giovedì 10 dicembre 2015

Supercondominio: quando insorge l'incompatibilità tra rappresentante ed amministratore?


Incompatibilità tra rappresentante ed amministratore

Si è posta la questione se il rappresentante possa coincidere con l'amministratore del (sub)condominio. In senso contrario era orientata, come si é visto, la giurisprudenza formatasi sull'assetto previgente; all'art. 67, V c., disp. att. il legislatore ha, inoltre, introdotto una preclusione generale al conferimento di deleghe all'amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea.
E' da considerare, tuttavia, quanto alla giurisprudenza, che il diritto indeclinabile di ogni condomino a partecipare all'assemblea, cosi come delineato dalla Suprema Corte, è stato chiaramente infranto dalla riforma per quanto concerne la gestione ordinaria dei supercondomini over 60.
La richiamata preclusione generale ex art. 67, V c., riguarda, poi, il conferimento delle deleghe (al plurale), con evidente ed univoco riferimento alla rappresentanza conferibile da ciascun condomino per una già fissata assemblea, mentre manca qualsiasi cenno specifico alla rappresentanza dell'intero (sub)condominio in forza, non già di deleghe, bensì di una deliberazione assembleare. La preclusione appare, quindi, correttamente riferibile ai singoli condomini (che non possono conferire deleghe all'amministratore) e non all'intero (sub) condominio per quanto riguarda la scelta del soggetto più idoneo ad assumere l'incarico di rappresentante. Certamente, poi, l'amministratore non può ricevere deleghe nell'assemblea riunita per la nomina del rappresentante, ma non dovrebbe ritenersi a priori non designabile, con il sostegno della richiesta maggioranza qualificata, egli stesso come rappresentante.
Non va, poi, trascurato che la coincidenza tra amministratore e rappresentante del (sub)condominio agevola senz'altro la catena di comunicazione tra Supercondominio e (sub)condominii, consentendo all'amministratore-rappresentante di riferire immediatamente alla (sub)assemblea ordini del giorno diramati e deliberazioni assunte e così favorendo il controllo effettivo della gestione supercondominiale da parte di ogni singolo partecipante, sul quale incombe, in particolare, l'onere di esperire l'eventuale impugnazione della deliberazione supercondominiale entro il breve termine decadenziale di giorni 30 ex art.1137.



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