La convocazione dell'assemblea; i Soggetti Legittimati
- I soggetti legittimati a convocare l’assemblea sono individuati in primis dall’articolo 66 disp. att. c.c., in forza del quale: l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario, o quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorso inutilmente 10 giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.
- articolo 66 2° co. d.a.c.c.: ciascun condomino nei condomini sforniti di amministratore (non per il caso di dimissioni dell’amministratore)
- articolo 1129: i condomini singolarmente, quando siano emerse irregolarità fiscali o non ottemperanza all’apertura del conto corrente condominiale (articolo 1129, comma 11, n. 3 c.c.)
- articolo 1120: i condomini singolarmente per le delibere che hanno ad oggetto innovazioni tecnologiche
- articolo 1117 quater: i condomini singolarmente nel caso in cui vengano esercitate attività che incidono negativamente sulla destinazione d’uso delle parti comuni
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