giovedì 17 dicembre 2015

Il sottotetto di chi è?


Il sottotetto che costituisce un mero volume tecnico, non intonacato, non finestrato, con esclusiva funzione di isolante termico e impossibile da raggiungere se non da una botola con scala retrattile posta nell'appartamento immediatamente inferiore, non può essere di proprietà condominiale.

La pronuncia della Corte d'Appello di Roma con Sentenza n.2571 del 23/04/2015

Il Condominio chiamava a giudizio con atto di citazione un condomino che, abusivamente, aveva posizionato un autoclave (serbatoio per raccolta di liquido) nel sottotetto condominiale sopra il suo alloggio. Nel contempo ha altresì provveduto ad aprire una botola nel solaio per poter raggiungere il locale.
In ragione di quanto sopra il Condominio domandava all'Ill.mo Giudice adito la rimozione di quanto posizionato e la messa in pristino dei luoghi. 
Il Condomino si difendeva contestando il tutto asserendo che il sottotetto non era condominiale, ma bensì di sua proprietà e che, in conseguenza di un possesso ed utilizzo superiore ai vent'anni, ne era diventata proprietaria per usucapione.
Il Tribunale, in 1° grado ha accertato che il sottotetto era raggiungibile solo attraverso la botola posta nell'appartamento del condomino ed avendo ritenuto per questo motivo impossibile l'uso comune del bene, respingeva la domanda del Condominio.
La sentenza in oggetto, a seguito di impugnazione, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma.
La Corte Territoriale, in conformità di un principio già espresso dalla medesima giurisprudenza in materia (Cassazione del 28 marzo 2012 n. 4976), chiarisce meglio che “la natura pertinenziale del sottotetto rispetto agli appartamenti sottostanti va stabilita in base alla relazione materiale esistente tra la cosa principale e la cosa secondaria e non secondo i criteri della proprietà condominiale”.
Per tali motivi, le domande di reintegra e di rimessione in pristino dei luoghi proposte da parte del Condominio sono state rigettate.
Per tutto quanto sopra detto la Corte romana ha presupposto che il condomino, non mutando il sottotetto, non avendo utilizzato lo stesso per fini abitativi e i condomini non potendo accedervi in alcun modo non ha abusato del locale e quindi il sottotetto è da considerarsi pertinenza dell'appartamento,
Il condomino è legittimato ad accedervi attraverso la botola e senza bisogno di alcuna autorizzazione del Condominio.

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