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martedì 17 ottobre 2017

Energia e sicurezza - Cessione del credito per ecobonus e sismabonus condomini

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, con due provvedimenti, come trasferire il credito di imposta per interventi volti all’efficienza energetica e alla riduzione del rischio sismico.

Due sono i provvedimenti emessi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, datati 8 giugno 2017, in cui sono definite le modalità di cessione dei crediti d’imposta corrispondenti all’ecobonus e al sismabonus condomini. Come previsto dalla legge di bilancio emanata a dicembre, il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per determinati interventi caratterizzati da specifiche connotazioni tecniche e riguardanti lavori effettuati sulle parti comuni di edifici, è cedibile.

Il primo provvedimento riguarda gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessano l’involucro con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Il secondo, invece, disciplina la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico.

Beneficiari della cessione del credito
Il credito d’imposta può essere ceduto da:
  • tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione d’imposta prevista per gli interventi che rientrano nell’agevolazione fiscale, compresi quindi gli eventuali “incapienti”
  • i cessionari del credito i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
Il credito può essere ceduto a:
  • fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolati;
  • di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. È esclusa la cessione in favore di istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La “Manovrina”
Nel DL 50/2017 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, approvato il 15 giugno si modifica la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomìni. In particolare il comma 1, lett. a), estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica. Inoltre si prevede che la detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La cessione è consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese. I soggetti cessionari hanno titolo a godere di un credito d’imposta in misura pari alla detrazione ceduta, fruibile in dieci quote annuali di eguale importo. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Le modalità attuative della norma sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (modifiche all’articolo 14, comma 2-ter, del D.L. n. 63 del 2013).

Il comma 1, lett. b), del nuovo articolo 4-bis, interviene sulla norma che dispone che i controlli dell’ENEA sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (70%) ovvero per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno una determinata qualità media (75%).

A seguito delle modifiche apportate si prevede che tali controlli siano effettuati con procedure e modalità disciplinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2017. Per tali controlli da parte dell’ENEA è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2017 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 (modifiche all’articolo 14, comma 2-quinquies, del D.L. n. 63 del 2013).
Il comma 2 dispone la copertura finanziaria dei nuovi oneri che derivano dal comma 1, a valere, in parte, sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, in parte sul Fondo speciale di parte corrente (allo scopo utilizzando lo stanziamento del Ministero dell’economia e finanze), nonché sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ai fini della compensazione degli ulteriori effetti in termini di indebitamento netto.

Ecobonus e sismabonusi: a cosa si applicano
Parlando di parti comuni condominiali, il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 70% delle spese sostenute, se relative a interventi che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, ovvero del 75%, in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva che conseguono almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015 del Mise.

La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Per quanto riguarda il sismabonus, il credito d’imposta cedibile corrisponde alla detrazione dall’imposta lorda sul reddito, prevista nella misura del 75% delle spese sostenute, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe inferiore di rischio, ovvero dell’85%, se c’è passaggio a due classi inferiori di rischio. La detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi il condòmino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che sia diventato disponibile, cioè dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa.

Il credito ceduto ai fornitori, invece, si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Come effettuare la cessione del credito
Per effettuare la cessione del credito, i condòmini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all’amministratore di condominio,entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento, l’avvenuta cessione del credito indicando, oltre ai propri dati, anche denominazione e codice fiscale del cessionario che ha accettato.
L’amministratore del condominio, a sua volta:

comunica annualmente all’Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati identificativi e l’accettazione del cessionario nonché l’ammontare del credito d’imposta ceduto sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre dell’anno precedente; consegna al condòmino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (il cui mancato invio rende inefficace la cessione del credito).

I condòmini appartenenti ai condomini “minimi”, che non hanno nominato un amministratore in quanto non obbligati, possono cedere il credito d’imposta incaricando un condòmino di effettuare gli adempimenti con le modalità e nei termini previsti per gli amministratori di condominio.
L’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito a lui attribuito, che potrà essere utilizzato solo dopo la procedura di accettazione (tale informazione sarà visibile anche nel “Cassetto fiscale” del cedente).

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito attribuitogli deve comunicare la circostanza all’Agenzia tramite le stesse funzionalità telematiche presenti nel “Cassetto fiscale”.

Compensazione e controlli
Il credito d’imposta, non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione - senza applicazione dei limiti previsti dall’articolo 34 della legge 388/2000 - mediante il modello F24, da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (in caso contrario, l’operazione viene rifiutata). Il codice tributo da indicare sarà istituito con successiva risoluzione.

La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è riportabile nei periodi d’imposta successivi, ma non può essere chiesta a rimborso.
I provvedimenti illustrano i controlli che l’amministrazione finanziaria metterà in atto, ovvero il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, avverrà nei confronti:
  • del condòmino, in caso di mancanza - anche parziale - dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione;
  • del cessionario, se lo stesso fruisce in modo indebito - anche parzialmente - del credito.

di Annalisa Galante

Membro del Comitato Scientifico Abitare Biotech
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lunedì 17 luglio 2017

TUTTO SU STUDI DI SETTORE – periodo di imposta 2016.

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venerdì 31 marzo 2017

Bonus videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

COMUNICATO STAMPA

Bonus videosorveglianza, credito d’imposta agevolabile al 100%

L’agevolazione per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme è pari al 100% dell’importo richiesto. È quanto stabilisce il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di oggi, che individua la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016 relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale (o di sistemi di allarme) e ai contratti stipulati con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. L’importo agevolabile è quello che risulta dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017.

Come utilizzare il credito d’imposta - Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento . Il codice tributo da utilizzare è “6874”, istituito con la risoluzione n. 42/E pubblicata oggi, che deve essere inserito nella sezione “erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.

I controlli del Fisco - L’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli automatizzati su ciascun modello F24 ricevuto. Nel caso in cui il contribuente non abbia presentato l’istanza di attribuzione del credito d’imposta entro i termini previsti, o se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare del credito spettante, il modello F24 viene scartato. L’esito negativo verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Roma, 30 marzo 2017
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giovedì 22 dicembre 2016

GRAVI IRREGOLARITA' FISCALI: LE RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE

L’art.1129 del Codice Civile, così come modificato dall’art.9 della Legge n. 220 dell’11 dicembre 2012, in vigore dal 18 giugno 2013, prevede che l’Amministratore possa essere revocato “nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali” e considerato che l’art.1130 del Codice Civile, al primo comma, tra le attribuzione dell’Amministratore indica, al capo 5, “ eseguire gli adempimenti fiscali”, ne consegue che l’Amministratore, in ragione del suo mandato, è il soggetto professionalmente incaricato ad adempiere, per conto del condominio, a tutti gli obblighi di natura fiscale che restano in capo al condominio stesso. 
Infatti il Legislatore in materia tributaria per gli obblighi di natura fiscale indica quale “soggetto obbligato” il condominio e non l’Amministratore che è, invece, obbligato in ragione del suo mandato.
Si pone, pertanto, la questione, se l’Amministratore possa incorrere, oltre alle responsabilità civili derivanti dal suo mandato (revoca, risarcimento del danno), anche in responsabilità di natura tributaria qualora non dovesse adempiere agli obblighi di natura fiscale per conto del condominio. 
Ed allora,
nell’ipotesi di violazioni di obblighi tributari, l’Amministratore può rispondere direttamente delle relative sanzioni dal momento che è il soggetto professionalmente incaricato a garantire gli adempimenti?

  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO

Il D.Lgs. n.472 del 1997, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie,  prevede il c.d. “principio della responsabilità personale”, imputando, quindi, la responsabilità in capo al reale trasgressore della norma valutandone la relativa colpevolezza, a seconda che la violazione sia stata commessa con colpa o dolo. 
Esaminiamo, quindi quando il Legislatore Tributario ritiene colpevole il comportamento posto in essere dall’autore della violazione.

Art.2 D.Lgs n. 472/97 - “Sanzioni amministrative”
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Art.5 D.Lgs. n. 472/97 - Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente €61.646, salvo quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma l. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinata da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
L’Amministratore naturalmente non può certo rispondere nel caso in cui la prestazione implichi soluzione di problemi tecnici laddove anche il Legislatore prevede un’attenuazione della responsabilità in caso di soluzione di problemi si speciale difficoltà (art.5 D.Lgs. 472/1997). 
Tale attenuazione di responsabilità cade nel caso in cui ci troviamo dinnanzi ad adempimenti di natura esecutiva. Pertanto l’Amministratore ne risponderebbe nel caso in cui non adempiesse a tali obblighi.

Art.6 D.Lgs. n. 472/97 - Cause di non punibilità
1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa.
2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
A conferma di quanto sopra si può richiamare anche il comma 3 dello stesso articolo  che recita “il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi”. Sul piano procedimentale, naturalmente, sarà il contribuente a provare l’assenza di colpa.
  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE

Il condominio resta comunque responsabile del pagamento di quanto dovuto ma le sanzioni potrebbero essere a carico di chi con colpa non abbia ottemperato all’obbligo tributario.

Art.11, D.Lgs. n. 472/97, (Azione di Regresso) – RESPONSABILI PER LA SANZIONE AMMINISTRATIVA
1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI

Nel caso di violazioni tributarie l’Amministratore può anche incorrere in responsabilità di natura penale (omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali, rifiuto di esibire o trasmettere all’Amministrazione finanziaria documenti ed informazioni, o trasmissione di documenti falsi).
Sanzioni Penali ( D.Lgs. 74/2000)
La violazione tributaria costituisce reato quando la Legge, considerandola di particolare gravità (per il danno nei confronti dell’Erario e per il dolo dell’autore), non ritiene sufficienti  le sanzioni amministrative e quindi applica quelle più severe del codice penale.
  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO

Con il “Ravvedimento” è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti ed altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.  
E’ possibile utilizzare il ravvedimento per tutte le violazioni di natura tributaria causate da errori od omissioni, non è, invece, possibile per comportamenti antigiuridici di diversa natura. 
Ma quando l’Amministratore provvede a ravvedere delle violazioni tributarie, può essere comunque oggetto di revoca?
Anche qui il Giudice dovrebbe valutare il comportamento dell’Amministratore alla luce di quanto il Legislatore ha previsto in termini di colpa grave o dolo e, quindi, valutare se si tratta di un comportamento dettato da negligenza che ha comportato danno al condominio o ad un comportamento che può godere di un’attenuazione di responsabilità, perché magari dipeso da un’errata interpretazione della norma.ù
  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

ADEMPIMENTI FISCALI
Esaminiamo gli adempimenti in materia fiscale dell’Amministratore, distinguendo tra quelli che la legge pone direttamente a suo carico:
  • comunicazioni all’Anagrafe Tributaria;
  • esibizione della documentazione richiesta dall’Amministrazione Finanziaria.
da quelli che sono obbligatori per l’incarico ricevuto
  • adempimenti del sostituto d’imposta;
  • adempimenti in materia di agevolazioni fiscali;
  • adempimenti relativi a proventi derivanti dai beni comuni;
  • adempimenti relativi ai tributi locali.
Esaminiamo, quindi, quali sono le relative sanzioni sia amministrative che penali e quali le eventuali responsabilità per l’Amministratore (revoca, risarcimento del danno).

  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI


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ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

Gli obblighi ricadenti direttamente sull’Amministratore di Condominio che ne risponde direttamente dinnanzi all’Amministrazione finanziaria:
• Obbligo di comunicazione dei dati dei fornitori all’Anagrafe Tributaria;
• Obbligo di esibire la documentazione a richiesta dell’Amministrazione Finanziaria.

COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA 
(Art.7, comma 9, D.P.R. 605/1973; DM 12 novembre 1998)
Gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori.
QUADRO  AC mod. UNICO  o K mod.730:
1) Comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali (eliminata la comunicazione inizio lavori al Centro Operativo di Pescara);
2) Comunicazione annuale dell’importo complessivo  dei beni e servizi acquistati  dal condominio (ad esclusione di forniture acqua, energia elettrica, gas; acquisti non superiori ad € 258,23; servizi soggetti a ritenuta d’acconto)
SANZIONE:  DA € 258 A € 2.065 A CARICO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
  1. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI AMMINISTRATIVE – COLPA GRAVE - DOLO
  2. RESPONSABILITA’ DEL CONDOMINIO – SANZIONI AMMINISTRATIVE – AZIONE DI REGRESSO NEI CONFRONTI DELL’AMMINISTRATORE
  3. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – SANZIONI PENALI
  4. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE – IL RAVVEDIMENTO
  5. RESPONSABILITA’ DELL’AMMINISTRATORE PER VIOLAZIONE O IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI FISCALI
  6. ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE: COMUNICAZIONI ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
  7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRATORE NEI CONFRONTI DELL’ AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
  8. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: OBBLIGHI FISCALI RICADENTI SUL CONDOMINIO
  9. RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE CONDOMINIO
  10. COMUNICAZIONE VARIAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE
  11. ADEMPIMENTI FISCALI IN CONDOMINIO: CONDOMINIO – SOSTITUTO D’IMPOSTA – ADEMPIMENTI – SANZIONI
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