martedì 22 dicembre 2015

IL FONDO RISERVA; funzionalità e costituzione del fondo


L'esigenza di costituzione di un fondo ad hoc trae fondamento nel fatto che la sua esistenza eviterebbe la situazione ben più grave di veder esposti i condomini virtuosi ed in regola con i pagamenti ad un'eventuale azione esecutiva in loro danno da parte di soggetti terzi, creditori del condominio, a causa dell'inadempienza di alcuni condomini morosi. Resta salvo, ad ogni modo, la refusione delle somme anticipate previa attivazione da parte dell'amministratore, entro i termini di legge, nel recupero coattivo delle quote nei confronti dei condomini morosi. 
La prospettata necessita della costituzione di un fondo cassa non verrebbe vanificata, ad oggi, neanche a seguito dell'introduzione del riformato disposto di cui all'art. 63 co. 2 disp. att. c.c. secondo cui il creditore del condominio deve escutere preliminarmente i condomini morosi prima di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti i quali, indipendentemente dall'istituzione di un fondo cassa, sarebbero in ogni caso tutelati in quanto esposti solo "in seconda battuta". 
Sul punto, è bene ricordare, in primis, che i condomini virtuosi rimarrebbero comunque legati al vincolo di solidarietà passiva e, pertanto, sempre soggetti all'azione esecutiva in caso di esito negativo del recupero forzoso del credito nei confronti dei condomini morosi preventivamente escussi.
In secondo luogo, non bisogna dimenticare che, nella prassi, stante le notevoli difficoltà per il creditore di reperire i nominativi dei condomini morosi al fine di agire nei loro confronti, in ossequio al disposto di legge, questi si trova molto spesso costretto a richiederli direttamente all'amministratore con conseguente difficoltà da parte di quest'ultimo di dover rivestire la scomoda e duplice funzione volta a comunicare, da una parte, i dati personali dei propri condomini e, al contempo, agire nell'interesse del condominio.
La costituzione del fondo riserva assume, inoltre, un'importante funzione all'interno del sistema delineato dalla recente riforma. La sua istituzione, infatti, sembra assecondare le novità normative introdotte dalla L.220/2012 che obbligano l'amministratore ad attivarsi per il recupero della morosità entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui il credito esigibile inerisce, pertanto,  lo stanziamento preventivo di somme finalizzato all'anticipazione delle spese legali sarebbe pur sempre necessario per evitare il blocco dell'attività gestionale.

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