martedì 22 dicembre 2015

IL FONDO RISERVA; la natura giurisprudenziale



La recente riforma non ha espressamente disciplinato quella che risulta essere una prassi oramai sempre più diffusa in ambito condominiale e fonte di dibattiti fra i condomini: la questione del c.d. "fondo riserva" chiamato in gergo da molti amministratori anche "fondo cassa" o "fondo morosi".
Preliminarmente, è opportuno chiarire che il fondo in oggetto non va confuso con il c.d. "fondo speciale" di cui all'art. 1135 co. 4 c.c. Quest'ultimo, infatti, è stato introdotto dal legislatore con il precipuo scopo di garantire la costituzione di un fondo obbligatorio - di pari importo all'ammontare dei lavori deliberati - necessario per far fronte alle spese che i condomini dovranno sostenere relativamente agli interventi di straordinaria manutenzione o per la realizzazione di opere innovative. Il fondo in esame, dunque, è vincolato e di specifica destinazione, non potendo l'amministratore disporne in modo non conforme a quanto preventivamente deciso dall'assemblea.
Diversamente, per quanto attiene il c.d. fondo riserva, il legislatore non ha previsto alcuna disposizione specifica volta a regolamentare la possibilità, in capo all'assemblea, di costituire un fondo per sopperire alle temporanee deficienze di cassa o ai problemi di liquidità per il mancato pagamento delle quote da parte di alcuni condomini morosi o, ancora, per far fronte agli interventi manutentivi che possano rendersi necessari nel corso della gestione ordinaria annuale.
Al predetto vuoto normativo sono intervenute alcune pronunce della Suprema Corte che, di fatto, hanno sottolineato la legittimità dell'istituzione di un fondo ad hoc (non rinvenendo nella legge alcun divieto) e riconosciuto pieni poteri deliberativi all'assemblea di stanziamento di somme, in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale, destinate a finanziare spese impreviste relative ad interventi di manutenzione ordinaria (Cass. Civ. n. 8167/1997) oppure volte a sopperire a carenze di cassa per ritardi nei pagamenti delle quote annuali condominiali (Cass. Civ. 13631/2001).
Ne discende che, ad oggi, l'istituzione del fondo per eventuali esigenze di cassa, nei casi poc'anzi prospettati, deve ritenersi pienamente legittimo e rimesso alla discrezionalità dell'assemblea che ne valuta l'opportunità anche ai fini di un migliore andamento gestionale dell'attivita condominiale.

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