lunedì 28 dicembre 2015

In caso di infiltrazioni che provocano muffe chi ne è responsabile?

Corte d'Appello di Milano, sentenza del 23 giugno 2015 n. 2680

In caso di infiltrazioni d'acqua nella singola unità immobiliare, che portano alla formazione di muffe sui soffitti, il condominio deve ritenersi responsabile in via autonoma nei confronti del proprietario esclusivo ex art. 2051 c.c:., se non offre la prova del fortuito. Peraltro se l'evento lesivo deriva da vizi costruttivi dello stabile, l'impresa che ha edificato il fabbricato deve essere condannata a manlevare il condominio di tutte le somme che quest'ultimo dovrà corrispondere al proprietario esclusivo.
Due condomini, in proprio e come genitori dei figli minori, citavano in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza delle infiltrazioni manifestatesi all'interno dell'appartamento di loro proprietà, per effetto dell'erronea coibentazione delle pareti perimetrali del fabbricato. Il condominio chiamava in causa la ditta costruttrice, ritenendola unica responsabile, a suo dire, delle infiltrazioni. In primo grado, il tribunale accoglieva la domanda di risarcimento condannando il condominio ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode delle parti comune nel momento in cui si è verificato il danno. Ma la ditta costruttrice, chiamata a manlevare il condominio di tutte le somme che sarà tenuto a corrispondere agli attori viene condannata a tenere il condominio indenne di ogni esborso. Per il tribunale, infatti, "l'umidità conseguente ad un'adeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio può integrare, ove sia compromessa l'abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell'edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. (Cass. civ. 3753/1999).
Con la sentenza in esame, la Corte d'appello ha confermato la condanna di primo grado, anche per quanto riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale alla vivibilità della casa per le infiltrazioni d'acqua che hanno creano muffe su soffitti e pareti ed hanno provocato anche allergie agli abitanti dell'immobile.
Per la Corte territoriale risulta documentato, nel caso di specie, che a causa dei fatti oggetto di giudizio si sono prodotte per anni nell'abitazione degli attori situazioni di grave disagio, con pregiudizio alla serenità personale ed alla vivibilità della casa, messe ingiustamente a repentaglio dalla presenza di muffe e umidità, "determinando una significativa lesione degli interessi della persona umana costituzionalmente garantiti, ed in particolare del diritto all'abitazione, ma anche alla salute".
Nella sentenza in commento, i giudici richiamano un caso analogo esaminato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'esposizione ad immissioni sonore intollerabili: anche in tale ipotesi, possono determinarsi lesioni del diritto al riposo notturno e, per quale che qui in particolare interessa, alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (cfr. Cass. civ., sentenza 18.12.2014, n.26899).
In caso di infiltrazioni che provocano muffe e danno alla salute del condomino, sono responsabili il Condominio e il costruttore dello stabile.

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