Le opere per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia.
L’aumento del quorum deliberativo per le opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche è una scelta del legislatore non condivisibile.
E' una scelta che contraddice anni di impegno, prima di carattere culturale e sociale e poi giuridico, finalizzato ad eliminare per quanto possibile ogni elemento che renda più difficoltosa la vita dei portatori di handicap.
La riforma in esame cancella quanto di positivo era stato introdotto dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 senza che se ne avveda l'utilità.
La decisione di imporre la maggioranza qualificata di cui al secondo comma dell’art. 1136 c.c. per le delibere che abbiano come oggetto “il contenimento del consumo energetico” ha l’indubbio merito di uniformare sotto il profilo deliberativo le decisioni condominiali relative ad ogni opera che sia diretta al contenimento del consumo energetico.
Ad avviso dello scrivente il versante negativo della novità normativa è costituito dal grave passo indietro compiuto, aumentando il quorum per la validità delle decisioni assembleari.
Infatti la novella ha disposto che “per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia... le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio” (art. 26, comma 2, legge 9 gennaio 1991 n.10, novellato).
La precedente normativa prevedeva la maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea.
Pertanto il Vecchio testo aveva il duplice pregio di invogliare i condomini alla partecipazione assembleare per far valere la propria posizione, favorevole e contraria che fosse, e dall'altra di avere facilitato l’approvazione degli interventi volti al contenimento energetico con l’eliminazione della doppia maggioranza, essendo sufficiente la maggioranza millesimale.
Insomma gli assenti avevano torto, come hanno spesso scritto e detto il Prof. Salis, l'Avv. Izzo, il Dott. Parodi: ma le loro voci sono rimaste inascoltate dal novellatore.
Inoltre l’odierna scelta del legislatore, rendendo più ardua l’introduzione di opere volte al contenimento energetico, va in direzione diametralmente opposta a quella indicate dalle direttive europee e già fatta propria da alcune legislazioni regionali.
La scelta restauratrice, criticabilissima, del legislatore ha trovato applicazione anche nel nuovo testo del 5° comma dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, il quale ora dispone che “per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di fermo regolazione e di contabilizzazione del calore … l’assemblea di condominio delibera con le maggioranze previste dal secondo comma dell’art. 1120 c.c”.
Cioè con la doppia maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore millesimale.
La normativa previgente prevedeva invece che “l’assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile”.
La novità sconfessa la scelta europea, faticosamente fatta propria dall’Italia negli ultimi anni, di incentivare gli interventi finalizzati al contenimento energetico. Un passo indietro dannoso. Di segno positivo invece avere codificato che le tabelle millesimali possano essere rettificate o modificate con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c., secondo comma, del codice..." anche nell'interesse di un solo condomino quando risulti che siano conseguenza di un errore oppure quando risulti che sia stato alterato per più di 1/5 il valore proporzionale dell’unita immobiliare anche di un solo condomino.
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