giovedì 17 dicembre 2015

Caduta di calcinacci dalla facciata e responsabilità dell'amministratore


L'amministratore di condominio ha l'obbligo, ex articolo 40 cpv. c.p., di attivarsi per eliminare tutte quelle situazioni che possano costituire un pericolo per l'incolumità dei terzi.
Sarà quindi l'amministratore che dovrà procedere ad eseguire i lavori di manutenzione necessari nel caso che l'edificio condominiale sia così malmesso da esservi il rischio di caduta di calcinacci e di parti di rivestimento.
Questo quanto ha precisato la sentenza nr. 46385/2015 con cui la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da un amministratore di condominio condannato prima dal Giudice di Pace, poi dal Giudice Monocratico del Tribunale, alla pena prevista per i reati di cui agli artt. 40 e 590 c.p.
Infatti l’amministratore è stato considerato responsabile per non avere predisposto gli ordinari lavori di manutenzione all'edificio condominiale che avrebbero potuto impedire il ferimento di un minore provocato della caduta di parte del rivestimento della facciata.
Per i giudici, l'amministratore di condominio, in quanto titolare di una posizione di controllo, avrebbe avuto l'obbligo giuridico di impedire l'evento dannoso e, pertanto, ne consegue che è giusto addebitargli negligenza, imprudenza ed imperizia a causa della violazione di norme cautelari di condotta la cui osservanza era concretamente esigibile.
Appare evidente, quindi, come l'amministratore sia obbligato ad attivarsi per eliminare la situazione di pericolo senza considerare tale comportamento subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea del condominio.
La responsabilità penale dell'amministratore di condominio va ricondotta nell'ambito di quanto disposto dall’articolo 40, secondo comma, del codice penale che recita: "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.
Secondo i giudici della Corte di Cassazione l'amministratore di condominio in quanto tale "assume, dunque, una posizione di garanzia ope legis che discende dal potere attribuitogli dalle norme civilistiche di compiere atti di manutenzione e gestione delle cose comuni e di compiere atti di amministrazione straordinaria anche in assenza di deliberazioni dell'assemblea".
Da ciò ne consegue la responsabilità per l’omessa rimozione del pericolo che espone l'incolumità pubblica di chiunque acceda in quei luoghi, e per l'eventuale evento dannoso che ne possa derivare causalmente dalla situazione di pericolo proveniente dalla scarsa o inesistente manutenzione dell'immobile.


Fonte:StudioCataldi.it

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...