DOMANDA: Anni addietro i condomini di una scala all’unanimità decisero, per risparmiare, di chiudere l’impianto elevatore dichiarando nero su bianco che allorquando anche uno solo di loro avesse poi richiesto la riattivazione tutti avrebbero partecipato alla spesa senza battere ciglio. Proprietari dell’impianto elevatore anche i piani terra in quanto la copertura del palazzo era di proprietà di tutti essendovi uno stenditoio. Passano gli anni ed i condomini cedono il lastrico solare di copertura ad un architetto che vi realizza un attico Adesso si vorrebbe rimettere in uso l’ascensore e quelli del piano terra dicono che non partecipano alle spese in quanto non hanno più la proprietà della copertura. Avendo fatto tutto da soli vengo a scoprire che si sono limitati a cedere la proprietà all’architetto che ha rielaborato la sola tabella dei millesimi di proprietà generali e di riscaldamento senza occuparsi di quella dell’impianto elevatore. Trovo corretto che i proprietari del piano terra adesso non debbano partecipare alla spesa ma la tabella dei millesimi di ascensore dice il contrario quindi riterrei che l’architetto dovrebbe a proprie spese elaborare e produrre una nuova tabella dei millesimi di ascensore da fare approvare agli altri, che escluda i piani terra e da utilizzare per la suddivisione della spesa relativa al ripristino dell’impianto elevatore.
RISPOSTA: Più che sulla tabella, mi concentrerei sulla proprietà dell’ascensore. Innanzitutto l’articolo 1118 commi 2 e 3 codice civile potrebbe darci un aiuto nel risolvere il caso.
Sembra di poter affermare che se i condomini erano proprietari di un bene (l’ascensore) non possono,
senza il consenso degli altri condomini, rinunziare al loro diritto di proprietà. Si consideri che se loro
non ne sono più proprietari, giocoforza gli altri condomini si vedrebbero accresciuta la loro quota senza il loro consenso. E’ pur vero che i condomini hanno ceduto la proprietà del lastrico, ma hanno guadagnato la proprietà del tetto. Chi sopraeleva trasferisce verso l’alto la copertura ed i condomini continuano a conservarne la proprietà. In teoria chi ha sopraelevato non avrebbe potuto fare tetto a falde ma avrebbe dovuto realizzare un lastrico in modo che i condomini non perdessero la possibilità di uso. Poco importa che ora non possano più stendere, infatti la funzione della copertura (sia essa tetto o lastrico) è di coprire. La funzione di stenditoio è accessoria. Da quanto sopra mi sembrerebbe di poter dire che i condomini del piano terra non hanno perso la proprietà dell’ascensore e, quindi devono contribuire alla manutenzione straordinaria. Per il caso che ci occupa, ovviamente, non vi sono sentenze attesa la sua particolarità. Poichè, però, l’ascensore è equiparato in tutto alle scale, ho trovato la seguente sentenza che, per analogia, potrebbe essere di conforto: “Le scale, essendo elementi strutturali necessari alla edificazione di uno stabile condominiale e mezzo indispensabile per accedere al tetto e al terrazzo di copertura, conservano la qualità di parti comuni, così come indicato nell’art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari di negozi con accesso dalla strada, in assenza di titolo contrario, poichè anche tali condomini ne fruiscono quanto meno in ordine
alla conservazione e manutenzione della copertura dell’edificio.” (Cassazione Civile, Sez. VI – 2 (Ord.), 05.12.2012, n. 21886). Quindi io chiederei loro la contribuzione per la manutenzione straordinaria di cui è fatto cenno in quanto nulla è cambiato.
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