giovedì 24 dicembre 2015

Cosa possiamo collocare nel cortile comune del condominio?


E possibile collocare tavoli e sedie nel cortile comune del condominio, ma non fioriere che ostacolino il passaggio dei condomini.

Cassazione II - 10 marzo 2015, n.4735

Una società, proprietaria di un ristorante all'interno di un condominio, aveva collocato nel cortile comune, esterno al locale, sedie e tavolini per i propri clienti, circondandoli con delle fioriere che, di fatto, impedivano del tutto il passaggio agli altri condomini all'interno dell'area comune.
II ristoratore aveva agito in forza di quando previsto dal regolamento di condominio, che gli consentiva particolari facoltà d'uso dell'area comune connesse all'esercizio dell'attività di ristorazione. I giudici di merito, però, lo avevano condannato all'immediata rimozione delle fioriere, in quanto non direttamente riconducibili all'attività commerciale e, soprattutto, pregiudizievoli del diritto al pari uso del cortile da parte degli altri condomini.
In sostanza, era consentita la presenza di sedie e tavolini per i clienti, trattandosi di un uso riconducibile all'esercizio dell'attività. Ma le fioriere, che il ristoratore aveva collocato per delimitare l'area, impedivano la fruizione del cortile agli altri condomini e non rientravano nelle previsioni del regolamento condominiale.
Il regolamento (contrattuale) può introdurre limitazioni all'utilizzo delle parti comuni a favore di alcuni condomini e a discapito di altri e può riconoscere al condomino titolare di un ristorante la facoltà di collocare tavoli e sedie nel cortile comune, ma non anche fioriere o altri manufatti nella misura in cui ostacolino o addirittura impediscano del tutto il passaggio agli altri condomini.
Tuttavia, trattandosi di deroghe alla regola generale del pari uso, sancita dall'art. 1102 c.c., tali limitazioni vanno interpretate in maniera restrittiva e non possono consentire usi diversi da quelli tassativamente indicati nel regolamento.
Proprio perché eccezionali, tali previsioni regolamentari vanno interpretate in maniera rigorosa per non consentire usi o limitazioni diversi o più estesi di quelli tassativamente indicati nel regolamento stesso.
La Cassazione ha dunque confermato la decisione della Corte di Appello.

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