giovedì 1 ottobre 2015

L’amministratore di condominio nelle nuove norme tecniche di prevenzione incendi


Novità sulla gestione dell’emergenza?

Il 20 agosto 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015, “norme tecniche di prevenzione incendi”. In queste note si esamina l’aspetto della gestione delle emergenze, per quanto possa interessare un amministratore di condominio.
Come in tutte le leggi, si deve partire dal campo di applicazione: l’art.2 comma 1 del decreto elenca dettagliatamente in quali attività di prevenzione incendi si possano applicare le norme tecniche contenute nel nuovo decreto.
Art. 2 (Campo di applicazione) 1. Le norme tecniche di cui all’articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76. testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015
Va subito evidenziato come le attività n.74 (centrali termiche), 75 (per quanto riguarda le autorimesse di superficie > 300 mq), 77 (edifici civili con altezza antincendio > 24m) non siano presenti nell’elenco: pertanto per queste attività, le classiche attività condominiali, le nuove norme tecniche non si applicano e nulla cambia rispetto al passato (rif. articolo sul numero di marzo 2012 di questa rivista). Detto questo, è utile una breve cronistoria di come si sia giunti a questa versione finale delle norme tecniche, presentate in passato come “codice” o “testo unico”. Dopo anni di indiscrezioni, confronti tecnici ed attese, nell’aprile 2014 è stata presentata dai massimi vertici del Ministero dell’Interno la bozza del cosiddetto “testo unico di prevenzione incendi”. Sembrava imminente la sua pubblicazione ed invece passarono mesi di silenzi (e di voci e di buone intenzioni: addirittura in Toscana si sono accettati i criteri di quella bozza per valutare i procedimenti in deroga) fino al giorno 18 dicembre 2014, quando il Ministero ha inoltrato alla Comunità Europea una nuova e diversa bozza di decreto. Dopo centottanta giorni, applicando il criterio del silenzio-assenso, il testo inviato è stato considerato approvato ed ora, con qualche modifica, lo troviamo ufficializzato come legge con il nome di decreto ministeriale 3 agosto 2015. La cronistoria è necessaria per illustrare un aspetto che a molti può sembrare marginale, ma che avrebbe potuto avere significativa importanza per gli amministratori di condominio: è quello della gestione dell’emergenza nei luoghi con diverse attività lavorative ed anche nei luoghi senza alcuna attività lavorativa.
La legge tuttora vigente in merito alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro (d.m. 10 marzo 1998, applicativo di un articolo del d.lgs. 626/94 mai cogente per i dipendenti di condominio) non prevede alcun obbligo di gestione emergenze per l’amministratore di un condominio con luoghi di lavoro privati, se non un generico precetto di “promuovere la collaborazione” tra i diversi datori di lavoro per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Il testo del d.m. 3 agosto 2015 non abroga il d.m. 10 marzo 1998 né può incidere, ovviamente, sul d.lgs. 81/08, per cui gli obblighi (limitati) in merito ai lavoratori di condominio non mutano. Si modificano invece gli obblighi per i titolari delle attività di prevenzione incendi elencate all’art.2 comma 1. Senza entrare in un dettaglio che non interessa i condomìni tradizionali, deve invece essere rilevato un dibattito avvenuto in merito alla gestione dell’emergenza nelle parti comuni utilizzabili da lavoratori di titolarità diverse. Questo è l’aspetto che interessa queste note e, per approfondirlo, fondamentale è valutare le differenze tra la prima bozza (12 aprile 2014) e il nuovo testo di legge.

testo superato, tratto dalla bozza di decreto in data aprile 2014


La frase evidenziata in giallo non poteva non indurre qualche preoccupazione, per la vaghezza del contenuto (notare che nemmeno “per esempio” è scritto per esteso, tanto è incidentale il riferimento) e per la pesantezza dei riflessi pratici. Qualche domanda che sorgeva spontanea: premesso che le “attività” sono solo quelle soggette a controlli di prevenzione incendi, come trattare eventuali altri condòmini non soggetti ai controlli dei VVF? come rendere compatibili il ruolo di “coordinatore di sito” (cioè tecnico-operativo) con un ruolo meramente amministrativo? quante sono numerose...? E difatti, la nuova bozza inviata alla Comunità Europea stravolgeva il contenuto dei due punti sopra riportati e, quasi senza alcuna modifica dal testo di fine 2014, questo è il testo di legge.








testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015

Nella formulazione di legge opportunamente scompare il riferimento all’amministratore di condominio. E’ importante ricordarlo: c’era ed è stato rimosso, una così profonda – ed opportuna – revisione del testo è certamente avvenuta con cognizione di causa. La nuova versione del punto 1 ricorda la descrizione dell’attività di prevenzione incendi n.73, che testualmente riguarda: “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.” A differenza delle classiche attività di prevenzione incendi condominiali (edifici alti, centrali termiche, autorimesse), in questo caso istanze o SCIA o richieste di CPI non devono obbligatoriamente essere firmate dall’amministratore di condominio, perché l’attività 73 è formata dalla compresenza di attività terziarie o industriali (escluse eventuali abitazioni) ed ai titolari delle diverse attività – o a un loro incaricato, espressamente nominato – spetta la presentazione delle pratiche necessarie. In questo senso si è espressa anche la Direzione Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con circolare prot. 4756 del 9 aprile 2013. La formulazione del punto 2 sopra riportato può lasciare aperta la questione dell’imputazione della cosiddetta “pianificazione d’emergenza di sito”  per le procedure d’emergenza “per le parti comuni e per le eventuali interferenze tra le attività”: la lettura combinata dei punti 1 e 2 non può che far propendere per una pianificazione di sito redatta a carico evidentemente dei titolari delle attività, senza le quali questa problematica sarebbe assente, e solo dopo che gli stessi titolari abbiano pianificato la gestione dell’emergenza interna ad ogni attività.
Ancora, appare utile riportare un ulteriore punto del capitolo sulle gestione delle emergenze, relativo alle attività non lavorative: quello evidenziato a seguire.










testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015

Il punto evidenziato richiede attenzione: afferma che deve esistere una gestione della sicurezza antincendio durante l’emergenza dell’attività, anche se non lavorativa. Per attività si intende una delle casistiche espressamente elencate (ancora, art.2 comma 1), che ripetiamo non comprendono le più usuali attività condominiali (centrali termiche, autorimesse, edifici alti). Pertanto questa richiesta, esplicitata al punto 1.b del paragrafo S.5.7 del nuovo decreto, non appare applicabile al mondo condominiale. Opportunamente: a chi toccherebbero infatti le incombenze descritte al punto 1.b per edifici alti, autorimesse o centrali termiche soggette alla prevenzione incendi in condomini senza presenza di dipendenti? E in presenza di dipendenti condominiali, facendo finta di ignorare le esclusioni esplicite di cui al d.lgs. 81/08 e le ricadute contrattuali e di responsabilità per una competenza che non è nemmeno presa in considerazione dai CCNL, che succederebbe quando il dipendente fosse in malattia, ferie o semplicemente fuori orario? Chiudiamo ritornando al campo di applicazione per segnalare una significativa modifica tra il testo inviato alla Comunità Europea a fine 2014 e il nuovo testo di legge. Si trova all’art.2, che riportiamo prima nella versione del dicembre 2014 e poi in quella di legge. Prima riga del comma 1: da “si applicano, integralmente” a “si possono applicare”. Prima riga del comma 2: dalla possibilità di applicazione a tutte le attività, nuove e già esistenti, alla possibilità di applicazione alle sole attività di cui al comma 1.
Ulteriore conferma sul fatto che la scelta del legislatore non ha ricadute su centrali termiche, autorimesse, edifici alti, cioè sulle attività di prevenzione incendi comunemente esistenti nei condomini italiani.

testo superato, tratto dalla bozza inviata alla Comunità Europea in data dicembre 2014


testo tratto dalla G.U. del 20 agosto 2015

Nessun commento:

Posta un commento

Commenti, critiche e correzioni sono ben accette e incoraggiate, purché espresse in modo civile. Scrivi pure i tuoi dubbi, le tue domande o se hai richieste: il team dei nostri esperti ti risponderà il prima possibile.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...