Le innovazioni che abbiano ad
oggetto le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti (art. 1120, 2° comma, punto 1, c.c.)
Quindi il legislatore ha
introdotto una nuova categoria di innovazioni, per le quali necessita una maggioranza
qualificata, ma comunque inferiore a quella prevista per le innovazioni in
genere.
Questo nuovo tipo di innovazioni è volto "a recepire le moderne tecnologie finalizzate al complessivo
miglioramento della qualità della vita" (Alberto Celeste-Antonio Scarpa).
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