mercoledì 16 dicembre 2015

Cosa può succedere in caso di istanza di revoca giudiziaria dell’amministratore?


Istanza di revoca giudiziaria dell’amministratore? Guai ai vinti. Anche se in tema di volontaria giurisdizione le spese legali seguono la soccombenza

Cass. Civ., sez. II, sentenza n. 23955 del 22.10.2013

A seguito di una istanza di revoca dell’amministratore di condominio ex art. 1129 c.c. avanzata da una condomina, il Tribunale adito respingendo la domanda faceva seguire la condanna della medesima ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'amministratore per la sua difesa. E pertanto, ritenendo applicabile l'art. 91 c.p.c. (condanna alle spese di lite) sebbene si versasse in tema di volontaria giurisdizione.
Avverso tale procedimento la condomina proponeva ricorso per Cassazione, lamentando la non applicabilità dell’art. 91, una volta tenuta in debito conto la speciale natura “non contenziosa” di tale procedimento camerale nonchè l’aspetto che la decisione finale venisse intrapresa con decreto e non con sentenza come letteralmente nelle previsioni dell’art. 91 c.p.c.
La Cassazione dal suo canto, pronunciandosi su siffatta antica vexata quaestio, ha definitivamente precisato che la previsione della condanna alle spese giudiziarie ex art. 91 c.p.c. è applicabile ad ogni processo “senza distinzione di natura e di rito”, e quindi anche per i procedimenti camerali di volontaria giurisdizione, in quanto “il termine sentenza è usato in tale norma nell’accezione di provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento stesso innanzi al Giudice che lo emette”, e ciò quindi a prescindere se il provvedimento finale consista in una ordinanza o in un decreto.
Preso atto della chiarezza della pronuncia, andrà però osservato che la S.C. ha posto a sostegno di tale principio la ricorrenza di “contrapposte posizioni”.
Pertanto se nell’ipotesi di fondamento dell’istanza di revoca dell’amministratore questo nulla obietti, si dovrà propendere per la non applicazione della condanna alle spese processuali del medesimo, proprio in virtù del fatto che in tale fattispecie non vi sia alcuna posizione contrapposta. Che poi, a ben vedere, è il principio di massima seguito attualmente dal Tribunale di Roma.

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...