Durata del rappresentante
La legge non regola la durata dell'incarico assunto dal rappresentante, anche se sembra presupporre che l'incarico non sia conferito di volta in volta in relazione a ciascuna assemblea supercondominiale: secondo, infatti, il meccanismo pre-assembleare disegnato dalla riforma, all'art. 67, IV c., disp.att., la riunione supercondominiale viene di regola convocata mediante l'avviso, con il relativo ordine del giorno, indirizzato proprio a ciascun (evidentemente preesistente) rappresentante, al quale compete, poi, informare l'amministratore in modo che costui, a sua volta, riferisca in assemblea (sub)condominiale.
Inoltre una eventuale convocazione indirizzata a ciascun partecipante al (sub)condominio può essere, comunque, eseguita in tempi (Cinque giori prima della riunione supercondominiale ex art. 66, III c., disp. att.) che difficilmente consentono di riunirsi per la designazione di un rappresentate ed il conferimento di uno specifico incarico. II termine dilatorio ex lege potrebbe, tuttavia, essere opportunamente ampliato in sede di regolamento di supercondominio, trattandosi di profilo attinente all'amministrazione che rientra nel contenuto regolamentare tipico ex art.1138, I c.. Appare, quindi, ragionevole che l'assemblea od il regolamento (sub)condominiaie determini la durata del rappresentante in un periodo coincidente con uno o più esercizi annuali in modo da consentire il rinnovo dell'incarico in occasione di una delle riunioni ordinarie per l'approvazione dei bilanci e la nomina dellamministratore.
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