lunedì 16 novembre 2015

PROBLEMI CON LA PEC (Posta elettronica certificata)

Se la casella PEC è piena, disattivata o non funziona la notifica è nulla?

Il destinatario della posta elettronica certificata ha un obbligo di curare il proprio account, tuttavia la norma presenta delle lacune: la sentenza del tribunale di Viterbo.
La nuova forma di notifica a mezzo di posta elettronica certificata sta generando non poche perplessità sia tra i cittadini, timorosi che un uso non corretto della propria casella email possa implicare decadenze dalla possibilità di azionare i propri diritti a seguito, per esempio, del ricevimento di un atto processuale, di una cartella esattoriale, di una multa, ecc. Ma anche tra gli stessi professionisti che, a breve, conosceranno nuove forme di irregolarità e improcedibilità degli atti processuali (e relative cause di nullità delle notifiche e sentenze) a causa di vizi “informatici”.
Quel che al momento è certo è che il titolare della PEC (sia esso un professionista, un imprenditore, una società, ecc.) ha l’onere di controllare periodicamente (più opportunamente, almeno una volta al giorno) la propria casella, per verificare l’eventuale arrivo di notifiche.
Una dimenticanza o l’incuria o anche la semplice incapacità di compiere tale adempimento potrebbe implicare seri problemi.
Difatti, se anche il destinatario è assente per lavoro, per malattia, o se incapace di utilizzare l’account, o ancora nell’ipotesi di un guasto tecnico al computer, o di assenza di linea internet, o di perdita della password e delle altre credenziali di accesso alla casella, la notifica si considera ugualmente perfezionata.
Quel che conta, infatti, è la ricevuta di conferma, da parte del gestore PEC, inoltrata al mittente.
Sarà questa la prova dell’avvenuta notifica, che farà sì che il procedimento si considera valido anche se il destinatario non ha preso visione della comunicazione o dell’atto.
Il problema, però, potrebbe porsi nel caso di casella piena (ossia priva di spazio libero), in quello di PEC non funzione o, ancora, nell’ipotesi di disattivata volontariamente da parte del destinatario. 

In questi casi, la notifica può considerarsi ugualmente valida?

Una recente sentenza del tribunale di Viterbo, citata in un noto portale internet, sosterrebbe di sì.
Sembra quasi che il giudice abbia voluto, in questo modo, addossare la responsabilità per la mancata notifica, e cura del proprio account di PEC, al relativo proprietario.
Quest’ultimo, pertanto, oltre all’obbligo di controllare periodicamente la casella, dovrebbe anche scaricare i messaggi e poi cancellarli, in modo da liberare lo spazio per le successive notifiche.
Stesso discorso per il caso di non funzionamento o di disattivazione dell’account, artificio che potrebbe evidenziare l’intenzione di rendersi deliberatamente irreperibili (un po’ come cancellare il nome dal citofono o dal box della posta).

La sentenza in commento è tuttavia criticabile

Innanzitutto essa non tiene conto del fatto che, per legge, la notifica via PEC si considera valida solo nel momento in cui il mittente riceve la mail con la conferma di recapito del messaggio, mail che è inoltrata dal Gestore: cosa che, ovviamente, non avviene se l’account del destinatario non esiste più o è pieno. Il mittente, infatti, non avrebbe la prova del regolare compimento di tale formalità.
Peraltro, la normativa del 2012 prevede che, in caso di non funzionamento della PEC dell’avvocato per fatto a lui imputabile, la notifica debba avvenire in cancelleria.
Il che funziona un po’ come il vecchio deposito presso la Casa Comunale, come residuale mezzo per consentire al destinatario di venire, in qualche modo, a conoscenza dell’atto.
Ebbene, se ciò è previsto per gli avvocati non si vede perché non debba avvenire anche per le parti e per i cittadini.
Di fatto, la norma è completamente lacunosa su tale aspetto. Sarà la giurisprudenza a chiarire in futuro come ci si debba comportare, salvo un (auspicato) intervento del legislatore.


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