giovedì 7 gennaio 2016

Rientra negli obblighi dell'amministratore far redigere DVR e DUVRI?

Spesso e volentieri, ancora oggi, ci ritroviamo a discutere sugli obblighi che un amministratore di condominio ha nei confronti dei lavoratori che si trovano ad operare all'interno del proprio fabbricato condominiale.
Tutto ciò nasce dalle diverse interpretazioni che, associazioni più o meno riconosciute, vogliono dare al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (TUSL), creando cosi un clima di grande confusione per non dire di grande scompiglio.
A peggiorare le cose, prendiamo atto dei frettolosi pareri e cattive interpretazioni che, sedicenti "esperti in materia", hanno pubblicato e che amministratori e/o condomini a loro volta scaricano da internet, dai vari motori di ricerca, per poi portarli come dei trofei nelle varie assemblee condominiali.
Proprio di recente un amministratore, si è trovato di fronte ad un Architetto (condomino) il quale si è presentato in assemblea (Dicembre 2014!!!) con tanto di relazione, da lui stesso timbrata e firmata, dove affermava che il D.Lgs. 494/96 era ancora in vigore!!!... e per non far torto ai soli architetti, vogliamo parlare di un ingegnere che dichiarava in assemblea che, essendoci il ponteggio, il cantiere necessitava sia di CSP (Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione) che di CSE (Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione) e di conseguenza di PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) e concludo, proprio per non fare torto a nessuno, con un Geometra (condomino) che in assemblea disse, davanti a tutti i condomini, che l'antennista del condominio poteva tranquillamente salire sul tetto, senza le necessarie misure di sicurezza, perché era in possesso di partita IVA ed era "addirittura" assicurato!!
La prima cosa che un amministratore preparato e aggiornato deve fare è quella di spiegare ai propri condomini che, anche se il testo unico sulla sicurezza non menziona la parola amministratore condominiale e/o fabbricato condominiale, il giudice in caso di incidente all'interno dello stesso fabbricato condominiale va a verificare, con l'ausilio del CTU, che cosa ha fatto l'amministratore e/o il condominio per evitare l'infortunio, o meglio come si è attivato l'amministratore nei confronti del lavoratore.
I condomini devono capire che l'amministratore è il datore di lavoro, tutto ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale del lavoratore che opera all'interno del fabbricato. Pertanto assodato ciò, l'amministratore ha degli obblighi chiari e precisi nel confronti del lavoratore, che sono:
  1. formare e informare;
  2. garantire la sicurezza e la salute del lavoratore o dei lavoratori,
  3. elaborare il DVR e/o DUVRI.
E su quest'ultimo punto (redazione DVR e/o DUVRI) ci dobbiamo assolutamente soffermare, in quanto il legislatore, purtroppo, non è stato proprio chiaro.
Leggendo il Testo Unico sulla Sicurezza (TUSL) senza la necessaria preparazione "sembrerebbe", che l'amministratore e/o condominio non sia obbligato a fare ciò. Ma è leggendo le svariate sentenze dei vari tribunali italiani, dove si condannano gli amministratori, che non tutelano il lavoratore che opera all'interno del fabbricato da loro gestito, che ci si fa un'idea chiara.

Facciamo un breve ma semplice test.

Secondo voi, che state leggendo, l'amministratore deve far presente che:
  • il portiere non deve assolutamente salire sul torrino, in quanto la scala di accesso allo stesso torrino non è a norma?
  • la ditta delle pulizie non può entrare e quindi pulire la chiostrina condominiale, in quanto c'è pericolo di caduta calcinacci e/o altro dai cornicioni interni?
  • è fatto divieto assoluto di utilizzare il terrazzo condominiale in quanto i parapetti non rispettano la normativa vigente?
Allora se la risposta, come penso, è "si" bisogna far capire ai condomini che gli amministratori, in caso di infortunio, sarebbero condannati ma che anche i condomini stessi sarebbero interessati dal procedimento che si verrà ad instaurare!!
Quindi, con l'ausilio di un tecnico, vi esorto a redigere sempre e comunque una valutazione dei rischi presenti all'interno del fabbricato, a elaborare un documento, "chiamatelo DVR/DUVRI/VRC/VR/RP o chiamatelo come volete" e a consegnarlo ai lavoratori e/o ditte che operano all'interno del vostro condominio. Diciamo di più, nel caso di ditte esterne, come possono essere quelle per la pulizia/manutenzione caldaia, manutenzione ascensori, allegate questo documento al contratto di appalto che stipulerete. Andiamo quindi all'esempio pratico:
L'addetto alle pulizie, della ditta esterna, cade (speriamo mai!!) dal terrazzo condominiale, in quanto i parapetti non rispettano la normativa vigente. L'amministratore, però, ha consegnato alla ditta appaltatrice un documento (che ha chiamato, per assurdo, "Paperino") e lo ha allegato al contratto di appalto. In questo documento chiamato "Paperino" veniva posto il divieto assoluto, agli addetti, di operare all'interno del terrazzo, detto divieto era ribadito con tanto di cartello esposto sulla porta di accesso al terrazzo condominiale e trascritto nel verbale assembleare, quindi comunicato anche a tutti i condomini.
Il giudice, secondo voi, terrà conto di tutto cio?... non diamo una risposta facile e frettolosa, ma immaginate se l'amministratore non avesse fatto quanto su esposto!
Come avete potuto notare, per non creare ulteriore confusione, non abbiamo volutamente fatto alcun riferimento agli articoli di legge e non abbiamo mai citato i "lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati".
In conclusione non fissiamoci sulle terminologie e sugli articoli di legge, che l'amministratore negligente avrà tempo di studiare, insieme al suo legale, in caso di infortunio, ma concentriamoci sul discorso che il lavoratore va tutelato e detta tutela è, a nostro avviso, sulle spalle del condominio, ma soprattutto, su quelle dell'amministratore che, come sempre, ha il compito più difficile cioè quello di riuscire a farsi deliberare/approvare la spesa.
a cura di Eugenio Mallace
Consulente ANACI Roma
Fonte: Dossier Condominio

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