In tema di parti condominiali la tutela delle parti comuni, nella specie il sottotetto, spetta indistintamente a tutti condomini, siano essi proprietari di appartamenti anche siti in parti dello stabile fisicamente distanti dalla parte in questione. Nel caso in oggetto alcuni chiamati, pur legittimati, avevano deciso di non comparire in giudizio. Secondo la Corte, la mancanza di interesse nel giudizio non era da interpretarsi come un’ammissione del diritto vantato dal ricorrente, e non assume valore confessorio.
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venerdì 31 marzo 2017
TUTELA DELLE PARTI COMUNI SPETTA A TUTTI I CONDOMINI: CASSAZIONE 23 MARZO 2017, N. 7544
CASSAZIONE 23 MARZO 2017, N. 7544: TUTELA DELLE PARTI COMUNI
CASSAZIONE 23 MARZO 2017, N. 7544
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
Dott. PICARONI Elisa - Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe - rel. Consigliere
Dott. SABATO Raffaele - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22696/2012 proposto da:
C.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato D. J. che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P. P.;
- ricorrente -
CONTRO
R.G., + ALTRI OMESSI
- controricorrenti -
E CONTRO
B.P., + ALTRI OMESSI
- intimati -
avverso la sentenza n. 1090/2011 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/08/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
udito l'Avvocato J. D. difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. C. G. difensore dei controricorrenti che ha chiesto l'inammissibilità, in subordine, il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5362/08 il Tribunale di Torino, accogliendo la domanda avanzata da T.D. , (+Altri), dichiarò la proprietà condominiale del locale sottotetto dell’edificio, anche nella parte sovrastante l’appartamento, sito all’ultimo piano, di proprietà di C.P. ; porzione di sottotetto che il convenuto aveva trasformato in mansarda ad uso esclusivo.
Con sentenza depositata il 17/6/2011 la Corte d’appello di Torino rigettò l’impugnazione proposta da C.P. .
Avverso la sentenza d’appello il C. ricorre per cassazione. Resistono con controricorso T.D. , (+Altri) non hanno svolto difese. Non hanno, del pari, svolto difese Ba.Er., (+Altri) (terzi chiamati appellati).
Hanno depositato memorie illustrative sia il ricorrente, che i resistenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 100 - 112, cod. proc. civ. e 2697, cod. civ.
Secondo il C. la Corte locale aveva errato nel ritenere che l’estensione del contraddittorio, operata dal Tribunale, nei confronti di tutti i condomini dovesse considerarsi inutile. Tenuto conto della peculiare struttura dell’edificio i chiamati avevano dichiarato di non avere interesse alla contesa. Quindi non si era in presenza di un difetto di legittimazione, ma della manifestazione, nel merito, della mancanza d’interesse a contraddire la domanda del C. . Con la conseguenza che l’adesione dei medesimi avrebbe dovuto essere valutata come una confessione, sia pure, se del caso, extragiudiziale e, allo stesso tempo, importare la carenza di legittimazione anche in capo agli attori principali.
L’esposta doglianza è radicalmente priva di giuridico fondamento. La circostanza che un gruppo di condomini, le cui unità abitative facciano parte di una diversa parte del complesso condominiale, abbiano ritenuto di non avere interesse alla contesa, che perciò sono stati giudicati carenti di legittimazione, non implica affatto che un tale giudizio (mancanza di interesse) debba estendersi al resto dei condomini, che invece, detto interesse hanno prospettato di avere. Né risponde a canoni interpretativi logicamente apprezzabili affermare che la dichiarazione di mancanza di interesse equivalga ad aderire alla tesi del ricorrente, assumendo valore confessorio.
Con il terzo motivo il ricorrente allega violazione dell’art. 1117, cod. civ., in quanto il sottotetto, se diversamente non risulti dal titolo, si appartiene ai proprietari dell’ultimo piano, quale pertinenza, salvo l’utilizzazione, anche solo potenziale, da parte del condominio. In quest’ultimo caso, precisa il C. , non può che farsi riferimento alla funzione specifica assolta dal sottotetto.
La Corte di merito non aveva considerato che l’art. 5 del regolamento condominiale attribuisce ai proprietari dell’ultimo piano la facoltà di sopraelevare, con la conseguenza, quindi, di avere la disponibilità del sottotetto.
La doglianza è infondata.
Anche a volere, per ragioni espositive, solo per un momento, omettere di considerare che la circostanza è priva di autosufficienza, non constando che della facoltà edificatoria in parola si discorre nella sentenza impugnata, la prospettazione è, in ogni caso, priva di effettiva efficacia avversativa. Invero, pur ove i condomini dell’ultimo piano esercitino una tale facoltà, vi sarà sempre un volume sottotetto, sull’appartenenza del quale discorrere, senza che la sopraelevazione importi il mutamento del ragionamento in alcun modo.
Con il quarto motivo viene denunziata la violazione degli artt. 1117, 817, 2652, n. 6, cod. civ., 3-6 della legge della Regione Piemonte n. 21 del 6/8/1998. Chiarisce il C. di aver provveduto, in applicazione della predetta legge, la quale stabilisce agevolazioni economiche in caso di trasformazione abitativa del sottotetto, a trascrivere presso la Conservatoria dei RR. II. La dichiarazione unilaterale resa davanti al notaio, nella quale si afferma proprietario esclusivo del locale.
Con il quinto motivo, deducente violazione dell’art. 2652, n. 6, cod. civ. e 324-336, cod. proc. civ., si assume sussistere, in relazione a quanto esposto nel motivo che precede, la presunzione legislativa di pertinenzialità del sottotetto, che avrebbe potuto essere posta in contestazione solo impugnando la trascrizione di cui s’è detto.
Gli esposti motivi 4 e 5, fra loro osmotici, esaminati unitariamente, non meritano di essere accolti.
Non assume rilievo e pertinenza di sorta l’evocazione della legge regionale sopra richiamata. Invero la circostanza che il proprietario possa procedere alla trasformazione del sottotetto in locale abitabile non risolve di certo la questione per cui è causa. Qui il punto controverso è proprio attinente alla titolarità del diritto proprietario. Titolarità che non può di certo essere attribuita al ricorrente per il mero fatto che abbia acceduto alla pratica amministrativa prevista dalla normativa regionale. Né tantomeno concludente appare il richiamo alla trascrizione di un atto unilaterale proveniente dallo stesso soggetto, che chiede di valersi del regime amministrativo agevolato, autoproclamandosi proprietario esclusivo.
Con il sesto motivo il C. si duole della violazione degli artt. 2727 e seg., cod. civ., in relazione all’art. 5 del regolamento condominiale e alla legge regionale di cui sopra, affermando essere stata violata la regola "del più probabile che non", potendo essere praticabile una ricostruzione alternativa favorevole al ricorrente, altrettanto plausibile di quella avversa.
Ritiene il ricorrente che la Corte di Torino avrebbe dovuto reputare "più probabile che non" la funzione di esclusivo asservimento della porzione di sottotetto soprastante l’appartamento del ricorrente, essendo destinata a coibentare e proteggere lo stesso, e, comunque, escludersi l’utilizzazione condominiale.
Trattasi di doglianza inammissibile in quanto priva di specificità. Invero, la stessa si limita a protestare la propria non condivisione della scelta operata dalla Corte locale, senza contrapporre ad essa reali ed efficaci argomenti, diretti a scardinarne la tenuta.
Con il settimo motivo, si denunzia la violazione degli artt. 1102, 1139 e 1117, cod. civ.
Le affermazioni di cui in sentenza, secondo le quali vi era una destinazione funzionale del sottotetto ai servizi condominiali (collocamento d’impianti comuni), con l’ulteriore conseguenza che a nessun condomino veniva consentito di godere a titolo personale del predetto volume, a parere del ricorrente, non tenevano conto della pianta dell’edificio e, quindi, del fatto che solo in relazione ad alcune aree dello stesso potevasi affermare la destinazione collettiva, mentre in corrispondenza dell’appartamento del medesimo ciò non potevasi sostenere. In altri termini non poteva considerarsi bastevole l’astratta potenzialità, occorrendo la prova della destinazione del locale in parola a scopi comuni.
In ogni caso, soggiunge, poi, il C. , ogni singolo condomino può fare un uso più intenso delle parti comuni, non potendosi intendere che esista corrispondenza fra pari uso e uso identico.
L’atteggiamento dei condomini avversari corrisponde ad un uso, nella sostanza, abusivo del processo, perché costoro nessuna utilità particolare traevano da quel trancio di sottotetto.
Il motivo non merita accoglimento.
Il ricorrente contesta l’uso condominiale, assumendo la sussistenza di un uso individuale, in contrasto con le emergenze probatorie, ben evidenziate dalla sentenza impugnata. Sentenza la quale ha spiegato, sulla base delle acquisizioni probatorie, l’uso condominiale del sottotetto, reso peraltro evidente, dal divieto di accesso allo stesso da parte dei singoli condomini, reso effettivo attraverso l’attivazione del portiere, il quale solo per comprovate e transitorie ragioni poteva temporaneamente far accedere al sottotetto i singoli condomini. L’affermazione, poi, secondo la quale la sentenza non avrebbe preso atto che l’uso condominiale aveva riguardato solo una parte del sottotetto risulta apodittica e non autosufficiente.
L’accusa, poi, di abuso del processo è, a dir poco, inconferente a prescindere dall’esito del processo, che la sconfessa radicalmente, in quanto ogni singolo condomino ha il diritto di tutelare la cosa comune, senza che rilevi la collocazione della sua unità abitativa all’interno dell’edificio.
Infine, è appena il caso di soggiungere, l’uso più intenso che il singolo condomino può fare della cosa condominiale certamente non può risolversi nell’escludere totalmente dal godimento di una delle parti comuni il condominio e, quindi, gli altri condomini. Non è dubbio, infatti, che l’uso più intenso della cosa comune alla quale fa riferimento il ricorrente importa, appunto, che fermo restando la fruizione condominiale di quella parte, il singolo condomino, che con essa venga a trovarsi in una situazione di particolare prossimità, può goderne con particolare intensità, senza, tuttavia, si ripete, mutarne la destinazione e negarne la natura comune.
Questa Corte ha già affermato più volte che la nozione di uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102, cod. civ. - che in virtù del richiamo contenuto dell’articolo 1139 cod. civ. è applicabile anche in materia di condominio negli edifici - non va intesa nel senso di uso identico contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intenso utilizzazione, a condizione che questo sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze di interesse di tutti i partecipanti alla comunione con la conseguenza che, qualora sia prevedibile che gli altri partecipante alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto (Sez. 2, n. 8808, 30/5/2993, Rv. 563813; 1499/1988, Rv. 512558).
Si tratta delle ipotesi in cui il condomino apra una ulteriore porta d’accesso sul pianerottolo, un varco nella recinzione comune, che gli consenta di mettere in comunicazione uno spazio condominiale con l’area pubblica, ecc.
Nel caso alla mano, tuttavia, il richiamo all’uso più intenso si mostra, all’evidenza, fuori luogo.
Qui, infatti, il C. pretende, come già si è chiarito, di escludere del tutto il condominio, e quindi, gli altri condomini, dal godimento di una parte del sottotetto, della quale il medesimo rivendica, a torto, la proprietà esclusiva. Sottotetto, fruibile da parte di tutti i condomini e, infatti, fatto sede di impianti tecnologici comune. Inoltre, il medesimo si pone in una posizione radicalmente incompatibile con il titolo condominiale di appartenenza del bene, che assume essere di sua esclusiva proprietà.
Con l’ottavo motivo il ricorso allega vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, non avendo la Corte di Torino provveduto a descrivere puntualmente l’edificio, né, tantomeno, l’uso condominiale del sottotetto, né, infine, chiarito in cosa fosse consistita la vocazione condominiale potenziale dello stesso, nonostante la comprovata autonomia topografica del locale segregato dal ricorrente.
Non può, inoltre, condividersi, prosegue il ricorrente, l’assunto del CTU secondo il quale la funzione del sottotetto non è solo quella di proteggere gli appartamenti dell’ultimo piano, ma tutto l’edificio, così da scongiurare sbalzi termici, onerosi energeticamente. Perché così ragionando il sottotetto sarebbe sempre e comunque condominiale. L’unico vera parte comune destinata allo scopo predetto è, invece, il tetto, il quale costituisce una delle parti comuni per legge.
Anche questo motivo va rigettato. Al contrario di quel che assume il C. la Corte territoriale, anche avvalendosi dell’apporto del CTU, mostra di avere acquisito piena conoscenza della struttura del condominio in questione e, in particolare, della destinazione a funzione condominiale del sottotetto, all’interno del quale risultano alloggiate impianti collettivi. Alla luce di quanto acquisito risulta, pertanto, priva di decisività l’affermazione proveniente dal CTU sopra criticata in ricorso.
Con il nono motivo viene assunta la violazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., in quanto il ricorrente contesta l’addebito delle spese legali, anche di quelle di primo grado in relazione ai chiamati su ordine del giudice.
La doglianza va disattesa.
La regola da salvaguardarsi, in via prioritaria, con il riparto delle spese è diretta ad evitare che il costo del processo si scarichi sul soccombente che risulti vincitore. Ciò premesso, deve ritenersi consequenziale che, salvo le eccezioni di legge, il costo del processo deve essere sopportato dal litigante che ha visto soccombere la propria pretesa, senza che rilevi la circostanza che il detto costo, in tutto o in parte, possa attribuirsi a decisioni giudiziarie non condivise nei gradi successivi del processo, in quanto quel che rileva è l’aver messo in moto la macchina giudiziaria, avanzando un diritto risultato insussistente o, nel non avere impedito l’avvio del processo, difendendo un diritto risultato insussistente.
Le spese legali seguono la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017
martedì 20 dicembre 2016
SOTTOTETTO SI PRESUME CONDOMINIALE FINO A PROVA CONTRARIA
Per superare la presunzione di condominialità del sottotetto occorre provare l'esistenza di un titolo esclusivo. In particolare i giudici hanno precisato che, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali. Se il sottotetto è oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un uso comune può applicarsi la presunzione di comunione, viceversa se assolve la funzione esclusiva di isolare l’appartamento dell’ultimo piano va considerato pertinenza di tale appartamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio - Presidente
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere
Dott. MANNA Felice - Consigliere
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 4106/2012 proposto da:
P.O.O., (OMISSIS), P.O.A. (OMISSIS), E.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. C., che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
G.G., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato V. M., che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato R. L.;
- controricorrenti -
e contro
C.A.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2172/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato C. V., difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3-2-1990 G.G. e F.A., premesso di essere proprietari in regime di comunione legale dell'appartamento sito in (OMISSIS), secondo piano, e del posto auto al piano interrato, assumevano che erano di proprietà comune tutte le parti della palazzina destinate all'uso e al godimento di tutti i condomini e che, invece, l'originaria proprietaria e committente la costruzione dell'edificio, E.R., non consentiva loro l'uso comune di dette parti, ad eccezione della scala. Gli attori, pertanto, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la E. e C.A., costruttore dell'edificio, chiedendo dichiararsi il loro diritto all'uso delle parti comuni, e chiedendo altresì la redazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Integrato il contraddittorio nei confronti di P.O.A. e P.O.O., ai quali E.R. aveva donato le parti di edificio di sua proprietà, con sentenza in data 152-2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando condominiali le parti di edificio di cui all'art. 1117 c.c. - e segnatamente i locali sottotetto e quelli al piano interrato -, con esclusione di quelle che la E. si era riservata in esclusiva proprietà nel preliminare inter partes del 31-1-1979; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di C.A.; dichiarava inammissibili le domande relative alla redazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Avverso la predetta decisione proponevano appello E.R., P.O.A. e P.O.O., deducendo, in particolare, che il C.T.U. non aveva evidenziato una destinazione all'uso comune dei locali sottotetto; che tali locali non rientravano tra le parti comuni previste dall'art. 1117 c.c.; che nel preliminare inter partes del 31-1-1979 era fatta espressa riserva di proprietà esclusiva a favore della E. di tutte le parti non condominali e che, pertanto, l'acquisto si era perfezionato in ordine all'appartamento, al posto auto e alle parti "necessariamente" comuni.
Con sentenza in data 18-5-2011 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso E.R., P.O.A. e P.O.O., sulla base di due motivi.
G.G. e F.A. hanno resistito con controricorso.
C.A., già contumace in grado di appello, non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 e 2697 c.c., art. 115 c.p.c..
Deducono, in particolare:
a) che nel caso di sottotetto non opera la presunzione di condominalità prevista dall'art. 1117 c.c., e che, conseguentemente, è necessario uno specifico accertamento di fatto delle caratteristiche oggettive del bene, per determinarne la natura privata o comune. La Corte di Appello, al contrario, ha affermato la comunione del sottotetto di cui si discute senza verificare se, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali, esso potesse considerarsi oggettivamente destinato, sia pure potenzialmente, all'uso comune e all'esercizio di un servizio di interesse condominiale;
b) che la Corte di Appello, nel ritenere insufficiente la prova fornita dai convenuti (preliminare di vendita) per dimostrare la proprietà esclusiva, non ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova: gravava, infatti, sugli attori l'onere della prova per titoli della condominialità del sottotetto, e non sui convenuti l'onere di provarne la riserva di proprietà esclusiva;
c) che, nell'interpretare il preliminare di vendita intercorso tra le parti, il giudice del gravame è incorso nella violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., essendo evidente che intenzione delle parti era quella di escludere dalla vendita ogni altra porzione del fabbricato diversa da quelle espressamente cedute, costituite dall'appartamento e dal posto auto.
2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte di Appello accertato se il locale sottotetto, per le sue caratteristiche sostanziali e strutturali, fosse oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. Deducono che non solo tale indagine è mancata, ma che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio si evince che, all'atto dei sopralluoghi, il locale in questione non era stato obiettivamente destinato ad un uso comune, presentandosi privo "di qualsiasi rifinitura (pavimentazione, intonaci, impianti) e tramezzatura". Sostengono che nessuna rilevanza può attribuirsi, ai fini che qui interessano, nè alla "previsione del progetto" nè alla intervenuta modifica di destinazione di cui all'atto d'obbligo richiamato nella sentenza impugnata, non essendosi in presenza di atti negoziali aventi effetti giuridici tra le parti e, quindi, idonei a dimostrare la loro comune volontà di attribuire al bene controverso natura di bene comune.
3) Il primo motivo è infondato.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, l'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva (Cass. 11-1-2016 n. 233; Cass. 19-2-2013 n. 4083; Cass. 29-12-2004 n. 24147; Cass. 1912-2002 n. 18091).
Più in particolare, è stato precisato che, in tema di condominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicchè, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., comma 1; viceversa, allorchè il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass. 30-3-2016 n. 6143; (Cass. 12-8-2011 n. 17249).
Nella specie, la Corte di Appello, nel ritenere applicabile ai locali sottotetto in contestazione la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., non si è discostata dagli enunciati principi, avendo dato atto che i predetti locali erano originariamente indicati nel progetto come "locali di sgombero", che successivamente la loro destinazione è stata modificata come locali "destinati a stenditoio e ripostiglio" e che con tale destinazione gli stessi sono stati fatti oggetto dell'atto d'obbligo del 7-2-1984, con il quale la E. si impegnava al mantenimento della destinazione e della consistenza di tali locali con il Comune di Roma, al fine di ottenere la licenza di abitabilità per gli appartamenti della palazzina. Orbene, secondo il giudice del gravame, sia in forza della previsione del progetto che dell'intervenuta modifica, la destinazione dei locali in questione può essere ricondotta nella previsione dell'art. 1117 c.c.; con la conseguenza che sarebbe spettato ai convenuti dare prova di un titolo che ne riservasse loro la proprietà. Secondo quanto accertato in sentenza, al contrario, tale titolo non può essere individuato nella clausola del contratto preliminare intercorso tra le parti, che prevedeva la generica riserva in favore della E. di tutte le parti non condominiali, senza alcuna specifica indicazione del locali controversi.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 1117 c.c., avendo la Corte di Appello ritenuto la natura condominiale del sottotetto dopo avere accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che tale bene era destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.
Avendo accertato che i locali in oggetto erano destinati all'uso comune e ricadevano, pertanto, nella presunzione di cui all'art. 1117 c.c., d'altro canto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che gravasse sui convenuti l'onere di provare l'esistenza di un titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune; sicchè la pronuncia impugnata non ha affatto violato i principi posti in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c..
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 1362 c.c. e ss., si osserva che la Corte di Appello, nell'escludere che con il contratto preliminare la promittente venditrice abbia inteso riservarsi la proprietà del sottotetto in questione, ha fornito una interpretazione plausibile e ragionevole della volontà negoziale.
Deve, allora, rammentarsi che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Va ulteriormente puntualizzato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sì che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-22007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).
Nella specie, i ricorrenti sostengono l'erroneità della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice del gravame; ma, al di là del generico riferimento alle norme codicistiche indicate in rubrica, non specificano, in concreto, in quale modo la Corte di Appello si sia discostata dai canoni ermeneutici di cui lamentano la violazione. E' evidente, allora, che le censure mosse, attraverso lo schermo delle dedotte violazioni di legge, finiscono con l'investire sostanzialmente il risultato dell'operazione interpretativa compiuta dal giudice di merito, non sindacabile i? sede di legittimità, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
4) Anche il secondo motivo di ricorso deve essere disatteso.
La valutazione espressa nella sentenza impugnata riguardo alla destinazione ad uso comune del sottotetto di cui si discute, costituisce espressione di un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, che, in quanto sorretto da argomentazioni esenti da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte.
E, in realtà, le censure mosse con il motivo in esame, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di un rinnovato esame delle emergenze processuali, di cui i ricorrenti suggeriscono una lettura diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.
Ma, come è noto, i vizi di motivazione denunciabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perchè spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 20-10- 2005 n. 20322). L'onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, nè che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. E', infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20-11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n. 10569).
Nel caso in esame, il giudice del gravame ha selezionato gli elementi che lo inducevano a ritenere che il sottotetto avesse una destinazione ad uso comune, e in base ad essi ha argomentato la propria decisione, con ciò mostrando di attribuire a quelle risultanze valore preminente rispetto ad altre che, sebbene non esplicitamente confutate, sono state implicitamente considerate non probanti.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016
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mercoledì 26 ottobre 2016
Il mistero del sottotetto: Monsieur Mansart
Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri condomini non siano privati della possibilità di farne uso.
Confesso la mia ignoranza, ma non sapevo che il termine “mansarda” fosse dovuto a Francois Mansart, architetto d’oltralpe che, nel Seicento, aveva imposto in Francia tale ambiente abitabile o, comunque, vivibile, di solito recuperato dal sottotetto dell’edificio; in effetti, alcuni quartieri della romantica Parigi presentano questo stile caratteristico con le finestre ad abbaino, dando vita ad un suggestivo paesaggio urbano.
Anche se tali unità immobiliari vengono comunemente intese come sinonimi, più tecnicamente, nel sottotetto, il tetto di copertura del fabbricato segue una linea inclinata, mentre, nella mansarda, tale linea, partendo dal centro e proseguendo verso l’esterno, ad un certo punto “piega” bruscamente verso il basso, passando da 45 gradi a verticale, creando, al di sotto del tetto, uno spazio più arioso, accogliente ed accessibile anche vicino i muri perimetrali.
Sotto il profilo giuridico, mantenendo l’indagine nell’alveo civilistico, va ricordato che, nell’impostazione del codice civile, il sottotetto non risultava compreso esplicitamente nell’elenco dei beni che, ai sensi dell’art. 1117 c.c., “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo”, ed era comunemente escluso dalla nozione tecnica di tetto, in quanto costituito dalla struttura, avente normalmente funzione isolante (da freddo, caldo, umidità), posta appunto al di sotto del tetto e, al contempo, al di sopra del solaio di copertura dell’unità immobiliare sita all’ultimo piano dello stabile (sul versante dottrinale, in termini generali, SALCIARINI, in CELESTE - SALCIARINI, I beni comuni. L’individuazione e l’utilizzazione, Milano, 2009, 140; SPAGNUOLO, Sottotetto e lastrico solare, in Immob. & diritto, 2008, n. 6, 25; TORTORICI, Il sottotetto, in Immob. & proprietà, 2006, 22; BALZANI, Il sottotetto, in Arch. loc. e cond., 1994, 31).
Da tale prevalente funzione tesa a preservare dagli agenti atmosferici - tanto che veniva denominato anche camera d’aria, palco morto, intercapedine - svolta a favore della porzione di piano sottostante, derivava, di regola, la sua esclusione dal novero dei beni comuni; in altre ipotesi, veniva evidenziata la relazione materiale esistente tra cosa principale e cosa secondaria, attribuendo il dovuto rilievo al carattere differenziato del nesso “strutturale” fra il sottotetto medesimo e l’appartamento ad esso collegato da una scala, sicché, essendo una pertinenza della porzione di piano, il sottotetto veniva normalmente considerato di proprietà del medesimo titolare della porzione stessa.
Sul punto, va registrata una diversa prospettiva da parte della Riforma del 2013, la quale, al n. 2) del riformato art. 1117 c.c., ha espressamente inserito, tra i beni di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, “i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune” (si pensi a quei volumi, discretamente ampi e praticabili, che vengono utilizzati per permettere l’ingresso alle scale comuni o per allocarvi le macchine dell’ascensore, le pompe delle autoclavi, le centrali termiche e, in genere, quegli impianti che non possono ospitarsi in altri parti dell’edificio).
La legge n. 220/2012 ha forse voluto chiarire la natura di tale ambiente, atteso che, dall’entrata in vigore del codice civile del 1942, il relativo argomento si è rivelato oggetto di accesa discussione, anche perché oggetto di un discreto business edilizio.
Trattasi, infatti, di un bene molto “appetibile”, specie nei grandi centri urbani, attesa la possibilità che tale volume tecnico possa essere trasformato in mansarda abitabile - oltre che soffitta, deposito, stenditoio, ripostiglio e quant’altro - e ciò a prescindere da ogni conseguenza in ordine alla revisione delle tabelle millesimali e dalle considerazioni di carattere urbanistico di cui appresso (tra i contributi afferenti al previgente regime, si segnala, altresì, REZZONICO, La disciplina condominiale di soffitte, mansarde e sottotetti, in Arch. loc. e cond., 1986, 205).
In proposito, la risposta della giurisprudenza, specie di legittimità, è stata molto variegata in ordine all’appartenenza del locale sottotetto, risultando la netta contrapposizione, di solito, tra il proprietario dell’ultimo piano (o dell’unità immobiliare ivi posta) e gli altri condomini, tanto da farne, almeno per i non addetti ai lavori, un oggetto “misterioso” e quantomeno causando un certo disorientamento anche tra gli operatori del settore.
Ovviamente, il dilemma sull’assetto proprietario ha conseguenze pratiche di notevole spessore riguardo sia all’utilizzo dello stesso bene sia all’imputabilità delle relative spese di conservazione/manutenzione, anche se va riconosciuto che i pronunciamenti sul punto risentono delle peculiari situazioni dello stato dei luoghi sotteso alle fattispecie esaminate (in argomento, COSCETTI, Proprietà del sottotetto, in Riv. giur. edil., 2009, I, 1530; DE TILLA, Quando la proprietà del sottotetto è pertinenza dell’appartamento, in Immob. & diritto, 2005, n. 5, 32).
Ad esempio, in un caso concreto affrontato, di recente, dalla Suprema Corte - v. Cass. 12 agosto 2011 n. 17249, in Foro it., Rep. 2011, voce Comunione e condominio, n. 178 - i giudici di merito avevano dichiarato che l’ampia porzione di solaio sita al quinto piano di uno stabile era di proprietà del condomino-attore, condannando il convenuto al rilascio della medesima ed alla rimessione in pristino del vano di accesso a tale sottotetto.
Segnatamente, nella fattispecie affrontata da tale sentenza, era esatta la censura che, al fine di fornire la prova della proprietà esclusiva, non potessero in generale essere determinanti né le risultanze dell’eventuale regolamento di condominio, né l’eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali, come proprietà esclusiva del singolo condomino - v. anche infra - ma la corte territoriale aveva anche considerato che la società costruttrice, ed unica originaria proprietaria, si era riservata la proprietà del sottotetto in questione in sede di costituzione del condominio, allorché, con il primo atto di compravendita, aveva proceduto ad alienare una delle unità immobiliari comprese nell’edificio, ritenendo questa riserva di proprietà del sottotetto confermata dal regolamento condominiale contrattuale e dalla tabella millesimale, espressamente richiamati nel primo atto di compravendita (in altri termini, era stata raggiunta la prova della proprietà del sottotetto in capo all’attore in base ad un regolare atto a titolo derivativo compiuto con il costruttore il quale, in sede di costituzione del condominio, se ne era riservata la proprietà).
Si è ribadito, in punto di diritto, che la natura del sottotetto di un edificio è, in primo luogo, determinata dai titoli e, solo in difetto di questi ultimi, non essendo lo stesso sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza - quali il tetto, il muro maestro, il suolo, ecc. - o necessarie all’uso comune, può ritenersi comune solo se esso risulti in concreto, per le sue “caratteristiche strutturali e funzionali”,oggettivamente destinato, anche solo potenzialmente, all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune (v. Cass., 19 dicembre 2002 n. 18091, in Notariato, 2003, 361; Cass. 11 maggio 2000 n. 6027, in Foro it., Rep. 2000, voce Comunione e condominio, n. 112).
In questa ipotesi, si applica la presunzione di comunione prevista dall’art. 1117 c.c., la quale opera ogni volta che, nel silenzio del titolo, il bene sia suscettibile, per le suddette caratteristiche, di utilizzazione da parte di tutti i comproprietari (v. Cass. 20 luglio 1999 n. 7764, in Giur. it., 2000, 730, con nota di BERGAMO; Cass. 19 novembre 1997 n. 11488, in Foro it., Rep. 1997, voce Comunione e condominio, n. 111; Cass. 15 maggio 1996 n. 4509, in Arch. loc. e cond., 1996, 719, la quale si è occupata del caso in cui il sottotetto era dotato di una comunicazione diretta con il vano scale comune e di un lucernario per l’accesso al tetto comune, destinazione che costituiva il fatto noto ex art. 2727 c.c. posto dalla legge a base della presunzione di comunione di cui sopra).
Lo stesso sottotetto deve, invece, considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano allorché assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità, tramite la creazione di una camera d’aria, e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo (v. Cass. 20 giugno 2002 n. 8968, in Arch. loc. e cond., 2002, 732; Cass. 15 giugno 1993 n. 6640, in Arch. loc. e cond., 1993, 727). In quest’altra ipotesi, il proprietario ha però diritto di utilizzarlo, in conformità delle norme urbanistiche vigenti, come deposito, stenditoio, ma anche come parte della sua abitazione: é il tipico caso del sottotetto con la pavimentazione formata da tavolati di legno, con altezza minima, senza ingresso dalle parti comuni ed al quale si può accedere unicamente dall’appartamento sottostante attraverso la creazione di un’apposita apertura.
In quest’ottica, il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune dell’edificio, può effettuarne la parziale trasformazione in terrazza di proprio uso esclusivo, purché risulti che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione svolta dal tetto e che gli altri potenziali condomini-utenti non siano privati di reali possibilità di farne uso (v. Cass. 4 febbraio 2013 n. 2500, in Foro it., Rep. 2013, voce Comunione e condominio, n. 202; Cass. 3 agosto 2012 n. 14107, in Arch. loc. e cond., 2013, 31, la quale sottolinea la raccomandazione che resti complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene).
Applicando i medesimi principi ma giungendo a diverse conclusioni, un’altra pronuncia del Supremo Collegio (v. Cass. 7 febbraio 1998 n. 1303, in Arch. loc. e cond., 1998, 385) ha premesso che il sottotetto di un edificio si considera una pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano quando assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento, e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione da parte di tutti i condomini come vano autonomo; in quest’ultima ipotesi, poiché il sottotetto non si comprende tra le parti comuni indicate dall’art. 1117 c.c. (vecchio testo), la sua appartenenza deve essere determinata in base al titolo, sicché, in mancanza, la proprietà comune si desume dalla “oggettiva destinazione all’uso comune”, peraltro anche in via soltanto potenziale (v., altresì, Cass. 29 ottobre 1992 n. 11771, in Riv. giur. edil., 1993, I, 1037; Cass. 18 ottobre 1988 n. 5668, in Foro it., Rep. 1988, voce Comunione e condominio, n. 41; Cass. 22 aprile 1986 n. 2824, in Riv. giur. edil., 1986, I, 745).
Nella specie, tale sentenza ha dato atto che il sottotetto, per l’altezza (variabile da mt. 2,20 al perimetro e mt. 3,00 alla mezzeria), per le dimensioni, per la finalità di passaggio obbligato per tutti i condomini per raggiungere i quattro terrazzi posti ai quattro angoli dell’edificio, in sintesi, per la struttura e per la funzione, non costituiva una mera camera d’aria destinata ad isolare e proteggere il piano sottostante, ma raffigurava un vano autonomo utilizzabile da tutti i partecipanti al condominio.
Dal canto suo, Cass. 4 dicembre 1999 n. 13555 (in Rass. loc. e cond., 2000, 155) ha avuto modo di specificare che il discrimen sta nell’accertamento della circostanza per cui il suddetto sottotetto, per esser considerato pertinenza dell’appartamento all’ultimo piano ad esso direttamente sottostante, debba avere l’esclusiva “funzione di intercapedine coibente” per il medesimo, mentre, qualora le sue caratteristiche, dimensioni e funzioni evidenzino l’utilizzazione o anche la sola utilizzabilità del medesimo da parte di tutti i condomini - salvo sempre che risulti il contrario dal titolo - deve presumersi che esso rientri tra le parti comuni dell’edificio, ai sensi dell’art. 1117 c.c., in ragione dell’oggettiva destinazione all’uso e al godimento collettivi.
Dunque, l’ambiente ricavato sotto il tetto dell’edificio in condominio, in modo da formare una camera d’aria limitata, in alto, dalla struttura del tetto e, in basso, dal solaio che copre i vani dell’ultimo piano, assolve, di regola, ad una funzione isolante e protettiva di questi vani e, quando non risulti una diversa destinazione o non sia diversamente disposto dal titolo, non è, quindi, oggetto di comunione ma costituisce pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano.
Propende più per la condominialità del bene, invece, Cass. 18 marzo 1987 n. 2722 (in Arch. loc. e cond., 1987, 264), ad avviso della quale il sottotetto in oggetto, sia che assolva esclusivamente una funzione isolante a protezione dell’ultimo piano, costituendo pertinenza e, quindi, parte integrante dello stesso, sia che assolva anche altre funzioni oppure abbia dimensioni e caratteristiche tali da consentire l’utilizzazione come vano autonomo, la cui appartenenza va determinata solo in base ad un titolo, può considerarsi di proprietà comune se, per caratteristiche strutturali e funzionali, risulti, sia pure in via potenziale, oggettivamente destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune (cui adde Cass. 5 aprile 1982 n. 2090, in Arch. loc. e cond., 1982, 231).
Interessante, poi, la precisazione offerta da Cass. 8 agosto 1986 n. 4970 (in Arch. loc. e cond., 1986, 624), per la quale, se il sottotetto assolve l’esclusiva funzione di isolare i vani dell’alloggio ad esso sottostanti, si pone in rapporto di dipendenza con i vani stessi cui serve da protezione e non può essere, pertanto, da questi ultimi separato senza che si verifichi l’alterazione del rapporto di complementarietà dell’insieme, conseguendone che, non essendo in tale caso il sottotetto idoneo ad essere utilizzato separatamente dall’alloggio sottostante cui accede, non è configurabile il possesso ad usucapionem dello stesso da parte del proprietario di altra unità immobiliare (in dottrina, SANTERSIERE, Appartamento all’ultimo piano del condominio. Pertinenza/usucapione del sottotetto, in Arch. loc. e cond., 2011, 680).
Da quanto sopra esposto deriva che, se il sottotetto è di proprietà condominiale, il suo utilizzo esclusivo da parte del proprietario dell’ultimo piano richiede il consenso unanime di tutti gli altri condomini, che possono anche decidere di venderlo all’interessato, ma è sufficiente l’opposizione di un singolo condomini per impedire sia l’utilizzo esclusivo che la vendita (in dottrina, ACCORDINO, Trasformazione del vano sottotetto in unità abitativa: nuove e vecchie problematiche, in Arch. loc. e cond., 2001, 424; BAIO, Trasformazione del sottotetto in unità abitativa e problemi condominiali, in Arch. loc. e cond., 1986, 589).
Qualora il singolo condomino, senza o contro la volontà degli altri condomini, si comporta di fatto come se fosse il proprietario del sottotetto e manifesti apertamente la volontà di utilizzarlo per sé e lo annetta al proprio appartamento, escludendo fisicamente gli altri condomini dal relativo uso, egli potrebbe usucapire il medesimo sottotetto trascorsi venti anni, a meno che gli altri condomini abbiano proposto un atto interruttivo o, meglio, una causa nei suoi confronti (si pensi ad un’azione possessoria per grave turbativa o per spoglio se il condomino, realizzando i lavori, consapevolmente alteri la preesistente situazione di fatto).
In argomento, appare criticabile il recente decisum di Cass. 23 agosto 2007 n. 17928 (in Immob. & diritto, 2009, n. 1, 21, commentata da DE TILLA), secondo cui la presunzione legale di condominialità stabilita per i beni elencati nell’art. 1117 c.c., la cui elencazione non è tassativa, deriva sia dall’attitudine oggettiva del bene al godimento comune sia dalla concreta destinazione di esso al servizio comune, conseguendone che, per vincere tale presunzione, colui che rivendica la proprietà esclusiva del sottotetto ha l’onere di fornire la prova di tale diritto e, a tal fine, è necessario un titolo di acquisto dal quale si desumano elementi tali da escludere in maniera inequivocabile la comunione del bene, sicché non sarebbero state determinanti né l’eventuale inclusione del bene nelle tabelle millesimali come proprietà esclusiva di un singolo condomino, e neppure “le risultanze di un eventuale regolamento di condominio”.
Quest’ultima affermazione, nella sua assolutezza ossia senza ulteriori specificazioni, lascia alquanto perplessi: invero, a differenza del regolamento assembleare, il cui contenuto è limitato all’aspetto “gestorio” nelle materie predeterminate assegnate dal codice civile alla competenza dell’assemblea (art. 1138, comma 1, c.c.), il regolamento contrattuale, fondandosi sul consenso degli interessati a base dell’autonomia privata, può avere un contenuto estremamente vasto - ovviamente, con i limiti di cui al comma 4 del medesimo art. 1138 (“le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare … e in nessun caso possono derogare …”) - mirando soprattutto a disciplinare la titolarità ed il godimento delle cose comuni ed esclusive.
Se il regolamento riveste tale efficacia negoziale o convenzionale - oltre che contenere eventualmente le norme in ordine all’amministrazione lato sensu della cosa comune (disciplinando le materie specificatamente indicate nel citato comma 1), mediante una disciplina più stringente e puntuale - lo stesso, sul piano della “disposizione” delle situazioni di condominio e di proprietà esclusiva, può produrre incrementi o diminuzioni patrimoniali nell’àmbito condominiale: in questa prospettiva, il regolamento contrattuale può ben costituire “titolo” per l’individuazione dei beni facenti parte della comunione edilizia, operando vere e proprie riserve di proprietà in favore dell’iniziale proprietario circa beni altrimenti presunti comuni.
Ciò è stato evidenziato dalla giurisprudenza, ad esempio, riguardo agli spazi esistenti nel piano interrato, o per quanto concerne un’autorimessa o un cortile adiacente allo stabile (v., ex multis, Cass. 14 febbraio 1981 n. 908, in Foro it., 1981, I, 2495, con nota di FRANCARIO, sui locali destinati al servizio di portierato; Cass. 23 luglio 1994 n. 6884, in Arch. loc. e cond., 1995, 92, circa un locale sottostante al piano terreno; Cass. 6 dicembre 1991 n. 13160, in Riv. giur. edil., 1992, I, 580, sull’impianto di fognatura; Cass. 6 luglio 1984 n. 3966, in Vita notar., 1985, 161, commentata da TERZAGO, in ordine all’impianto di riscaldamento). Nella stessa lunghezza d’onda, sono da considerarsi di proprietà esclusiva di un singolo condomino, escludendone pertanto la “condominialità”, il lastrico solare o il tetto, indipendentemente dalla circostanza che i beni stessi siano compresi, ai sensi dell’art. 1117 c.c., tra quelli per i quali esiste la presunzione di comproprietà (v. Cass. 11 novembre 2002 n. 15794, in Riv. giur. edil., 2003, I, 917; Cass. 4 giugno 1992 n. 6892, in Arch. loc. e cond., 1992, 761).
Tale articolo, infatti, sancisce una presunzione iuris tantum di proprietà comune delle parti dell’edificio in condominio necessarie all’esistenza stessa di questo oppure destinate in modo permanente all’uso o al godimento comune, che può essere vinta dagli elementi contrari risultanti dal titolo, per tale intendendosi - oltre gli atti di acquisto delle unità immobiliari - il regolamento di condominio ad essi allegato o in essi richiamato, conosciuto ed accettato dagli acquirenti.
In particolare, il regolamento contrattuale può contenere l’inclusione esplicita tra le cose comuni, soggette sia alla comunione necessaria, sia alla correlata indivisibilità funzionale, sia all’inseparabilità pro quota dai trasferimenti delle proprietà esclusive, di cose determinate per le quali sia incerta la riconducibilità alla categoria delle cose comuni in regime di condominio; in tal caso, il regolamento contiene un atto negoziale di accertamento del rapporto di inerenza della cosa espressamente considerata con quelle comuni ex art. 1117 c.c., con l’effetto di individuare i limiti oggettivi delle proprietà esclusive e le corrispondenti quote sulle cose comuni, di escludere la separata disponibilità della cosa inclusa tra quelle comuni, e di prevenire controversie circa la distinta utilizzabilità della cosa stessa indipendentemente dall’esistenza di un valido titolo costitutivo di diritti sulla medesima nel contesto dei concorrenti diritti degli altri condomini.
Resta fermo che, per vincere in base al titolo la presunzione legale di proprietà comune delle parti dell’edificio condominiale indicate nell’art. 1117 c.c., non sono sufficienti il frazionamentoaccatastamento e la relativa trascrizione, eseguiti a domanda del venditore costruttore, della parte dell’edificio in questione, trattandosi di atto unilaterale di per sé inidoneo a sottrarre il bene alla comunione condominiale, dovendosi riconoscere tale effetto solo al contratto di compravendita, in cui la previa delimitazione unilaterale dell’oggetto del trasferimento sia stata recepita nel contenuto negoziale per concorde volontà dei contraenti (v. Cass. 18 aprile 2002 n. 5633, in Foro it., Rep. 2002, voce Comunione e condominio, n. 59), specificando, altresì, che non sono utilizzabili nemmeno i dati catastali, utili solo come concorrenti elementi indiziari di valutazione a fornire la prova richiesta (v. Cass. 15 giugno 2001 n. 8152, in Rass. loc. e cond., 2002, 276).
Tornando al sottotetto, come si nota, la soluzione non è agevole nelle situazioni border line, ossia quando tale ambiente è raggiungibile non dalle scale ma attraverso botole, o se il medesimo sottotetto non è abbastanza ampio per essere giudicato autonomo ed essere, quindi, utile a tutti, oppure quando il bene risulta di dimensioni ridotte ma ospitante impianti condominiali (come, ad esempio, la caldaia dell’impianto di riscaldamento o la centralina dell’antenna della televisione condominiale).
Per risolvere la questione concernente l’assetto proprietario, dunque, bisogna valutare caso per caso e, a tal fine, la precisazione aggiunta dalla Riforma del 2013 non sembra di grande ausilio.
Problema connesso è se la trasformazione del sottotetto in abitazione debba comportare la revisione delle tabelle millesimali ai sensi dell’art. 69, comma 1, disp. att. c.c., specie riguardo al n. 2), allorché, per le mutate condizioni di parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, “è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino” (così innovato a seguito della legge n. 220/2012).
Il nostro caso sarebbe rientrato tra le “innovazioni di vasta portata”, che compariva nel vecchio testo: se il significato del termine innovazione poteva riferirsi a qualsiasi intervento innovativo eseguito tanto sulle parti comuni dell’edificio tanto su quelle di proprietà esclusiva dei condomini - anche perché il legislatore si riferiva a mutamenti di una parte dell’edificio, senza operare distinzioni di sorta - le conseguenze si rivelavano più articolate, perché si trattava, al fine della revisione della c.d. tabella di proprietà, di verificare se l’innovazione de qua fosse di vasta portata e se l’alterazione interferisse “notevolmente” sul rapporto di valore originario; sembra, invece, opportuno modificare le c.d. tabelle di gestione, perché l’utilizzazione di un sottotetto come abitazione comporta un maggior uso di tutti i servizi condominiali che si estendono alle nuove unità abitative ancorché munite di impianti autonomi: infatti, anche i servizi di illuminazione scale, portierato, ascensore, acqua, pulizie, immondizie, ecc. vengono ad essere modificati dalla presenza di nuove entità (in dottrina, SALIS, Sottotetti abitabili e servizi comuni, in Riv. giur. edil., 1981, I, 71).
Un’altra interessante questione si è posta per chi ristruttura il sottotetto ad abitazione, cioè se debba o meno deve corrispondere l’indennizzo previsto dall’art. 1127 c.c.: si tratta di una somma di denaro, incassabile da ciascun condomino in caso di sopraelevazione, che il codice stabilisce pari al valore attuale dell’area da occupare con la nuova fabbrica, diviso per il numero di piani, ivi compreso quello da edificare e detratto l’importo della quota spettante al proprietario del sottotetto.
Al quesito hanno risposto gli ermellini, affermando che non si ha sopraelevazione in caso di mera trasformazione del sottotetto; in proposito, l’indennizzo de quo va corrisposto nella sola ipotesi di sopraelevazione realizzata mediante la costruzione di nuove opere (nuovi piani o nuove fabbriche) sull’area sovrastante il fabbricato, con conseguente innalzamento dell’originaria altezza dell’edificio, e non anche nel caso in cui il proprietario dell’ultimo piano apporti modificazioni soltanto interne al sottotetto - trasformandolo, come nella specie, in unità abitativa autonoma - contenute negli originari limiti strutturali delle parti dell’edificio sottostanti alla sua copertura (v. Cass. 24 ottobre 1998 n. 10568, in Riv. giur. edil., 1999, I, 435, con nota di GIVRI; Cass. 10 giugno 1997 n. 5164, in Foro it., Rep. 1997, voce Comunione e condominio, n. 139). In senso contrario, appare di recente propensa la magistratura di vertice - v., tra le altre, Cass. 18 novembre 2011 n. 24327, in Riv. notar., 2012, 637, commentata da MUSOLINO - ad avviso della quale l’indennità prevista dall’art. 1127 c.c. per la costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio è dovuta anche per la trasformazione di locali preesistenti, mediante incrementi delle superfici e delle volumetrie, “indipendentemente dall’altezza del fabbricato”, traendo fondamento dall’aumento proporzionale del diritto di comproprietà sulle parti comuni, conseguente all’incremento della porzione di proprietà esclusiva; e ciò sulla scia della pronuncia del supremo organo di nomofilachia - v. Cass. S.U. 30 luglio 2007 n. 16794, che può leggersi, tra le altre riviste, in Corr. giur., 2008, 650, con nota di IZZO - a tenore della quale, qualora il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio innalzi mura perimetrali, rifacendo il tetto e creando nuove unità abitative sostitutive delle precedenti soffitte esistenti, gli altri condomini del fabbricato hanno diritto a ottenere dal realizzatore la corresponsione dell’indennità di sopraelevazione di cui sopra, poiché l’indennizzo compete “a prescindere dal fatto che si siano realizzati nuovi piani o nuove fabbriche”, avendo l’indennità in questione natura sostanzialmente riparatoria, ed essendo essa finalizzata a compensare gli altri condomini della perdita derivante dalla diminuzione di valore di unità immobiliare della quale i predetti abbiano la proprietà.
Relativamente, infine, ai profili urbanistici, la giurisprudenza amministrativa - v. T.A.R. Campania 7 gennaio 2011 n. 16; T.A.R. Puglia 15 gennaio 2005 n. 143; T.A.R. Campania 17 giugno 2002 n. 3597 - è orientata nel senso di ritenere che i sottotetti, quando sono di altezza tale da poter essere suscettibili di abitazione o di assolvere a funzioni complementari (come quella, ad esempio, di deposito di materiali), devono essere computati ad ogni effetto sia ai fini della cubatura autorizzabile, sia ai fini del calcolo dell’altezza e delle distanze ragguagliate all’altezza, non potendo essere annoverati tra i c.d. volumi tecnici.
In buona sostanza, la tipologia costruttiva e le dimensioni del manufatto realizzato in difformità rispetto al precedente titolo autorizzatorio, consistente nell’innalzamento del tetto e nella realizzazione di servizi, riflette con assoluta evidenza la sussistenza del contestato abuso che, in ragione dell’innegabile trasformazione edilizia del territorio che ad esso si riconnette, impone il previo rilascio di uno specifico permesso di costruire ad uso abitativo, che valga ad autorizzarne l’esecuzione (v., di recente, anche T.A.R. Lombardia 5 gennaio 2012 n. 38, che si pone in linea con Cons. Stato 7 febbraio 2011 n. 812).
di Alberto Celeste
Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione
lunedì 27 giugno 2016
DISTRUGGERE NIDI DI RONDINE E’ REATO PENALE
Spesso capita come in occasione di cantieri o dell’esecuzione di lavori di manutenzione al condominio venga chiesto e proposto di eliminare i nidi delle rondini presenti nell’edificio.
E’ bene ricordare come le rondini, i loro nidi, le uova ed i nidiacei siano protetti dalla legge nr. 157/92 e dall’articolo 635 del codice penale che ne vieta l’uccisione e la distruzione.
Eventuali segnalazioni in merito alla distruzione, o al tentativo di distruggere i nidi delle rondini vanno fatte al Corpo Forestale dello Stato chiamando il numero 1515.
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giovedì 17 dicembre 2015
Il sottotetto di chi è?
Il sottotetto che costituisce un mero volume tecnico, non intonacato, non finestrato, con esclusiva funzione di isolante termico e impossibile da raggiungere se non da una botola con scala retrattile posta nell'appartamento immediatamente inferiore, non può essere di proprietà condominiale.
La pronuncia della Corte d'Appello di Roma con Sentenza n.2571 del 23/04/2015
Il Condominio chiamava a giudizio con atto di citazione un condomino che, abusivamente, aveva posizionato un autoclave (serbatoio per raccolta di liquido) nel sottotetto condominiale sopra il suo alloggio. Nel contempo ha altresì provveduto ad aprire una botola nel solaio per poter raggiungere il locale.
In ragione di quanto sopra il Condominio domandava all'Ill.mo Giudice adito la rimozione di quanto posizionato e la messa in pristino dei luoghi.
Il Condomino si difendeva contestando il tutto asserendo che il sottotetto non era condominiale, ma bensì di sua proprietà e che, in conseguenza di un possesso ed utilizzo superiore ai vent'anni, ne era diventata proprietaria per usucapione.
Il Tribunale, in 1° grado ha accertato che il sottotetto era raggiungibile solo attraverso la botola posta nell'appartamento del condomino ed avendo ritenuto per questo motivo impossibile l'uso comune del bene, respingeva la domanda del Condominio.
La sentenza in oggetto, a seguito di impugnazione, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Roma.
La Corte Territoriale, in conformità di un principio già espresso dalla medesima giurisprudenza in materia (Cassazione del 28 marzo 2012 n. 4976), chiarisce meglio che “la natura pertinenziale del sottotetto rispetto agli appartamenti sottostanti va stabilita in base alla relazione materiale esistente tra la cosa principale e la cosa secondaria e non secondo i criteri della proprietà condominiale”.
Per tali motivi, le domande di reintegra e di rimessione in pristino dei luoghi proposte da parte del Condominio sono state rigettate.
Per tutto quanto sopra detto la Corte romana ha presupposto che il condomino, non mutando il sottotetto, non avendo utilizzato lo stesso per fini abitativi e i condomini non potendo accedervi in alcun modo non ha abusato del locale e quindi il sottotetto è da considerarsi pertinenza dell'appartamento,
Il condomino è legittimato ad accedervi attraverso la botola e senza bisogno di alcuna autorizzazione del Condominio.
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