Il nuovo supercondominio
Il giurista dovrebbe osservare la regola aurea secondo cui le categorie giuridiche non devono essere create se non necessarie alla stregua del diritto positivo (entia non sunt moltiplicanda), ed allora occorre chiedersi se non sia il caso di riservare la nozione di supercondominio solo a quelle situazioni nelle quali il numero dei partecipanti superi il numero di sessanta e si delinei, quindi, per norma inderogabile, la peculiare struttura dell'assemblea dei rappresentanti dei (sub)condomini per l'intera gestione ordinaria.
In effetti, laddove il numero dei partecipanti non è over 60, la situazione di condivisione di taluni beni o impianti tra diversi edifici non implica - ora per espressa previsione dell'art. 1117 bis - una disciplina diversa da quella ordinaria del condominio e può, quindi, essere opportunamente descritta come situazione di condomini parziali nell'ambito di un unitario condominio complesso, con la non trascurabile conseguenza che la gestione si mantiene unitaria - almeno ex lege e salva diversa previsione regolamentare - anche se, nella formazione dei quorum e nella ripartizione della spesa, deve tenersi conto dei diversi ambiti soggettivi coinvolti in ragione della destinazione del bene comune al servizio di tutti o solo di taluni condomini, in conformità alla ormai consolidata applicazione dell'art. 1123, III c. (Case. II 18 aprile 2005 n.8066, orientamento che ha trovato pieno riscontro nel medesimo art. 1117- bis, laddove la disciplina del condominio è espressamente richiamata anche in ordine alla condivisione di beni comuni tra più unità immobiliari, oltre che tra più edifici o più condominii).
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