venerdì 1 gennaio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Registro dei provvedimenti n. 314 del 19 giugno 2014

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro Presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice") Visto il reclamo con il quale il sig. KW ha lamentato l'avvenuta comunicazione a terzi, da parte del geom. XY, di informazioni personali a lui riferite in assenza del suo previo consenso; Vista la documentazione in atti; Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici; PREMESSO 1. Con reclamo del 28 maggio 2013, il sig. KW, dipendente di JJ S.p.A., ha lamentato che il geom. XY, in data 17 gennaio 2013, in qualità di amministratore pro tempore del Condominio "YY", sito in Sacile (PN), aveva inviato una comunicazione alla sua datrice di lavoro affinché lo sollecitasse –"tramite il capo reparto"– a versare la somma di euro 763,22, da lui dovuta per spese condominiali non onorate. Il reclamante ha sostenuto che tale comunicazione era avvenuta a sua insaputa e che, in ragione del suo invio presso la sede lavorativa e del particolare tipo di indirizzo utilizzato (XX@XX.XX), non collegato ad uno specifico ufficio della società, erano potuti venire a conoscenza della sua esposizione debitoria non solo il suo datore di lavoro, ma anche tutti i suoi colleghi. Pertanto, nel ritenere che il comportamento osservato dal geom. XY fosse in contrasto con i principi di protezione dei dati personali, il reclamante ha concluso chiedendo la declaratoria di illiceità del trattamento dei suoi dati personali. 2. A seguito di apposite richieste di informazioni formulate dall'Ufficio (prot. nn. 18425 del 17 luglio 2013 e 24310 del 2 ottobre 2013), il geom. XY, con nota del 21 ottobre 2013, ha ammesso la circostanza, affermando che "per un mero disguido di segreteria", dovuto alla sua temporanea assenza dallo Studio ("Studio XY"), la comunicazione era stata inviata "direttamente al datore di lavoro anziché al sig. KW" personalmente (cfr. nota del geom. XY del 21 ottobre 2013, prot. n. 26681). Nel merito, il geom. XY ha precisato che tale comunicazione era stata effettuata su specifica richiesta del sig. QQ, condomino del Condominio "YY" e proprietario dell'appartamento locato al sig. KW, il quale era desideroso di ottenere le somme che, stante l'inadempimento di quest'ultimo, sarebbe stato costretto ad anticipare personalmente al Condominio stesso. Più esattamente, il geom. XY ha riferito che nell'anno 2012, alla luce dei conteggi da lui effettuati in sede di riparto delle spese condominiali tra proprietario e conduttore (cfr. al riguardo art. 9, legge 27 luglio 1978, n. 392 in tema di "Oneri accessori"), erano stati recapitati al sig. KW diversi solleciti di pagamento concernenti somme di cui egli risultava essere debitore nei confronti del Condominio. Poiché detti solleciti erano rimasti inevasi (cfr. nota del geom. XY, pervenuta via email l'8 ottobre 2013, prot. n. 25043), il sig. QQ, stante l'irreperibilità del sig. KW (che, peraltro "in data 10 gennaio 2013 aveva lasciato l'immobile senza comunicare il suo nuovo indirizzo"), aveva comunicato allo "Studio XY" "il nome e recapito e-mail del datore di lavoro" del suo ex inquilino, affinché l'amministrazione condominiale potesse inviargli un'ulteriore "richiesta di pagamento delle spese condominiali non versate"; e proprio per esaudire detta richiesta era stata predisposta la comunicazione oggetto di contestazione, la quale, per mero disguido, era stata inviata direttamente alla società anziché al diretto interessato. 3. Risultando pacifici i fatti tra le parti, la definizione del procedimento è legata alla sola verifica della corretta applicazione nella vicenda dei principi posti dal Codice in materia di trattamento dei dati personali. Occorre anzitutto rilevare che la condotta osservata dal geom. XY, sostanzialmente volta a recuperare un credito che il locatore dell'appartamento condotto dal sig. KW vantava nei suoi confronti, per le concrete modalità di espletamento ha dato luogo ad una comunicazione a terzi di dati personali (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice), che sarebbe dovuta avvenire sulla base di adeguati presupposti di legittimità (posti dagli artt. 23 e 24) e nel rispetto dei principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a). Ciò premesso, si rileva preliminarmente che il geom. XY, nella sua qualità di amministratore del Condominio, era legittimato ad inviare all'odierno reclamante i solleciti di pagamento delle spese condominiali (e quindi a trattare i dati personali di costui) sulla base di quanto previsto dal "contratto di locazione ad uso abitativo" sottoscritto in data 1° novembre 2011 dai sigg. QQ e WW, locatori, e lo stesso sig. KW, conduttore, ove era stato espressamente convenuto che le spese condominiali sarebbero state comunicate al conduttore direttamente dall'amministratore del Condominio pro tempore (cfr. clausola 6 del contratto, allegato al reclamo). Pertanto, non vi è dubbio che il geom. XY, nell'intraprendere l'iniziativa sopra descritta −ossia inviare il sollecito di pagamento delle spese condominiali presso il luogo di lavoro del reclamante− abbia agito, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. b) del Codice, in esecuzione di una specifica clausola contrattuale sottoscritta dall'interessato e quindi nell'ambito dei poteri a lui convenzionalmente attribuiti dai contraenti. Per quanto concerne, poi, l'osservanza dei fondamentali principi di liceità e correttezza posti dall'art. 11, comma 1, lett. a) del Codice, si evidenzia che il Garante, proprio in riferimento all'attività di recupero crediti, ha avuto modo di affermare che chiunque effettui un trattamento di dati personali, in ossequio ai principi di liceità e correttezza (art. 11, comma 1, lett. a) del Codice), debba astenersi dal "comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi rispetto al debitore (quali ad esempio, […] colleghi di lavoro […]) informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l'interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta)", avendo cura di evitare "nel tentativo di prendere contatto con il medesimo (anche attraverso terzi) comportamenti suscettibili di incidere sulla sua dignità" (v. Provv. 30 novembre 2005, doc. web n. 1213644). Detto principio, di portata generale, e dunque applicabile anche al caso di specie, non risulta essere stato osservato in concreto dall'amministratore del Condominio "YY", considerato che costui, seppur legittimato dal contratto di locazione a comunicare direttamente al conduttore l'ammontare delle spese condominiali da saldare, nel dare attuazione alla specifica richiesta avanzata dal condomino QQ, proprietario dell'appartamento, avrebbe dovuto adottare adeguate misure e specifici accorgimenti per precludere ai soggetti presenti sul luogo di lavoro del sig. KW di venire a conoscenza del sollecito di pagamento e, quindi, della situazione di morosità in cui egli ancora versava. Al contrario, nel caso specifico non solo non risulta essere stata adottata alcuna precauzione al riguardo, ma la stessa nota di sollecito è stata inviata direttamente alla società ove l'interessato lavora, presso un indirizzo e-mail fruibile da chiunque al suo interno e con l'indicazione dell'ammontare del debito e del relativo titolo. La circostanza che detta comunicazione sia partita dallo "Studio XY" in un momento in cui il geom. XY -che ne è il titolare- era impossibilitato a presenziare non esonera il medesimo dalla responsabilità per la condotta osservata dai propri dipendenti (art. 2049 c.c.), né fa venir meno la sua qualità di "titolare del trattamento" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. f) del Codice e la connessa sua responsabilità per l'illecita operazione di comunicazione a terzi dei dati personali dell'interessato. Ne consegue che avendo inoltrato il sollecito secondo le modalità sopra descritte, il geom. XY, "titolare del trattamento", ha posto in essere un trattamento di dati personali non conforme a legge, perché in contrasto con gli artt. 2 (in riferimento alla dignità dell'interessato), 11 comma 1, lett. a) (riguardo ai principi di liceità e di correttezza del trattamento) e 23 del Codice (essendosi verificata una comunicazione di dati personali dell'interessato sul luogo di lavoro senza un suo previo consenso - cfr. Provv. 11 aprile 2013, doc. web n. 2497407; Provv. 8 marzo 2007, doc. web n. 1390910); in ragione di ciò, l'Autorità si riserva, con autonomo procedimento, di formulare un'eventuale contestazione amministrativa ai sensi degli artt. 162, comma 2-bis e 164-bis, comma 1 del Codice. In ogni caso, il verificarsi dell'episodio induce a ritenere che all'interno dello "Studio XY" possano ancora residuare margini di incertezza in ordine alla concreta attuazione dei principi del Codice nell'espletamento di operazioni di comunicazione dei dati personali degli interessati; pertanto, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, si ritiene di prescrivere al geom. XY, titolare del predetto Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione dei dati a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente decisione, adeguate istruzioni ai responsabili e agli incaricati del trattamento. TUTTO CIO' PREMESSO, IL GARANTE: 1) dichiara l'illiceità del trattamento posto in essere dal geom. XY riguardo ai dati personali del sig. KW; 2) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, prescrive al geom. XY, titolare dell'omonimo Studio, di adottare ulteriori misure in grado di assicurare che la comunicazione di dati personali a terzi avvenga effettivamente nel rispetto delle regole poste dal Codice, impartendo, a tal fine, entro 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, adeguate istruzioni agli eventuali responsabili e agli incaricati del trattamento; 3) ai sensi dell'art. 157 del Codice, prescrive al geom. XY di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro 90 giorni dalla ricezione dello stesso; si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 del Codice è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice. Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

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