Prima della riforma le modalità di comunicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale rispondevano al principio della libertà delle forme.
Detto articolo precisa altresì che il termine entro cui l’avviso di convocazione deve pervenire ai partecipanti per essere efficace ai fini dell’instaurazione di una valida seduta assembleare non può essere inferiore a cinque giorni antecedenti la data fissata per la riunione.
Al comma quattro poi si precisa che l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima e che (comma 5) l’amministratore ha facoltà di fissare anche più riunioni consecutive, in maniera tale da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in tempi brevi convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.
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