lunedì 18 gennaio 2016

LE ULTIME NOVITÀ SULLA TASI


La legge di stabilità 2016 in materia di esenzione per l’abitazione principale conferma la modifica del comma 669, Finanziaria 2014, a seguito della quale l’esenzione TASI già riconosciuta per i terreni agricoli viene estesa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con esclusione di quelle di lusso. 

Conseguentemente sono modificati anche: 

  • il comma 639, che ora individua nel possessore e nell’utilizzatore i soggetti passivi TASI con l’esclusione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall’uno o dall’altro nonché dal relativo nucleo familiare;
  • Il comma 681, che ora dispone che, nei casi in cui l’immobile costituisca abitazione principale per il detentore, la TASI è dovuta soltanto dal proprietario, nella percentuale fissata dal comune e nella misura del 90% se il regolamento/delibera comunale non dovesse disciplinare tale aspetto. 
Queste disposizioni non trovano applicazione per le abitazioni principali di lusso A/1, A/8 e A/9 per le quali l’imposta è dovuta e, in presenza di un proprietario e di un detentore, la stessa è versata da ciascuno nella percentuale fissata dal comune oppure nella misura fissata dalla norma nazionale.

Il comma 639 della legge di stabilità 2014 recita:
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Mentre nella nuova legge di stabilità , 2016, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2016, è stato sostituito con:
E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

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