L'atto giudiziario va notificato al condominio presso |amministratore o presso la portineria dello stabile condominiale?
Cassazione ordinanza n. 17474 de/ 2 settembre 2015
La Corte, chiamata a decidere in merito ad un regolamento di competenza in una causa afferente il risarcimento dei danni per una caduta dalle scale condominiali, ha avuto modo di precisare come: "La notifica di un atto giudiziario indirizzato al condominio può essere fatta o personalmente all'amministratore, o presso il domicilio privato del medesimo oppure presso la portineria dello stabile condominiale intesa come locale destinato alla gestione delle cose e dei servizi comuni".
La Corte individua tre possibili luoghi di notifica
- la portineria dello stabile, intesa quale locale in senso tecnico, vale a dire un luogo destinato allo svolgimento della gestione e attività condominiale, al contrario, in mancanza di un simile locale, la notificazione fatta al condominio nel luogo dove ha sede l'edificio condominiale deve ritenersi nulla (Cfr.: Trib. Roma Sez. X, 09/03/2011);
- nel domicilio privato dell'amministratore che lo rappresenta, secondo le regole stabilite per la notificazione alle persone fisiche;
- personalmente, in ogni altro luogo nel quale risulta reperibile l'amministratore pro-tempore dello stabile in condominio - ad esempio l'ufficio dell'amministratore - con consegna a mani dello stesso (Cfr.: Trib. Roma, 20/04/2012).
Il principio stabilito dal Supremo Collegio dunque puntualizza anche la funzione della portineria che viene individuata come luogo di gestione dei servizi e delle cose comune, attribuendo al locale un ruolo giuridicamente rilevante anche sotto il profilo del rispetto delle norme processuali in tema di notificazione degli atti.
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