martedì 1 dicembre 2015

Il protesto di assegno emesso sul conto corrente condominiale


Per Cass. 12 novembre 2013 n. 25371 nel caso di assegno bancario emesso dal rappresentante e tratto su di un conto corrente intestato al rappresentato, il protesto deve essere elevato nei confronti del soggetto che ha emesso il titolo, secondo quello che risulta dalla firma di emittenza o di traenza. Ne consegue che, ove si ravvisino esplicitamente nel titolo indici univocamente attestanti l’esistenza di un rapporto di rappresentanza, il protesto deve essere elevato nei confronti del rappresentato, mentre nell’ipotesi contraria la responsabilità esclusiva dell’emissione del titolo e della sua circolazione fuori delle condizioni previste dalla legge è a carico di chi lo abbia sottoscritto (in applicazione del menzionato principio, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un amministratore di condominio che si doleva dell’elevazione nei suoi confronti del protesto di un assegno bancario rimasto insoluto e tratto sul conto corrente del condominio, assegno dallo stesso sottoscritto senza specificazione della propria qualità). La decisione è conforme a quanto espressamente previsto dall’art. 14 legge assegno, in base al quale chi appone la firma sull’assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire è obbligato per effetto dell’assegno bancario come se l’avesse firmato in proprio; la stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
La S.C. non ha affrontato il problema delle conseguenze della firma da parte dell’amministratore del condominio di un assegno scoperto emesso sul conto corrente del condominio. 
Ai fini del protesto è irrilevante se l’amministratore sia stato o meno autorizzato, in quanto anche nel caso di eccesso di mandato il protesto andrebbe comunque elevato nei confronti del rappresentato. In senso contrario non si potrebbe invocare l’art. 14 legge assegno, il quale prevede la sostituzione del falsus procurator nella posizione di soggetto passivo dell’obbligazione cartolare dello pseudorappresentato in quanto tale sostituzione presuppone che dallo pseudo-rappresentato venga sollevata eccezione di difetto di rappresentanza e la levata del protesto non è la sede in cui tale eccezione può essere sollevata, in quanto non rientra nei compiti del pubblico ufficiale incaricato del protesto di prendere decisioni in ordine a tale eccezione, la quale comunque, per quanto riguarda l’assegno non potrebbe essere sollevata dallo pseudo-rappresentato in sede di protesto, essendo l’emittente del titolo estraneo a tale atto.Stando così le cose, se si parte dal presupposto che il condominio non ha personalità giuridica e che l’amministratore è mandatario dei condomini, il protesto andrebbe levato a carico dei condomini, i quali finirebbero sull’elenco dei protesti. Da un punto di vista pratico tale eventualità è scongiurata. Il pubblico ufficiale incaricato di levare il protesto, infatti, non conosce le generalità dei condomini, né la banca è in grado di riferire tali dati. Né il pubblico ufficiale sarebbe tenuto ad effettuare indagini sull’individuazione dei condomini, in quanto l’atto di protesto deve essere redatto contestualmente alla constatazione del mancato pagamento dell’assegno.
Ma, a ben vedere, il pericolo che il protesto venga levato nei confronti dei condomini non sussiste neppure dal punto di vista teorico. Se, infatti, prima della riforma era dubbio che un conto corrente potesse essere intestato a un condominio, in conseguenza della mancanza di personalità dello stesso, per cui il conto corrente andava intestato all’amministratore, il quale poi lo utilizzava per le operazioni inerenti al condominio, a seguito della riforma, invece, non vi sono dubbi sul fatto che il conto corrente va intestato al condominio. Essendo pacifico che il protesto dell’assegno va levato nei confronti dell’intestatario del conto corrente, non sembra che si possa dubitare che nel caso di assegno emesso dall’amministratore il nominativo che deve risultare nell’atto di protesto è quello del condominio. Solo apparentemente questa conclusione mette in crisi l’opinione prevalente secondo la quale il condominio non ha personalità giuridica, nel senso che si potrebbe dire che, se il legislatore considera il condominio titolare di un conto corrente e soggetto passivo del protesto di assegni emessi su tale conto corrente, ciò significa che lo ha considerato come un centro autonomo di diritti e di obblighi. In realtà si tratta di una delle ipotesi in cui il legislatore, per motivi pratici, crea una realtà formale che non coincide con quella sostanziale, ma senza alterare quest’ultima. In definitiva, il legislatore consente che un conto corrente che secondo logica dovrebbe essere intestato a tutti i condomini, abbia un’intestazione unitaria. D’altra parte il legislatore ha fatto qualcosa di ancora più significativo, se esaminiamo il c.d. diritto vivente. Basta pensare al contenzioso. I giudizi vengono instaurati formalmente da e contro il condominio, in persona dell’amministratore, pur essendo pacifico che parti in causa sono i singoli condomini. 

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