giovedì 7 gennaio 2016

Come deve essere comunicato l'avviso di convocazione dell'assemblea?

L'avviso di convocazione dell assemblea deve essere comunicato nelle forme tassativamente previste dalla legge e il condominio ha l'onere di provarne la regolare comunicazione

Cassazione ordinanza 23 giugno 2015 n. 13015

Secondo l'art. 66 co.3 delle disposizioni di attuazione del codice civile l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione".
Le prime sentenze in materia di forma dell'avviso di convocazione ritengono che l'elencazione contenuta nella norma sia da considerare tassativa (cfr. Trib. Genova 23 ottobre 2014 n. 3350) e che non ammetta mezzi analoghi.
La norma non specifica però se la raccomandata postale debba essere corredata di avviso di ricevimento o meno.
Se nessuno può ritirare la missiva al momento della consegna, il portalettere deve introdurre nella cassetta postale del destinatario un avviso di giacenza.
La giurisprudenza ha specificato che al momento del deposito dell'avviso in cassetta la comunicazione si ha per conosciuta legalmente, potendosi considerare operante la cool detta presunzione di conoscenza degli atti recettizi disciplinata dall'art. 1335 c.c..
Tuttavia, in caso di contestazione da parte del condomino relativamente alla corretta convocazione a partecipare all'assemblea di condominio al condominio convenuto in giudizio dare prova della regolare comunicazione del predetto avviso.
Solitamente si ritiene che in questi casi sia sufficiente produrre in giudizio la distinta delle raccomandate attestanti l'invio dell'avviso di convocazione, non sempre è così.
Il condomino aveva impugnato la deliberazione assembleare lamentando di non essere stato convocato. In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda, mentre in secondo grado la Corte d'Appello ribaltava la decisione affermando che era provato che la comunicazione era andata a buon fine stante l'inserimento nella cassetta postale dell'avviso di giacenza. La Corte di Cassazione è andata in diverso avviso circa la legittimità di tale affermazione.
Si legge nell'ordinanza che "l'avviso di convocazione era stato spedito a mezzo posta e, pacificamente, non consegnato al destinatario, con la conseguenza che era onere del condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l'avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell'invio della comunicazione e la conoscibilità del suo contenuto) fosse stato immesso nella cassette postale del destinatario".
Si pone dunque maggiore rigore nella considerazione dell'avvenuta conoscenza della convocazione in capo al destinatario assente, richiedendosi anche la prova dell'immissione in cassetta dell'avviso di giacenza.

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