero annullabili e, quindi, impugnabili entro i trenta giorni previsti dall’art. 67 disp. att. cod. civ., dai condomini assenti o da quelli, presenti all’assemblea, che ne siano stati contrari o si siano astenuti; i trenta giorni decorrono dalla data dell’avvenuta effettiva conoscenza della delibera da parte del condomino che intenda impugnarla. Una delibera con cui si decida in modo concreto una spesa o una attività può essere impugnata, non essendo impugnabili quelle che abbiano un mero contenuto generico e programmatico, tale da rinviare a una successiva l’adozione dell’effettiva delibera (Cass. civ., Sez. II, 25 maggio 2016, n. 104865). Si ricorda che le delibere sono nulle quando propongono un oggetto illecito o impossibile, una causa illecita, quando sono contrarie a disposizioni imperative di legge o violino i diritti soggettivi e/o reali anche di un singolo condomino; per contro, sono annullabili tutte le altre delibere che, sostanzialmente, non rispettano le norme procedurali della gestione condominiale, latu sensu intesa. In quest’ultima fattispecie, legittimato a impugnare la delibera è esclusivamente il condomino interessato a tutelare la lesione del suo diritto, per esempio, per non essere stato convocato in assemblea (Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903), e non un altro condomino, per esempio quello regolarmente convocato. L’assemblea deve essere convocata dall’amministratore in carica ex art. 67 disp. att. cod. civ., ovvero anche da un terzo che operi quale delegato, secondo il meccanismo della rappresentanza volontaria, per esempio, il socio accomodante della società di persone, amministratrice del condominio, soprattutto se la convocazione è stata redatta sulla carta intestata della società (Cass. civ., Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 335).

Uniche eccezioni, alla norma sopra citata, consistono: 
  1. nella possibilità che anche un solo condomino convochi l’assemblea, allorché il condominio sia sprovvisto di amministratore ovvero l’amministratore sia decaduto dalla carica per essere venuti meno i requisiti di moralità prescritti dall’art. 71- bis disp. att. cod. civ.; in quest’ultima ipotesi, anche se il testo di legge riporta l’espressione “senza alcuna formalità” ritengo che le prescrizioni, di cui al precitato art. 66, debbano essere rispettate, indicando la frase de qua che non necessita alcuna preventiva dichiarata revoca da parte dell’assemblea o dell’autorità giudiziaria;
  2. nella convocazione diretta dell’assemblea da parte di un condomino, allorché l’amministratore ne sia obbligato, per esempio per la revisione delle tabelle millesimali o per deliberare una innovazione prevista dal secondo comma dell’art. 1120 cod. civ., ovvero da parte di due o più condomini, rappresentanti almeno un sesto del valore millesimale dell’edificio, che richiedano un’assemblea e l’amministratore non vi provveda nei dieci giorni successivi alla ricezione della relativa raccomandata.
Tutti i condomini effettivi devono essere convocati in assemblea pur se presentino situazioni particolari; può darsi il caso che un condomino sia fallito o sia in conflitto di interessi, per esempio, per aver impugnato una precedente delibera o, ancora, sia un minore o un inabilitato o un interdetto, ovvero per un’unità immobiliare si siano stipulati un contratto di leasing, sia stata prevista la cessione della proprietà con un contratto di rent to buy o con un preliminare trascritto ai Registri Immobiliari, ex art. 2932 cod. civ., o sussistano sia il nudo proprietario sia l’usufruttuario. Se poi sia stata comunicata all’amministratore la vendita, anche parziale, per esempio, per frazionamento di appartamento, di una unità immobiliare, deve essere convocata in assemblea l’acquirente o l’acquirente della porzione di appartamento compravenduta (Cass. civ., Sez. II, 16 giugno 2016, n. 12466). Si rammenta che la convocazione dell’assemblea è un atto unilaterale recettizio e, conseguentemente, deve pervenire ai condomini, o ai conduttori allorché ne abbiano diritto, entro i termini prescritti dalla legge o dal regolamento di condominio.
La convocazione deve contenere l’ordine del giorno. L’ordine del giorno incide sulla validità della relativa assemblea, poiché i condomini devono partecipare all’assemblea informati di quanto dovranno decidere. Non è necessaria, però, un’analitica e minuziosa elencazione degli argomenti da trattare, essendo sufficiente che siano indicati con termini essenziali, tali da essere comprensibili per tutti l’importanza e il tenore di quanto si dovrà deliberare.

Qualora l’assemblea stabilisca di dibattere ugualmente un argomento, non ben specificato nell’ordine del giorno, la partecipazione alla discussione e alla susseguente deliberazione preclude al condomino, che non abbia sollevato eccezioni, di poter impugnare la delibera, adducendo l’incompletezza dell’ordine del giorno. Una volta riunitisi i condomini nel giorno, nell’ora e nel luogo dove è convocata l’assemblea, di norma a maggioranza, eleggono il presidente e il segretario. La figura del presidente era prevista nel testo dell’art. 67 disp. att. cod. civ. del 1942; la riforma della normativa del condominio, introdotta con la legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha modificato l’articolo de quo eliminando il riferimento al presidente. Ritengo, tuttavia, che, per analogia con quanto disposto per gli enti collettivi (cfr. art. 2375 (?) cod. civ.), la nomina del presidente sia necessaria per la posizione di direzione della discussione assembleare e di responsabilità che deve assumere in relazione ad alcune decisioni da adottare seduta stante. Ma, considerato che la norma non ne prevede espressamente la nomina, se l’assemblea non vi proceda, questa circostanza non dovrebbe produrre effetti negativi sulla validità delle delibere assunte. Il presidente, constato il quorum costitutivo, per la validità dell’assemblea, per la presenza, di persona o per delega, dei condomini, ne dichiara la validità, riportando a verbale il loro nominativo e il corrispondente valore millesimale.
Il novellato art. 67 disp. att. cod. civ. dispone che, nei condomini il cui numero di condomini sia superiore a venti, nessuno di essi può essere portatore di un numero di deleghe superiore a un quinto dell’intera compagine e dei millesimi del fabbricato.
A prescindere dalle difficoltà operative che in alcune fattispecie si creano, per esempio, qualora un solo condomino sia proprietario di più unità immobiliari, per un valore superiore a duecento millesimi, il legislatore ha desunto la norma dagli arresti degli Ermellini che, confermando la validità di una clausola del regolamento di condominio, intendevano garantire l’effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, allorché il regolamento stesso limitasse il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee (da ultimo: Cass. civ., Sez. VI, 23 marzo 2017, n. 8015).
Terminata l’assemblea, l’ultimo comma dell’art. 1136 cod. civ. prevede che “si rediga” il processo verbale che ha la funzione di documentare la valida costituzione dell’assemblea, il processo formativo e il contenuto delle delibere e, dopo la novella del 2012, ai sensi dell’art. 1129 cod. civ., le brevi dichiarazioni che i condomini hanno voluto rilasciare. La veridicità di questo può essere impugnata avvalendosi di qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre una querela di falso (Cass. civ., Sez. VI, 9 maggio 2017, n. 11375); incombe sul condomino, impugnante una delibera, l’onere di sovvertire la presunzione di verità di quanto risulta dal verbale.
Considerato che l’art. 1137 cod. civ. prescrive che possano impugnare le delibere esclusivamente i condomini che sono rimasti assenti all’assemblea, quelli dissenzienti e quelli astenuti, anche in questo caso mutuando la tesi giurisprudenziale, nel verbale devono essere esattamente riportati i nominativi dei condomini dissenzienti e degli astenuti, nonché il valore delle rispettive quote millesimali, non necessitando, per la validità delle delibere, che siano riportati i nominativi di coloro che hanno votato a favore, potendosi desumere, per differenza, la verifica della sussistenza delle maggioranze prescritte dall’art. 1136 cod. civ..
La forma del verbale, deve essere necessariamente scritta dovendo essere riportata nel libro verbale prescritto dall’art. 1129 cod. civ.. È sufficiente la sottoscrizione del presidente e del segretario, che l’ha redatto in seguito alle indicazioni dello stesso presidente, soggetti che non sono, comunque, pubblici ufficiali, ma soggetti privati. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i condomini soltanto qualora costituisca il testo contrattuale di una convenzione stipulata tra loro. Tuttavia se la delibera inerisca a diritti reali dei condomini, il verbale deve essere redatto con forma scritta ad substantiam. Infine si deve rammentare che i verbali, in caso di contestazioni, sono interpretati dall’autorità giudiziaria “secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 cod. civ. e ss., privilegiando, innanzitutto, l’elemento letterale e quindi, soltanto nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, utilizzando gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle parti e della conservazione degli effetti dell’atto.” (Cass. civ., Sez. II, 23 novembre 2016, n. 23903).

di Gian Vincenzo Tortorici
Direttore CSN Anaci
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venerdì 3 marzo 2017

COME VA REGOLAMENTATA LA SOSTA NELLE AREE CONDOMINIALI?

L'assemblea può regolamentare la sosta nelle aree condominiali ma non può, a maggioranza, assegnare un posto auto in via esclusiva e a tempo indeterminato.

Cassazione 27 maggio 2016 n.17034

La vicenda si origina molti anni fa, quando l'assemblea condominiale delibera di destinare a soli quattro condomini l'uso di posti auto nelle zone condominiali.
L'uso del posto auto condominiale può essere regolamentato dall'assemblea, cosi come questa può decidere di destinare un'area comune a tale scopo (es. cortile), ma non può deliberare a maggioranza di assegnarne l'uso in via esclusiva e per un tempo indeterminabile ad un condomino o più condomini.
Il ricorrente impugnava la delibera chiedendone la nullità.
Il Tribunale riconosceva la nullità della delibera, siccome adottata solo a maggioranza in violazione della legge, dato che non avrebbe potuto decidere solo a maggioranza l'assegnazione di posti auto in via esclusiva e per un tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, investita della questione dopo il giudizio di appello, ha ritenuto che l'assemblea ha il potere di modificare (o anche innovare) a maggioranza la destinazione delle parti comuni, ad esempio per ricavarne posti auto, ma non può disporre che tale utilizzo sia destinato ad uno o più condomini (e non a tutti), senza che ricorra il consenso di tutti i partecipanti al condominio. 
In sostanza una simile delibera viola il diritto di pari utilizzo delle parti comuni che deve essere riconosciuto a tutti i condomini. Il diritto e la sua violazione devono essere oggetto "di un'astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio".
E così la Cassazione ha statuito che "l'assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all'interno di un area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell'uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (cfr. sul punto Cass. 22 gennaio 2004, n. 1004, che ha ritenuto affetta da nullità l'assegnazione nominativa ai singoli condomini di posti fissi, ubicati nel cortile comune, per il parcheggio della seconda autovettura: in detta pronuncia si è valorizzato il fatto per cui una tale delibera sottraeva l'utilizzazione del bene comune a coloro che non possedevano la seconda autovettura)".

Avv. Carlo Patti
Consulente Legale

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giovedì 9 febbraio 2017

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: L'INDIVIDUAZIONE DELLA NOTEVOLE ENTITÀ

Per l'approvazione delle opere straordinarie di rilevante entità da parte dell'assemblea condominiale è necessaria la maggioranza di almeno 500/1000 di proprietà. Nell’individuazione della notevole entità il giudice può tenere conto oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente su ogni singolo condomino.

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CASSAZIONE 23 GENNAIO 2017, N. 1653: in tema di lavori straordinari




CASSAZIONE 23 GENNAIO 2017, N. 1653

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Il Dott. MANNA Felice  -  Presidente  
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni  -  Consigliere 
Dott. ORICCHIO Antonio  -  rel. Consigliere 
Dott. PICARONI Elisa   -  Consigliere 
Dott. SCARPA   Antonio -  Consigliere  

ha pronunciato la seguente:                                          
SENTENZA

sul ricorso 15504/2012 proposto da: 
B.A., Z.E., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo Studio dell'avvocato P. F., rappresentati e difesi dall'avvocato M. A.; 
- ricorrenti - 

CONTRO
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato N. D. P. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. M.; 
CONDOMINIO, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato C. V., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato D. F.; 
- controricorrenti - 

 CONTRO
V.R. quale Amministratore pro tempore del Condominio; 
- intimato - 

avverso la sentenza n. 1100/2011 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 04/05/2011; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO; 
udito l'Avvocato O. F., con delega orale dell'Avvocato M. A. difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento delle difese depositate; 
udito l'Avvocato C. V., difensore del Condominio, la quale produce sentenza della 2^ Sezione Civile del 5/7/2016, e l'Avvocato Nicola Di Pierro, difensore di  L.M., entrambi gli avvocati si sono riportati agli atti depositati ed hanno chiesto la condanna alle spese ex art. 96 c.p.c.; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso 

CONSIDERATO in FATTO

B.A. e Z.E., quali condomini del Condominio (OMISSIS), convenivano in giudizio, con un primo atto di citazione ex art. 1137 c.c., notificato il 12 aprile 2000, il suddetto Condominio. Parti attrici chiedevano l'annullamento delle delibere assembleari del detto condominio adottate il giorno 9 marzo 2000 e, per quanto occorrente, 28 gennaio 2000.
Tanto per una prospettata invalidità ex art. 1136 c.c., commi 2 e 4, nonchè - in subordine - perchè le delibere autorizzavano lavori per opere non necessarie e finalizzate all'utilità di solo alcuni condomini.
Costituitosi nel giudizio (recante il n. 1943/2000 R.G.) il convenuto condominio chiedeva il rigetto dell'avversa domanda. Interveniva, di seguito, nel medesimo processo il condomino L.M. chiedendo il rigetto della domanda e deducendo, altresì, la decadenza dalla facoltà di impugnazione della prima citata delibera del gennaio del 2000.
Con distinto atto di citazione ex art. 1137, notificato il 22 dicembre 2000, il solo B.A. impugnava la successiva delibera condominiale del 23 novembre 2000.
Nel conseguente scaturito giudizio (portante il n. 8/2001) veniva svolta domanda di accertamento dell'illegittimità dell'anzidetta ultima delibera assembleare condominiale e di quella del 9 marzo 2000 ed il loro annullamento "ove necessario" prospettando l'esistenza di plurime situazione di conflitto di interessi.
Anche in tale secondo giudizio il convenuto condominio si costituiva e chiedeva il rigetto della proposta impugnazione. Disposta, come da atti, la riunione dei due suddetti processi, l'adito Tribunale di Venezia, con sentenza n. 922/2008, dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione delle delibere di cui alla causa n. 1943/2000 R.G., rigettando - in quanto infondate nel merito - le rimanenti domande attoree, con condanna degli attori alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione del Tribunale lagunare il B. e la Z. interponevano appello resistito dal Condominio (OMISSIS) e dal L.M., i quali instavano per la conferma della gravata decisione.
Con sentenza n. 1100/2011 l'adita Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame, confermata l'impugnata sentenza e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.
Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorrono il B. e la Z. con atto affidato a cinque ordini di motivi.
Resistono con controricorso le parti intimate.
Nell'approssimarsi dell'udienza hanno depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., i ricorrenti B.- Z..

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Deve, innanzitutto, rilevarsi che non può essere preso in considerazione il documento come in atti prodotto dalla parte controricorrente in quanto non ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c..
2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione di legge o erronea applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c., art. 1136 c.c., commi 2 e 4, nonchè degli artt. 1112 (rectius 112), 359, - e 92 c.p.c., nonchè l'ulteriore vizio di omessa motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. quanto ad un punto decisivo della controversia.
Il motivo - pur se con censure promiscue in unico contesto - si incentra, nella sostanza, sulla questione della pretesa mancata autorizzazione assembleare per costituzione in giudizio del condominio.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di. violazione degli artt. 112 e 359 c.p.c. e ss., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Viene lamentato il riferimento svolto dalla sentenza gravata alla sola delibera 9.3.2000, mentre nulla sarebbe stato detto in ordine alla delibera 23.11.2000.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 1136 c.c., commi 2 e 4, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
Con la stessa indicazione numerica di terzo motivo (in quella che costituisce una vera e propria seconda parte del motivo come ripetutamente indicato) viene anche denunciata la "violazione e falsa applicazione di norme di legge e l'erronea applicazione degli artt. 1136 e 2931 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".
5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa o quantomeno insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
6.- Con il quinto ed ultimo motivo si propongono promiscuamente svariate ed eterogenee censure per violazione di legge (art. 1366 c.c., artt. 345, 152, 112 e 359 c.p.c.), nonchè carenze motivazionali ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
7.- La Corte ritiene di dover porre immediatamente la propria attenzione sull'esposto e complesso terzo motivo del ricorso ed, in particolare, su quella che costituisce la prima doglianza del medesimo ovvero la violazione dell'art. 1136 c.c., commi 2 e 4. Detta doglianza ha carattere del tutto dirimente della controversia.
La parte ricorrente risulta aver dal primo atto del giudizio chiesto e insistito per la declaratoria di annullamento delle succitate delibere assembleari condominiali in quanto adottati senza la prescritta maggioranza di 500/1000 di proprietà.
La medesima parte ha anche allegato la circostanza i aver ribadito l'istanza in sede di appello.
La gravata decisione non risulta, in punto, corretta.
Al riguardo va evidenziato che l'impugnata sentenza (a f 16), nel rigettare in quella sede il relativo motivo di appello, afferma erratamente di ritenere "che le delibere in esame, avendo carattere di mera attuazione ed esecuzione rispetto a quelle, mai impugnate, previamente adottate dall'assemblea, non richiedevano di certo la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., commi 2 e 4, necessaria solo per l'approvazione delle opere straordinarie di rilevante entità".
Senonchè nella assemblea del 9 marzo 2000 si deliberava, in sostanza, "la spesa per finire le opere" ed il "piano di pagamento dei costi complessivi" per il rifacimento del tetto dell'edificio condominiale.
E, nella successiva e collegata delibera, pure impugnata, del 23 novembre 2000 si decideva in merito all'approvazione del bilancio consuntivo dei medesimi lavori.
Non si era, pertanto, al cospetto di una mera delibera attuativa di precedente delibera assembleare, ma di vera e propria approvazione di proposta di spesa straordinaria per gli ingenti lavori di rifacimento del tetto dell'edificio condominiale.
Le relative delibere inerenti i lavori dovevano, senza dubbio, essere approvate - per il contenuto e la natura delle stesse - dalla maggioranza di tanti condomini da rappresentare i 500/1000 della proprietà ex art. 1136 c.c., commi 2 e 4.
Ebbene dalla semplice lettura del verbale dell'assemblea condominiale del 9 marzo 2000 emerge che la prima delibera di cui si chiede l'annullamento fu adottata con 477 millesimi e, quindi, in violazione del disposto di cui alla citata disposizione di legge.
E la successiva e collegata delibera del novembre 2000 neppure veniva approvata con la maggioranza prevista dalla invocata norma codicistica.
Nè dubbio poteva esserci in ordine alla necessità della maggioranza ex art. 1136 c.c., attesa la tipologia e la straordinarietà dei lavori, peraltro non risultanti in precedenza già come tali approvati (il che fa venire meno il carattere di "mera attuazione ed esecuzione" di non risultanti precedenti delibere). Il motivo, in punto, è - quindi - fondato e comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione dell'impugnata sentenza.
Potendosi decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., va disposto l'annullamento delle delibere impugnate.
8.- I rimanti e già esposti motivi del ricorso sono assorbiti.
9.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano, con riferimento ai gradi svolti del giudizio, in mancanza di apposite aggiornate note, così come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla le delibere assembleari condominiali impugnate e condanna le parti controricorrenti, in solido, al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle spese dell'intero giudizio in questa sede determinate - quanto al primo grado - in Euro 2.500,00 per diritti ed Euro 2.900,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, quanto al secondo grado in Euro 2.698,00 per diritti ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge e, quanto al presente giudizio, in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2017
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martedì 27 dicembre 2016

NO SPESE AL COSTRUTTORE: CASSAZIONE 04 AGOSTO 2016, N. 16321





CASSAZIONE 04 AGOSTO 2016, N. 16321

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                            
Dott. BIANCHINI Bruno -  Presidente  
Dott. D’ASCOLA Pasquale -  Consigliere  
Dott. ORICCHIO Antonio -  Consigliere 
Dott. SCALISI Antonino -  Consigliere
Dott. SCARPA Antonio -  rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:                                          

SENTENZA

sul ricorso 6841-2015 proposto da: 
CONDOMINIO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato M. C., rappresentato e difeso dagli avvocati L. S., M. G. C.; 
- ricorrente - 

contro
S. S. SRL elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato S. R., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A. A.; 
- controricorrente - 
e contro
L.L.P., L. G. SRL; 
- intimati - 

avverso la sentenza n. 507/2014 della CORTE D'APPELLO SEZ DIST. DI SASSARI, depositata il 12/12/2014; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA; 
udito gli Avvocati S. e R; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO LUIGI, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 14 novembre 2011, la S. S. S.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia - il Condominio, impugnando la deliberazione dell'assemblea dei condomini del 18 agosto 2011, con la quale era stata modificata la clausola del regolamento condominiale (art. 3, rubricata "Deroga temporale"). Tale clausola regolamentare disponeva:
"premesso:
che i singoli garages del complesso autorimessa di proprietà della Sea Smeralda s.r.l. sono destinati alla vendita;
che dette unità non usufruiscono di tutti questi servizi di cui gode il Complesso Autorimessa e che sostanzialmente rappresentano il 75% (settantacinquepercento) dei costi sui bilancio di gestione;
resta espressamente ed essenzialmente stabilito che le spese condominiali poste a carico della soc. S. S. s.r.l., relativamente alle unità immobiliari ancora invendute, non potranno essere superiori al 25% (venticinquepercento) di quelle poste a carico e calcolate per i singoli garage di proprietà dei singoli condomini. Il restante 75% (settantacinquepercento) verrà ovviamente suddiviso fra tutti i millesimi delle unità immobiliari già vendute e di proprietà dei singoli condomini".
L'attrice S.S. S.r.l. deduceva che tale clausola, in quanto contenuta in un regolamento "contrattuale", era suscettibile di modifica solo con il consenso dell'unanimità dei condomini, nella specie mancante, con conseguente nullità o annullabilità della deliberazione dell'assemblea del 18 agosto 2011, nonchè della deliberazione di approvazione del bilancio.
Il Condominio si costituiva e domandava in via riconvenzionale di dichiarare la nullità e l'inefficacia della clausola contenuta nel regolamento di condominio.
L.L.P. e L. G. S.r.l. intervenivano nel giudizio a sostegno delle ragioni del Condominio.
11 Tribunale di Tempio Pausania - Sezione distaccata di Olbia -, con sentenza n. 177/2013 del 10 aprile 2013, rigettava l'impugnativa proposta da Sea Smeralda S.r.l. Esponeva il Tribunale che la clausola sub art. 3 del Regolamento condominiale, limitandosi a disciplinare la ripartizione delle spese, avesse natura regolamentare, sicchè poteva essere modificata anche in difetto dell'unanimità.
Proponeva appello la S.S. S.r.l., affermando la natura contrattuale del regolamento condominiale, in quanto predisposto dalla comune venditrice ed accettato dai singoli condomini nell'atto di acquisto, di tal che per modificare le sue clausole sarebbe occorsa la volontà unanime del partecipanti.
Gli appellati Condominio, L.L.P. e L.G. S.r.l. chiedevano il rigetto dell'impugnazione principale e proponevano appello incidentale subordinato, insistendo per la nullità o inefficacia della clausola regolamentare, in forza dell'art. 1355 c.p.c..
La Corte d'Appello di Sassari, con sentenza n. 507/2014 del 12 dicembre 2014, accoglieva l'appello principale ed annullava la deliberazione assembleare nella parte in cui essa modificava l'art. 3 del cap. 4 del Regolamento condominiale, nonchè sui punti relativi al bilancio La Corte di Sassari qualificava la clausola che limitava al 25% le spese condominiali poste a carico della Sea Smeralda s.r.l., per le unità immobiliari ancora invendute, come "diversa convenzione" di ripartizione delle spese, ai sensi dell'art. 1123 c.c., modificabile, pertanto, solo con il consenso unanime di tutti i condomini. Ai fini della vincolatività del regolamento, la Corte di merito osservava come risultasse prodotto il primo contratto di vendita del 26 agosto 1987, nel quale l'acquirente conferiva mandato alla società venditrice "di predispone un regolamento secondo le condizioni e le clausole di cui al menzionato "Capitolato di patti e condizioni", recando tale Capitolato la specifica previsione della clausola sulle spese poi inserita nel regolamento condominiale.
Il Regolamento, continuano i giudici dell'appello, risultava registrato e trascritto nel 1997 e nessun titolo anteriore a tale anno e sprovvisto del richiamo alla clausola spese era stato prodotto. Relativamente agli altri motivi addotti dal Condominio Autorimessa Sea Smeralda per contrastare l'impugnazione, la Corte di Sassari evidenziava come la violazione delle norme del Codice del consumo fosse stata prospettata per la prima volta soltanto in sede di appello, e che, comunque, nemmeno fosse stato dedotto che gli acquirenti dei garages avessero proceduto alla stipula dei contratti di vendita per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta.
Non pertinente appariva alla Corte di merito, inoltre, il richiamo all'art. 1355 c.c., in quanto la mancata vendita dei garages configurerebbe non una condizione, per giunta meramente potestativa, quanto un termine di efficacia della clausola. Nè contrasto alcuno sussisterebbe fra l'art. 1123 c.c. e la clausola in oggetto, essendo la stessa norma a prevedere la possibilità di sua deroga.
Avverso questa sentenza, il Condominio Autorimessa Sea Smeralda ha proposto ricorso articolato in sei motivi, cui resiste con controricorso la S.S. S.r.l., mentre sono rimasti intimati senza svolgere attività difensiva L.L.P. e la L G. S.r.l. Il Condominio e la S. S. S.r.l. hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. rispettivamente in data 9 giugno 2016 e 30 giugno 2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso del Condominio deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1138 c.c., avversando la natura contrattuale del regolamento condominiale in questione, invece ravvisata dalla Corte d'Appello. Si assume che il regolamento fosse stato trascritto soltanto nel 1997, mentre il primo atto di vendita risaliva al 26 agosto 1987, epoca in cui il regolamento, quindi, non esisteva, e non era possibile per gli acquirenti conoscerne il contenuto. Da ciò l'inopponibilità della clausola sulla ripartizione delle spese a coloro che avessero acquistato le unità immobiliari prima della redazione del regolamento.
Il secondo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in quanto, una volta dedotto che alcune autorimesse erano state vendute prima della redazione del regolamento, spettava alla controparte, che aveva affermato la natura contrattuale del regolamento, la prova del suo assunto.
Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. (carente ed erronea motivazione) e dell'art. 112 c.p.c. (mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato), nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, e, ancora, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio relativo alla vessatorietà della clausola contestata. Ciò in quanto la Corte di Sassari avrebbe omesso di considerare l'eccezione circa la vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 3 del Regolamento, ritenendola non proposta nel giudizio di primo grado, là dove tale eccezione di violazione del Codice del Consumo e conseguente domanda di nullità o inefficacia della clausola erano state dal Condominio formulate già nella comparsa di costituzione davanti al Tribunale del 14 gennaio 2012, e quindi riproposte nella comparsa cd costituzione in appello del 9 novembre 2013 e nelle conclusioni dell'appello incidentale subordinato.
Il quarto motivo sostiene la violazione e falsa applicazione degli artt. 1136 e 1138 c.c., in quanto la clausola in questione poteva essere modificata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., comma 2, poichè attinente all'uso e al godimento delle parti comuni e all'organizzazione e al funzionamento delle parti condominiali o, comunque, alla ripartizione delle spese.
Il quinto motivo allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1355 c.c., in quanto la Corte di Sassari avrebbe trascurato che la clausola in questione rimetteva al mero arbitrio della Sea Smeralda S.r.l. la sua contribuzione alle spese condominiali, così integrando una condizione meramente potestativa, da ritenere nulla.
Il sesto motivo di ricorso, infine, denuncia, in via subordinata per il caso di rigetto dei precedenti motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost., nonchè l'omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, non essendo state ammesse le prove richieste dal ricorrente per provare che la società usufruiva dei servizi condominiali per le unità invendute.
2. I primi cinque motivi di ricorso, per la loro connessione logica, vanno esaminati congiuntamente sulla base di una comune premessa di indagine.
I criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art. 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), ovvero in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003). La natura delle disposizioni contenute nell'art. 1118 c.c., comma 1 e art. 1123 c.c. non preclude, infatti, l'adozione di discipline convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall'art. 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall'obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988). Non opera, del resto, in materia di condominio negli edifici, nulla di simile all'art. 2265 c.c. (divieto del patto leonino), trovando questa norma la sua rado nella posizione che un socio assume nell'ambito societario e nella necessità che lo stesso partecipi al rischio patrimoniale d'impresa, ovvero nell'essenziale scopo lucrativo che viene perseguito tramite una attività imprenditoriale, scopo del tutto estraneo alla situazione di mero godimento di beni comuni, tipica del condominio di edifici.
Come autorevolmente spiegato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, mentre, allora, la deliberazione che approva le tabelle millesimali, non ponendosi come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini, rivela, viceversa, natura contrattuale la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'art. 1123 c.c., comma 1. La sostanza di tale "diversa convenzione" è, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata.
Problema ulteriore è quello dell'efficacia reale, ovvero dell'opponibilità anche nei confronti dei successori dei condomini originari dell'eventuale clausola regolamentare con cui un'unità immobiliare venga esonerata, in tutto o in parte, dalle spese, in o
deroga a quanto discenderebbe dalla meccanica applicazione dei criteri di cui all'art. 1123 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7353 del 09/08/1996; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7039 del 23/12/1988).
Viene, pertanto, imposta, a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'art. 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento "contrattuale" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17101 del 27/07/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/2000).
Nella specie, deve allora condividersi la decisione della Corte d'Appello di Sassari, per cui è affetta da nullità la Delib. 18 agosto 2011 dell'assemblea del Condominio Autorimessa Sea Smeralda, con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modificavano i criteri di riparto delle spese stabiliti dall'art. 3 (Deroga temporale) del Regolamento per la prestazione di servizi nell'interesse comune, relativamente alle unità immobiliari ancora invendute.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso, in particolare, sostengono che il regolamento di condominio, recante la clausola di "Deroga temporale" nella ripartizione delle spese, era stato trascritto nel 1997, mentre il primo atto di vendita di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, e dunque la costituzione del condominio, erano risalenti al 26 agosto 1987, spettando alla SEA SMERALDA s.r.l. dar prova dell'opponibilità di detto regolamento.
In effetti, questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo dell'acquirente, previsto nel contratto di compravendita di un'unità immobiliare di un fabbricato, di rispettare il regolamento di condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, poichè è solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto ad un determinato regolamento che consente di considerare quest'ultimo come facente parte, "per relationem", di tale atto (Sez. 2, Sentenza n. 5657 del 20/03/2015; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3104 del 16/02/2005). La Corte d'Appello di Sassari, tuttavia, non ha affatto affermato che i condomini, che avevano acquistato le rispettive unità immobiliari nel Condominio Autorimessa Sea Smeralda prima del 1997, si fossero contrattualmente obbligati a rispettare un regolamento ancora non esistente, dando sul punto una "delega in bianco" alla costruttrice-venditrice di redigere un qualunque regolamento. I giudici del merito, piuttosto, hanno evidenziato come l'atto costitutivo del condominio, ovvero il primo contratto di frazionamento del 26 agosto 1987, prevedeva, si, un mandato alla società venditrice "di predispone un regolamento secondo le condizioni e le clausole di cui al menzionato Capitolato di patti e condizioni", ma tale Capitolato già conteneva il riferimento alla clausola sul limite di contribuzione alle spese in favore della venditrice, sicchè il richiamo al Capitolato, preesistente, consentiva di considerare la pattuizione di ripartizione delle spese come inserita "per relationem" nel titolo d'acquisto. Questa ratio decidendi, logica e del tutto sufficiente a sostenere argomentativamente la pronuncia resa, non è stata specificamente impugnata dal Condominio ricorrente.
E' poi infondato il quarto motivo che, al fine di sostenere la modificabilità a maggioranza della clausola di cui all'art. 3 del Regolamento, ne nega la natura "contrattuale", giacchè, secondo quanto già affermato, la possibile deroga ai criteri normativi di proporzionalità dettati dall'art. 1123 c.c. suppone indispensabilmente una "convenzione", ovvero un'espressione non della regola della collegialità e del principio maggioritario, ma dell'autonomia negoziale.
Discorso diverso deve farsi per il terzo ed il quinto motivo di ricorso. Il terzo motivo lamenta la mancata pronuncia della Corte di Sassari sulla domanda di declaratoria di nullità o inefficacia della clausola contenuta nell'art. 3 del Regolamento per violazione dell'art. 1469 bis c.c., e ss., ratione temporis applicabili. Il quinto motivo sostiene la nullità della stessa clausola del Regolamento per contrasto con l'art. 1355 c.c., in quanto contenente una condizione meramente potestativa.
Si consideri come il presente giudizio sia stato promosso nei confronti del Condominio Autorimessa Sea Smeralda, in persona del suo amministratore, con riguardo alla resistenza rispetto alla domanda della SEA SMERALDA S.r.l., volta all'annullamento della delibera assembleare del 18 agosto 2011, ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 1 e art. 1130 c.c., n. 1). Oggetto di queste censure è invece la nullità o l'inefficacia della convenzionale relativa alla ripartizione delle spese, contenuta nel regolamento di condominio, che si assume accettato dai partecipanti e che sia stato, nella specie, pure trascritto, azione che, di regola, supporrebbe una domanda esperibile da o nei confronti (non del condominio, ma) di tutti i condomini, in quanto partecipi al vincolo negoziale che si assume viziato (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2605 del 03/08/1972; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12342 del 29/11/1995).
Riguardo alla prima questione, va tuttavia osservato come sia stato più volte affermato che, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., pur ove sia verificata l'omessa pronuncia su una domanda o su un'eccezione da parte del giudice d'appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata ed esaminare il merito del ricorso, allorquando la suddetta domanda o eccezione sia infondata, essendo in tal caso inutile il ritorno della causa in fase di merito (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 01/02/2010).
Ora, in presenza di una convenzione sui criteri di ripartizione delle spese condominiali, predisposta dal venditore-costruttore ed accettata dagli acquirenti nei singoli contratti di vendita, può sostenersi l'applicabilità delle norme del Codice del consumo, e quindi valutarsi la pattuizione alla luce del complessivo programma obbligatorio, secondo i profili del "significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto" e della "buona fede", ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 1, (ovvero dell'art. 1469 bis c.c., ratione temporis). Questo sempre che si ritenesse che il Regolamento del Condominio Autorimessa Sea Smeralda si fosse formato soltanto all'epoca della sua trascrizione (26 marzo 1997), e non già precedentemente (ovvero sin dalla costituzione del condominio stesso nel 1987), in quanto le disposizioni sostanziali di cui all'art. 1469 bis c.c. e ss., introdotte dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 25, non si applicano ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del principio generale di irretroattività della legge (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15871 del 06/07/2010).
In verità, la Corte d'Appello, pur avendo ritenuto tardivamente introdotta la questione della tutela consumeristica, ha poi motivato sull'infondatezza della stessa, osservando come non fosse stato neppure dedotto che gli acquirenti dei garages avessero proceduto alla stipula dei contratti di vendita per scopi estranei all'attività imprenditoriale svolta. Su tale ratio decidendi il ricorrente non esprime specifica censura. E' evidente che, ai fini dell'applicabilità delle norme di cui (attualmente) al Codice del consumo, possono venire in rilievo le sole convenzioni di ripartizione delle spese condominiali predisposte dal costruttore, o dall'originario unico proprietario dell'edificio condominiale, in quanto oggettivamente ricollegabili all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale da quello svolta; e sempre che il condomino acquirente dell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, dovendo rivestire lo status di consumatore, agisca per soddisfare esigenze di natura personale, non legate allo svolgimento di attività a sua volta imprenditoriale o professionale. Peraltro, la disciplina delle clausole vessatorie potrebbe risultare pertinente unicamente con riguardo a convenzioni che introducano vincoli di destinazione di natura reale incidenti in via diretta sulla consistenza della proprietà condominiale e della frazione di proprietà esclusiva oggetto dei rispettivi programmi negoziali sinallagmatici di compravendita, determinando contrattualmente le modalità di utilizzazione del bene ceduto. Solo questa tipologia di convenzioni condominiali potrebbe, infatti, rientrare nella categoria protetta dei contratti di acquisto di beni a scopo di consumo, realizzando una funzione economica unitaria rispetto alla prestazione di dare assunta dal venditore, nonchè strumentale al soddisfacimento delle esigenze di consumo proprie dell'acquirente.
Del pari insuperata è la ragione esposta dalla Corte di merito che ha interpretato che la mancata alienazione degli immobili ancora in proprietà della costruttrice valesse, nell'economia del programma pattizio, non come condizione ma come termine di efficacia.
3. Le esposte considerazioni rendono evidente pure l'infondatezza del sesto motivo di ricorso, circa la mancata ammissione delle prove richieste dal ricorrente per provare che la società usufruiva dei servizi condominiali per le unità immobiliari invendute.
Innanzitutto, tale motivo è introdotto come violazione dell'art. 111 Cost. e come omesso esame di un fatto decisivo, mentre la violazione delle norme costituzionali non può essere direttamente prospettata a motivo di doglianza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nè la mancata ammissione di mezzi di prova da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio di motivazione (nella specie, pure soggetto al regime conseguente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134), ma deve essere denunciata come error in procedendo, e quindi prospettando la violazione delle regole processuali che disciplinano la predetta attività (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 17/02/2014). Per di più, il ricorrente, pur denunciando l'esistenza di un vizio della sentenza correlato al rifiuto opposto dalla Corte di merito di dare ingresso ai mezzi di prova, non adempie all'onere ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni istruttorie che assume disattese, ma si limita a far rinvio per relationem a scritti difensivi depositati nei precedenti gradi di giudizio. Per quanto sintetizzate in ricorso, emerge pure netta la non decisività di tali disattese deduzioni istruttorie, non trovando affatto giustificazione causale la clausola di cui all'art. 3 del Regolamento nella non fruizione dei servizi condominiali da parte delle unità immobiliari invendute di proprietà Sea Smeralda S.r.l..
4. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese processuali del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola controricorrente Sea Smeralda S.r.l., non avendo svolto attività difensiva L.L.P. e la Loriga Graniti S.r.l..
Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Condominio Autorimessa Sea Smeralda a rimborsare alla controricorrente Sea Smeralda S.r.l. le spese processuali sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma cit. art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2016
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giovedì 17 novembre 2016

LA NORMA DEL REGOLAMENTO CONTRATTUALE CHE ESONERA DALLE SPESE IL COSTRUTTORE

La norma del Regolamento contrattuale che esonera il costruttore da una parte delle spese condominiali costituisce diversa convenzione e può essere modificata all'unanimità e non a maggioranza.

Secondo la Suprema Corte, solo con il consenso di tutti i condomini in tema di ripartizione spese, è possibile apportare deroghe alle norme del codice civile. Inserita la relativa clausola nel regolamento di natura contrattuale, trascritto ed espressamente richiamato negli atti di acquisto di tutti i condomini, il costruttore può escludersi dalla partecipazione delle spese fino alla vendita delle unità immobiliari. Tale diversa convenzione, che trova giustificazione nella libertà dei privati di regolare, come meglio credono, i propri rapporti patrimoniali – deve infatti essere prevista in un regolamento condominiale contrattuale o in una delibera dell’assemblea che venga approvata con l’unanimità dei voti di tutti partecipanti al condominio.


La vicenda trae origine dalla impugnazione di una delibera condominiale con la quale i condomini ritenevano modificare "a maggioranza" il criterio di ripartizione delle spese condominiali che escludeva in consistente misura percentuale il costruttore dell'edificio dalla partecipazione agli oneri. Secondo la sentenza in rassegna i criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'articolo 1123 c.c., possono essere derogati, come prevede la stessa norma, e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta sia nel regolamento condominiale (che perciò si definisce "di natura contrattuale"), ovvero in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 641 del 17/01/2003). La natura delle disposizioni contenute nell'articolo 1118 c.c., comma 1 e articolo 1123 c.c. non preclude, infatti, l'adozione di disciplina convenzionali che differenzino tra loro gli obblighi dei partecipanti di concorrere agli oneri di gestione del condominio, attribuendo gli stessi in proporzione maggiore o minore rispetto a quella scaturente dalla rispettiva quota individuale di proprietà. In assenza di limiti posti dall'articolo 1123 c.c., la deroga convenzionale ai criteri codicistici di ripartizione delle spese condominiali può arrivare a dividere in quote uguali tra i condomini gli oneri generali e di manutenzione delle parti comuni, e finanche a prevedere l'esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5975 del 25/03/2004, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6844 del 16/12/1988).
Come autorevolmente spiegato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18477 del 09/08/2010, mentre, allora, la deliberazione che approva le tabelle millesimali, non ponendosi come fonte diretta dell'obbligo contributivo del condomino, non deve essere approvata con il consenso unanime dei condomini, rivela, viceversa, natura contrattuale la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella "diversa convenzione", di cui all'articolo 1123 c.c., comma 1. La sostanza di tale "diversa convenzione" é, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata.
Viene, pertanto, imposta a pena di radicale nullità l'approvazione di tutti i condomini per le delibere dell'assemblea di condominio con le quali siano stabiliti i criteri di ripartizione delle spese in deroga a quelli dettati dall'articolo 1123 c.c., oppure siano modificati i criteri fissati in precedenza in un regolamento contrattuale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6714 del 19/03/2010; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17101 del 27/07/2006, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 126 del 08/01/2000).
In sostanza secondo la Corte di Cassazione la norma del regolamento condominiale contrattuale che esonera taluno dei condomini in tutto o in parte dalla partecipazione alle spese comuni costituisce "diversa convenzione" ammessa e legittima secondo l'art.1123 c.c. E tale criterio, essendo espressione di una volontà negoziale derogativa ai criteri imposti dalla legge, può essere modificato unicamente con l'unanimità dei consensi e non a maggioranza.

di Carlo Patti
consulente legale ANACI Roma
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martedì 18 ottobre 2016

La transazione si approva a maggioranza salvo che attenga a diritti reali comuni

Il consenso unanime di tutti i condòmini, per concludere una transazione tra il Condominio ed un terzo, è necessario esclusivamente (ai sensi dell’art. 1108, comma 3, c.c.) solo quando la transazione stessa abbia ad oggetto i diritti reali comuni (nella specie, l’assemblea condominiale aveva stabilito di transigere una lite con un professionista che pretendeva dei compensi per l’opera prestata in favore del Condominio).

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, ordinanza 8 marzo – 13 aprile 2016, n. 7201 Presidente Petitti – Relatore Giusti

Una sentenza chiara per riaffermare e sottolineare un principio che spesso non è sufficientemente noto nelle assise condominiali: la transazione - che è contratto con il quale si evita di addivenire ad una lite giudiziale o se termina una pendente - si approva a maggioranza salvo che contenga atti dispositivi di diritti reali sulle parti comuni. Solo in tal caso, come per qualunque altro contratto che abbia ad oggetto atti dispositivi di quei diritti, sarà necessaria l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. I fatti e la vicenda processuale denotano una uniformità di giudizio nei diversi gradi: ““I.G. , condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005, la deliberazione con cui l’assemblea condominiale, in data 28 febbraio 2005, aveva stabilito di transigere la vertenza esistente tra il Condominio e l’ing. A.G. in materia di corrispettivo per un’attività professionale svolta nell’interesse del Condominio, prevedendosi il versamento della somma di Euro 6.713,94. Il ricorrente ha dedotto che la delibera impugnata concretizza il vizio dell’eccesso di potere, essendo intervenuta su materia non contemplata dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ., non essendo stata presa all’unanimità e avendo pregiudicato i diritti dell’attore quale interventore nel giudizio pendente. Il Tribunale di Napoli, con sentenza in data 30 giugno 2006, ha rigettato, in questa parte, l’impugnazione proposta. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 23 luglio 2013, ha rigettato il gravame”. La corte di Appello aveva già delineato con chiarezza il tema: “se l’assemblea può decidere di avviare azioni giudiziarie o di resistere ad esse, essa ha anche il potere di transigere le liti, essendo solamente escluso che possa essere decisa dai condomini, a maggioranza, la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, allorché con la stessa viene ad essere realizzato un negozio a carattere dispositivo”. La Suprema Corte cristallizza il principio sotto il profilo di legittimità: “come già statuito da questa Corte (Sez. II, 16 gennaio 2014, n. 821) - in tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., l’assemblea può deliberare a maggioranza su tutto ciò che riguarda le spese d’interesse comune e, quindi, anche sulle transazioni che a tali spese afferiscano, essendo necessario il consenso unanime dei condomini, ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ., solo quando la transazione abbia ad oggetto i diritti reali comuni. E nella specie la Corte d’appello, con congrua motivazione, ha rilevato che la lite transatta era di interesse condominiale, riguardando prestazioni professionali delle quali aveva fruito l’intero condominio…ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti - e, quindi, della totalità dei condomini - per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale - che decide con il criterio delle maggioranze - autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; che nella fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ., perché la transazione riguarda compensi professionali per l’attività svolta dall’ing. A. nell’interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini);”

di Massimo Ginesi
Coordinatore giuridico CSN ANACI


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martedì 27 settembre 2016

A maggioranza si può decidere all’uso turnario, non quello esclusivo

Mentre è legittima la delibera, anche assunta a maggioranza, che permette l’utilizzo turnario dei posti auto tra i vari condomini, non lo è quella che delibera la trasformazione del cortile comune in posto auto riservato perennemente ad un singolo condomino o in favore di un gruppo specifico di condomini in quanto, in questo caso, viene leso il diritto di ciascun condomino di utilizzare i beni comuni. La delibera assunta a maggioranza, che riserva solo in favore di alcuni condomini l’utilizzo esclusivo del cortile deve essere dichiarata nulla e, come tale, può essere impugnata ben oltre il termine dei trenta giorni previsto per l’impugnativa delle delibere nulle. diritto di condominio ha il suo fondamento nel fatto che le parti siano necessarie per l’esistenza, ovvero che siano permanentemente destinate all’uso o al godimento comune.

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Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 27 maggio 2016, n. 11034

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 18 dicembre 2015 – 27 maggio 2016, n. 11034 

Presidente Mazzacane – Relatore Falabella

Un principio pacifico e non controverso ma che spesso, nelle assemblee di condominio, tanto pacifico non è. Nel lontano 1980 il condominio, con delibera a maggioranza, attribuisce ad alcuni condomini l’uso esclusivo di alcuni posti auto nel cortile comune. Dodici anni dopo, nel 1992, l’assemblea conferisce mandato all’amministratore di verificare se l’utilizzo di tali posti auto sia legittimo, ritenendo la nullità della delibera del 1980. Una delle beneficiarie delle assegnazioni del 1980 conviene in giudizio il condominio per sentir accertare la nullità della delibera del 1992 (e la legittimità di quella del 1980). “Il Condominio si costituiva in giudizio deducendo che il verbale di assemblea approvato da ultimo non avesse alcun valore e concordava con l’attrice circa la validità della suddetta delibera relativa ai posti auto” (sic!). Altri condomini, successivamente, citano il Condominio e alcuni assegnatari per sentir dichiarare nulla la delibera del 1980 ed illegittimo l’uso esclusivo dei parcheggi. Le cause vengono riunite ed in primo grado il Tribunale di Roma “accertava che le aree a cortile e il giardino risultavano di proprietà condominiale e di uso comune: per conseguenza - affermava - le medesime non potevano essere destinate al godimento anche di un solo condomino. Rilevava inoltre che l’assemblea del 29 giugno 1980, con cui era stato concesso a quattro condomini il diritto di parcheggio esclusivo della loro autovettura, con esclusione del concorrente diritto degli altri, non era stata adottata all’unanimità. Concludeva nel senso che la delibera stessa dovesse considerarsi affetta la nullità: invalidità, questa, che escludeva la decadenza per il decorso del termine previsto dall’art. 1137”. Dopo una parziale riforma in appello, la causa approda in CAssazione, ove si afferma che, astrattamente, la decisione con cui l’assemblea regolamenta la fruizione dei posti auto “in quanto disciplina le modalità di uso e di godimento del bene comune, è validamente approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, 5 co. c.c., non essendo all’uopo necessaria l’unanimità dei consensi “ Tale facoltà di disciplina incontra un limite netto nell’art. 1120 cod.civ.:“Tuttavia, la proposizione in tanto vale in quanto la delibera regolamenti l’uso e il godimento nel senso di disporre una innovazione diretta al miglioramento, all’uso più comodo, o al maggior rendimento delle cose comuni a norma dell’art. 1120, 1 co. cod.civ. … È lo stesso art. 1120 a marcare il limite che si frappone all’attuazione di innovazioni che abbiano un diverso effetto: il secondo (ora quarto) comma dell’articolo prevede infatti che sono vietate le innovazioni “che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”. Il divieto di tali innovazioni ha proprio lo scopo di evitare che il singolo condomino veda contrarsi il suo diritto di godere, entro i limiti della propria quota, di parti del condominio che sono comuni, e quindi destinate alla fruizione collettiva. Sul punto, la disposizione replica il precetto, di carattere più generale, dettato in materia di comunione dall’art. 1102 c.c.: precetto che trae origine dalla medesima ragione ispiratrice e che fa infatti divieto a ciascun comunista di impedire agli altri partecipanti della comunione di fare parimenti uso della cosa secondo il loro diritto. In tal modo, deve negarsi che l’utilizzo che il singolo condomino faccia del bene comune possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale o potenziale, degli altri.” La corte dunque giunge ad un giudizio di censura delle decisioni di merito: “Sulla base delle considerazioni che precedono si deve allora riconoscere che l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito (al di fuori, dunque, da ogni logica di turnazione), di posti macchina all’interno di un’area condominiale sia illegittima, in quanto determina una limitazione dell’uso e del godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune…In sintesi, dunque, la predetta assegnazione è di per sé lesiva di un uso e godimento paritario del bene: uso e godimento che va apprezzato sulla scorta di un’astratta valutazione del rapporto di equilibrio che deve essere mantenuto fra tutte le possibili concorrenti fruizioni del bene stesso da parte dei partecipanti al condominio… Ha errato quindi la corte territoriale nel ritenere che la delibera del 26 settembre 1980, adottata a maggioranza, potesse assegnare l’uso, in via esclusiva, di posti macchina ad alcuni dei condomini. E sul punto va rammentato che è nulla (e non soltanto annullabile) la deliberazione dell’assemblea presa a maggioranza che approvi una utilizzazione particolare da parte di un singolo condomino di un bene comune, qualora tale diversa utilizzazione - senza che sia dato distinguere tra parti principali e secondarie dell’edificio condominiale - rechi pregiudizievoli invadenze nell’ambito dei coesistenti diritti altrui”.
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