martedì 15 dicembre 2015

La convocazione dell'assemblea; Partecipanti all’assemblea


  • Partecipanti all’assemblea 

    • La qualità di condomino costituisce condizione indefettibili per avere diritto a partecipare all’assemblea condominiale e per ricevere l’avviso di convocazione nel caso del decesso di un condomino la suprema corte ha chiarito che, posta l’assenza, in capo all’amministratore, dell’onere di rintracciare gli eredi del condomino deceduto, l’amministratore non è neppure tenuto d’inviare alcun avviso di convocazione gli eredi, fino al momento in cui i medesimi non formeranno della loro qualità (Cass. 22 marzo 2007, n. 6926). 
      Ai sensi dell’art. 67 disp. att. c.c. il condomino può intervenire in assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. 
      Ai sensi dell’art. 67 co. 2 disp. att. c.c. quando un piano, o porzione di piano appartenga pro-indiviso a più persone, queste hanno diritto ad un solo rappresentante dell’assemblea, che è designato dai comproprietari secondo quanto disposto dall’articolo 1106 c.c.. La giurisprudenza ha avuto modo di sostenere che è necessario che tutti i comproprietari siano avvertiti, al fine di indicare quale di essi li rappresenterà dell’assemblea 
    • L’usufruttuario, ex art. 67 co. 6 disp. att. c.c., esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione dal semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni ed opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, il diritto di voto spetta invece al proprietario, salvo che l’usufruttuario intende avvalersi del diritto di cui all’art. 1006 c.c., ovvero si tratti di lavori ad opere di miglioramento e addizioni, in relazione alle quali l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale deve essere comunicato sia l’usufruttuario sia nudo proprietario (comma 7) e nudo proprietario d’usufruttuario rispondono solidamente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione 􏰂e condominiale (comma 8). Come chiaramente dispone l’articolo citato l’usufruttuario he il potere di concorrere alla formazione della volontà assembleare solo per gli affari attinenti l'ordinaria amministrazione e di semplice godimento delle cose dei servizi comuni, e non per gli affari di straordinaria amministrazione. 
    • Il conduttore dell’appartamento in condominio è oggi legittimato, entro determinati limiti, a partecipare all’assemblea condominiale. 
    • Nel Supercondominio, se i condomini sono più di 60, il rappresentante dell'edificio singolo (ma solo per la gestione ordinaria e la nomina dell'amministratore)



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