venerdì 22 gennaio 2016

Quando l'Iva (gentile) al 10% in condominio?

COMUNICATO STAMPA

Revisione obbligatoria degli impianti di riscaldamento Iva “gentile” al 10% sulle manutenzioni e consumi energetici a norma Efficienza a costi ridotti. La revisione periodica obbligatoria degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano, infatti, tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento, e non quella ordinaria del 21 per cento. Lo chiarisce la Risoluzione n. 15/E dell’Agenzia delle Entrate, diffusa oggi, che indica anche come l’agevolazione interessi la manutenzione ordinaria di impianti condominiali o ad uso esclusivo, per esempio caldaie, installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Se ordinarietà e obbligatorietà si equivalgono - In particolare, continua il documento di prassi, tra gli interventi di manutenzione ordinaria, che beneficiano dell’agevolazione, sono da comprendere quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Su questo punto specifico, ricorda la Risoluzione, l’Amministrazione finanziaria ha già precisato, con la Circolare n. 71 del 7 aprile 2000, che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nell’eventuale ripristino della funzionalità. A chi spetta il beneficio - L'agevolazione in esame, con l’Iva ridotta al 10 per cento, è diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di manutenzione, in pratica i consumatori finali della prestazione, mentre non si applica ai contratti aventi ad oggetto oltre alla manutenzione ordinaria anche prestazioni ulteriori, ad esempio la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per le quali non sia indicato un corrispettivo distinto. Via libera condizionato ai rimborsi – La richiesta di rimborso dell’Iva addebitata ai rispettivi clienti in misura eccedente il 10 per cento potrà essere recuperata dai prestatori dei servizi entro due anni dalla data del versamento, e solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti, cioè ai consumatori finali. La misura, quindi, garantisce la piena neutralità del tributo e, al medesimo tempo, impedisce l’indebito arricchimento degli erogatori del servizio che altrimenti potrebbero ottenere il rimborso dell’Iva pur non avendola restituita ai rispettivi clienti. Il testo della risoluzione è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e Prassi”.

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